|
La Terza Sezione
Penale della Corte di Cassazione (Sent. n. 13234/2008) ha stabilito che
non può essere considerata discriminazione quella posta in essere nei
confronti di nomadi che si rendano responsabili di reati. Difatti, ha
precisato la Corte, la discriminazione per l'altrui diversità è cosa
diversa dalla discriminazione per l'altrui criminosità.
Gli Ermellini hanno infatti affermato che, "in una competizione politica
particolarmente accesa (quella della sicurezza dei cittadini è tema che
crea spesso forti tensioni emotive specialmente quando viene in risalto
a seguito di gravi fatti criminosi) non si può dal contesto di un
discorso estrapolare una frase poco opportuna per attribuire all'autore
idee razziste senza esaminare il contesto nel quale tale frase è stata
pronunciata e senza la valutazione degli elementi indicati a discolpa
dall'autore della frase. Nel caso in esame i prevenuti avevano precisato
che la loro avversione non era diretta nei confronti dei […] in quanto
tali, ma solo nei confronti di quelli che rubavano ponendo in pericolo
la sicurezza dei cittadini" e che "quando la discriminazione non si
manifesta all'eterno per mezzo di una esplicita dichiarazione di
superiorità razziale o di odio nel significato letterale del termine, ma
è frutto di un pregiudizio, quale ad esempio quello prima evidenziato,
devono essere valutate tutte le circostanze temporali ed ambientali
nelle quali quel pregiudizio è stato espresso, al fine di verificare
l'effettiva sussistenza di un'idea discriminatoria fondata sulla
diversità e non sul comportamento,si deve cioè stabilire se nella
medesima situazione un altro soggetto appartenente a diversa religione,
etnia, razza, ecc., sarebbe stato o no trattato in maniera diversa e se
il diverso trattamento sia stato determinato da un'idea di superiorità
razziale o di odio etnico, religioso, ecc. e non da altre ragioni,
eventualmente anche censurabili. Insomma il giudice deve valutare la
condotta dell'agente nel complesso, sia dal punto di vista oggettivo che
soggettivo, al fine di individuare la vera finalità ispiratrice della
discriminazione ed escludere il reato quanto questa non sia stata
determinata da superiorità razziale o da odio etnico, religioso, ecc.".
Con questa decisione, la Corte ha annullato la sentenza di condanna di
un Sindaco (per propaganda razzista) che aveva assunto l'iniziativa di
invitare i suoi cittadini a sottoscrivere una petizione con la quale
chiedevano lo sgombero immediato di tutti i campi nomadi abusivi e
provvisori.
Nell'impianto motivazionale della Sentenza si legge che "la legge n. 654
del 1975 (introdotta nel nostro Paese in esecuzione della convenzione di
New York del 7 marzo 1966), ha aggiunto la Corte, all'art. 1 prevede che
"discriminare significa porre in essere un comportamento che
direttamente o indirettamente comporti una distinzione, esclusione,
restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza
ecc. allo scopo di 'distruggere o compromettere il riconoscimento il
godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti dell'uomo
e delle libertà fondamentali in campo politico economico, sociale e
culturale, o in ogni altro settore della vita pubblica'. La nozione è
stata ripresa e ribadita nell'articolo 43 comma 1 del decreto
legislativo n. 286 del 1998 e successivamente meglio puntualizzata nella
direttiva n. 43 del 2000, introdotta nel nostro ordinamento con il
decreto legislativo del 9 luglio del 2003 n. 215. In base a tale
direttiva si ha discriminazione diretta quando, a causa della propria
razza o origine etnica, una persona è trattata meno favorevolmente di
quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra persona in una
situazione analoga. Si ha invece discriminazione indiretta quando una
disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un
comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone di una
determinata razza ed origine etnica in una posizione di particolare
svantaggio rispetto ad altre persone (articolo 2 decreto legislativo
citato). L'anzidetto decreto, applicabile sia al settore pubblico che a
quello privato, considera come discriminazioni anche le molestie o i
comportamenti indesiderati (art. 2 comma 3)".
La Corte ha quindi aggiunto che "la discriminazione […] si deve fondare
sulla qualità del soggetto (zingaro, nero, ebreo, ecc.) e non sui
comportamenti. La discriminazione per l'altrui diversità è cosa diversa
dalla discriminazione per l'altrui criminosità. In definitiva un
soggetto può anche essere legittimamente discriminato per il suo
comportamento ma non per la sua qualità di essere diverso".
(Cristina Matricardi) |