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Spunti
critici sulla nuova difesa d'ufficio |
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di Carlo Citterio, Manuela
Fasolato, Gianluca Braghò |
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si veda anche lo scritto di Olga Galasso sul sito del Movimento
l'intervento di Carlo
Citterio
il fatto:
-il difensore d'ufficio dell'irreperibile è retribuito con le
norme del patrocinio a spese dello Stato (prescindendo dal
reddito)(32bis att cpp);
-il difensore d'ufficio che dimostri di avere esperito inutilmente
le procedure per il recupero dei crediti professionali è pure
retribuito con compenso e modalità previsti dalla legge del
patrocinio a spese dello Stato (prescindendo dal reddito)(32.2 att
cpp);
-la gestione della difesa d'ufficio è interamente delegata ai
consigli degli ordini ed alle camere penali, soggetto privato cui
è appaltata l'attestazione del requisito di idoneità ad entrare
negli elenchi)(29.1bis att cpp);
-i parametri per le retribuzioni, pagate dallo Stato, sono
stabiliti dalla stessa corporazione cui appartengono i retribuiti,
attraverso l'autodeterminazione delle tabelle;
-la legge n.60 del 6.3.2001 nulla dice della copertura
finanziaria;
l'opinione politicamente corretta:
-finalmente la difesa d'ufficio sarà efficace, perchè l'avvocato,
certo della retribuzione "dignitosa", avrà stimolo per attivarsi
ed assicurerà la miglior attuazione del diritto di difesa anche di
irreperibili e (momentaneamente) insolventi;
-tale garanzia poteva essere data solo dall'intera gestione del
fenomeno da parte della classe forense, perchè la istituzione di
un ufficio della difesa pubblica (=avvocati pagati dallo Stato ma
facenti parte di un ufficio pubblico e a stipendio fisso con
eventuali percentuali su eventuali spese liquidate in giudizio)
non avrebbe garantito la necessaria libertà ed indipendenza,
soprattutto verso i magistrati, inquirenti ma anche giudicanti;
l'opinione oggettivamente e forzatamente polemica:
-con oltre centomila avvocati e con migliaia di processi con
irreperibili e difese d'ufficio, considerando la diffusa evenienza
di esiti negativi degli eventuali tentativi (veri o finti) di
procedure esecutive, si è finalmente giunti ad assicurare il
contributo pubblico per il sostentamento di tanta parte di classe
forense, ma secondo parametri autodeterminati dai destinatari del
contributo;
l'opinione che va estirpata appena si affaccia alla mente:
-dopo aver provato ad immaginare il costo della soluzione per le
casse dello Stato ed esser giunti alla necessaria conclusione che
di soldi pubblici evidentemente ce ne sono, i magistrati ordinari
dovrebbero precisare che la perequazione è chiesta non solo verso
i magistrati amministrativi, l'avvocatura di Stato (e i giudici di
pace), ma anche verso i difensori d'ufficio;
-perchè in ospedale, dove dovrei vedere tutelato il diritto alla
salute che, ebbene sì sotto sotto sotto voce lo confesso, forse è
più importante del diritto alla difesa, il medico che dovrebbe
curarmi è pagato a stipendio fisso, anzichè sempre dallo Stato ma
secondo parametri e criteri che decide lui, così forse mi
curerebbe con più partecipazione e in minor tempo?
l'opinione "politica":
-considerando i risultati cui hanno portato prassi di blocchi di
udienze,senza reazione e disciplina, e connessioni tra
associazioni/attività professionali/incarichi politici nel
versante forense e minacce di scioperi nella magistratura
amministrativa, non sarebbe il caso di riconsiderare lo strumento
dello sciopero (vero) quale unico mezzo per farsi sentire (ammesso
che si decida se c'è qualcosa da chiedere e che riteniamo valga la
pena di essere chiesto)?
-lo so che l'esercizio della giurisdizione dovrebbe essere vissuto
con spirito quasi monastico (e non mi riferisco affatto ai soldi,
ma alla tensione e consapevolezza morale e "politica" -proprio e
solo da 'polis'- dell'indefettibilità della funzione), ma davvero
quanto sta succedendo non rischia di tacitarci definitivamente,
inabissando con noi la stessa esistenza dello spirito della
legalità?
p.s.:
-369 bis cpp: "indicare al sottoposto alle indagini le facoltà ed
i diritti che la legge (neppure il solo codice di rito) gli
attribuisce, a pena di nullità degli atti successivi": ma davvero
anche stavolta l'ANM troverà il modo di non gridare all'opinione
pubblica che è ora di finirla di imbastardire il processo penale?
e lo vogliamo stampare, a cura dell'ANM, questo estratto di codice
di rito (se basterà il codice di rito) da consegnare agli 'indagati'?
