| Alla
riconciliazione dei coniugi la disciplina codicistica dedica solo due
articoli (artt. 154 e 157, c.c.), richiedendo così di considerare la
giurisprudenza e la dottrina in tema per comprenderne la reale portata.
Di seguito si cercherà di analizzare le principali caratteristiche di un
aspetto del diritto di famiglia che, seppur raramente agli onori della
cronaca, può rivestire una indubbia rilevanza, soprattutto nei
procedimenti di separazione e di divorzio.
L’espressa dichiarazione. Ai sensi
dell’art. 157, c.c., i coniugi possono far cessare di comune accordo gli
effetti della separazione con una “espressa dichiarazione”, facendo
intendere che possa essere resa oralmente o per scritto, a mezzo di atto
pubblico o di scrittura privata, di atto ricevuto da un notaio o da un
cancelliere[1].
Un più recente orientamento
giurisprudenziale ha invece concluso che la dichiarazione debba
sottostare a “...esigenze di certezza riconducibili non solo
all’interesse delle parti, ma anche agli innegabili riflessi
pubblicistici riconosciuti dall’ordinamento all’istituto familiare”[2].
Dunque pur non sorretta da formule sacramentali, detta dichiarazione
deve possedere requisiti formali atti a renderla in equivoca e
verificabile in qualunque momento.
Una pubblicità che può ritenersi
idonea a raggiungere lo scopo è senz’altro la sua iscrizione e
conservazione tra gli atti dello stato civile, ai sensi dell’art. 63,
lett. g) (e 69, lett. f)), D.P.R. 03/11/00, n. 396, secondo cui debbono
essere iscritte “le dichiarazioni con le quali i coniugi separati
manifestano la loro riconciliazione, ai sensi dell’art. 157, c.c.”.
Parte della giurisprudenza
(piuttosto datata, in verità) sosteneva inoltre che una manifestazione
scritta sarebbe sufficiente per ravvisarsi una riconciliazione[3], sul
presupposto che la “espressa dichiarazione” avrebbe una efficacia
autonoma rispetto al comportamento delle parti[4].
Non mancano tuttavia opinioni
difformi che hanno ritenuto la riconciliazione, più che un accordo, un
fatto giuridico, in quanto in tal modo più coerente con l’intero sistema
del diritto familiare[5]. La dichiarazione espressa non potrebbe
conseguentemente andare disgiunta dalla compresenza di concreti elementi
fattuali atti a testimoniare la sua valenza reale e non meramente
astratta[6], salvo casi di forza maggiore in cui l’effettiva ripresa
della convivenza non si sia verificata per motivi non addebitabili alla
volontà dei coniugi[7].
La stretta connessione tra la
dichiarazione espressa e la reale ricostruzione della convivenza
coniugale è stata evidenziata anche dalla più recente giurisprudenza. Si
veda, a titolo di esempio, quanto concluso dal Tribunale di Monza, che
ha ritenuto non sussistenti i requisiti (formali e sostanziali) della
riconciliazione in una dichiarazione espressa che il marito aveva
effettuato al fine di manifestare, in modo inequivocabile, la propria
volontà di riprendere la vita coniugale e nella contestuale accettazione
della moglie, quando non suffragata da una successiva ripresa della
convivenza[8].
Sembra pertanto che la
riconciliazione “negoziale” di cui all’art. 157, c.c., non solo richieda
un formalismo accertabile ed ufficiale (iscrizione tra gli atti dello
stato civile), ma anche una effettiva ripresa della convivenza
coniugale, elemento sostanziale complementare alla mera dichiarazione di
porre fine – temporaneamente o definitivamente – alla crisi familiare.
Il comportamento non equivoco
incompatibile con lo stato di separazione. Nel nostro ordinamento, dove
la separazione dei coniugi dovrebbe costituire (seppure astrattamente…)
un allentamento del vincolo coniugale, e non una fase preparativa del
successivo scioglimento del matrimonio, si ammette che la
riconciliazione possa anche manifestarsi con un comportamento dei
coniugi (obiettivamente) incompatibile con gli effetti della
separazione[9].
E’ un dato di fatto che l’ipotesi
di riconciliazione più frequente si verifica con l’effettivo ripristino
della vita coniugale mediante la ripresa dei rapporti materiali e
spirituali che caratterizzano il consorzio familiare. Ciò si verifica
quando sia stato ricostruito l’intero complesso dei rapporti che
caratterizzano il vincolo coniugale, e quindi sia intervenuto il
ripristino non solo di quelli che concernono l’aspetto materiale del
matrimonio, ma anche di quelli che sono alla base della intesa
spirituale dei coniugi[10].
L’accertamento della intervenuta
riconciliazione dovrà ancorarsi ad elementi esteriori oggettivi diretti
a dimostrare la seria e comune volontà di ripristinare la comunione di
vita, a prescindere da irrilevanti riserve mentali[11]: l'elemento
oggettivo, da cui è possibile desumere la ricostituzione del nucleo
familiare, prevale sul mero elemento psicologico[12].
