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La problematica della transazione
novativa presenta interessanti risvolti pratici, relativamente
all’effetto che l’accordo transattivo può spiegare su di una
preesistente obbligazione.
In generale, la transazione, prevista
dall’art. 1965 cc, è quel contratto attraverso il quale le parti si
fanno reciproche concessioni, al fine di dirimere una res
dubiosa o litigiosa.
Si tratta di un contratto
consensuale, chiaramente a prestazioni corrispettive, per via delle
reciproche concessioni, secondo parte della dottrina, a causa mista, per
il fatto che esso può riassumere in sé schemi afferenti a diversi tipi
contrattuali.
Con l’accordo transattivo è possibile
incidere su di una preesistente obbligazione, modificandola,
estinguendola e creando un nuovo rapporto.
In particolare, laddove l’effetto
della transazione sia quello di estinguere la precedente obbligazione,
si potrà configurare una transazione novativa, ossia una
novazione (art. 1230 c.c.) individuata nell’orbita di una accordo
transattivo.
Nella pratica, però, non risulta
semplice la verifica circa la natura, novativa o non novativa, della
transazione individuata.
Pertanto, per capire se vi sia stata
una semplice modifica del rapporto già esistente, o se invece esso sia
stato estinto e sostituito da una nuova obbligazione, sarà necessario
analizzare e confrontare il rapporto originario, con quello individuato
all’esito della transazione.
Preliminarmente, bisognerà verificare
se l’oggetto o il titolo delle obbligazioni così
individuate, siano, tra loro, differenti; sarà cioè necessario accertare
la natura dei rapporti, per capire se vi siano state solo delle semplici
modifiche, o qualcosa di più.
Peraltro, un passaggio non secondario
di questa analisi, è costituito dal verificare che le modifiche
dell’obbligazione non siano marginali, o comunque accessorie,
ossia tali da non intaccarne la natura.
Ancora, un altro elemento importante
in questa ottica, evidenziato anche dalla più attenta dottrina, è
costituito dall’accertamento circa la fonte del regolamento
contrattuale: soltanto ove esso trovi la sua fonte esclusiva nel
secondo contratto, la transazione potrà configurarsi come novativa.
Inoltre, un ulteriore aspetto da cui
poter ricavare elementi utili per la qualificazione della transazione, è
costituito dalla manifestazione di volontà delle parti,
che dovrà risultare, in modo non equivoco, come diretta ad un accordo
novativo.
In concreto, per comprendere la
natura di una transazione, si potrà tenere conto di molteplici elementi,
quale, ad esempio, l’esistenza di una regolare fattura, emessa per
l’obbligazione originaria, e che conservi la sua validità, restando
così, pur sempre, a corredo anche dell’operazione transattiva, che dovrà
perciò qualificarsi come non novativa.
Questo è anche l’orientamento della
giurisprudenza della Corte di Cassazione, espresso in particolare con
due recenti pronunce.
In primo luogo, la Suprema Corte, con
sentenza n. 24377/06, ha precisato che, in caso di transazione non
novativa, la mancata estinzione del rapporto originario non significa
che la posizione delle parti sia regolata, contestualmente, dall’accordo
originario e da quello transattivo;inoltre, soltanto ove la transazione
non abbia carattere novativo, l’eventuale venir meno dell’accordo
transattivo determina la reviviscenza di quello originario.
In secondo luogo, con la sentenza n.
4455/06, la Suprema Corte, si è soffermata più specificamente
sull’analisi di quegli elementi, la cui presenza è essenziale per
potersi parlare di transazione novativa.
Gli elementi immancabili
sono, così, due: uno di carattere oggettivo, costituito
dalla reciproche rinunce alla proprie pretese nella misura necessaria
per addivenire ad un accordo, che abbia condotto all’estinzione
dell’obbligazione originaria, mediante l’individuazione di una nuova
regolamentazione negoziale, che rispetto alla precedente sia
caratterizzata da una obiettiva incompatibilità; l’altro
di carattere soggettivo, consistente nella
inequivoca manifestazione di volontà delle parti ad estinguere
la precedente obbligazione.
L’importanza pratica della
distinzione sin qui analizzata, è, in particolare, indicato dall’art.
1976 c.c., il quale esclude la possibilità di applicare l’istituto
della risoluzione contrattuale alla transazione, laddove essa sia
novativa.
La ratio della norma è chiara:
la risoluzione contrattuale di un accordo transattivo, può determinare
come suo effetto una reviviscenza dell’obbligazione originaria
transatta; per questo, tale possibilità non può che essere limitata ai
soli casi di transazione non novativa, poiché diversamente sarebbe come
affermare che un’obbligazione, già estinta, resuscitasse, ex
abrupto, producendo nuovamente effetti.
La novazione, infatti, per
definizione, ha come suo effetto naturale l’estinzione della
preesistente obbligazione.
Tale estinzione o è piena e
definitiva, oppure non può definirsi come tale. |