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Sito aggiornato a giovedì, 11 settembre 2008

   

IL MOBBING

   

      De Martino Giuseppe

Il mobbing, è un istituto di conio prettamente giurisprudenziale, per il quale si deve registrare la perdurante assenza di una specifica disciplina organica, della quale si sente comunque la necessità.

Con tale termine, come ben evidenziato da una pronuncia di un giudice di merito del 2003, si intende quella pluralità di comportamenti vessatori e persecutori realizzati dal datore di lavoro, <<per isolare, fisicamente e psicologicamente, il lavoratore>> (Trib. Tempio Pausania 10/7/03).

Prima di addentrarci specificamente nei contenuti, è però necessario soffermarsi sulla individuazione delle possibili fonti normative dell’istituto, nonché della natura della responsabilità che ne consegue.

Per quanto attiene al primo profilo, sono riconosciuti quali principali fonti della responsabilità da mobbing gli artt. 2087 e 2103 c.c.

L’art. 2087 c.c. mira a tutelare, in maniera generale l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore, che dovranno essere garantite, dal datore di lavoro, con tutte quelle misure che si possono rendere necessarie, caso per caso.

Già a prima vista, ne appare chiara l’ampiezza della portata, che la configura quasi come una norma “contenitore”, tale da poter essere riempita, volta per volta, di contenuti.

Tra questi, senza dubbio, è possibile annoverare i principi costituzionali, configurati dagli artt. 2, 3, e 36 Cost., che per tale via divengono così direttamente operanti nella regolamentazione del rapporto datore – prestatore di lavoro.

L’art. 2103 c.c, invece, si riferisce, più specificamente all’aspetto delle mansioni svolte dal lavoratore, configurandosi, prevalentemente, come norma di garanzia per il lavoratore rispetto ad eventuali demansionamenti o trasferimenti illegittimi.

Tuttavia, tali norme non sono le uniche fonti di questo tipo di responsabilità, potendo la stessa trovare un suo fondamento anche nella lettura combinata degli artt. 1176 e 1375 c.c., che imponendo, in generale, doveri di correttezza e buona fede nell’esecuzione dei contratti, possono essere facilmente applicati anche ai casi di contratti di lavoro, di guisa che costituisce mobbing anche il comportamento vessatorio che il datore di lavoro tenga durante l’esecuzione del contratto, in virtù della violazione della buona fede e correttezza esecutive.

Tale violazione potrà, ad esempio, essere, in concreto, configurata anche dalla eventuale illegittimità delle note di qualifiche, ossia di quelle valutazioni che il datore di lavoro esprime in ordine al rendimento ed alle capacità del lavoratore, e che devono essere necessariamente motivate, in quanto sindacabili da parte del giudice.

Allo stesso modo, il rispetto della buona fede e della correttezza nell’esecuzione del contratto potrà essere accertato con riguardo alle sanzioni disciplinari, per le quali è, altrettanto, ammessa l’indagine del giudice tesa a verificare il rispetto dei suddetti criteri, tenendo conto della necessaria proporzionalità della sanzione irrogata rispetto all’eventuale illecito disciplinare commesso.

A questo punto, però, è necessario comprendere di che natura sia la responsabilità de qua.

Ebbene, la responsabilità da mobbing, in virtù della presenza del contratto di lavoro, dovrà certamente qualificarsi, in primo luogo, come contrattuale ex art. 1218 c.c.

Tuttavia, secondo consolidata giurisprudenza, accanto a tale genere di responsabilità, potrà concorrere anche un’altra, di tipo aquiliano, allorché dal medesimo comportamento scaturisca la violazione di diritti non strettamente legati al contratto, ma che spettano all’individuo e tutelati dall’obbligo del neminem laedere imposto dall’art. 2043 c.c.

Queste considerazioni hanno spinto la giurisprudenza ad affermare che sono certamente, compatibili tra loro due distinte azioni, una contrattuale, l’altra extracontrattuale, ciascuna con le proprie peculiarità in tema di regime probatorio.

Al riguardo, si deve, però evidenziare che parte della dottrina ha manifestato dubbi circa la struttura dell’art. 2087, e la natura della conseguente responsabilità, sostenendo che la citata norma potesse configurare un caso di responsabilità oggettiva.

Tuttavia, la giurisprudenza ha affermato con forza (ex plurimis Cass. Civ. n.12789/03), che essa non costituisce un’ipotesi di responsabilità oggettiva, poiché comunque la responsabilità del datore di lavoro <<va collegata alla violazione di obblighi imposti dalla legge>>.

