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Sito aggiornato a giovedì, 11 settembre 2008

   
     

 A proposito del Trust testamentario

Per un esame del trust testamentario conviene partire dalla convenzione adottata all'Aja il 1° luglio 1985, ratificata e resa esecutiva con legge 16.10.1989 n. 364, nella quale si legge: "per trust si intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il costituente - con atto tra vivi o mortis causa........." ( art. 2); "La Convenzione non ostacolerà l'applicazione delle disposizioni di legge previste dalle regole di conflitto del foro ........in particolare nelle seguenti materie.........c) i testamenti e la devoluzione dei beni successori, in particolare la legittima" (art. 15); "le disposizioni della Convenzione potranno essere non osservate qualora la loro applicazione sia manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico" (art.18).

Emergono da tali norme alcuni principi:

in Italia il testamento può essere strumento per istituire un trust;

tale strumento non potrà superare le norme in materia di successione necessaria;

l'istituzione di un trust sarà nulla se contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume.

Come primo mezzo di indagine possiamo utilizzare la sentenza del Tribunale di Lucca del 23 settembre 1997, dalla quale emergono alcune importanti considerazioni ed affermazioni: nel diritto angloamericano la trasmissione ereditaria ha luogo ordinariamente tramite l'interposizione di un fiduciario (personal representative) tra il de cuius e i beneficiari con la particolarità che il fiduciario è titolare dei beni relitti con poteri dispositivi fino alla estinzione delle passività: che la ratio dell'art. 15 Convenzione è quella di far salva l'applicazione delle norme di diritto interno a tutela dei legittimari e cioè "in simili casi il trust non determina la nullità della scheda testamentaria, neppure per la parte costituente lesione delle aspettative del legittimario, ma semplicemente "non è di ostacolo" alla possibilità di applicare le disposizioni di diritto interno strumentali alla reintegrazione della quota riservata ai legittimari; e ciò è tanto vero che, nel comma conclusivo, lo stesso art. 15 così si esprime: "qualora le disposizioni del precedente paragrafo siano di ostacolo al riconoscimento del trust, il giudice cercherà di realizzare gli obiettivi del trust con altri mezzi giuridici".

La sentenza del Tribunale di Lucca è utile anche per identificare i possibili contrasti del trust con norme dell'ordinamento italiano nel senso che (superate ormai le obiezioni che negano validità al trust nel nostro ordinamento e quelle che negano la possibilità di un trust interno) le norme da prendere in considerazione sono quelle relative al divieto dei patti successori e quelle sulla sostituzione fedecommissaria.

Prima di passare rapidamente all'esame degli accennati possibili casi di contrasto del trust con norme imperative, voglio ricordare come, nell'attuale momento storico, molte siano le critiche rivolte all'intero sistema di norme in materia di successione.

Sulla base di considerazioni di tipo sociologico, come quelle sul superamento dell'indissolubilità del matrimonio con la conseguenza che un soggetto può, nella sua vita, costituire e sciogliere più famiglie e quindi avere una complessa situazione successoria, o come quelle sul diffondersi delle famiglie di fatto e naturali, si critica la impalcatura del codice civile diretta a proteggere determinate categorie di successibili; sulla base di considerazioni di tipo storico e sociale, si critica il divieto dei patti successori; sulla mutata configurazione della ricchezza si basa la critica della normativa fiscale, irta di inaccettabili presunzioni, capace ormai di colpire solo i patrimoni immobiliari medio bassi e di fornire all'Erario un gettito inferiore al costo di esazione.

Ben si comprende quindi come continua sia la ricerca di strumenti che consentano di risolvere, in modi più adeguati alla realtà di oggi, i problemi successori.

Il testamento è poco utilizzato in Italia sia perchè molto spesso sono ritenute sufficienti le norme sulla successione legittima, sia perchè esso è giudicato inidoneo a risolvere le problematiche attuali, sia perchè la unilateralità di esso e il divieto dei patti successori, escludono la partecipazione dei successibili alla formazione della volontà del testatore, sia perchè le norme sulla successione necessaria sono praticamente insuperabili con l'atto testamentario.

Conviene innanzitutto sgombrare il campo da ogni dubbio sul divieto dei patti successori: nel caso di trust testamentario non possono nemmeno prospettarsi i dubbi avanzati con riferimento a trust istituito per atto tra vivi.

Il testamento esclude che possa parlarsi di patti successori il cui divieto tende proprio ad evitare che di una successione si disponga con strumenti di tipo contrattuale.

Si pone, invece, la necessità di verificare se la istituzione di un trust per testamento possa violare il divieto della sostituzione fedecommissaria attualmente ammesso in ristretti limiti degli artt. 692 e seguenti c.c.