Consegue che non costituisce
riconciliazione la ripresa della convivenza, in via sperimentale e per
un breve periodo, senza una chiara ed effettiva volontà di ripristinare
la vita coniugale[13]. La stessa convivenza, anche se non soltanto
sperimentale, pur possedendo un innegabile valore presuntivo[14], se non
è accompagnata da concreti atteggiamenti concludenti (come, ad esempio,
la redazione di un testamento olografo a favore dei figli, unito alla
revoca delle disposizioni testamentarie a favore della precedente
convivente[15]), non è sufficiente a concretare l'ipotesi di una
riconciliazione[16].
Non interrompono la separazione le
manifestazioni di buona volontà da parte di un coniuge con doni,
elargizioni di denaro ed esecuzione di opere nella casa coniugale[17],
né il fatto che il marito, pur vivendo in un’altra città e con un’altra
donna, torni in famiglia per i fine settimana provvedendo, in tali
occasioni, con la moglie, al menàge domestico ed all’educazione dei
figli[18].
Non ha ugualmente effetto
riconciliativo la riunione dei coniugi durante i fine settimana ed in
occasione delle vacanze[19], così come che la convivenza – seppur
connotata dei caratteri materiali e spirituali caratteristici del
matrimonio – per un breve periodo di tempo in conseguenza dello stato di
detenzione domiciliare di uno dei coniugi[20]. Allo stesso modo,
l’assistenza prestata attraverso visite giornaliere al coniuge separato
bisognoso di cure non comporta la ricostituzione della comunione
spirituale e materiale tra i coniugi, intesa – per l’aspetto spirituale
– come animus di riservare al coniuge la posizione di esclusivo compagno
di vita e di adempiere ai doveri coniugali[21].
Non rappresenta ripristino della
vita coniugale nemmeno una sporadica ripresa dei rapporti sessuali[22],
anche con conseguente nascita di un figlio[23], né la convivenza dei
coniugi nella stessa casa, di proprietà del marito, in camere da letto
diverse, e la corresponsione da parte di quest'ultimo alla moglie di
somme di denaro, dopo la sentenza di separazione, trattandosi di
circostanze che non dimostrano di per sé il ripristino del consortium
vitae[24].
Il Tribunale di Napoli ha
ravvisato il ripristino del consorzio familiare qualora si verifichino –
congiuntamente - la convivenza coniugale con l'uso dei servizi che essa
offre nella sua quotidianità, i rapporti sessuali, i ricevimenti di
amici comuni nella propria abitazione, le visite agli amici comuni, il
soggiorno in località di vacanza, le preoccupazioni e le attenzioni per
la salute dell'altro coniuge[25]. Di analogo tenore le conclusioni del
Tribunale di Monza[26], che ha ritenuto ravvisabile la riconciliazione
nelle vacanze trascorse dai coniugi unitamente al loro cane,
nell'acquisto comune di una lavatrice, nelle telefonate che dall'utenza
fissa casalinga effettuate sul cellulare della moglie, nell'aver
sottoscritto un coniuge, in qualità di testimone, il verbale di consegna
della salma del suocero.
La circostanza che il marito, al
momento della ripresa della convivenza, avesse in corso delle relazioni
extraconiugali, delle quali non risulti che la moglie avesse conoscenza,
non impedisce di ritenere intervenuta la riconciliazione quando questa
sia desumibile da un accenno di elementi univocamente significativi
dell'intervenuta restaurazione del rapporto coniugale[27]. Può
sussistere riconciliazione anche qualora il coniuge abbia riallacciato
dei rapporti con la propria amante, qualora non via sia prova che la
moglie sia a conoscenza di tale relazione, né è significativo il fatto
che i coniugi vivano in camere separate, non avendo da tempo rapporti di
natura sessuale, anche in considerazione dell'età[28].
Da ultimo, è stata ritenuta
raggiunta la prova dell'intervenuta riconciliazione all'intento dei
coniugi di creare, per un apprezzabile periodo di tempo, una situazione
meramente apparente onde celare la separazione ai genitori della moglie
e l'esistenza di una relazione extraconiugale che il marito intratteneva
con un'altra donna[29].
Gli effetti della avvenuta
riconciliazione. La principale conseguenza della riconciliazione
attiene, ovviamente, all’abbandono della domanda di separazione, qualora
sia stata già proposta (potrà darsene atto nel verbale di udienza), ma
non implica (più) la estinzione del diritto di richiederla[30],
lasciando pertanto liberi i coniugi di far valere, anche successivamente
alla riconciliazione, fatti e atti anteriori alla stessa[31].
Qualora sia già stata pronunciata
sentenza di separazione giudiziale, o omologata quella consensuale[32],
vengono a cessarne gli effetti: in tal caso, la separazione può essere
pronunziata nuovamente soltanto in relazione a fatti e comportamenti
intervenuti dopo la riconciliazione.
