IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio
ha pronunciato
la presente
sul ricorso n.
3823 del 2008 proposto da BORGNA Giovanni, BRAN Enrico, BUZZI Euro,
CARBONE Alessandro, COMISSO Andrea, FORNASARO Piero, GIORDANO
Marcello, LEO Raffaele, LEUZZI Concetta, LOIUDICE Giuliano, RUSTIA
Roberta, SARDOS ALBERTINI Mario Paolo, SARDOS ALBERTINI Paolo,
SCARABIZZI HARTMANN Lodovica Franco, STRADELLA Furio, TUDOR
Alessandro, ZIANI Gianfranco e ZIGANTE Giovanni, tutti rappresentati e
difesi dall’avv. Guido Barzazi, unitamente al quale sono elettivamente
domiciliati in Roma, alla Via F. Confalonieri, n. 5, presso lo studio
dell’avv. Salvatore Di Mattia;
L’ORDINE degli
AVVOCATI di TRIESTE, in persona del Presidente del Consiglio
dell’Ordine pro tempore, non costituito in giudizio;
il CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Fabio Merusi e Raffaele
Izzo, unitamente ai quali è elettivamente domiciliato presso il
secondo, in Roma, al Lungotevere Marzio, n. 3;
di MARION
Roberto, non costituito in giudizio;
"notiziandone" il MINISTERO della GIUSTIZIA, in persona del Ministro
pro tempore, non costituito in giudizio;
del regolamento
per la formazione continua dell’Ordine degli Avvocati di Trieste,
approvato nella seduta del 19.10.2007 e comunicato con circolare n. 7
del 2007 in data 30.10.2007;
del presupposto
regolamento della formazione permanente del Consiglio Nazionale
Forense nel testo approvato in data 18.1.2007 e nel testo approvato in
data 13.7.2007;
per quanto
occorrer possa della relazione interpretativa del Consiglio Nazionale
Forense adottata nel corso della seduta amministrativa del
26.11..2007, comunicata con nota del 26.11.2007 prot. N. 38-C-2007;
di ogni atto
presupposto, conseguente o connesso.
Visto il ricorso
con i relativi allegati;
Visto l'atto di
costituzione in giudizio di Consiglio Nazionale Forense;
Viste le memorie
difensive;
Visti tutti gli
atti della causa;
Relatore
nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2009 il dott. Antonio
Amicuzzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel
verbale;
Ritenuto e
considerato in fatto e diritto quanto segue:
Con ricorso
notificato il 5/6.5.2008, depositato il 9.5.2008, gli Avvocati in
epigrafe indicati, premesso di aver impugnato innanzi al T.A.R. Friuli
– Venezia Giulia gli atti pure ivi indicati, con particolare
riferimento alle modalità volte a garantire la corretta osservanza
dell’obbligo di formazione permanente o continua, e che, a seguito di
eccezione di incompetenza formulata dal Consiglio nazionale Forense,
cui i ricorrenti hanno aderito, il Presidente di detto T.A.R. con
ordinanza n. 3 del 17.4.2008 ha ordinato la trasmissione degli atti
del ricorso a questo T.A.R., hanno riassunto il giudizio e si sono in
esso costituiti, deducendo i seguenti motivi:
1.- Violazione e
falsa applicazione dell’art. 23 della Costituzione e dell’art. 1 della
L. n. 241 del 1990 (principio di legalità).
2.- Violazione e
falsa applicazione dell’art. 33 della Costituzione e degli artt. 16,
17 e 27 del R.D.L. 23 novembre 1933, n. 1578.
3.-
Incompetenza. Violazione e falsa applicazione degli artt. 38, 54 e 55
del R.D.L. n. 1578 del 1933 e degli artt. 1 e 3 del D.L.GS. C.P.S. n.
597 del 1947. Violazione dell’art. 1 della L. n. 241 del 1990
(principio di proporzionalità e ragionevolezza).
4.- Eccesso di
potere per contraddittorietà, irrazionalità, sviamento, difetto di
istruttoria.
5.- Violazione e
falsa applicazione dell’art. 23 della Costituzione, dell’art. 7 del D.
