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Sito aggiornato a giovedì, 11 settembre 2008

   
     

Spunti critici sulla nuova difesa d'ufficio

di Carlo Citterio, Manuela Fasolato, Gianluca Braghò


si veda anche lo scritto di Olga Galasso sul sito del Movimento
 

l'intervento di Carlo Citterio


il fatto:
-il difensore d'ufficio dell'irreperibile è retribuito con le norme del patrocinio a spese dello Stato (prescindendo dal reddito)(32bis att cpp);
-il difensore d'ufficio che dimostri di avere esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali è pure retribuito con compenso e modalità previsti dalla legge del patrocinio a spese dello Stato (prescindendo dal reddito)(32.2 att cpp);
-la gestione della difesa d'ufficio è interamente delegata ai consigli degli ordini ed alle camere penali, soggetto privato cui è appaltata l'attestazione del requisito di idoneità ad entrare negli elenchi)(29.1bis att cpp);
-i parametri per le retribuzioni, pagate dallo Stato, sono stabiliti dalla stessa corporazione cui appartengono i retribuiti, attraverso l'autodeterminazione delle tabelle;
-la legge n.60 del 6.3.2001 nulla dice della copertura finanziaria;

l'opinione politicamente corretta:
-finalmente la difesa d'ufficio sarà efficace, perchè l'avvocato, certo della retribuzione "dignitosa", avrà stimolo per attivarsi ed assicurerà la miglior attuazione del diritto di difesa anche di irreperibili e (momentaneamente) insolventi;


-tale garanzia poteva essere data solo dall'intera gestione del fenomeno da parte della classe forense, perchè la istituzione di un ufficio della difesa pubblica (=avvocati pagati dallo Stato ma facenti parte di un ufficio pubblico e a stipendio fisso con eventuali percentuali su eventuali spese liquidate in giudizio) non avrebbe garantito la necessaria libertà ed indipendenza, soprattutto verso i magistrati, inquirenti ma anche giudicanti;

l'opinione oggettivamente e forzatamente polemica:
-con oltre centomila avvocati e con migliaia di processi con irreperibili e difese d'ufficio, considerando la diffusa evenienza di esiti negativi degli eventuali tentativi (veri o finti) di procedure esecutive, si è finalmente giunti ad assicurare il contributo pubblico per il sostentamento di tanta parte di classe forense, ma secondo parametri autodeterminati dai destinatari del contributo;

l'opinione che va estirpata appena si affaccia alla mente:
-dopo aver provato ad immaginare il costo della soluzione per le casse dello Stato ed esser giunti alla necessaria conclusione che di soldi pubblici evidentemente ce ne sono, i magistrati ordinari dovrebbero precisare che la perequazione è chiesta non solo verso i magistrati amministrativi, l'avvocatura di Stato (e i giudici di pace), ma anche verso i difensori d'ufficio;
-perchè in ospedale, dove dovrei vedere tutelato il diritto alla salute che, ebbene sì sotto sotto sotto voce lo confesso, forse è più importante del diritto alla difesa, il medico che dovrebbe curarmi è pagato a stipendio fisso, anzichè sempre dallo Stato ma secondo parametri e criteri che decide lui, così forse mi curerebbe con più partecipazione e in minor tempo?

l'opinione "politica":
-considerando i risultati cui hanno portato prassi di blocchi di udienze,senza reazione e disciplina, e connessioni tra associazioni/attività professionali/incarichi politici nel versante forense e minacce di scioperi nella magistratura amministrativa, non sarebbe il caso di riconsiderare lo strumento dello sciopero (vero) quale unico mezzo per farsi sentire (ammesso che si decida se c'è qualcosa da chiedere e che riteniamo valga la pena di essere chiesto)?
-lo so che l'esercizio della giurisdizione dovrebbe essere vissuto con spirito quasi monastico (e non mi riferisco affatto ai soldi, ma alla tensione e consapevolezza morale e "politica" -proprio e solo da 'polis'- dell'indefettibilità della funzione), ma davvero quanto sta succedendo non rischia di tacitarci definitivamente, inabissando con noi la stessa esistenza dello spirito della legalità?