Più complesso è stato l’iter che
ha portato alla applicazione dell’istituto della riconciliazione quando
questa si verifichi prima della proposizione della domanda di
separazione. E’ tuttavia ormai pacifico in dottrina ed in giurisprudenza
che le norme relative alla riconciliazione spiegano efficacia non
soltanto nel giudizio in corso o nell'ipotesi in cui intervenga dopo la
separazione, ma ha anche effetti sostanziali ove sia anteriore alla
proposizione della domanda giudiziale[33].
Secondo una prima interpretazione,
la riconciliazione in regime di separazione di fatto comporterebbe il
“...perdono delle colpe precedenti”[34]. Una lettura parzialmente
differente, ma che porta in sostanza al medesimo risultato, vuole che la
riconciliazione nella separazione di fatto, più che sintomo di perdono
delle colpe coniugali, rappresenti il “...superamento in modo globale e
radicale delle cause di conflitto, con la contestuale determinazione di
riprendere la convivenza e la rinuncia definitiva a far valere i
comportamenti e le colpe precedenti”[35].
Ciò detto, e di conseguenza, i
fatti ad essa anteriori saranno inidonei a giustificare una successiva
pronuncia di separazione, anche se potranno essere presi in
considerazione per “...illuminare la condotta successiva cui si
ricollegano per integrare la prova dell’ulteriore violazione dei doveri
coniugali”[36].
La riconciliazione comporta poi il
ripristino dei doveri coniugali, sia di natura personale (art. 143,
comma II, c.c.), tra cui la presunzione di concepimento in costanza di
matrimonio[37], che patrimoniali (art. 143, comma III, c.c.).
Rivive, seppure ex nunc[38], la
comunione legale dei beni, senza necessità di una specifica convenzione
matrimoniale[39] (seppure non manchino voci che escludano la automatica
ricostituzione della comunione legale[40]): ciò è direttamente
desumibile dall’art. 157, c.c., che si esprime in termini di cessazione
degli effetti della separazione, senza distinzione tra effetti
patrimoniali e personali, in funzione della preminenza riconosciuta
dalla legge al regime di comunione, il quale, come regime patrimoniale
ordinario, ritorna in vita non appena sia cessata l’eventuale causa (non
negoziale) di scioglimento, salvi gli atto posti in essere medio tempore,
ossia durante la separazione, che restano personali[41].
Con riferimento ai terzi, ed alla
necessità della loro tutela, specie qualora la riconciliazione si sia
verificata de facto, sarà centrale il profilo della pubblicità della
riconciliazione stessa.
In difetto di una adeguata
segnalazione esterna della riconciliazione, in ossequio alle norme
generali che governano la pubblicità delle vicende giuridiche a tutela
dei terzi (ad esempio secondo il meccanismo predisposto dagli artt. 63 e
69, D.P.R.. 396/00), non potrà essere opposto a terzi il rinnovato
regime di comunione legale qualora il terzo abbia acquistato, in buona
fede e a titolo oneroso, dal coniuge che risultava unico ed esclusivo
titolare dell’immobile alienato, per averlo egli, a sua volta,
acquistato in regime di separazione dei beni[42].
Non si può dubitare che il terzo
non potrà giovarsi della mancata pubblicità della riconciliazione – e
della reviviscenza della comunione legale – qualora sappia di acquistare
un bene comune da uno dei coniugi, ovvero sia in mala fede perché
consapevole che il bene non appartiene in via esclusiva al suo dante
causa[43].
Tra i profili patrimoniali
conseguenti alla riconciliazione non devono dimenticarsi quello che si
ripercuotono su una eventuale, successiva separazione. Si pensi al caso
in cui, in una precedente separazione cui abbia fatto seguito la
riconciliazione, un coniuge abbia ricevuto una somma una tantum per il
soddisfacimento dei suoi diritti: il giudice della (successiva)
separazione, dovendo decidere su una richiesta di assegno di
mantenimento, dovrà esaminare di nuovo il punto, “...tenendo conto della
effettiva consistenza delle situazioni economico-patrimoniali del
coniugi e – quindi – anche delle disponibilità esistenti che siano state
acquisite per effetto della precedente separazione”[44].
Inoltre, può accadere che nella
precedente separazione consensuale omologata i coniugi convenissero
l’attribuzione di un bene a titolo di mantenimento al coniuge più
debole, un atto di disposizione patrimoniale che, a seguito della
riconciliazione e della cessazione degli effetti della separazione, sarà
assoggettabile a revocatoria ordinaria, ex art. 2901, c.c.[45].
Aspetti processuali. Secondo una
corrente interpretativa minoritaria, nel procedimento di divorzio per
separazione consensuale o giudiziale (che, in pratica, rappresentano la
maggior parte dei casi in cui deve accertarsi una eventuale
riconciliazione interruttiva dei tre anni di separazione necessari per
lo scioglimento del matrimonio ex art. 3, comma II, lett. b), L.
898/1970) il giudice avrebbe il potere-dovere di rilevare d'ufficio
l'avvenuta riconciliazione dei coniugi e, quindi, di respingere la
domanda per l'insussistenza del titolo posto a suo fondamento[46].