Lgs. 23 novembre 1944 n. 382, dell’art. 26 del D. Lgs. 12 aprile 2006
n. 163 e dell’artt. 1 della L.. n. 241 del 1990 (principio di
pubblicità, efficacia, economicità e trasparenza).
6.- Violazione
dell’art. 1 della L. n. 241 del 1990 (principio di pubblicità,
efficacia, economicità e trasparenza). Eccesso di potere per
contraddittorietà, illogicità, erroneità dei presupposti, difetto di
istruttoria, difetto di motivazione e violazione del principio di
ragionevolezza.
7.- Violazione
dell’artt. 1 della L. n. 241 del 1990 (principio di pubblicità,
efficacia, economicità e trasparenza). Eccesso di potere per erroneità
dei presupposti, irrazionalità, illogicità, difetto di motivazione e
sviamento.
8.- Violazione e
falsa applicazione dell’art. 47 del D.P.R. 18 dicembre 2000, n. 445.
Con atto
depositato l’8.5.2008 si è costituito in giudizio il Consiglio
Nazionale Forense, chiedendo che il ricorso sia dichiarato
inammissibile, improcedibile, irricevibile e che comunque sia respinto
perché infondato.
Con memoria
depositata il 26.2.2009 il Consiglio resistente ha eccepito la
inammissibilità del gravame, per mancata impugnazione del presupposto
art. 13 del Codice Deontologico Forense, e ne ha dedotto la
infondatezza, concludendo per la reiezione.
Con memoria
depositata il 27.2.2009 le parti ricorrenti, precisato che il ricorso
è stato proposto nel momento in cui il regolamento, per effetto
dell’emanazione dell’atto applicativo da parte del Consiglio
dell’ordine degli Avvocati di Trieste, ha determinato l’effettiva
lesione del loro interesse sostanziale, hanno ribadito tesi e
richieste.
Alla pubblica
udienza dell’11.3.2009 il ricorso è stato trattenuto in decisione alla
presenza degli avvocati delle parti, come da verbale di causa agli
atti del giudizio.
1.- Con il
ricorso in esame gli Avvocati in epigrafe indicati hanno premesso di
aver impugnato innanzi al T.A.R. Friuli - Venezia Giulia il
regolamento per la formazione continua dell’Ordine degli Avvocati di
Trieste, approvato nella seduta del 19.10.2007 e comunicato con
circolare n. 7 del 2007 in data 30.10.2007 e il presupposto
regolamento della formazione permanente del Consiglio Nazionale
Forense (nel testo approvato in data 18.1.2007 e nel testo approvato
in data 13.7.2007), nonché, per quanto occorrer possa, la relazione
interpretativa del Consiglio Nazionale Forense adottata nel corso
della seduta amministrativa del 26.11.2007 (comunicata con nota del
26.11.2007 prot. n. 38-C-2007), con particolare riferimento alle
modalità volte a garantire la corretta osservanza dell’obbligo di
formazione permanente o continua.
I suddetti
ricorrenti, a seguito di eccezione di incompetenza formulata dal
Consiglio nazionale Forense, cui essi hanno aderito, e di ordinanza
n.. 3 del 17.4.2008 del Presidente di detto T.A.R., che ha ordinato la
trasmissione degli atti del ricorso a questo T.A.R., hanno riassunto
il giudizio e si sono in esso costituiti.
2.- Innanzi
tutto il Collegio, stante la natura di ente pubblico non economico
degli enti intimati ed il carattere degli atti impugnati,
soggettivamente ed oggettivamente amministrativi, nonché emessi
nell'esercizio di palesi poteri autoritativi, ritiene che la
giurisdizione in materia de qua sia devoluta al Giudice
Amministrativo, anche perché essi atti hanno valenza di ordine
generale (Consiglio Stato, sez. IV, 21 agosto 2006, n. 4859).
3.- In secondo
luogo il Collegio deve verificare la fondatezza della eccezione di
inammissibilità del gravame, formulata dalla difesa del costituito
Consiglio Nazionale Forense per mancata impugnazione del presupposto
art. 13 del Codice Deontologico Forense (che prevede l’obbligo
deontologico dell’Avvocato di rispettare i regolamenti del C.N.F.
concernenti gli obblighi ed i programmi formativi), di cui
costituirebbero diretta attuazione il dovere di formazione continua
degli Avvocati ed il regolamento emanato dal C.N.F..
