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Premessa
Il caso che ivi si tratta riguarda il
reato di danneggiamento, usurpazione di bene immobile, violenza.
Ma, principalmente, il reato di
usurpazione di beni immobile.
Il caso, di recente verificazione, è il
seguente.
Tizio ha in gestione l’Hotel Sempronio di
proprietà di Caio.
Per i propri bisogni di spazio Tizio
prende in affitto, oltre all’Hotel, e sempre da Caio, un appartamento
confinante, inserito nell’edificio di fronte all’albergo, e che usa dapprima
come ulteriori stanze d’albergo e, successivamente, come deposito -
magazzino.
Nel frattempo Caio dona l’albergo
Sempronio, di proprietà al figlio Mevio, che diventa il nuovo locatore di
Tizio.
Caio, nel 2004, muore. Si apre il
testamento e vi si legge che l’appartamento dato in affitto a Tizio è
lasciato in eredità alla figlia Filana.
A questo punto Filana, felice per il
lascito del padre, dopo qualche mese, convoca Tizio presso la propria
abitazione per partecipargli di essere la nuova proprietaria e, quindi, la
nuova locatrice dell’appartamento. E gli propone un aumento d’affitto.
Tizio, seccato, rifiuta e chiede la risoluzione del contratto, che ottiene.
A gennaio del 2005, oltre un anno fa,
Tizio restituisce le chiavi dell’appartamento nelle mani della sorella di
Filana.
Dal primo sopralluogo utile
dell’appartamentino emerge però subito un’anomalia: l’appartamento è stato
privato di una stanza, il soggiorno, murato da Tizio e trattenuto a proprio
uso e consumo. Filana si rivolge alla Stazione dei Carabinieri del posto e
successivamente alla Procura della Repubblica. Domanda ?
Si configura un qualche reato a carico di
Tizio ? Quale ?
Le fattispecie configurabili
Appena il caso ci è stato prospettato e,
dopo averne parlato con illustri giuristi,
(1)
ne è emerso il quadro che segue.
Senza dubbio è ravvisabile il reato di
danneggiamento. Il fatto che l’appartamento sia stato alterato nella sua
consistenza strutturale e deturpato con una muratura grezza che ne
pregiudica in modo significativo l’aspetto estetico (la porta murata del
soggiorno è a vista, proprio in corrispondenza della porta d’ingresso
nell’appartamento) e la stessa metratura, configura, a nostro avviso, una
vera e propria ipotesi di danneggiamento.
Come noto il danneggiamento è un reato
doloso. Ma è evidente che se Tizio permane nella sua condotta, malgrado le
numerose diffide scritte, il mantenimento violento del possesso, costituisce
intrinseca prova del dolo in capo a Tizio. Né vi può essere più colpa o
ignoranza in chi sia stato erudito, per iscritto, fino all’ultima parola del
codice penale in proposito.
Il reato, inoltre, è permanente, perché
l’alterazione strutturale è costante nel tempo ed persino attuale.
Ma è anche ravvisabile, a nostro avviso,
il diverso reato di usurpazione di bene immobile. Il fatto che Tizio sia
privo di un titolo che possa legittimarne lo spossessamento, non essendo né
proprietario, né conduttore, né altro, ma mero possessore violento,
configura un vera e propria “usurpazione”. Anche lo si volesse considerare
un comodatario, dovrebbe, all’ordine, restituire la stanza.
L’oggetto è un bene immobile: in questo
caso una stanza facente parte di un appartamento più grande, che, da quattro
vani, è così ridotto a tre vani.
Anche in questo caso l’aspetto del dolo e
della permanenza del reato, si sostengono reciprocamente.
Il reato della violenza alle cose
desta i maggiori problemi. Perché sembra essere assorbito dal precedente, e
cioè nella usurpazione, sempreché questa venga ravvisata.
Il reato di usurpazione di beni immobili,
infatti, è perseguibile solo a querela della persona offesa, sicché la
mancanza della querela riespande la configurabilità della violenza alle
cose.
Aspetti procedurali
La fattispecie è stata portata a
conoscenza della Stazione dei Carabinieri del posto e della relativa Procura
della Repubblica competente per territorio, già nel maggio scorso. Ma Tizio
è, indisturbato, ancora nel possesso della stanza. Tant’è che Filana ha
dovuto investire tutte le proprie energie e risorse sulla strada giudiziale
civilistica, che, come noto, richiede i suoi tempi. Ignote le ragioni che
hanno condotto l’Arma all’inerzia. Mentre la procura ha risposto che la
denunzia querela del maggio scorso è stata archiviata per mancanza di
autentica nella delega. Argomento che sembra logico solo laddove vi fossero
stati, nella denunzia querela, solo reati perseguibili a querela; ma è
allarmante in presenza del reato di violenza alle cose, come detto,
perseguibile d’ufficio.
Si è consigliato a Filana, pertanto, di
ripresentare la querela, nella speranza di miglior fortuna.
Le ragioni di Tizio
Tizio sosteneva in un primo tempo,
tramite i suoi legali, che aveva usucapito la stanza, perché la possedeva da
oltre trent’anni. Dopo diverse traversie i suoi legali venivano finalmente
convinti del fatto che un inquilino non può usucapire una parte di un
appartamento che ha in affitto con un regolare contratto di affitto.
Allora Tizio cambiava spiegazione.
Egli, da allora, cominciava a sostenere
di trattenere la stanza a titolo di avviamento commerciale.
Egli sosteneva che l’appartamento faceva
parte dell’albergo e, come tale, all’atto della restituzione, gli permetteva
di richiedere l’avviamento commerciale.
Siccome Filana, all’atto della
risoluzione del contratto, non gliel’aveva corrisposto, egli decideva di
trattenere la stanza a titolo di mero diritto di ritenzione.
Anche questo argomento però veniva
smontato nelle mani dei legali avversari. In primo luogo l’appartamento fa
proprio parte, strutturalmente, di un altro edificio, diverso anche se
vicino a quello dell’albergo, proprio un’altra unità costruttiva.
Ma, soprattutto, vi era un contratto di
affitto dove era convenuto l’uso abitativo. Sicché anche questo argomento
era un mero argomento dilatorio.
Anche perché, per legge, l’avviamento
commerciale non spetta né all’inquilino moroso, né a chi abbia chiesto la
risoluzione, né quando il locale non sia adibito al contatto con il
pubblico. Ebbene, paradossalmente, sono tutte ragioni ricorrenti nel caso di
specie. E perciò non vi è alcuno spazio per le ragioni vantate da Tizio.
Sicché Tizio trattiene la stanza senza alcuna plausibile ragione di diritto,
ma per mero arbitrio, e violenza.
La preparazione giuridica degli avvocati
Per chiudere, una chicca ! Certo pure una
frecciatina ai legali di Tizio. Ancora non è chiaro dove abbiano trovato
quella giurisprudenza che richiamavano, sulla usucapibilità di un bene
immobile preso in affitto, con regolare contratto di affitto, firmato e
registrato. E’ spiacevole constatare come abbiano potuto richiamare le norme
sull’avviamento commerciale, senza conoscerle, affossando il proprio
cliente. Ma, soprattutto, se Tizio ha tutte queste paventate ed oscure
ragioni, perché le legali in questione non si sono costituite nel giudizio
civile, lasciando Tizio contumace ?
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