Le caratteristiche della sostituzione fedecommissaria possono essere così esemplificate:

doppia istituzione con ordine successivo: il testatore nomina erede Caio e vuole che alla morte di Caio i beni passino a Mevio;

vincolo di conservare per restituire: il primo chiamato Caio non può disporre dei beni ma ne ha solo il godimento.

Nel caso di trust testamentario il trustee potrebbe ricevere l'incarico di destinare il reddito dei beni successivamente ad A - B - C e di attribuire la proprietà all'ultimo nato di C.

In nessun modo può ravvisarsi nella struttura del trust il meccanismo della doppia istituzione e del vincolo di conservare e restituire: se è vero che il trustee ha l'obbligo di devolvere le rendite successivamente a più soggetti, è altrettanto vero che la triplice istituzione è del tutto diversa da quella della sostituzione fedecommissaria.

Il trustee non è un primo istituito perchè può disporre dei beni, non sono istituiti i primi beneficiari delle rendite proprio perchè non ricevono la proprietà dei beni e perchè non hanno, quindi, nessun obbligo di conservazione, non è secondo istituito il beneficiario finale della proprietà dei beni che potranno anche non essere i medesimi caduti nella successione....perchè il trustee non è il primo istituito e primi istituiti non sono i beneficiari delle rendite, perchè il passaggio dal trustee al beneficiario finale non avverrebbe mortis causa.

Le considerazioni fatte valgono a maggior ragione quando si tratti di trust discrezionale nel quale è il trustee a scegliere i beneficiari.

Come può essere inquadrato il trust testamentario nel nostro ordinamento?

L'erede può certamente essere gravato anche oltre il valore dei beni ricevuti e, contro il rischio di dover rispondere col proprio patrimonio dei debiti ereditari e dei legati, potrà ricorrere alla accettazione col beneficio di inventario: si può, quindi, in linea di principio, immaginare un erede al quale vengono attribuite le funzioni di trustee per cui dovrà destinare l'intero attivo ereditario alle finalità perseguite dal testatore.

L'effetto segregativo del trust sarebbe analogo (come si vedrà) a quello della eredità beneficiata.

L'istituzione del trust consisterebbe nella imposizione sulla quota dell'erede o sul legato di un peso (il legatario è tenuto all'adempimento del legato e di ogni altro onere a lui imposti entro i limiti del valore della cosa legata - art. 671 c.c.), il trust sarebbe regolato dalla legge straniera scelta dal testatore.

È innegabile che le norme sulla successione necessaria costituiscono un importante limite all'utilizzazione del trust testamentario nel nostro ordinamento.

L'art. 457 secondo comma c.c. afferma il principio (che trova poi applicazione nelle norme successive) che "..Le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari". 

Ma proprio la ricostruzione fatta prima pone il trust testamentario in contrasto con l'art. 549 c.c.

La norma costituisce esplicazione del principio enunciato nell'art. 457 c.c. della intangibilità della riserva che opera, da un lato con la riducibilità delle disposizioni lesive (art. 554 e seguenti), dall'altro con l'originaria inefficacia delle disposizioni limitative previste dall'art. 549.

La norma considera un peso qualunque sacrificio del diritto del legittimario a conseguire la sua quota. Si ritiene che la sanzione conseguente alla sua violazione sia la nullità delle disposizioni.

Il trust testamentario può porsi in contrasto anche con le norme che prevedono la riducibilità delle disposizioni fatte dal testatore in favore di soggetti diversi dai legittimari (art. 554 e seguenti).

Possiamo fare qualche esempio.

Tizio, che non ha eredi legittimari, nomina erede Caio attribuendogli le funzioni di trustee.

Non vi è collisione nè con l'art. 549, nè con le norme sulla riduzione.

Tizio nomina erede Caio, suo figlio, attribuendogli le funzioni di trustee: la quota attribuitagli sarà gravata di pesi vietati dall'art. 549 e la disposizione istitutiva del trust sarà nulla.

Tizio nomina erede Mevio, estraneo, attribuendogli le funzioni di trustee e ledendo così la quota di riserva del figlio Caio che potrà esperire l'azione di riduzione.

Tizio nomina erede Mevio, estraneo, attribuendogli le funzioni di trustee e incaricandolo di assegnare al figlio Caio la rendita del patrimonio che andrà poi ai nipoti.

Tizio nomina erede Mevio attribuendogli le funzioni di trustee e incaricandolo di attribuire al coniuge il reddito del suo patrimonio che andrà poi al figlio Caio.

In entrambi i casi mi sembra vi sia lesione di riserva per cui il figlio (ma anche il coniuge) potrà agire in riduzione.