Va al riguardo
evidenziato che detto art. 13, nel testo approvato dal C.N.F. nella
seduta del 17.1.1997 e a seguito delle subite modifiche (fino a quella
apportata nella seduta del 14.12.2006), stabilisce che è dovere
dell’Avvocato di curare costantemente la propria preparazione
professionale, conservando ed accrescendo le conoscenze con
particolare riferimento ai settori nei quali svolga l’attività.
Aggiunge la disposizione che l’Avvocato realizza la propria formazione
permanente con lo studio individuale e la partecipazione a iniziative
culturali in campo giuridico e forense e che è suo dovere deontologico
quello di rispettare i regolamenti del C.N.F. e del Consiglio
dell’Ordine di appartenenza concernente gli obblighi e i programmi
formativi.
E’ precisato in
ricorso che non è in discussione la previsione di un obbligo di
formazione permanente o continua, ma la prescrizione da parte del
Consiglio Nazionale Forense e dell’Ordine degli Avvocati di Trieste
delle modalità volte a garantire la corretta osservanza dell’obbligo
di formazione permanente o continua da parte degli Avvocati.
Tanto comporta,
esclusivamente e limitatamente alla impugnazione di dette modalità
concretamente individuate da detti Organi, la impossibilità di
condivisione della eccezione in esame, non essendo esse regolamentate
da detto art. 13 del Codice Deontologico Forense.
Con riguardo
alle censure con cui sono state contestate prescrizioni contenute in
detto art. 13 la eccezione è da condividere, come sarà in prosieguo
specificato.
4.- In terzo
luogo il Collegio ritiene che il ricorso sia stato tempestivamente
proposto anche avverso il regolamento della formazione permanente del
Consiglio Nazionale Forense nel testo approvato in data 18.1.2007 e
nel testo approvato in data 13.7.2007, a seguito della emanazione
dell’atto applicativo consistente nel regolamento per la formazione
continua dell’Ordine degli Avvocati di Trieste, approvato nella seduta
del 19.10.2007 e comunicato con circolare n. 7 del 2007 in data
30.10.2007.
In tema di atti
regolamentari o generali, infatti, il termine per l'impugnazione
decorre non dall'adozione della disposizione generale, ma dalla sua
concreta applicazione, che sostanzia l'effettiva lesività delle
posizioni giuridiche soggettive che si vogliono tutelare in sede
giurisdizionale.
5.- Con il primo
motivo di ricorso è stata dedotta violazione e falsa applicazione
dell’art. 23 della Costituzione e dell’art. 1 della L. n. 241 del 1990
(principio di legalità).
Nonostante che
il C.N.F. e il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trieste abbiano
individuato il potere disciplinare ad essi attribuito da leggi
speciali non esisterebbero norme che consentano l’attribuzione a detti
Organi della competenza ad imporre ai propri iscritti, per mezzo di
atti regolamentari, le modalità di adempimento dell’obbligo di
formazione permanente posto dal Codice Deontologico Forense, non
potendosi, a tali fini, fare ricorso alla previsione di cui all’art..
5, IV c., del D. Lgs. 2 febbraio 2001, n. 96.
Osserva in
proposito il Collegio che la censura in esame è innanzi tutto
inammissibile per omessa tempestiva impugnazione dell'art. 13 del
Codice Deontologico Forense, che stabilisce che è dovere deontologico
dell’Avvocato quello di rispettare i regolamenti del C.N.F. e del
Consiglio dell’Ordine di appartenenza concernenti gli obblighi e i
programmi formativi, il che presuppone la competenza di detti Organi a
regolamentare dette attività.
Aggiungasi che
essa censura è comunque da valutare non condivisibile, dovendo
ravvisarsi il potere di imporre le prescrizioni per cui è causa, oltre
che nel citato e non impugnato art. 13, nell’art. 2, III c., del D. L.
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, in L. 4 agosto
2006, n. 248, che stabilisce che "Le disposizioni deontologiche e
pattizie e i codici di autodisciplina che contengono le prescrizioni
di cui al comma 1 sono adeguate, anche con l'adozione di misure a
garanzia della qualità delle prestazioni professionali, entro il 1°
gennaio 2007. In caso di mancato adeguamento, a decorrere dalla
medesima data le norme in contrasto con quanto previsto dal comma 1
sono in ogni caso nulle".
