Home Page
  Chi Siamo
  Dove Siamo
  Novità
  Contatti
  Links
  Sede

 

Aspetti e questioni di diritto civile:

 

Aspetti e questioni di diritto penale:

 

Aspetti e questioni di dir. amministrativo:

Problematichei di diritto tributario:

Argomentii di diritto notarile:

Profili e questioni di economia:

Sito aggiornato a giovedì, 11 settembre 2008

   
     

In tema di Mobbing

   
 
Cass. pen., sez. V, 29 agosto 2007, pres. Pizzuti, rel. Sandrelli, p.g. Febbraro (conf.) – "QUELLO CHE I MEDIA (NON) FANNO DIRE ALLA CASSAZIONE IN TEMA DI MOBBING" – Paolo PITTARO
Non è certo la prima volta che i mezzi di comunicazione di massa (giornali e, specialmente, la televisione) riferiscono in ordine a decisioni giudiziali e, in particolare, a sentenze della Corte Suprema di Cassazione.

E non è certo la prima volta che, vuoi per una frettolosa o superficiale lettura della pronuncia, vuoi perché attratti dal lancio di una notizia ad effetto, vuoi perché costretti nello spazio (di poche righe nel cartaceo) o nel tempo (di pochi secondi nel video), la comunicazione viene presentata in maniera erronea ovvero distorta, oppure – in ogni caso – atta ad influire sulla pubblica opinione magari convincendola su una particolare questione giuridica o su un orientamento giurisprudenziale: si pensi, ad esempio e come più volte abbiamo evidenziato in questa sede, a certe pronunce in tema di reati sessuali, “gridate” in modo quasi scandalistico, ma poi rivelatesi, ad un’attenta e completa lettura della sentenza in oggetto, del tutto diverse da quanto descritto e commentato.

Anche la sentenza della Cassazione in oggetto in tema di mobbing può ben inserirsi, a nostro avviso, in questo solco. A sentire i primi “lanci” del media, si era avuto l’impressione che la Suprema Corte avesse assolto un soggetto accusato di tale comportamento, ritenendolo penalmente irrilevante e demandando, caso mai, il relativo risarcimento del danno al giudice civile. Magari con un forte rammarico, da parte dei primi commentatori, per l’insipienza (o la pigrizia) del nostro legislatore penale, il quale, a differenza di altri ordinamenti, lascerebbe impunite condotte, effettuate nel contesto lavorativo, così sgradevolmente lesive di beni strettamente personali.

Ebbene, a leggere la decisione in oggetto, le cose non stanno proprio così.

Certo, è ben vero, che se per mobbing si intende una condotta protratta nel tempo con le caratteristiche della persecuzione, e finalizzata all’emarginazione del lavoratore, e posta in essere dal preposto sul luogo di lavoro, allora una specifica fattispecie penale non esiste nel codice ovvero nella legislazione complementare correlata. Il che non significa, tuttavia, che tale comportamento non sia punibile ovvero risulti penalmente irrilevante.

Non si dimentichi, peraltro, che il diritto penale si fonda sul principio della stretta legalità (costituzionalmente sancito dall’art. 25, comma 2 Cost.), il quale presenta, fra gli altri, anche il profilo della sufficiente determinatezza (o di precisione, che dir si voglia) della fattispecie. Come dire che potremmo essere dinanzi a comportamenti penalmente non significativi presi singolarmente, ma che solo nella loro complessità temporale potrebbero presentare quei tratti e quella volontà persecutoria, cui abbiamo cennato. Per usare un termine tecnico ci troveremmo, forse, di fronte ad un reato c.d. necessariamente abituale, ma che, in ogni caso, dovrebbe essere descritto con sufficiente accuratezza: il che, sinceramente, non sembra affatto semplice.

In ogni modo, già ora i vari comportamenti ascrivibili a volontà di mobbing sono, a seconda dei casi, riconducibili a singoli reati, ovviamente se, di volta in volta, riscontrabili: si pensi, ad esempio, all’ingiuria, alla diffamazione, alle minacce, alla violenza privata, all’abuso d’ufficio, ovvero ai maltrattamenti in famiglia (quest’ultima nella norma estesa alla professione od arte), ovvero ancora, ed infine, al delitto di lesioni, in ragione, quanto meno, dell’indebolimento permanente della funzione psichica.

Tutto ciò schematicamente premesso, passiamo ad esaminare la sentenza de qua.

L’imputazione era proprio quella di lesioni (art. 572 c.p.) nel senso appena ricordato. Ebbene, ammesso che possa essere riscontrato l’evento del reato, ossia la minorata funzione psichica, il che, invero, dagli atti non pare, la Corte rileva come la condotta non appaia affatto descritta, a parte un generico richiamo a gesti ostili protrattisi nel tempo, che non vengono proprio delineati; mentre la stessa temporalità non trova alcuna specificazione nella loro durata e frequenza.

Ora, posto che fra la condotta e l’evento deve sussistere il rapporto di causalità ai sensi dell’art. 40 c.p., il giudice di merito non è stato assolutamente in grado di effettuare tale valutazione, stante la mancata individuazione dei singoli atti lesivi, ciascuno dei quali, peraltro, difficilmente in grado di rapportarsi alla patologia evidenziata, a sua volta non allocabile cronologicamente sia nel suo sorgere sia nel suo evolversi.

Questo, allora, è il punto: il g.u.p., sulla base di tali rilievi, aveva pronunciato sentenza di non luogo a procedere, donde il ricorso dell’accusa e della parte civile. Ma la motivazione del giudice di prime cure alla Cassazione non appare affatto carente o contraddittoria, tenuto altresì conto che, nell’impugnazione, nessun ulteriore elemento viene portato, limitandosi a richiamare quella vaga e generica asserzione di gesti ostili da parte dell’imputato. Se, dunque, una critica potrebbe essere mossa (pur restando la Suprema Corte giudice di legittimità e non del fatto), questa va rivolta alla pubblica accusa, la cui contestazione della fattispecie criminosa è stata del tutto carente in prima battuta, e superficiale nel prosieguo, quando avrebbe potuto sviluppare, e non l’ha fatto, un possibile compendio probatorio. Del tutto corretto, quindi, il rigetto del ricorso.

In definitiva, non è affatto vero che la Cassazione si sia pronunciata, più o meno solennemente, per la non punibilità dei comportamenti propri del mobbing. Tutt’altro. Ha solo confermato, sul tema, una singola pronuncia di non doversi procedere per assoluta carenza di contestazione dell’accusa sotto il profilo della descrizione del comportamento criminoso e del nesso causale nei confronti di un ventilato evento.

Ed è inutile rimarcare che l’accusa non solo deve essere sempre accuratamente decritta, ma altresì provata, come da ultimo si usa dire, al di là di ogni ragionevole dubbio.

In questo caso, e con esclusivo riferimento a questo particolare caso, alla parte che si ritiene lesa da un comportamento definibile come mobbing non resta pertanto che adire alla giustizia civile ovvero a quella del lavoro. Sempre che, pure in queste due sedi, riesca a dimostrare la veridicità di quanto lamentato (p.p.).