Tale orientamento, in realtà, è
contrario al dettato della legge 898/1970, che prevede espressamente
come l’eventuale interruzione della separazione deve “...essere eccepita
da parte convenuta”[47]: trattasi di eccezione avente ad oggetto
l’esistenza di un fatto modificativo o estintivo che solo il convenuto
ha diritto di far valere, senza alcuna possibilità che l’eventuale
interruzione della separazione possa essere rilevata di ufficio dal
giudice o eccepita dal P.M.[48], anche se risultasse ex actis[49],
nell’interesse della famiglia. Della stessa opinione è anche la
giurisprudenza maggioritaria[50] e la prevalente dottrina[51].
Consegue ovviamente a tale
soluzione che spetterà al convenuto provare la cessazione o
l’interruzione dello stato di separazione[52], mentre l’attore non si
deve fare carico della prova negativa dell’assenza di eventuali
interruzioni, essendo sufficiente a quest’ultimo produrre il
provvedimento dell’autorità giudiziaria (sentenza o decreto di
omologazione della separazione)[53].
D’altronde, non può pretendersi
dall’attore una ulteriore dimostrazione della costanza dello stato di
separazione giacché, una volta provato il dato iniziale e quello
attuale, si deve presumere la conformità del periodo intermedio, (anche)
per l’esistenza nel nostro ordinamento di un principio generale secondo
il quale, quando la legge fa scaturire conseguenze giuridiche dal
perdurare per un certo tempo di una determinata situazione di fatto,
purché provata nel suo dato iniziale ed in quello attuale, si presume
sussistente anche nel periodo intermedio, salva naturalmente la
dimostrazione del fatto impeditivi dell’eventuale interruzione (cfr., ad
esempio, l’art. 1142, c.c., in tema di possesso)[54].
L’accertamento del ripristino del
consorzio familiare – e quindi, di riflesso, degli elementi sintomatici
dell’avvenuta riconciliazione - implicando una indagine di fatto, è
rimesso all’apprezzamento del giudice di merito, e non è pertanto
censurabile in Cassazione in mancanza di vizi logici e/o giuridici[55].
E’ stato da ultimo sostenuto che
la riconciliazione può essere accertata anche attraverso un autonomo
giudizio di cognizione, anche al fine di ottenere un provvedimento
d'urgenza che ordini all'altro coniuge di far rientrare il ricorrente
nella casa coniugale[56].
Bibliografia:
[1] Di questo avviso Figone,
nota a Corte di Appello di Trento, 02/09/96, in Fam. e Dir., 1996, 550.
[2] Tribunale di Monza,
01/04/04, in Foro It., 2004, I, 2272. Conforme, Cass. Civ., 17/06/98, n.
6031, in Foro It. Rep., voce Matrimonio, n. 121.
[3] Così Corte di Appello di
Torino, 21/03/51, in Foro It., 1951, I, 772, con nota di Garrone,
secondo il quale è concepibile che “…due coniugi concordemente diano un
colpo di spugna sul passato, sui contrasti reciproci o sulla colpa
dell’uno verso l’altro, tuttavia continuando, di comune intesa, a vivere
separati di fatto”.
[4] Ciò peraltro dispone
testualmente l’art. 157, comma I, c.c. (“…con un'espressa dichiarazione
o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato
di separazione”).
[5] Così Figone, op. cit.,
551; Santuosso, Il matrimonio, in Giurisprudenza sistematica di diritto
civile e commerciale, a cura di Bigiavi, Torino, 1987, 390 e ss.;
Dogliotti, Codice della famiglia, I, Milano, 1996, 271 e ss.; Cicu, Il
diritto di famiglia, Bologna, 1978, 225; A. e M. Finocchiaro, Diritto di
famiglia, Milano, 1984, 683; Zatti e Mantovani, La separazione personale
dei coniugi, Padova, 1983, 290; M. Finocchiaro, A proposito della
riconciliazione espressa dei coniugi legalmente separati, in Giust. Civ.,
1979, I, 1193.
[6] Tribunale di Monza,
23/03/04, in Gius, 2004, 3201. La tendenza giurisprudenziale era stata
inaugurata da Cass. Civ., 06/10/52, n. 2935, in Mass. Giur. It., 1952
(conformi, Cass. Civ., 04/04/57, n. 1152, e Cass. Civ., 30/04/54, n.
1359).
[7] Ad esempio, nel caso di
detenzione, ricovero o emigrazione.
[8] Tribunale di Monza,
01/04/04, op. cit.; Tribunale di Monza, 23/03/04, op. cit..
[9] Così Corte di Appello di
Trento, 02/11/96, op. cit..