6.- Con il
secondo motivo di gravame è stata dedotta violazione e falsa
applicazione dell’art. 33 della Costituzione e degli artt. 16, 17 e 27
del R.D.L. 23 novembre 1933, n. 1578.
A seguito dei
provvedimenti impugnati sarebbe stato introdotto per la conservazione
dell’iscrizione all’Albo degli Avvocati il requisito ulteriore (al
superamento dell’esame di Stato e all’iscrizione nell’Albo
professionale), consistente nella partecipazione alle attività di
formazione professionale continua, in contrasto con l’art. 33 della
Costituzione e con gli artt. 16, 17 e 27 del R..D.L. n. 1578 del 1933.
Osserva in
proposito il Collegio che l’art. 33, V c., della Costituzione Italiana
prevede che "È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari
ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per
l'abilitazione all'esercizio professionale".
Detta
disposizione detta prescrizioni per il conseguimento dell’abilitazione
professionale e non per la conservazione della iscrizione negli Albi
professionali, quindi non può ritenersi violata dalle impugnate
disposizioni.
Osserva
ulteriormente il Collegio che l’art. 16, III c., del R..D.L. n. 1578
del 1933 stabilisce che "Il Consiglio dell'ordine degli avvocati [e
dei procuratori] procede al principio di ogni anno alla revisione
degli albi ed alle occorrenti variazioni, osservate per le
cancellazioni le relative norme. La cancellazione è sempre ordinata
qualora la revisione accerti il difetto dei titoli e requisiti in base
ai quali fu disposta l'iscrizione, salvo che questa non sia stata
eseguita o conservata per effetto di una decisione giurisdizionale
concernente i titoli o i requisiti predetti".
L’art. 17 di
detto R.D.L. prevede i requisiti necessari per l'iscrizione nell'Albo
dei Procuratori e il successivo art. 27 è stato abrogato dall'articolo
6 della L. 24 febbraio 1997, n. 27.
Nessuno di essi
articoli detta disposizioni per la conservazione della iscrizione
nell’Albo professionale degli Avvocati, ma solo per l’accesso ed il
corretto esercizio della professione. Essi non sono stati quindi
violati dai provvedimenti impugnati.
Le censure che
precedono non sono quindi suscettibili di positiva valutazione.
7.- Con il terzo
motivo di ricorso sono state dedotte incompetenza, violazione e falsa
applicazione degli artt. 38, 54 e 55 del R.D.L. n. 1578 del 1933 e
degli artt. 1 e 3 del D.L.GS. C.P.S. n. 597 del 1947, nonché
violazione dell’art. 1 della L. n. 241 del 1990 (principio di
proporzionalità e ragionevolezza).
Posto che al
C.N.F. spetta la determinazione dei principi di deontologia
professionale e delle ipotesi di violazione degli stessi, mentre agli
Ordini degli Avvocati spettano compiti di concreta esecuzione ed
attuazione di detti principi deontologici, con i provvedimenti
impugnati il C.N.F. e l’Ordine degli Avvocati di Trieste avrebbero
determinato, eccedendo dalle loro competenze, le modalità obbligatorie
della formazione permanente in modo vincolante, ritenendo che tanto
rientrasse nel loro potere di fissare norme disciplinari, violando le
norme indicate nell’epigrafe del motivo in esame e del primo, in
precedenza indicato, nonché i principi di proporzionalità e
ragionevolezza.
Il Collegio,
ribadisce innanzi tutto che il motivo in esame è inammissibile per
mancata impugnazione dell'art. 13 del Codice Deontologico Forense, che
stabilisce che è dovere deontologico dell’Avvocato quello di
rispettare i regolamenti del C.N.F. e del Consiglio dell’Ordine di
appartenenza concernenti gli obblighi e i programmi formativi, il che
presuppone la competenza a regolare anche le relative modalità
applicative.
