|
La Reintegra nel possesso opera
anche quando non è certo quale sia il bene di cui si pretende la
restituzione ? - Commento a Trib. di Manfredonia, Ord. 4 luglio 2007.
di Avv. prof. M. di Bari
Premessa.
Di questi tempi non è più il caso di
stupirsi di nulla. Qualche giorno fa leggevo – su una Rivista scientifica di
diritto – una sentenza della Cassazione che dichiarava valido un verbale
d’infrazione al Codice della strada non sottoscritto dall’agente della
Polizia Municipale. Non è pertanto più il caso di stupirsi di nulla, perché
se vengono stravolti i principi di logica, che sono basilari, lo possono
essere anche quelli giuridici che, come pilastri, su quelli dovrebbero
trovare la loro base. Nello stesso ambito s’inquadra la Ordinanza che qui
commentiamo.
Il Caso
Tizio e Caia intraprendono una battaglia
legale nei confronti di Sempronio, amministratore delegato della F.lli
Sempronio s.n.c., per farsi riconoscere alcuni diritti violentemente ed
abusivamente calpestati da Sempronio. Nella loro casa piove dal soffitto
perché Sempronio non ripara una porta dell’attico, di cui ha la
disponibilità fisica e materiale. La loro finestra è ostruita dalle cassette
di acqua minerale riposte dal nipote di Sempronio per fare un dispetto ai
due poveri coniugi. L’Autorimessa si scopre che è, almeno in parte, di
proprietà di Caia, perché il padre l’aveva invalidamente ceduta al fratello
di questa quando era in vita. Tutta una serie di pretese che vedono in
Sempronio il loro principale ostacolo. Sempronio, però, che di mestiere
faceva il pastore, e – adesso, fa il gestore dell’Albergo che sovrasta la
casa di Tizio e di Caia, non ne vuol sapere di cedere nemmeno di un
millimetro. Subìte, pertanto, una serie di citazioni in giudizio per i fatti
sopra descritti, crea ad arte l’occasione per togliersi qualche
soddisfazione. Incontrato Tizio per caso, gli promette che – finalmente – e
spontaneamente, gli rilascerà la cantinola tanto ambìta da Tizio, non appena
avrà avuto il tempo di ripulirla. Tizio, sorpreso dalla improvvisa buona
volontà di Sempronio, trova una sera il locale completamente aperto. Capisce
che è il segnale della finalmente giunta disponibilità, e dà incarico ad un
amico di ripulirla, a pagamento, dietro cioè il corrispettivo di un prezzo.
Sempronio, invece, il giorno appresso, dà incarico al proprio legale di
esperire l’azione possessoria.
La carenza di legittimazione passiva
Al di là degli aspetti morali, che
esulano dalla presente trattazione, è appena il caso di sottolineare alcuni
aspetti giuridici evidenziati dalla pronuncia in commento. Il Giudice -
infatti – nell’Ordinanza in Commento, elenca una ad una le eccezioni
sollevate dalla parte resistente, per entrare nel merito su tutte tranne che
su una, quella più importante. Il Giudice, forse, nel suo percorso logico e
mentale, l’aveva lasciata per ultima, per disquisirne poi con maggiore
attenzione e ponderatezza, salvo poi – però – dimenticarla completamente.
L’eccezione dimenticata era la seguente. Il marito Tizio, semmai avesse
potuto spossessare Sempronio della cantinola (i testimoni sentiti erano i
nipoti di Sempronio), lo aveva fatto – semmai - sempre e comunque
nell’interesse della moglie Caia, vera proprietaria, la quale era venuta
persino a dichiararlo davanti al Giudice. Semmai, pertanto, Tizio poteva
essere considerato una mera longa manus di Caia, nei confronti della
quale doveva perciò essere esperito il ricorso, essendo Tizio del tutto
privo di legittimazione passiva. Tizio, infatti, pur essendo marito di Caia,
in realtà godeva soltanto dei beni di lei, senza esserne proprietario. Ma
era però il vero bersaglio di sempronio. Il Giudice, però, sul punto
nemmeno vi entrava, non decidendo nulla sulla eccezione de quo.
L’incertezza sul bene da restituire
Ma la cosa più grave è che la vera
resistente, intervenuta in realtà come mera testimone, non avendo il Giudice
recepito l’eccezione di cui sopra, non aveva compreso, né poteva
comprendere, dal tenore del ricorso, a quale delle cantinole esistenti
nell’Autorimessa il ricorrente facesse riferimento. Per tutto il ricorso –
infatti – il ricorrente nominava ‘lo spossessamento di una cantinola’ senza
mai precisare, tra le tante, a quale egli si riferisse. Tra le stesse parti
– infatti – oltre a quella contesa nel giudizio de quo,
nell’Autorimessa famosa, ve ne erano e ve ne sono tante altre, di cantinole
contese. Ma il ricorrente si era sempre e soltanto limitato a parlare
genericamente ‘della cantinola’, come se il Giudice già sapesse a priori di
cosa si stesse parlando.
Sorprendendo tutti, però, in corso di
causa, il Giudice, anziché dichiarare la nullità del ricorso, per omessa
descrizione dei fatti di causa, dava un termine al ricorrente per precisare
di quale cantinola si stesse parlando, prendendosene poi persino il merito
nel testo stesso dell’Ordinanza (in barba a qualsiasi principio di
imparzialità e di parità delle armi). All’udienza fissata ad hoc il
ricorrente si presentava con la propria legale ed una piantina, che
pretendeva di presentare al Giudice, per descrivere e precisare di quale
cantinola si stesse parlando. Tanto, come scrive lo stesso Giudice nella
stessa Ordinanza, in sede cautelare non vi sono formalità. E tutto si può
fare !
A questo punto la beffa ! Si legge nel
dispositivo dell’Ordinanza ‘Accoglie il ricorso e, per l’effetto, ordina a
Tizio di reintegrare Sempronio nel pieno possesso della cantinola
descritta in ricorso ed a verbale di udienza del 9 maggio 2007 con la
consegna delle chiavi della serratura di accesso”.
A questo punto, pur nel rispetto della
decisione del Giudice, bisogna fare alcune osservazioni. Dall’inizio alla
fine del giudizio cautelare, non si capisce quale sia l’oggetto del ricorso.
Si parla di una cantinola, sì; ma quale ? E come se si parlasse di un
appartamento in un supercondominio; quale ? E come se si parlasse di una
granello di sabbia in mezzo alla spiaggia; quale ?
Per fortuna tutto è rinviato alla causa
di merito.
|
|