[10] Così De Candia,
L’interruzione della separazione ai fini della pronuncia di divorzio, in
Giur. It., 2000, 2035. Nello stesso senso, ex plurimis, Carbone, La
convivenza sperimentale di coniugi già separati consensualmente non
comporta riconciliazione, in Fam. e Dir., 2006, 25; De Candia, op. cit.,
2037; Rossi Carleo, in Trattato di diritto privato, diretto da Bessone,
IV, Il diritto di famiglia, 1, Torino, 1999, 344; Pantaleoni, in Della
Valle, Ongaro, Filippis, Casaburi, Separazione e divorzio, Padova, 1998,
523; D’Ettore, in Il diritto di famiglia, Trattato, diretto da Bonilini
e Cattaneo, Torino, 1997, 193 e ss.; Scardulla, La separazione personale
dei coniugi ed il divorzio, Milano, 1996, 501; Basile, in Commentario al
diritto italiano della famiglia, diretto da Cian, Oppo, Trabucchi, VI,
1, Padova, 1993, 174; Finocchiaro, in A. e M. Finocchiaro, Diritto di
famiglia, III, Il divorzio, Milano 1988, 143 e ss.; Runfola Testini,
Osservazioni sugli effetti della riconciliazione, in Giur. It., 1981, I,
1, 997; Azzolina, La separazione personale dei coniugi, Torino, 1966,
277; Aguzzoli, La riconciliazione dei coniugi e funzione della
convivenza nel rapporto matrimoniale, in Foro Pad., I, 697; Ondei,
Osservazioni sul concetto di riconciliazione fra coniugi, in Foro Pad.,
1951, I, 243; Falzea, La separazione personale, Milano, 1943, 200.
In giurisprudenza, cfr. Cass.
Civ., 29/11/90, n. 11523, in Giur. It., I, 1, 1022. Conformi, Cass. Civ.,
Sez. I, 13/05/99, n. 4748, in Fam. e Dir., 1999, 5, 497; Cass. Civ.,
Sez. I, 15/03/01, n. 3744, in Mass. Giur. It., 2001; Cass. Civ.,
21/03/00, n. 3323, in Giust. Civ., 2000. I, 1324; Cass. Civ., Sez. I,
28/02/00, n. 2217, in Mass. Giur. It., 2000; Cass. Civ., 04/02/00, n.
1277, in Giur. It., 2000, 2035; Cass. Civ., 17/06/98, n. 6031, op. cit.;
Cass. Civ., 09/05/97, n. 4056, in Gius, 1997, III, 1822; Cass. Civ.,
26/11/96, n. 10465, in Giust. Civ., 1997, I, 3140; Cass. Civ., 30/03/87,
n. 3053, in Mass. Giust. Civ., 1987, 879; Cass. Civ., 09/01/87, n. 72,
in Giur. It., 1987, I, 1, 1773, con nota di Di Loreto; Cass. Civ.,
11/11/83, n. 6860, in Dir. Famiglia, 1984, 62; Cass. Civ., 09/08/83, n.
5324, in Giur. It., 1985, I, 1, 112, con nota di Orsi; Cass. Civ.,
09/06/83, n. 3946, in Mass. Giur. It., 1983, 1043; Cass. Civ., 24/03/83,
n. 2058, in Rep. Giur. It., 1983, voce Separazione dei coniugi, n. 100;
Cass. Civ., 29/01/82, n. 574, in Giur. It., 1982, 467; Cass. Civ.,
28/01/82, n. 559, in Giust. Civ., 1982, I, 907.
Anche la Cassazione Penale si
mostra conforme: cfr. Cass. Pen., Sez. VI, 26/06/92, n. 7442 (in CED
Cassazione, 1992): “La riconciliazione consiste nella volontà di
entrambi i coniugi di ripristinare in pieno non solo la loro convivenza
materiale, ma anche quella unione spirituale che è alla base medesima
della convivenza materiale, in modo che si debba considerare perdonata e
posta nell'oblio ogni eventuale colpa attribuita reciprocamente dall'uno
all'altro coniuge”.
[11] Cass. Civ., 29/11/90, n.
11523, op. cit..
[12] Corte di Appello di
Perugia, 09/10/03, in Rass. Giur. Umbra, 2004, 55, nota di Bracco.
Conforme sul tema della prevalenza dell’elemento oggettivo su quello
soggettivo, Cass. civ., Sez. I, 17/06/98, n. 6031, op. cit..
Di differente avviso, ovvero
sulla prevalenza dell’elemento soggettivo su quello oggettivo della
riconciliazione, Barbiera, Separazione e divorzio: fattispecie,
disciplina processuale, effetti apatrimoniali, Bologna, 1997, 4 e 22;
Autorino Stanzione, Titolo della separazione e divorzio, in Rass. dir.
civ., 1981, 1 e ss.; Orsi, Separazione di fatto e riconciliazione:
rilevanza dei momenti spirituali della convivenza, in Giur. It., 1985,
I, 1, 112.
[13] Così Cass. Civ.,
06/10/05, n. 19497, in Fam. Dir., 2006, 22, ad esempio nel caso in cui
la moglie abbia una relazione extra-coniugale che non si interrompe
durante i mesi di nuova convivenza con il marito. Conforme, Cass. Civ.,
07/07/04, n. 12427, in Gius, 2004, 4145.
[14] Così Cass. Civ.,
09/01/87, n. 72, op. cit.; De Candia, op. cit., 2036.