Osserva poi il
Tribunale che l’art. 38 del R.D.L. n. 1578 del 1933 regola il
procedimento disciplinare da esercitare sugli Avvocati che si rendano
colpevoli di abusi o mancanze nell'esercizio della loro professione o
comunque di fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale,
che il seguente art. 54 prevede che il Consiglio Nazionale Forense
pronuncia sui ricorsi ad esso proposti a norma di detta legge e che
esercita il potere disciplinare nei confronti dei propri membri;
inoltre che il successivo art. 55 prevede divieti di partecipazione
alle decisioni della Commissione Centrale sui ricorsi presentati
contro i provvedimenti del Sindacato Nazionale.
L’art. 1 del
D.L.GS.C.P.S. n. 597 del 1947 stabilisce poi che "La competenza a
procedere disciplinarmente in confronto dell'avvocato o del
procuratore che è componente del Consiglio dell'ordine, appartiene al
Consiglio costituito nella sede della Corte d'appello. Se egli
appartiene a quest'ultimo, è giudicato dal Consiglio costituito nella
sede della Corte d'appello più vicina"; il seguente art. 3 stabilisce
che "Il Consiglio nazionale forense, oltre ad esercitare le altre
funzioni demandategli dall'ordinamento sulle professioni di avvocato e
di procuratore, decide: a) sui conflitti di competenza fra i Consigli
degli ordini; b) sul reclamo del praticante avverso il diniego del
rilascio di certificato di compiuta pratica".
Dette
disposizioni non vietano l’esercizio del potere di determinare le
modalità obbligatorie della formazione permanente in modo vincolante.
Rileva
ulteriormente il Collegio che deve ritenersi generica la cesura di
violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, non
essendo adeguatamente dimostrato con il motivo in esame che i
provvedimenti impugnati abbiano imposto obblighi sproporzionati al
conseguimento del pubblico interesse alla formazione continua degli
Avvocati.
8.- Con il
quarto motivo di gravame è stato prospettato il vizio di eccesso di
potere per contraddittorietà, irrazionalità, sviamento e difetto di
istruttoria.
L’opzione
prescelta con i provvedimenti impugnati per disciplinare le modalità
dell’assolvimento dell’obbligo della formazione sarebbe non aderente a
canoni di razionalità e logicità, sia perché sussistono obblighi
deontologici censuranti comportamenti più riprovevoli rispetto al
mancato assolvimento dell’obbligo di formazione, sia perché le norme
deontologiche configurano l’obbligo in forma libera e non vincolata
(mediante la fissazione di regole che procedimentalizzano l’obbligo
del suo assolvimento), sia perché censurano comportamenti non dotati
di effettiva idoneità lesiva nei confronti del fruitore della
prestazione (i provvedimenti impugnati sanzionano la violazione
dell’obbligo di aggiornamento anche se tanto non si sia tradotto in un
errore professionale).
Il motivo in
esame non appare al Collegio apprezzabile in senso positivo, sia
perché la previsione di obblighi deontologici relativi a comportamenti
più gravi rispetto a quello oggetto dei provvedimenti impugnati non
esclude e non rende illogica la previsione, come illecito
disciplinare, anche della violazione dell’obbligo di formazione
permanente (stante la gradualità delle sanzioni applicabili a seconda
della gravità della infrazione posta in essere), sia perché nessuna
disposizione vieta la procedimentalizzazione e la previsione di
obblighi imposti agli iscritti agli Ordini professionali degli
Avvocati (anche se la loro violazione non abbia ancora causato
concreti errori professionali). Detta previsione dell’obbligo in
questione, peraltro, non appare illogica, essendo idonea, al pari di
altri doveri incombenti sulla figura professionale dell’avvocato, a
garantirne il corretto svolgimento della attività.
9.- Con il
quinto motivo di ricorso è stata dedotta violazione e falsa
applicazione dell’art. 23 della Costituzione, dell’art. 7 del D. Lgs.
23 novembre 1944 n. 382, dell’art. 26 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n.
163 e dell’art. 1 della L. n. 241 del 1990 (principio di pubblicità,
efficacia, economicità e trasparenza).
Le disposizioni
impugnate prevedono che la partecipazione agli eventi formativi sia
posta a carico degli iscritti all’Ordine e, se possibile, sia posta a
carico delle risorse dell’Ordine o di sovvenzioni erogate da soggetti
pubblici o privati.
Nel primo e nel
secondo caso sarebbe violato l’art. 23 della Costituzione, che prevede
una riserva di legge per le prestazioni patrimoniali imposte, e l’art.