p.s.:
-369 bis cpp: "indicare al sottoposto alle indagini le facoltà ed i diritti che la legge (neppure il solo codice di rito) gli attribuisce, a pena di nullità degli atti successivi": ma davvero anche stavolta l'ANM troverà il modo di non gridare all'opinione pubblica che è ora di finirla di imbastardire il processo penale? e lo vogliamo stampare, a cura dell'ANM, questo estratto di codice di rito (se basterà il codice di rito) da consegnare agli 'indagati'? (sempre che la S.C. non arrivi ad insegnarci che bisogna anche spiegare le norme, ed allora potremmo organizzare dei corsi periodici -il secondo venerdì di ogni mese- cui far partecipare gli indagati di turno);
-nuovo 460.3 cpp: il termine per l'opposizione dell'imputato decorrerà dall'ultima notifica tra imputato e difensore? il difensore potrà impugnare in proprio? perchè non hanno adeguato il 461? l'hanno fatto consapevolmente o perchè si sono dimenticati?
perchè non dire,  energicamente, che siamo stufi?
scusate la lunghezza.

carlo citterio - carcitt@tin.it

 

 

Manuela Fasolato, 

 

Condivido in pieno l'amarezza che traspare dalle parole del collega Citterio nel constatare che il legislatore legifera accogliendo istanze e pressioni della classe forense senza tener conto(o forse purtroppo ben sapendolo) di affossare il processo penale creando un'infinità di pastoie che non sono vere garanzie bensì falle enormi ove si arena l'esigenza di una risposta rapida di giustizia valida ed efficace.
Condivido altresì la sensazione di non aver fatto sentire a sufficienza e in maniera incisiva non solo al parlamento ma anche all'opinione pubblica la nostra voce di "disperati" del diritto.
Non ci si deve rassegnare a subire riforme non ben pensate e calibrate con le necessità del processo e a mio giudizio non è sufficiente, dato lo stato delle cose, che per i magistrati parli solo l'Associazione.
Occorre far sentire la protesta di tutti nei confronti di riforme che continuano a rendere quasi impossibile concludere un'indagine senza incappare in eccezioni pretestuose e purtroppo sostenute da una serie di norme create apposta per rallentare e confondere, dato il modo in cui sono confezionate.
Un'altra norma che si inserisce nella stessa scia è quella contenuta nella Legge 1 marzo 2001 n.63 all'art.4 che modifica l'art. 195 4° comma cpp : gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono deporre sul contenuto delle dichiarzioni acquisite da testimoni con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2 lett.a) e b).
Si è deliberatamente introdotto e su pressione della classe forense un principio legislativo di "inattendibilità" di tali soggetti, come ha avuto modo i commentare un noto avvocato che era al corrente del lavori preparatori.
Non dobbiamo aspettare che sia la Corte Costituzionale che tolga di mezzo questa norma come aveva fatto con la gemella in passato, ma dobbiamo manifestare pubblicamente il malessere che crea nell'operatore di giustizia un simile preconcetto e le conseguenze nefaste sul processo, a partire dalla inevitabile lunghezza della sua durata per la necessità di sentire tutti i testi anzichè, per alcuni meno importanti o lontani,consentire alla pg di testimoniare su quanto avevano detto .


Manuela Fasolato, sostituto procuratore Rovigo

 

Gianluca Braghò,

Mi associo pienamente alle considerazioni espresse dai colleghi.  Alle tante norme prive di senso logico e giuridicamente tanto rozze, quanto inaccettabili, ne aggiungo un'altra, non meno pericolosa e foriera di assoluzioni ingiustificate: la nuova disciplina dell'art. 500 c.p.p., come prevista dalla legge attuativa del principio costituzionale del "giusto processo".
Inoltre, vorrei far sommessamente osservare che fra poco gli avvocati ce li ritroveremo in casa nostra anziché dall'altra parte della barricata, essendo stato loro riservato per legge un reclutamento parallelo in magistratura, con trattamento economico e professionale più favorevole di coloro che entrano per la diritta via.
E' possibile quindi che le eccezioni processuali di cui si paventa la presentazione in aula, verranno "autosollevate" dallo stesso P.M., prima avvocato. La difesa concorderà sull'eccezione ed il giudice trarrà le sue conclusioni.
E' ovviamente una provocazione.... ma forse non tanto lontana da un possibile scenario futuro...

Gianluca Braghò, uditore prossimo ad assumere le funzioni di sost. proc.resso la procura della Repubblica di Milano.


 

"Dopo il comma 1 dell'articolo 29 delle norme di attuazione del codice di procedura penale è inserito il seguente:
"1-bis. Per l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 97 del codice, è necessario il conseguimento di attestazione di idoneità rilasciata dall'ordine forense di appartenenza al termine della frequenza di corsi di aggiornamento professionali organizzati dagli ordini medesimi o, ove costituita, dalla camera penale territoriale ovvero dall'unione delle camere penali. I difensori possono, tuttavia, essere iscritti nell'elenco, a prescindere dal requisito di cui al periodo precedente, dimostrando di aver esercitato la professione in sede penale per almeno due anni mediante la produzione di idonea documentazione".