(sempre che la S.C. non arrivi ad insegnarci che bisogna anche
spiegare le norme, ed allora potremmo organizzare dei corsi
periodici -il secondo venerdì di ogni mese- cui far partecipare
gli indagati di turno);
-nuovo 460.3 cpp: il termine per l'opposizione dell'imputato
decorrerà dall'ultima notifica tra imputato e difensore? il
difensore potrà impugnare in proprio? perchè non hanno adeguato il
461? l'hanno fatto consapevolmente o perchè si sono dimenticati?
perchè non dire, energicamente, che siamo stufi?
scusate la lunghezza.
carlo citterio - carcitt@tin.it
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Manuela Fasolato,
Condivido in pieno l'amarezza
che traspare dalle parole del collega Citterio nel constatare che
il legislatore legifera accogliendo istanze e pressioni della
classe forense senza tener conto(o forse purtroppo ben sapendolo)
di affossare il processo penale creando un'infinità di pastoie che
non sono vere garanzie bensì falle enormi ove si arena l'esigenza
di una risposta rapida di giustizia valida ed efficace.
Condivido altresì la sensazione di non aver fatto sentire a
sufficienza e in maniera incisiva non solo al parlamento ma anche
all'opinione pubblica la nostra voce di "disperati" del diritto.
Non ci si deve rassegnare a subire riforme non ben pensate e
calibrate con le necessità del processo e a mio giudizio non è
sufficiente, dato lo stato delle cose, che per i magistrati parli
solo l'Associazione.
Occorre far sentire la protesta di tutti nei confronti di riforme
che continuano a rendere quasi impossibile concludere un'indagine
senza incappare in eccezioni pretestuose e purtroppo sostenute da
una serie di norme create apposta per rallentare e confondere,
dato il modo in cui sono confezionate.
Un'altra norma che si inserisce nella stessa scia è quella
contenuta nella Legge 1 marzo 2001 n.63 all'art.4 che modifica
l'art. 195 4° comma cpp : gli ufficiali e gli agenti di polizia
giudiziaria non possono deporre sul contenuto delle dichiarzioni
acquisite da testimoni con le modalità di cui agli artt. 351 e
357, comma 2 lett.a) e b).
Si è deliberatamente introdotto e su pressione della classe
forense un principio legislativo di "inattendibilità" di tali
soggetti, come ha avuto modo i commentare un noto avvocato che era
al corrente del lavori preparatori.
Non dobbiamo aspettare che sia la Corte Costituzionale che tolga
di mezzo questa norma come aveva fatto con la gemella in passato,
ma dobbiamo manifestare pubblicamente il malessere che crea
nell'operatore di giustizia un simile preconcetto e le conseguenze
nefaste sul processo, a partire dalla inevitabile lunghezza della
sua durata per la necessità di sentire tutti i testi anzichè, per
alcuni meno importanti o lontani,consentire alla pg di
testimoniare su quanto avevano detto .
Manuela Fasolato, sostituto procuratore Rovigo
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Gianluca Braghò,
Mi associo pienamente alle
considerazioni espresse dai colleghi. Alle tante norme prive di
senso logico e giuridicamente tanto rozze, quanto inaccettabili,
ne aggiungo un'altra, non meno pericolosa e foriera di assoluzioni
ingiustificate: la nuova disciplina dell'art. 500 c.p.p., come
prevista dalla legge attuativa del principio costituzionale del
"giusto processo".
Inoltre, vorrei far sommessamente osservare che fra poco gli
avvocati ce li ritroveremo in casa nostra anziché dall'altra parte
della barricata, essendo stato loro riservato per legge un
reclutamento parallelo in magistratura, con trattamento economico
e professionale più favorevole di coloro che entrano per la
diritta via.
E' possibile quindi che le eccezioni processuali di cui si paventa
la presentazione in aula, verranno "autosollevate" dallo stesso
P.M., prima avvocato. La difesa concorderà sull'eccezione ed il
giudice trarrà le sue conclusioni.
E' ovviamente una provocazione.... ma forse non tanto lontana da
un possibile scenario futuro...
Gianluca Braghò, uditore prossimo ad assumere le funzioni di sost.
proc.resso la procura della Repubblica di Milano.
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"Dopo il comma 1 dell'articolo
29 delle norme di attuazione del codice di procedura penale è
inserito il seguente:
"1-bis. Per l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 97 del
codice, è necessario il conseguimento di attestazione di idoneità
rilasciata dall'ordine forense di appartenenza al termine della
frequenza di corsi di aggiornamento professionali organizzati
dagli ordini medesimi o, ove costituita, dalla camera penale
territoriale ovvero dall'unione delle camere penali. I difensori
possono, tuttavia, essere iscritti nell'elenco, a prescindere dal
requisito di cui al periodo precedente, dimostrando di aver
esercitato la professione in sede penale per almeno due anni
mediante la produzione di idonea documentazione".
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