7 del D.L.L. n. 382 del 1944, mentre, nel terzo caso, sarebbe comunque
posta in essere una indiretta imposizione di oneri contributivi a
carico della finanza pubblica allargata; infine, nel quarto caso,
l’ipotesi rientrerebbe nei "contratti di sponsorizzazione" previsti
dall’art. 26 del D. Lgs. n. 163 del 2006, ma violerebbe sia tale
norma, per non essere specificati i criteri da seguire per la scelta
del soggetto privato erogatore, sia i principi di cui all’art. 1 della
L, n. 241 del 1990.
9.1.- Osserva al
riguardo il Collegio, quanto alla previsione che la partecipazione
agli eventi formativi sia posta a carico degli iscritti all’Ordine e,
se possibile, sia posta a carico delle risorse dell’Ordine, innanzi
tutto che non può configurarsi come prestazione patrimoniale imposta,
ai sensi dell'art. 23 della Costituzione il contributo, determinato
con riferimento alla misura dei costi sostenuti dall'ente, stabilito
quale corrispettivo dell'erogazione di un servizio o dell'offerta di
un bene, atteso che ricadono nell'ambito applicativo della norma
costituzionale citata le sole prestazioni pretese dall'amministrazione
in mancanza di un collegamento con un'utilità offerta dall'ente
(Consiglio Stato, sez. V, 10 giugno 2002, n. 3202), anche perché il
principio costituzionale non può ritenersi violato in relazione alla
modesta entità del sacrificio imposto a fronte del beneficio che
indirettamente l'utente ne riceve (Cassazione civile, sez. II, 10
ottobre 2008, n. 24942).
Aggiungasi che,
comunque, è stata dedotta la violazione dell’art. 23 della
Costituzione Italiana sulla base di un presupposto – quello che, in
base all'evocato parametro costituzionale, ogni prestazione personale
o patrimoniale deve essere determinata integralmente dalla legge –
erroneo, in quanto il principio della riserva di legge di cui all'art.
23 della Costituzione va inteso in senso relativo, limitandosi esso a
porre al legislatore l'obbligo di determinare preventivamente
sufficienti criteri direttivi di base e linee generali di disciplina
della discrezionalità amministrativa (Corte costituzionale, 26 ottobre
2007, n. 350).
Pertanto la
norma non esige che la prestazione sia imposta "per legge", ma "in
base alla legge", sicché essa deve intendersi come rispettata anche in
assenza di un'espressa indicazione legislativa dei criteri, limiti e
controlli sufficienti a circoscrivere l'ambito di discrezionalità
della P.A., purché gli stessi siano desumibili dalla destinazione
della prestazione, ovvero dalla composizione e dal funzionamento degli
organi competenti a determinarne la misura (T.A.R. Liguria Genova,
sez. I, 7 luglio 2004, n. 1076).
Dette
prestazioni non possono quindi essere imposte direttamente da una
fonte secondaria, ma non è escluso che il precetto legislativo possa
essere da detta fonte integrato, essendo anche ammissibile il rinvio a
provvedimenti amministrativi diretti a determinare elementi o
presupposti della prestazione, purché risultino assicurate, mediante
la previsione di adeguati parametri, le garanzie in grado di escludere
un uso arbitrario della discrezionalità amministrativa (Cassazione
civile, sez. II, 18 ottobre 2006, n. 22322).
9.1.1.- Quanto
alla dedotta violazione dell’art. 7 del D.L.L. n. 382 del 1944,
osserva il Collegio che esso stabilisce che "Il Consiglio provvede
all'amministrazione dei beni spettanti all'ordine o collegio e propone
all'approvazione dell'assemblea il conto consuntivo ed il bilancio
preventivo.
Il Consiglio
può, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese
dell'ordine o collegio, stabilire una tassa annuale, una tassa per
l'iscrizione nel registro dei praticanti e per l'iscrizione nell'albo,
nonché una tassa per il rilascio di certificati e dei pareri per la
liquidazione degli onorari.
Ferma rimanendo
l'efficacia delle norme che impongono contributi a favore di enti
previdenziali di categoria, nessun pagamento, oltre quelli previsti da
questo decreto, può essere imposto o riscosso per l'esercizio della
professione a carico degli iscritti all'albo".
