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Della SUCCESSIONE LEGITTIMA (legislazione)
La successione legittima è quella che si
apre in mancanza di testamento.
L’art 565 del codice civile indica
espressamente le “categorie” dei successibili.
Dice la legge che “nella successione
legittima l’eredità si devolve:
nell’ordine e secondo le regole stabilite
nel presente titolo”.
È dunque quest’articolo che stabilisce
l’ORDINE di successione tra categorie salvo l’applicazione delle REGOLE del
titolo II.
• LA SUCCESSIONE DEI FIGLI
(legislazione)
Gli articoli 566 e 567 del codice civile
sono dedicati alla successione dei figli.
L’articolo 566 cod.civ. precisa che “al
padre ed alla madre succedono i figli legittimi e naturali IN PARTI UGUALI.
Dunque, sia alla madre, sia al padre,
succedono -in ogni caso- i figli.
Le porzioni dei figli sono UGUALI.
Il rinvio dal 2° comma dell’articolo 566
all’articolo 537, 3° comma, prevede il diritto dei figli legittimi di
compensare i figli naturali sempre che non si oppongano.
In caso di opposizione, decide il
giudice.
L’articolo 567 del codice civile equipara
i figli legittimati e gli adottivi ai figli legittimi.
Tuttavia il 2° comma precisa che i figli
adottivi sono estranei alla successione dei parenti dell’adottante.
Dunque i figli adottivi hanno diritti
solo sul patrimonio dell’adottante.
•LA SUCCESSIONE DEI
GENITORI(legislazione)
All’articolo 568 del codice civile è
prevista la successione dei genitori.
Dice la legge che “il padre e la madre(…)
o il genitore che sopravvive(…) succedono a colui che muore senza lasciare
prole né fratelli o sorelle o loro discendenti(…)in eguali porzioni”.
Dunque il genitore o i genitori succedono
sì ma soltanto in mancanza di prole, di collaterali e loro discendenti.
Concorrono, perciò, in sua presenza, con
il coniuge.
Infatti, l’articolo 579, 2° comma,
prevede che “se vi sono genitori, l’eredità è devoluta per due terzi al
coniuge e per l’altro terzo ai genitori”.
Pertanto
DE CUIUS:
-
2/3
coniuge
-
1/3 genitore/i
•LA SUCCESSIONE DEGLI
ASCENDENTI(legislazione)
L’articolo 569 del codice civile prevede
che “a colui che muore senza lasciare prole, né genitori, né fratelli o
sorelle o loro discendenti, succedono (…) gli ascendenti”.
E –precisamente- “(…) per una metà gli
ascendenti della linea paterna e per l’altra metà gli ascendenti della linea
materna”.
Infine, al 3° comma, si prevede che “ se
gli ascendenti non sono di eguale grado, l’eredità è devoluta al più vicino
senza distinzione di linea”.
Dunque gli ascendenti succedono soltanto
in mancanza di discendenti, dei genitori, dei collaterali e dei loro
discendenti.
L’eredità si divide per linea di
parentela(paterna-materna), salvo che gli ascendenti che succedono non siano
di pari grado.
In tal caso succede l’ascendente più
vicino.
•LA SUCCESSIONE DEI
COLLATERALI(legislazione)
Ai sensi dell’articolo 570 del codice
civile “ a colui che muore senza lasciare prole, né genitori, né altri
ascendenti, succedono i fratelli e le sorelle in parti uguali.
Dunque in mancanza di discendenti e
ascendenti succedono i collaterali.
Le parti sono eguali.
Il 2° comma dell’articolo 570 poi
specifica che “i fratelli e le sorelle unilaterali conseguono però la metà
della quota che conseguono i germani”.
Pertanto
DE
CUIUS
•LA SUCCESSIONE DEI GENITORI O
ASCENDENTI IN CONCORSO
COI COLLATERALI (legislazione)
Ai sensi dell’articolo 571 del codice
civile “se con i genitori o con uno soltanto di essi concorrono fratelli e
sorelle germani del defunto tutti sono ammessi alla successione del medesimo
per capi perché in nessun caso la quota, in cui succedono i genitori o uno
di essi, sia minore della metà”.
Pertanto, in caso di concorso
genitori-collaterali, la successione si apre per capi e i genitori succedono
in una quota non minore della metà.
Pertanto
DE CUIUS
Ai sensi del 2°comma dell’articolo 571
“se vi sono fratelli e sorelle unilaterali, ciascuno di essi consegue
la metà della quota che consegue ciascuno dei germani o dei genitori, salva
in ogni caso la quota della metà in favore di questi ultimi”.
Infine, prevede il 3° comma,
dell’articolo 571 del codice civile, che “se entrambi i genitori non possono
o non vogliono venire alla successione e vi sono ulteriori ascendenti, a
questi ultimi si devolve nel modo determinato dall’articolo 569, la quota
che sarebbe spettata a uno dei genitori in mancanza dell’altro”.
•LA SUCCESSIONE DI ALTRI PARENTI
(legislazione)
Prevede l’articolo 572 del codice civile
che “se qualcuno muore senza lasciare prole, né genitori, né altri
ascendenti, né fratelli, né sorelle o loro discendenti, la successione si
apre a favore del parente o dei parenti prossimi, senza distinzione di
linea”.
La successione non ha luogo –dice il 2°
comma- tra i parenti oltre il sesto grado.
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