Ho detto prima che all'erede (ma anche al legatario) possono essere attribuite le funzioni di trustee: quindi a me sembra si possa affermare che è l'erede o il legatario ad essere trustee, non il trustee ad essere erede o legatario.

Ma mi sembra anche che da una imprecisa formulazione di un testamento si possa arrivare in via di interpretazione alla medesima conclusione: se si tengono presenti la dottrina e la giurisprudenza che sottolineano la esigenza della più penetrante ricerca della effettiva volontà del testatore, si potrà tranquillamente concludere che un testatore che abbia nominato Tizio come trustee del suo patrimonio o abbia costituito in trust il suo patrimonio nominando Tizio trustee abbia inteso nominare erede Tizio, attribuendogli le funzioni di trustee.


L'istituzione di un trust testamentario non esclude l'applicazione delle norme sulla accettazione, la rinuncia, la rappresentazione, l'apposizione di condizioni e modi, la sostituzione.

Quindi l'erede-trustee potrà accettare l'eredità, ma potrà anche rinunziarvi o potrebbe premorire al testatore: il testatore, quindi, se vorrà escludere la rappresentazione e se vorrà comunque avere la certezza che la sua volontà venga attuata, dovrà ricorrere alla sostituzione ordinaria nominando altri eredi trustee per il caso che il primo chiamato non possa o non voglia venire alla successione.

Considerazioni parzialmente diverse si possono fare nel caso in cui trustee sia un legatario: anche se il legato si acquista senza bisogno di accettazione, salva la facoltà di rinunziarvi (art. 649 c.c.), l'accettazione non è vietata e sembra opportuna (per non dire necessaria) quando alla istituzione a titolo particolare è connessa la funzione di trustee.

Valgono, invece, le considerazioni già fatte in tema di rappresentazione e sostituzione ordinaria che operano anche in tema di legati (art. 467 e 691 c.c.).

Ci si può chiedere se l'erede-trustee debba porsi o meno il problema dell'accettazione con beneficio di inventario, ci si può chiedere, in altre parole, se l'istituzione del trust per testamento abbia i medesimi effetti, o effetti analoghi, del beneficio di inventario.

Va innanzitutto ricordato che se erede-trustee fosse una persona giuridica scatterebbe l'obbligo di accettazione con beneficio di inventario di cui all'art. 473 (che non si applica alle società).

Maggiormente problematico è il confronto tra accettazione beneficiata e trust testamentario. La dottrina non va al di là di qualche accenno.

Mi limito quindi a segnalare qualche punto, azzardando poi una conclusione: il beneficio di inventario limita la responsabilità dell'erede per il pagamento dei debiti ereditari e l'adempimento dei legati entro il valore dei beni ereditati, impone un rigoroso formalismo sanzionato dalla decadenza, pone in essere un patrimonio separato sottoposto ad una rigorosa amministrazione controllata dal giudice (art. 493 c.c.), prevede un sistema concorsuale (artt. 490 n.3, 495 e seguenti); l'effetto di separazione riguarda il patrimonio del defunto rispetto a quello dell'erede i cui creditori si trovano in posizione deteriore rispetto a quelli dell'eredità (art. 490 n. 3).

L'effetto della istituzione del trust consiste nel fatto che il diritto affidato al trustee è segregato nel patrimonio di questi, come conseguenza dell'affidamento; il diritto non cade nella successione del trustee, non risente del regime matrimoniale e non può essere aggredito dai creditori del trustee; l'effetto di segregazione riguarda il "patrimonio del trust" rispetto a quello del trustee i cui creditori non possono aggredire i beni in trust.

Trovo notevoli difficoltà (anche perchè intravedo due momenti quantomeno logici successivi: successione ed istituzione del trust, ma la questione merita ben altro approfondimento) nell’identificare il patrimonio ereditario separato per effetto dell'accettazione con beneficio di inventario con quello del trust istituito per testamento da considerare segregato rispetto a quello dell'erede-trustee e nel considerare uguali o solamente simili gli effetti della istituzione del trust e quelli della accettazione beneficiata.

Le difficoltà sorgono dalla identità erede-trustee, dalla ricostruzione fatta della disposizione testamentaria istitutiva del trustee, dalla diversa tutela attribuita ai creditori (e all'erede) dalle disposizioni degli artt. 474 e seguenti c.c., dalla palese lesione delle aspettative dei creditori dell'erede i quali in assenza della istituzione di trust o della accettazione beneficiata potrebbero aggredire i beni ereditari confusi nel patrimonio dell'erede, dalla esistenza di una norma come quella dell'art. 11 legge fallimentare sul fallimento dell'imprenditore defunto.