Poiché l’art. 7,
III c., del regolamento del C.N.F., non impugnato, stabilisce che gli
Ordini degli Avvocati favoriscono la formazione gratuita, per
garantire l’adempimento dell’obbligo formativo, realizzando eventi non
onerosi, determinando la contribuzione dei partecipanti con il limite
massimo del solo recupero delle spese vive sostenute, può ritenersi
che è stato previsto a carico degli iscritti all’Ordine il solo
pagamento di esse spese, che non è in contrasto con il secondo comma
di detto art. 7 del D.L.L. n. 382 del 1944, che prevede la imposizione
di una tassa necessaria a coprire le spese dell’Ordine.
9.2.- Quanto al
terzo caso, relativo a contribuzioni erogate da soggetti pubblici, che
censura la previsione di una indiretta imposizione di oneri
contributivi a carico della finanza pubblica allargata in assenza di
una previsione normativa legittimante, il Collegio non valuta
favorevolmente il motivo, per le medesime ragioni espresse in
precedenza con riferimento alla dedotta violazione dell'art. 23 della
Costituzione, con particolare riguardo alla impossibilità di
riconduzione nell'ambito applicativo della norma costituzionale (che
stabilisce il principio assuntamente violato) di prestazioni pretese
dall'Ordine in collegamento con un'utilità offerta dall'ente (nel caso
di specie il sostanziale vantaggio che ne consegue il pubblico
interesse alla formazione continua degli Avvocati).
9.3.- Quanto al
quarto caso, relativo a sovvenzioni o contribuzioni di soggetti
privati, non può essere condivisa la dedotta tesi che l’ipotesi
rientrerebbe nei "contratti di sponsorizzazione" previsti dall’art. 26
del D. Lgs. n. 163 del 2006, ma violerebbe sia tale norma, per non
essere specificati i criteri da seguire per la scelta del soggetto
privato erogatore, sia i principi di cui all’art. 1 della L. n. 241
del 1990.
Non è, infatti,
applicabile alla fattispecie in esame detto articolo 26, che è
relativo ai lavori di cui all'allegato I, nonché agli interventi di
restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di
beni architettonici sottoposti a tutela ai sensi del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero ai servizi di cui
all'allegato II, ovvero alle forniture disciplinate dal codice di cui
al D. Lgs. stesso, quando i lavori, i servizi, le forniture sono
acquisiti o realizzati a cura e a spese dello sponsor.
Generica è,
peraltro, la censura di contraddizione con i principi di pubblicità,
trasparenza, economicità ed efficienza di cui all’art. 1 della L. n.
241 del 1990, non essendo assolutamente provato che le previsioni
impugnate siano già idonee a violare detti principi..
10.- Con il
sesto motivo di gravame sono stati dedotti violazione dell’artt. 1
della L. n. 241 del 1990 (principio di pubblicità, efficacia,
economicità e trasparenza), nonché eccesso di potere per
contraddittorietà, illogicità, erroneità dei presupposti, difetto di
istruttoria, difetto di motivazione e violazione del principio di
ragionevolezza.
Pur essendo
previsto negli atti impugnati che gli eventi formativi utili al
conseguimento dei crediti formativi debbano essere previamente
accreditati dal parte del C.N.F. o dal Consiglio dell’ordine degli
Avvocati di Trieste, non sarebbero stati previsti i criteri in base ai
quali i corsi possano essere accreditati, con incertezza ed
indeterminatezza degli stessi e possibilità di determinazione di grave
disparità di trattamento, potendo verificarsi che i criteri prescelti
da un Ordine professionale possano essere non congruenti con quelli di
un altro Ordine, sicché il medesimo evento formativo potrebbe
determinare o meno l’accreditamento.
Inoltre l’ampia
discrezionalità concessa agli Ordini Territoriali in merito
all’accreditamento da parte del Consiglio dell’ordine degli Avvocati
di Trieste denoterebbe carenza di uniformità e la individuazione di
"sottoaree" di competenza professionale e sarebbe viziata da una
"autonoma qualificazione dell’iscritto, riconosciuta in assenza di
riscontri obbiettivi".