[15] Corte di Appello di
Perugia, 09/10/03, op. cit..
[16] Tribunale di Genova,
20/01/81, in Giur. di Merito, 1982, 66, nota di Branca; Cass. Pen., Sez.
VI, 26/06/92, n. 7442, op. cit.; Cass. Civ., 09/08/83, n. 5324, op. cit.;
Tribunale di Ravenna, 07/04/73, in Dir. Famiglia, 1974, 111, in cui si
precisa che non può sussistere riconciliazione un simulacro di
coabitazione, privo di ogni rapporto sessuale e di ogni dialogo di
stima, di confidenza e di collaborazione, ma improntato a mero calcolo e
necessità.
[17] Cass. Pen., Sez. VI,
25/03/92, in Cass. Pen., 1994, 1225; Cass. Pen., Sez. VI, 26/06/92, n.
7442, op. cit..
[18] Così Cass. Civ.,
17/06/98, n. 6031, op. cit..
[19] Cass. Civ., 09/05/97, n.
4056, op. cit..
[20] Cass. Civ., 03/02/00, n.
1227, in Foro It. Rep., 2000, voce Matrimonio, n. 147.
[21] Cass. Civ., 26/11/93, n.
11722, in Arch. Civ., 1994, 289; Cass. Civ., 07/05/76, n. 1595, in Dir.
Famiglia, 1976, 1129; Cass. Civ., 06/03/79, n. 1400, in Giur. It., 1981,
I, 1, 994; Cass. Civ., 24/03/83, n. 2058, op. cit..
[22] Cass. Civ., 11/11/83, n.
6860, op. cit.; Cass. Civ. , 28/05/75, n. 2172, in Rep. Giur. It., 1975,
voce Matrimonio, n. 113; Cass. Pen., Sez. VI, 25/03/92, op. cit.; Cass.
Pen., Sez. VI, 26/06/92, n. 7442, op. cit..
In dottrina, tra gli altri,
cfr. Vitali, Note in tema di riconciliazione fra coniugi, in Dir. Eccl.,
1978, I, 367.
[23] Cass. civ., 06/03/79, n.
1400, op. cit.; Cass. Civ., 07/05/76, n. 1595, op. cit.; Tribunale di
Bari, 15/02/72, in Dir. e Giust., 1972, 246; Corte di Appello di
Caltanissetta, 15/02/74, in Rep. Foro It., 1974, voce Matrimonio, n.
224; Tribunale di Roma, 19/04/74, in Foro It., 1974, I, 3195; Tribunale
di Roma, 11/10/72, in Rep. Foro It., 1973 voce, Matrimonio, nn. 156 e
157; Tribunale di Roma, 04/04/78, in Foro It., 1979, I, 235.
Contra, Tribunale di
Civitavecchia, 17/01/90, in Giur. di Merito, 1991, I, 253, con nota di
Carlini, che lo ritiene rivelatore della ripresa della convivenza.
[24] Cass. civ., Sez. I,
21/03/00, n. 3323, op. cit.. Per il Tribunale di Vercelli (09/05/01, in
Arch. Civ., 2002, 842), la prova della riconciliazione dei coniugi,
ovvero la coabitazione e la ripresa della c.d. “affectio maritalis”, non
può essere data a mezzo di un certificato storico di residenza, dato il
valore presuntivo di tali risultanze.
[25] Tribunale di Napoli,
19/03/91, in Foro It., 1993, I, 603.
[26] Tribunale di Monza, Sez.
IV, 11/04/06, op. cit.
[27] Cass. Civ., Sez. I,
13/05/99, n. 4748, op. cit..
[28] Corte di Appello di
Perugia, 09/10/03, op. cit..
[29] Cass. Civ., Sez. I,
15/03/01, n. 3744, op. cit.. In parte difforme Cass. Civ., 09/01/87, n.
72 (op. cit.), secondo la quale la riconciliazione non può discendere
dalla ripresa della coabitazione per dissimulare temporaneamente la
separazione ai figli minori.
[30] Così, ex multis,
Tribunale di Napoli, 16/09/80 (in Rass. Dir. Civ., 1982, 231, con nota
di Runfola Testini): “La riconciliazione tra coniugi, intervenuta dopo
la presentazione del ricorso per la separazione, ma prima della
pronuncia della sentenza, produce soltanto l'effetto processuale
dell'abbandono della domanda e non, come avveniva sotto il vigore della
precedente normativa, l'estinzione del diritto a chiedere la
separazione”.
[31] Carbone, op. cit., 25.
[32] Così Cass. Civ.,
12/11/98, n. 11418, in Nuova Giur. Civ. Comm.., 1999, I, 637; Cass. Civ.,
23/11/82, n. 6330, in Foro It. Rep., 1982, voce Separazione dei coniugi,
n. 109. Conforme, relativamente alla separazione consensuale, si veda
Tribunale di Milano (Sez. IX, 10/11/03, in Guida al Diritto, 2004, 10,
88): “La riconciliazione compiuta dai coniugi successivamente alla loro
separazione personale consensuale omologata, oltre a far cessare gli
effetti personali della separazione, comporta la ricostituzione ipso
iure della comunione legale già disciolta al momento della separazione
stessa”. Stesse conclusioni per Tribunale di Brindisi, 01/02/99, in
Corti Bari, Lecce e Potenza, 2000, I, 416.
