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Sito aggiornato a giovedì, 11 settembre 2008

   
     
Studi sulle Successioni    
         

a cura dell'Avv.to di Bari Matteo

   
         

Della SUCCESSIONE LEGITTIMA (legislazione)

 

La successione legittima è quella che si apre in mancanza di testamento.

L’art 565 del codice civile indica espressamente le “categorie” dei successibili.

Dice la legge che “nella successione legittima l’eredità si devolve:

  • Al coniuge

  • Ai discendenti legittimi e naturali

  • Agli ascendenti legittimi

  • Ai collaterali

  • Agli altri parenti

  • Allo Stato

nell’ordine e secondo le regole stabilite nel presente titolo”.

È dunque quest’articolo che stabilisce l’ORDINE di successione tra categorie salvo l’applicazione delle REGOLE del titolo II.


 

LA SUCCESSIONE DEI FIGLI (legislazione)

Gli articoli 566 e 567 del codice civile sono dedicati alla successione dei figli.

L’articolo 566 cod.civ. precisa che “al padre ed alla madre succedono i figli legittimi e naturali IN PARTI UGUALI.

Dunque, sia alla madre, sia al padre, succedono -in ogni caso- i figli.

Le porzioni dei figli sono UGUALI.

Il rinvio dal 2° comma dell’articolo 566 all’articolo 537, 3° comma, prevede il diritto dei figli legittimi di compensare i figli naturali sempre che non si oppongano.

In caso di opposizione, decide il giudice.

L’articolo 567 del codice civile equipara i figli legittimati e gli adottivi ai figli legittimi.

Tuttavia il 2° comma precisa che i figli adottivi sono estranei alla successione dei parenti dell’adottante.

Dunque i figli adottivi hanno diritti solo sul patrimonio dell’adottante.


 

LA SUCCESSIONE DEI GENITORI(legislazione)

All’articolo 568 del codice civile è prevista la successione dei genitori.

Dice la legge che “il padre e la madre(…) o il genitore che sopravvive(…) succedono a colui che muore senza lasciare prole né fratelli o sorelle o loro discendenti(…)in eguali porzioni”.

Dunque il genitore o i genitori succedono sì ma soltanto in mancanza di prole, di collaterali e loro discendenti.

Concorrono, perciò, in sua presenza, con il coniuge.

Infatti, l’articolo 579, 2° comma, prevede che “se vi sono genitori, l’eredità è devoluta per due terzi al coniuge e per l’altro terzo ai genitori”.

Pertanto


DE CUIUS:

  • 2/3 coniuge

  • 1/3 genitore/i


 

LA SUCCESSIONE DEGLI ASCENDENTI(legislazione)

L’articolo 569 del codice civile prevede che “a colui che muore senza lasciare prole, né genitori, né fratelli o sorelle o loro discendenti, succedono (…) gli ascendenti”.

E –precisamente- “(…) per una metà gli ascendenti della linea paterna e per l’altra metà gli ascendenti della linea materna”.

Infine, al 3° comma, si prevede che “ se gli ascendenti non sono di eguale grado, l’eredità è devoluta al più vicino senza distinzione di linea”.

Dunque gli ascendenti succedono soltanto in mancanza di discendenti, dei genitori, dei collaterali e dei loro discendenti.

L’eredità si divide per linea di parentela(paterna-materna), salvo che gli ascendenti che succedono non siano di pari grado.

In tal caso succede l’ascendente più vicino.


 

LA SUCCESSIONE DEI COLLATERALI(legislazione)

Ai sensi dell’articolo 570 del codice civile “ a colui che muore senza lasciare prole, né genitori, né altri ascendenti, succedono i fratelli e le sorelle in parti uguali.


 

Dunque in mancanza di discendenti e ascendenti succedono i collaterali.

Le parti sono eguali.

Il 2° comma dell’articolo 570 poi specifica che “i fratelli e le sorelle unilaterali conseguono però la metà della quota che conseguono i germani”.
 

Pertanto

DE CUIUS

  • Collaterali germani : N

  • Collaterali unilaterali : N/2
     

 

LA SUCCESSIONE DEI GENITORI O ASCENDENTI IN CONCORSO

COI COLLATERALI (legislazione)

Ai sensi dell’articolo 571 del codice civile “se con i genitori o con uno soltanto di essi concorrono fratelli e sorelle germani del defunto tutti sono ammessi alla successione del medesimo per capi perché in nessun caso la quota, in cui succedono i genitori o uno di essi, sia minore della metà”.

Pertanto, in caso di concorso genitori-collaterali, la successione si apre per capi e i genitori succedono in una quota non minore della metà.

Pertanto


DE CUIUS

  • Collaterali germani : N/2

  • Genitore/i : N

 

Ai sensi del 2°comma dell’articolo 571 “se vi sono fratelli e sorelle unilaterali, ciascuno di essi consegue la metà della quota che consegue ciascuno dei germani o dei genitori, salva in ogni caso la quota della metà in favore di questi ultimi”.

Infine, prevede il 3° comma, dell’articolo 571 del codice civile, che “se entrambi i genitori non possono o non vogliono venire alla successione e vi sono ulteriori ascendenti, a questi ultimi si devolve nel modo determinato dall’articolo 569, la quota che sarebbe spettata a uno dei genitori in mancanza dell’altro”.


 

LA SUCCESSIONE DI ALTRI PARENTI (legislazione)

Prevede l’articolo 572 del codice civile che “se qualcuno muore senza lasciare prole, né genitori, né altri ascendenti, né fratelli, né sorelle o loro discendenti, la successione si apre a favore del parente o dei parenti prossimi, senza distinzione di linea”.

La successione non ha luogo –dice il 2° comma- tra i parenti oltre il sesto grado.