Il Collegio,
ritiene la censura non solo infondata, perché l’art. 3 del Regolamento
sulla formazione continua approvato dal C.N.F. il 13.7.2007 specifica
sufficientemente ed in maniera logica i criteri cui attenersi nella
procedura di accreditamento, ma anche inammissibile per insussistenza
di interesse attuale dei ricorrenti alla formulazione del motivo in
esame, essendo solo ipotetica la paventata verifica di disparità di
trattamento e non essendo evidenziati concreti effetti lesivi della
ipotizzata carenza di uniformità e della individuazione di
"sottoaree".
11.- Con il
settimo motivo di ricorso sono stati dedotti violazione dell’artt. 1
della L. n. 241 del 1990 (principio di pubblicità, efficacia,
economicità e trasparenza), nonché eccesso di potere per erroneità dei
presupposti, irrazionalità, illogicità, difetto di motivazione e
sviamento.
Il criterio di
misura del sistema di formazione permanente delineato dai
provvedimenti impugnati, cioè il "credito formativo", sarebbe
incongruo ed irrazionale, perché non consentirebbe di verificare in
concreto l’efficacia dell’attività formativa sostenuta dall’iscritto,
non essendo utile la mera rilevazione della presenza fisica del
frequentante l’evento formativo a verificare la reale efficacia nei
confronti del discente e la qualità dell’operato del docente, con
conseguente indifferenza della scelta dei formatori.
Il Collegio non
può al riguardo che rilevare la inammissibilità delle censure sia per
genericità, sia per carenza di interesse attuale e sia per omessa
impugnazione dell'art. 13 del Codice Deontologico Forense, che
stabilisce che l’Avvocato realizza la propria formazione permanente
anche con la mera partecipazione ad iniziative culturali, così
escludendo qualsiasi possibilità di valutazione del "profitto" tratto
dal professionista dalla frequenza di dette iniziative.
12.- Con
l’ottavo motivo di gravame è stata dedotta violazione e falsa
applicazione dell’art. 47 del D.P.R. 18 dicembre 2000, n. 445.
Il Regolamento
del C.N.F., agli artt. 6, 7 ed 8, nonché il Regolamento dell’Ordine di
Trieste, agli artt. 2, 3 e 6, prevedono le specifiche modalità di
documentazione dell’adempimento dell’obbligo formativo e di controllo
delle dichiarazioni degli iscritti, senza contemplare il ricorso alla
autocertificazione del credito formativo, con violazione dell’art. 47
del D.P.R. n. 445 del 2000.
Il Collegio
ritiene la censura non condivisibile, atteso che proprio l’art. 6 del
Regolamento della Formazione Continua prevede il deposito da parte di
ciascun iscritto di una sintetica relazione "che certifica" il
percorso formativo seguito, nonché considerato che il seguente art. 7
stabilisce che ciascun Consiglio dell’Ordine vigila sull’effettivo
adempimento dell’obbligo formativo con i mezzi ritenuti più opportuni,
così prevedendo la possibilità proprio di detta autocertificazione e
della successiva verifica della veridicità della stessa.
A sua volta
l’art. 6 del Regolamento dell’Ordine di Trieste prevede, al primo
comma, che ciascun iscritto deve depositare una sintetica relazione
certificante il percorso formativo seguito, indicando gli eventi
formativi seguiti "anche mediante autocertificazione".
13.- Con il nono
motivo di ricorso è stata dedotta invalidità derivata del
provvedimento del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trieste da
quella del presupposto Regolamento del C.N.F..
La censura non
è, ad avviso del Collegio, suscettibile di favorevole apprezzamento,
stante la rilevata insussistenza di autonomi vizi a carico del
Regolamento del C.N.F. citato.
14.- Il ricorso
deve essere, pertanto, respinto.
15.- Le spese
del giudizio, stante la particolarità della fattispecie, possono
essere compensate tra le parti.
Il Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio - Sezione terza quater - respinge
il ricorso in epigrafe indicato.
Ordina che la
presente sentenza sia eseguita dalla pubblica amministrazione.
Così deciso in
Roma, dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sezione III
quater -, nelle camere di consiglio dell’11.3.2009 e del 20.5.2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Mario Di
Giuseppe, Presidente
Antonio Amicuzzi,
Consigliere, Estensore
Linda Sandulli,
Consigliere