[33] Così, ad esempio, Cass.
civ., Sez. I, 25/05/78, n. 2618 (in Mass. Giur. It., 1978): “Anche dopo
la riforma del diritto di famiglia del 1975, le norme relative alla
riconciliazione dei coniugi (artt. 154 e 157 c.c.) vanno interpretate
nel senso che la riconciliazione non spiega effetti soltanto nel
giudizio in corso o nell'ipotesi in cui intervenga nel periodo tra una
prima sentenza di separazione ed una successiva nuova domanda di
separazione (art. 157, comma II, c.c.), ma ha anche effetti sostanziali
nel caso che essa sia anteriore alla proposizione della domanda
giudiziale”. Conforme, Cass. Civ., 29/11/90, n. 11523, op. cit.. Contra,
Runfola Testini, op. cit., 999.
[34] Cass. Civ., 24/03/83, n.
2058, op. cit.; Cass. Civ., 06/12/74, n. 4044, in Rep. Giur. It., 1974,
voce Separazione, n. 59 (secondo la quale i coniugi devono considerare
perdonata e posta nell’oblio ogni eventuale colpa attribuita
reciprocamente); Cass. Civ., 31/03/72, n. 1021, in Rep. Giur. It., 1972,
voce Separazione, n. 49.
[35] Cass. Civ., 29/11/90, n.
11523, op. cit..
[36] Così Cass. Civ.,
06/03/79, n. 1400, op. cit.; Cass. Civ., 29/11/90, n. 11523, op. cit.;
Cass. Civ., 22/05/90, n. 4620, in Rep. Foro It., 1990, voce Separazione
dei coniugi, n. 40; Cass. civ., Sez. I, 25/05/78, n. 2618, op. cit.;
Cass. Civ., 12/04/78, n. 1723, in Giur. it. Rep., 1978, voce Separazione
dei coniugi, n. 91; Cass. Civ., 20/01/78, n. 256, in Giur. it. Rep.,
1978, voce Separazione dei coniugi, n. 49; Cass. civ., Sez. I, 15/07/65,
n. 1552, in CED Cassazione, 2004; C. Cost., 21/04/83, n. 104, in Giust.
Civ., 1983, 471.
In dottrina, in senso
conforme, cfr. Briguglio, Separazione personale dei coniugi, in Noviss.
Dig. It., XVII, Torino, 1987, 26; Lipari, Riconciliazione dei coniugi,
separazione con e senza addebito e garanzia costituzionale, nota a C.
Cost., 21/04/83, n. 104, op. cit..
Contra, Tribunale di Firenze,
20/05/76, in Giust. Civ., 1976, III, 338, che in una ipotesi di domanda
di separazione con addebito, alla base della quale erano stati addotti
comportamenti anteriori alla riconciliazione avvenuta prima della
domanda di separazione, ha affermato che anche fatti lontanissimi nel
tempo, seguiti da un lungo periodo di riconciliazione, possono essere
posti alla base della domanda di separazione, salvo il potere del
giudice di valutarne la gravità alla luce dell’intervenuta
riconciliazione.
[37] Tribunale di Napoli,
19/03/91, op. cit..
[38] Cass. Civ., 05/12/03, n.
18619, in Fam. Dir., 2004, 253; Cass. civ., Sez. I, 12/11/98, n. 11418,
op. cit; Corte di Appello di Trento, 02/11/96, op. cit., secondo la
quale “...imporre la stipula di una convenzione per ripristinare il
regime giuridico della comunione esistente tra i coniugi prima della
separazione, finirebbe per costituire in qualche modo un ostacolo alla
riconciliazione piena, facendo perdurare quegli effetti che invece le
parti con il loro comportamento spontaneo (ed auspicato dalla legge)
avevano ritenuto di dover disattendere”.
Conformi, Figone, op. cit.,
552; Schlesinger, Regime patrimoniale della famiglia, in Commentario
della riforma del diritto di famiglia, a cura di Carraio, Oppo e
Trabucchi, I, 1, Padova, 1977, 441; De Paola - Macrì, Il nuovo regime
patrimoniale della famiglia, Milano, 1978, 201; Corsi, Il regime
patrimoniale della famiglia, in Trattato Cicu-Messineo, Milano, 1979,
VI, I, 1, 179; Tamburello, Riconciliazione dei coniugi e regime
patrimoniale della famiglia, in Dir. Famiglia, 1981, 580; Mirabelli, La
comunione legale. Costituzione e ricostituzione della comunione, in
Questioni di diritto patrimoniale della famiglia discusse da vari
giuristi e dedicate ad A. Trabucchi, Padova, 1989, 169; Auletta, Il
diritto di famiglia, Torino, 1995, III, 178; Cian – Villani, Comunione
dei beni tra coniugi, voce del Novissimo Digesto, appendice, Torino,
1980, II, 80.
