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Sito aggiornato a giovedì, 11 settembre 2008

   

TRANSAZIONE NOVATIVA

   

   De Martino Giuseppe

 

La problematica della transazione novativa presenta interessanti risvolti pratici, relativamente all’effetto che l’accordo transattivo può spiegare su di una preesistente obbligazione.

In generale, la transazione, prevista dall’art. 1965 cc, è quel contratto attraverso il quale le parti si fanno reciproche concessioni, al fine di dirimere una res dubiosa o litigiosa.

Si tratta di un contratto consensuale, chiaramente a prestazioni corrispettive, per via delle reciproche concessioni, secondo parte della dottrina, a causa mista, per il fatto che esso può riassumere in sé schemi afferenti a diversi tipi contrattuali.

Con l’accordo transattivo è possibile incidere su di una preesistente obbligazione, modificandola, estinguendola e creando un nuovo rapporto.

In particolare, laddove l’effetto della transazione sia quello di estinguere la precedente obbligazione, si potrà configurare una transazione novativa, ossia una novazione (art. 1230 c.c.) individuata nell’orbita di una accordo transattivo.

Nella pratica, però, non risulta semplice la verifica circa la natura, novativa o non novativa, della transazione individuata.

Pertanto, per capire se vi sia stata una semplice modifica del rapporto già esistente, o se invece esso sia stato estinto e sostituito da una nuova obbligazione, sarà necessario analizzare e confrontare il rapporto originario, con quello individuato all’esito della transazione.

Preliminarmente, bisognerà verificare se l’oggetto o il titolo delle obbligazioni così individuate, siano, tra loro, differenti; sarà cioè necessario accertare la natura dei rapporti, per capire se vi siano state solo delle semplici modifiche, o qualcosa di più.

Peraltro, un passaggio non secondario di questa analisi, è costituito dal verificare che le modifiche dell’obbligazione non siano marginali, o comunque accessorie, ossia tali da non intaccarne la natura.

Ancora, un altro elemento importante in questa ottica, evidenziato anche dalla più attenta dottrina, è costituito dall’accertamento circa la fonte del regolamento contrattuale: soltanto ove esso trovi la sua fonte esclusiva nel secondo contratto, la transazione potrà configurarsi come novativa.

Inoltre, un ulteriore aspetto da cui poter ricavare elementi utili per la qualificazione della transazione, è costituito dalla manifestazione di volontà delle parti, che dovrà risultare, in modo non equivoco, come diretta ad un accordo novativo.

In concreto, per comprendere la natura di una transazione, si potrà tenere conto di molteplici elementi, quale, ad esempio, l’esistenza di una regolare fattura, emessa per l’obbligazione originaria, e che conservi la sua validità, restando così, pur sempre, a corredo anche dell’operazione transattiva, che dovrà perciò qualificarsi come non novativa.

Questo è anche l’orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione, espresso in particolare con due recenti pronunce.

In primo luogo, la Suprema Corte, con sentenza n. 24377/06, ha precisato che, in caso di transazione non novativa, la mancata estinzione del rapporto originario non significa che la posizione delle parti sia regolata, contestualmente, dall’accordo originario e da quello transattivo;inoltre, soltanto ove la transazione non abbia carattere novativo, l’eventuale venir meno dell’accordo transattivo determina la reviviscenza di quello originario.

In secondo luogo, con la sentenza n. 4455/06, la Suprema Corte, si è soffermata più specificamente sull’analisi di quegli elementi, la cui presenza è essenziale per potersi parlare di transazione novativa.

Gli elementi immancabili sono, così, due: uno di carattere oggettivo, costituito dalla reciproche rinunce alla proprie pretese nella misura necessaria per addivenire ad un accordo, che abbia condotto all’estinzione dell’obbligazione originaria, mediante l’individuazione di una nuova regolamentazione negoziale, che rispetto alla precedente sia caratterizzata da una obiettiva incompatibilità; l’altro di carattere soggettivo, consistente nella inequivoca manifestazione di volontà delle parti ad estinguere la precedente obbligazione.

L’importanza pratica della distinzione sin qui analizzata, è, in particolare, indicato dall’art. 1976 c.c., il quale esclude la possibilità di applicare l’istituto della risoluzione contrattuale alla transazione, laddove essa sia novativa.

La ratio della norma è chiara: la risoluzione contrattuale di un accordo transattivo, può determinare come suo effetto una reviviscenza dell’obbligazione originaria transatta; per questo, tale possibilità non può che essere limitata ai soli casi di transazione non novativa, poiché diversamente sarebbe come affermare che un’obbligazione, già estinta, resuscitasse, ex abrupto, producendo nuovamente effetti.

La novazione, infatti, per definizione, ha come suo effetto naturale l’estinzione della preesistente obbligazione.

Tale estinzione o è piena e definitiva, oppure non può definirsi come tale.


Autore: De Martino Giuseppe