A questo punto, è necessario soffermarsi sulle conseguenze che, in concreto, possono scaturire da comportamenti vessatori di tal genere.

Ebbene, sotto questo aspetto, il danno da mobbing, potrà, tranquillamente, coinvolgere profili patrimoniali, quanto non patrimoniali.

Il primo profilo, per certi aspetti, è in re ipsa.

Il comportamento vessatorio e persecutorio, infatti, può integrare, prima di tutto, una decurtazione nella retribuzione, ma potrà anche rendere necessarie delle spese mediche, laddove il predetto comportamento abbia avuto concreti riflessi, causalmente accertati, sulla salute fisica o psichica del lavoratore.

Tuttavia, l’aspetto più interessante, nonché problematico, sempre sotto il profilo patrimoniale, è costituito dal fatto che il pregiudizio che subisce il lavoratore “mobbizzato” potrà consistere anche nell’impoverimento della sua capacità professionale specifica, o nella mancata acquisizione di una ulteriore capacità che avrebbe potuto conseguire in presenza di normali condizioni di lavoro, o nella possibile perdita di chances, ossia di ulteriori possibilità di guadagno. Pertanto, affinché sia riconosciuta la posta risarcitorio in tutti i suoi, potenziali, molteplici aspetti, non sarà sufficiente una prova genericamente fondata sulla illegittimità del comportamento del datore di lavoro.

Sarà, invece, necessario un quid pluris, uno sforzo probatorio ulteriore, dovendosi fornire gli elementi fondanti gli ulteriori aspetti pregiudizievoli, le ulteriori possibilità di guadagno perdute, le aspettative che si sarebbero potute realizzare, l’esistenza di una lesione aggiuntiva rispetto allo stesso rapporto di lavoro in questione.

Questo perché, ove si riuscisse a dimostrare semplicemente inadempimento del datore di lavoro, per rimediare al “torto”, sarebbe sufficiente riconoscere al lavoratore il diritto alla retribuzione e nulla più; nessuna altra forma di risarcimento in virtù del fatto che nell’ordinamento giuridico italiano il risarcimento ha funzione reintegratrice e non punitivo-sanzionatoria.

Il medesimo discorso vale, per ampi tratti, anche per la sfera non patrimoniale del danno subito dal lavoratore, per la quale la giurisprudenza più sensibile ha configurato numerose implicazioni di danno.

Senza dubbio andrà riconosciuto un danno biologico ove dal comportamento del datore di lavoro, sia derivata per il lavoratore una lesione, medicalmente accertata, della sua salute, che potrà anche essere di natura psichica, laddove, tale stato di cose, per gli evidenti stress pscicologici ingiustificati ai quali sia stato sottoposto il lavoratore, sia causalmente connesso con l’insorgere di una malattia invalidante, che potrà limitarne, inesorabilmente, la capacità professionale.

La qual cosa, peraltro, ad avviso della Corte di Cassazione, implicando anche un rilievo penale, giustifica l’attribuzione di un risarcimento anche ex art. 2059 c.c. (CAss. n. 4129/02)

Conseguentemente, dovrà riconoscersi anche il danno morale, in quanto danno-conseguenza, patema d’animo, determinato dalle lesioni patite.

Più intricato è il discorso relativo alla posta risarcitola del cd. danno esistenziale.

Questo, oltre perchè tale figura è osteggiata da una parte della giurisprudenza di merito che, in assoluto, nega la sua esistenza, poiché in essa riconosce una pericolosa duplicazione risarcitoria, anche per altro motivo.

Nella fattispecie, il cd. danno esistenziale, a prescindere dalla configurabilità di un reato, viene a configurarsi come danno alla vita di relazione, come danno derivante dalla mancata esplicazione della propria personalità attraverso l’attività lavorativa, come danno all’immagine.

Anche per tutto questo, che potrà essere liquidato in via equitativa, è richiesta la prova ulteriore del fatto che l’inadempimento abbia inciso in maniera negativa sull’equilibrio e sulle abitudini di vita del lavoratore.

Il tutto potrà essere fatto valere in giudizio, mediante l’instaurazione, congiunta, di due azioni nei confronti del datore di lavoro, una di natura contrattuale, con ovvi benefici in termini di onere probatorio, e una extracontrattuale ex art. 2043, per il ristoro di tutte le poste risarcitorie non strettamente connesse all’inadempimento contrattuale, configuratisi quale danno ingiusto ex art. 2043 c.c., e che dovessero restare escluse dall’inadempimento contrattuale.


Autore: De Martino Giuseppe