Azzardo la conclusione che l'erede-trustee dovrà accettare l'eredità col beneficio d'inventario, forse anche per evitare che l'istituzione di trust testamentario coi suoi effetti segregativi possa essere vista come violazione di norme imperative che solo al beneficio di inventario collegano gli effetti accennati a tutela dell'erede, ma anche dei creditori dell'eredità, con pesanti effetti sui creditori dell'erede; forse persino per contrastare la tesi di chi volesse attribuire al trust una "personalità giuridica" e quindi lo ritenesse soggetto alla norma dell'art. 473 c.c.

Anche il tema della separazione dei beni del defunto da quello dell'erede andrebbe approfondito sia per la sua relazione col beneficio di inventario (art. 490 n. 3) sia per le possibili relazioni col trust.

Potrebbe succedere che l'erede trustee pretenda di accettare l'eredità.....ma non la funzione di trustee. Non è il caso di affrontare qui la tematica della presupposizione e del motivo in relazione al testamento e alla interpretazione di esso e mi limito a sottolineare la opportunità che il testatore sottoponga la disposizione alla condizione che l'erede o legatario accetti la funzione di trustee.

In particolare mi sembra idonea una condizione risolutiva ammissibile ex art. 633 c.c

Ovviamente una simile disposizione dovrà essere completata con opportune sostituzioni e dovrà tener presente il divieto dell'art. 549 (peraltro da prendersi in considerazione, come si è visto, per la istituzione stessa del trust).

Concludendo:

è possibile istituire un trust testamentario che manifesta chiaramente la natura unilaterale del trust e la sua tendenziale distanza dal campo contrattuale e costituisce una ipotesi di coincidenza tra istituzione del trust e attribuzione di beni al trustee;

mi sembra vietata dall'art. 549 c.c. la istituzione di un erede legittimario con funzioni di trustee;

Il testatore dovrà prevedere opportune sostituzioni per il caso in cui l'erede-trustee non volesse o non potesse accettare l'eredità;

il testatore, quantomeno per ragioni di chiarezza, opportunità, certezza che le sue volontà vengano rispettate, dovrà sottoporre la istituzione alla condizione risolutiva della accettazione della funzione di trustee e prevedere opportune sostituzioni per il caso di mancato verificarsi della condizione;

il testatore dovrà indicare nel testamento tutte le regole del trust e, ovviamente, scegliere la legge regolatrice;

l'erede trustee dovrà accettare l'eredità ex art. 470 c.c. e, in assenza di sue limitazioni, peraltro molto opinabili perchè è nulla la dichiarazione di accettazione sotto condizione o a termine (art. 475 II comma c.c.) l'accettazione implicherà l'accettazione della funzione di trustee. L'accettazione stessa consentirà la trascrizione;

il legatario-trustee, nonostante l'art. 649, I comma, c.c., potrà accettare espressamente la disposizione testamentaria;

l'erede trustee dovrà accettare l'eredità con beneficio di inventario se vorrà giovarsi delle norme in materia;

i legittimari potranno, se eredi-trustee, esperire l'azione di nullità ex art. 549 c.c.; se lesi da disposizioni a favore di altri eredi o legatari-trustee, l'azione di riduzione.

Interessanti considerazioni si potrebbero fare con riferimento all'art. 627 c.c. in tema di disposizioni fiduciarie e di esecutori testamentari.

Mentre per il secondo aspetto rinvio al testo di Maurizio Lupoi e alla guida de "Il Sole 24 Ore" del 1997, vorrei fare qualche sintetica considerazione sull'art. 627.

Il primo comma dispone che non è ammessa azione in giudizio per accertare che le disposizioni fatte a favore di persona dichiarata nel testamento sono soltanto apparenti e che in realtà riguardano altra persona; la non azionabilità è estesa al caso che espressioni del testamento possano indicare o far presumere che si tratta di persona interposta.

La norma potrebbe essere utile ad escludere una azione diretta ad affermare che con l'istituzione del trust si è voluta interporre una persona, il trustee, mentre erede effettivo sarebbe il beneficiario finale del patrimonio.

Il fiduciario dell'art. 627 è erede e pieno proprietario dei beni: la possibile analogia con la posizione del trustee è peraltro smentita dalla destinazione e dalle norme del trust.

La migliore dimostrazione che non si tratta di disposizione fiduciaria è data proprio dalla espressa istituzione che, come sappiamo, è riconosciuta nel nostro ordinamento e che impone al trustee ben precisi doveri che il fiduciario non ha.

Mentre nel caso dell'art. 627, siamo di fronte ad una obbligazione naturale, nel caso di trustee siamo di fronte ad obbligazioni coercibili derivanti dalle norme del trust e dalla legge ad esso applicabile.