Cassazione civile , sez. III, 24 aprile 2008 , n. 10668
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto - Presidente -
Dott. PETTI Giovanni Battista - rel. Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Mario - Consigliere -
Dott. LANZILLO Raffaella - Consigliere -
Dott. D'AMICO Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
B.S.V., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL
VIMINALE 43, presso lo studio dell'avvocato LORENZONI
FABIO, che lo
difende unitamente all'avvocato GAMERRO GIOVANBATTISTA,
giusta delega
in atti;
- ricorrente -
contro
S.B.R.;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2864/03 della Corte d'Appello
di MILANO, prima
sezione civile emessa il 16/9/02, depositata il
28/10/03; RG.2275/02;
udita la relazione della causa svolta nella Udienza
pubblica del
13/02/08 dal Consigliere Dott. PETTI Giovanni
Battista;
udito l'Avvocato FABIO LORENZONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott.ABBRITTI Pietro, che ha
concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
Con citazione del 15 luglio 1993 S.R., nella veste di
danneggiata, in relazione a prestazioni
sanitarie a pagamento, conveniva dinanzi al Tribunale
di Milano il dottor B.S. V., e ne chiedeva
la condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e
non patrimoniali, per lesioni gravi
determinate da un errato trattamento chirurgico
odontoiatrico, protrattosi per ben due anni. Il
B. si costituiva, contestando il fondamento delle
domande e proponeva domanda
riconvenzionale in relazione al mancato pagamento
delle prestazioni.
Il Tribunale, istruita la lite ed espletata
consulenza medico legale, con sentenza del 31 gennaio
2 002 accertava la responsabilità grave del
professionista e lo condannava alla restituzione di
tutti gli acconti ricevuti ed alla rifusione delle
spese di lite. La decisione era appellata dal
professionista, che ne chiedeva la riforma, con
accoglimento della riconvenzionale; resisteva la
danneggiata chiedendo la conferma della decisione.
La Corte di appello di Milano, con sentenza del 28
ottobre 2003, così decideva: in parziale
accoglimento dell'appello riduce il danno ad Euro
6757,88; conferma nel resto la sentenza
impugnata e compensa per l/3 le spese di secondo grado,
ponendo il resto a carico
dell'appellante.
Contro la decisione ricorre il medico con unico
articolato motivo di ricorso; resiste la
controparte con controricorso.
Diritto
Il ricorso non merita accoglimento. Nell'unico motivo il
ricorrente deduce il vizio della
motivazione, da ritenersi omessa (ff 15 del ricorso) su
punti decisivi, per non aver tenuto alcun
conto delle censure mosse dalla difesa del ricorrente in
ordine alle consulenze tecniche, in
punto di nesso di causalità tra le lesioni accertate e
le prestazioni sanitarie. In relazione a tali
censure doveva essere svolta ulteriore consulenza, che
ne tenesse conto ai fini della
metodologia di accertamento, (ff 13 a 22 del ricorso).
Il motivo, nei termini in cui è proposto
(vizio per omessa motivazione) non risulta
giuridicamente fondato, posto che l'omesso esame
di un fatto o di una serie di fatti (in relazione alla
anamnesi patologica remota) è riconducibile
nell'ambito del difetto di motivazione di cui all'art.
360 c.p.c., n. 5, e comporta la cassazione
della sentenza, solo allorchè tale omissione possa
essere decisiva, e cioè tale da determinare,
con certezza, e non già in termini di probabilità, una
diversa decisione (cfr. Cass. 12 settembre
2005 n. 18109, Cass. 17 novembre 2005 n. 23286; Cass. 13
gennaio 2003 n. 322 tra le
tante). La motivazione del giudice del riesame,
peraltro, non è omessa o insufficiente, ma è
congrua ed analitica (cfr. ff 5 a 8) evidenziando la
grave colpa professionale del medico che
aveva mantenuto per oltre diciotto mesi nella bocca del
paziente, protesi eseguite con caratteri
di provvisorietà e fissate con cementi provvisori che
determinarono, in difetto di manutenzione
e controlli e cure, la sofferenza delle mucose
circostanti e le successive e consequenziali
complicanze rilevate dalle consulenze medico legali. Non
senza rilevare che almeno in parte le
censure del professionista sono state accolte nella
rideterminazione della entità del danno, che
è stato ridimensionato. La censura appare dunque
infondata traducendosi in una inammissibile
critica del convincimento del giudice; del merito, il
cui iter logico risulta chiaramente espresso
e fondato su consulenze medico legali che non contengono
devianza dalle nozioni della scienza
medica in corpore applicata. (Cfr. Cass. 25 agosto 2005
n. 17324: Cass. 20 agosto 2004 n.
16392: Cass. 22 agosto 2002 n. 12406 per utili
riferimenti). La responsabilità professionale
inoltre deve ritenersi di natura contrattuale e non
gratuita e per inadempimento, e quindi,
trattandosi di prestazioni routinarie, di non
particolare difficoltà, la colpa professionale del
dentista, nella fattispecie in esame, si configura per
negligenza, imperizia ed omissione di
cautele e di cure delle protesi rimovibili, ed è per
grave violazione della diligenza del buon
professionista, medico dentista, anche in ordine alla
precisa conoscenza delle condizioni di
salute del paziente, che dovevano essere evidenziate in
apposita cartella clinica (cfr. art. 1223
c.c., comma 2, e art. 2236 c.c. in rapporto di
integrazione per complementarietà: cfr. Cass. 15
gennaio 2001 n. 499; Cass. 24 novembre 2003 n. 17781).
Al rigetto del ricorso segue la
condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del
giudizio di cassazione, liquidate come in
dispositivo.
Inizio documento
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente B.S.V. in
favore della resistente S.B.R., delle spese
del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 3100,00
di cui Euro 3000,00 per onorari, oltre
accessori e spese generali come per legge. Così deciso
in Roma, il 13 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2008