|
Cass.
pen., sez. V, 29 agosto 2007, pres. Pizzuti, rel. Sandrelli, p.g. Febbraro
(conf.) – "QUELLO CHE I MEDIA (NON) FANNO DIRE ALLA CASSAZIONE IN TEMA DI
MOBBING" – Paolo PITTARO

Non è
certo la prima volta che i mezzi di comunicazione di massa (giornali e,
specialmente, la televisione) riferiscono in ordine a decisioni giudiziali
e, in particolare, a sentenze della Corte Suprema di Cassazione.
E non è certo la prima volta che, vuoi per una frettolosa o superficiale
lettura della pronuncia, vuoi perché attratti dal lancio di una notizia ad
effetto, vuoi perché costretti nello spazio (di poche righe nel cartaceo)
o nel tempo (di pochi secondi nel video), la comunicazione
viene presentata in maniera erronea ovvero
distorta, oppure – in ogni caso – atta ad influire sulla pubblica
opinione magari convincendola su una particolare questione giuridica o su
un orientamento giurisprudenziale: si pensi, ad esempio e come più volte
abbiamo evidenziato in questa sede, a certe pronunce in tema di reati
sessuali, “gridate” in modo quasi scandalistico, ma poi rivelatesi, ad
un’attenta e completa lettura della sentenza in oggetto, del tutto diverse
da quanto descritto e commentato.
Anche la sentenza della Cassazione in oggetto in tema di
mobbing può ben inserirsi, a nostro avviso, in questo solco.
A sentire i primi “lanci” del media, si era avuto l’impressione che la
Suprema Corte avesse assolto un soggetto accusato di tale comportamento,
ritenendolo penalmente irrilevante e demandando, caso mai, il relativo
risarcimento del danno al giudice civile. Magari con un forte rammarico,
da parte dei primi commentatori, per l’insipienza (o la pigrizia) del
nostro legislatore penale, il quale, a differenza di altri ordinamenti,
lascerebbe impunite condotte, effettuate nel contesto lavorativo, così
sgradevolmente lesive di beni strettamente personali.
Ebbene, a leggere la decisione in oggetto, le cose non stanno proprio
così.
Certo, è ben vero, che se per mobbing si intende una condotta
protratta nel tempo con le caratteristiche della persecuzione,
e finalizzata all’emarginazione del lavoratore, e posta
in essere dal preposto sul luogo di lavoro, allora una specifica
fattispecie penale non esiste nel codice ovvero nella
legislazione complementare correlata. Il che non significa, tuttavia, che
tale comportamento non sia punibile ovvero risulti penalmente irrilevante.
Non si dimentichi, peraltro, che il diritto penale si fonda sul principio
della stretta legalità (costituzionalmente sancito dall’art. 25, comma 2
Cost.), il quale presenta, fra gli altri, anche il profilo della
sufficiente determinatezza (o di precisione, che dir si voglia) della
fattispecie. Come dire che potremmo essere dinanzi a comportamenti
penalmente non significativi presi singolarmente, ma che solo nella loro
complessità temporale potrebbero presentare quei tratti e quella volontà
persecutoria, cui abbiamo cennato. Per usare un termine tecnico ci
troveremmo, forse, di fronte ad un reato c.d. necessariamente abituale, ma
che, in ogni caso, dovrebbe essere descritto con sufficiente accuratezza:
il che, sinceramente, non sembra affatto semplice.
In ogni modo, già ora i vari comportamenti ascrivibili a volontà di
mobbing sono, a seconda dei casi, riconducibili a singoli
reati, ovviamente se, di volta in volta, riscontrabili: si pensi,
ad esempio, all’ingiuria, alla diffamazione, alle minacce, alla violenza
privata, all’abuso d’ufficio, ovvero ai maltrattamenti in famiglia (quest’ultima
nella norma estesa alla professione od arte), ovvero ancora, ed infine, al
delitto di lesioni, in ragione, quanto meno,
dell’indebolimento permanente della funzione psichica.
Tutto ciò schematicamente premesso, passiamo ad esaminare la sentenza
de qua.
L’imputazione era proprio quella di lesioni (art. 572 c.p.) nel senso
appena ricordato. Ebbene, ammesso che possa essere riscontrato l’evento
del reato, ossia la minorata funzione psichica, il che, invero, dagli atti
non pare, la Corte rileva come la condotta non appaia affatto descritta, a
parte un generico richiamo a gesti ostili
protrattisi nel tempo, che non vengono proprio delineati; mentre la stessa
temporalità non trova alcuna specificazione nella loro durata e frequenza.
Ora, posto che fra la condotta e l’evento deve sussistere il rapporto di
causalità ai sensi dell’art. 40 c.p., il giudice di
merito non è stato assolutamente in grado di effettuare tale valutazione,
stante la mancata individuazione dei singoli atti lesivi, ciascuno dei
quali, peraltro, difficilmente in grado di rapportarsi alla patologia
evidenziata, a sua volta non allocabile cronologicamente sia nel suo
sorgere sia nel suo evolversi.
Questo, allora, è il punto: il g.u.p., sulla base di tali rilievi, aveva
pronunciato sentenza di non luogo a procedere, donde il ricorso
dell’accusa e della parte civile. Ma la motivazione del giudice di prime
cure alla Cassazione non appare affatto carente o contraddittoria, tenuto
altresì conto che, nell’impugnazione, nessun ulteriore elemento viene
portato, limitandosi a richiamare quella vaga e generica
asserzione di gesti ostili da parte dell’imputato. Se, dunque,
una critica potrebbe essere mossa (pur restando la Suprema Corte giudice
di legittimità e non del fatto), questa va rivolta alla pubblica accusa,
la cui contestazione della fattispecie criminosa è stata
del tutto carente in prima battuta, e superficiale nel
prosieguo, quando avrebbe potuto sviluppare, e non l’ha fatto, un
possibile compendio probatorio. Del tutto corretto, quindi, il rigetto del
ricorso.
In definitiva, non è affatto vero che la Cassazione si sia pronunciata,
più o meno solennemente, per la non punibilità dei comportamenti propri
del mobbing. Tutt’altro. Ha solo confermato, sul tema, una
singola pronuncia di non doversi procedere per assoluta carenza di
contestazione dell’accusa sotto il profilo della descrizione del
comportamento criminoso e del nesso causale nei confronti di un ventilato
evento.
Ed è inutile rimarcare che l’accusa non solo deve essere sempre
accuratamente decritta, ma altresì provata, come da ultimo si usa dire, al
di là di ogni ragionevole dubbio.
In questo caso, e con esclusivo riferimento a questo particolare caso,
alla parte che si ritiene lesa da un comportamento definibile come
mobbing non resta pertanto che adire alla giustizia civile
ovvero a quella del lavoro. Sempre che, pure in queste
due sedi, riesca a dimostrare la veridicità di quanto lamentato (p.p.).
|
|
|