[39] La soluzione prospettata
è comune a tutte le cause reversibili di scioglimento della comunione
previste dall’art. 191, c.c., come la dichiarazione di assenza e di
morte presunta di uno dei coniugi o di fallimento. Cfr. Nicolussi,
Riconciliazione e comunione dei beni, in Foro It., 1999, 1958;
Schelsinger, op. cit., 441; Barbiera, Persone e famiglia, in Trattato di
diritto privato, Torino, 1982, II, 497, nota 17.
[40] Così Tribunale di
Palermo, 29/03/97, in Dir. Famiglia, 1998, 985; Tribunale di Catania,
31/07/90, in Foro It. Rep., 1992, voce Famiglia, n. 58. In parte
difforme Tribunale di Bologna, 28/01/98 (in Dir. Famiglia, 1998, 1047,
con nota di Conte), secondo il quale la riconciliazione spiega i suoi
effetti interni, tra i coniugi, ma non anche esterni verso i terzi.
[41] Cass. Civ., 23/02/93, n.
2221, in Giur. It., 1993, I, 2, 2084. In dottrina, Bessone,
Giurisprudenza del Diritto di Famiglia, I, 397, Giuffrè 2007; Figone,
op. cit., 552; Nicolussi, op. cit., 1956.
[42] Così Cass. Civ.,
05/12/03, n. 18619, op. cit.; conforme, Tribunale di Napoli, 21/12/98,
in Nuova Giur. Civ. Comm., 2000, I, 359.
[43] Nicolussi, op. cit.,
1961/2.
[44] Così Cass. Civ.,
13/05/99, n. 4748, op. cit..
[45] Tribunale di Roma,
05/03/99, in Nuovo Dir., 1999, 827, con nota di Sagna. In dottrina, cfr.
Carbone, op. cit., 27.
[46] Così Tribunale di Trani,
26/01/94, in Foro It., 1994, I, 880; Tribunale di Civitavecchia,
17/01/90, op. cit.. In dottrina, cfr. Cipriani, Sull’eccezione di
interruzione della separazione nel processo di divorzio, in Foro It.,
1987, V, 331; Barbiera, Il divorzio dopo la seconda riforma, Bologna,
1988, 57.
[47] L. 898/70, art. 3, comma
II, lett. b).
[48] Sostiene invece il potere
di eccezione del pubblico ministero De Candia (op. cit., 2038), sulla
base del fatto che la obbligatorietà della sua presenza nel procedimento
di divorzio trova fondamento nel ruolo di “tutore” (di interessi
pubblicistici) che riveste nel giudizio.
[49] Così A. e M. Finocchiaro,
op. cit., 113.
[50] Cass. Civ., 03/02/00, n.
1227, op. cit.; Cass. Civ., 17/06/98, n. 6031, op. cit.; Cass. Civ.,
09/05/97, n. 4056, op. cit.; Corte di Appello di Napoli, 10/04/86, in
Giust. Civ., 1986, I, 2542; Tribunale di Pesaro, 19/06/71, in Giur. It.,
1971, I, 2, 188; Tribunale di Arezzo, 20/04/71, in Temi, 1971, 307;
Tribunale di Brescia, 15/06/72, in Nuovo Dir., 1972, 842; Corte di
Appello di Roma, 09/02/73, in Temi romana, 1974, 266. La giurisprudenza
più antica è rinvenibile in A. e M. Finocchiaro, in Ruperto,
Giurisprudenza sul c.c., I, III, Milano 2005, 1479 e ss..
[51] Cfr. Carbone, op. cit.,
322; Dogliotti, Separazione e divorzio, II ed., Torino, 1995, 151;
Bonilini, in Bonilini Tommaseo, Lo scioglimento del matrimonio, in Comm.
Schlesinger, Milano, 1997, 194.
[52] Così Cass. Civ.,
24/11/74, n. 3802, in Dir. Famiglia, 1975, 121; Corte di Appello di
Napoli, 10/04/86, op. cit.; Tribunale di Pesaro, 19/06/71, op. cit..
Nello stesso senso, cfr. Franceschelli, in Commentario alla riforma del
divorzio, Milano, 1987, 54; Autorino Stanzione, Diritto di famiglia,
Torino, 1997, 165; Carbone, op. cit., 321.
[53] Così Carbone, op. cit.,
322; De Candia, op. cit., 2037.
[54] De Candia, op. cit.,
2037.
[55] Così Casaburi, nota a
Tribunale di Monza, op. cit., 2274. Conformi, ex multis, Cass. civ.,
Sez. I, 15/03/01, n. 3744, op. cit.; Cass. Civ., Sez. I, 13/05/99, n.
4748, op. cit.; Cass. Civ., 26/11/96, n. 10465, op. cit..
[56] Tribunale di Napoli,
07/01/02, in Gius, 2002, 1527. |