Home Page
  Chi Siamo
  Dove Siamo
  Novità
  Contatti
  Links
  Sede

 

Aspetti e questioni di diritto civile:

 

Aspetti e questioni di diritto penale:

 

Aspetti e questioni di dir. amministrativo:

Problematichei di diritto tributario:

Argomentii di diritto notarile:

Profili e questioni di economia:

Sito aggiornato a giovedì, 11 settembre 2008

   
     

Il medico dentista che lascia le protesi rimovibili nella bocca del paziente senza periodici controlli e cure deve risarcire i danni conseguenti alla grave violazione della diligenza professionale

Un medico dentista aveva mantenuto per oltre diciotto mesi nella bocca del paziente, protesi eseguite con caratteri di provvisorietà e fissate con cementi provvisori che determinarono, in difetto di manutenzione e controlli e cure, la sofferenza delle mucose circostanti e le successive e consequenziali complicanze rilevate dalle consulenze medico legali. LA POSIZIONE DELLA CASSAZIONE. La responsabilità del dentista, secondo la Corte, ha natura contrattuale e nel caso de quo il professionista è stato inadempiente nei confronti del proprio paziente, controparte contrattuale. Le prestazioni chirurgo odontoiatriche de quibus sono state ritenute dalla Corte routinarie e quindi di non particolare difficoltà: la colpa professionale del dentista, nella fattispecie in esame, si è configurata per negligenza, imperizia ed omissione di cautele e di cure delle protesi rimovibili, nonché “ per grave violazione della diligenza del buon professionista, medico dentista, anche in ordine alla precisa conoscenza delle condizioni di salute del paziente, che dovevano essere evidenziate in apposita cartella clinica” (cfr. art. 1223 c.c., comma 2, e art. 2236 c.c. in rapporto di integrazione per complementarietà: cfr. Cass. 15 gennaio 2001 n. 499; Cass. 24 novembre 2003 n. 17781). (Dott. Valter Marchetti - LaPrevidenza.it).

***

Cassazione civile , sez. III, 24 aprile 2008 , n. 10668

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto - Presidente -

Dott. PETTI Giovanni Battista - rel. Consigliere -

Dott. FINOCCHIARO Mario - Consigliere -

Dott. LANZILLO Raffaella - Consigliere -

Dott. D'AMICO Paolo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.S.V., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL

VIMINALE 43, presso lo studio dell'avvocato LORENZONI FABIO, che lo

difende unitamente all'avvocato GAMERRO GIOVANBATTISTA, giusta delega

in atti;

- ricorrente -

contro

S.B.R.;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 2864/03 della Corte d'Appello di MILANO, prima

sezione civile emessa il 16/9/02, depositata il 28/10/03; RG.2275/02;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

13/02/08 dal Consigliere Dott. PETTI Giovanni Battista;

udito l'Avvocato FABIO LORENZONI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ABBRITTI Pietro, che ha

concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

Con citazione del 15 luglio 1993 S.R., nella veste di danneggiata, in relazione a prestazioni

sanitarie a pagamento, conveniva dinanzi al Tribunale di Milano il dottor B.S. V., e ne chiedeva

la condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, per lesioni gravi

determinate da un errato trattamento chirurgico odontoiatrico, protrattosi per ben due anni. Il

B. si costituiva, contestando il fondamento delle domande e proponeva domanda

riconvenzionale in relazione al mancato pagamento delle prestazioni.

Il Tribunale, istruita la lite ed espletata consulenza medico legale, con sentenza del 31 gennaio

2 002 accertava la responsabilità grave del professionista e lo condannava alla restituzione di

tutti gli acconti ricevuti ed alla rifusione delle spese di lite. La decisione era appellata dal

professionista, che ne chiedeva la riforma, con accoglimento della riconvenzionale; resisteva la

danneggiata chiedendo la conferma della decisione.

La Corte di appello di Milano, con sentenza del 28 ottobre 2003, così decideva: in parziale

accoglimento dell'appello riduce il danno ad Euro 6757,88; conferma nel resto la sentenza

impugnata e compensa per l/3 le spese di secondo grado, ponendo il resto a carico

dell'appellante.

Contro la decisione ricorre il medico con unico articolato motivo di ricorso; resiste la

controparte con controricorso.

Diritto

Il ricorso non merita accoglimento. Nell'unico motivo il ricorrente deduce il vizio della

motivazione, da ritenersi omessa (ff 15 del ricorso) su punti decisivi, per non aver tenuto alcun

conto delle censure mosse dalla difesa del ricorrente in ordine alle consulenze tecniche, in

punto di nesso di causalità tra le lesioni accertate e le prestazioni sanitarie. In relazione a tali

censure doveva essere svolta ulteriore consulenza, che ne tenesse conto ai fini della

metodologia di accertamento, (ff 13 a 22 del ricorso). Il motivo, nei termini in cui è proposto

(vizio per omessa motivazione) non risulta giuridicamente fondato, posto che l'omesso esame

di un fatto o di una serie di fatti (in relazione alla anamnesi patologica remota) è riconducibile

nell'ambito del difetto di motivazione di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5, e comporta la cassazione

della sentenza, solo allorchè tale omissione possa essere decisiva, e cioè tale da determinare,

con certezza, e non già in termini di probabilità, una diversa decisione (cfr. Cass. 12 settembre

2005 n. 18109, Cass. 17 novembre 2005 n. 23286; Cass. 13 gennaio 2003 n. 322 tra le

tante). La motivazione del giudice del riesame, peraltro, non è omessa o insufficiente, ma è

congrua ed analitica (cfr. ff 5 a 8) evidenziando la grave colpa professionale del medico che

aveva mantenuto per oltre diciotto mesi nella bocca del paziente, protesi eseguite con caratteri

di provvisorietà e fissate con cementi provvisori che determinarono, in difetto di manutenzione

e controlli e cure, la sofferenza delle mucose circostanti e le successive e consequenziali

complicanze rilevate dalle consulenze medico legali. Non senza rilevare che almeno in parte le

censure del professionista sono state accolte nella rideterminazione della entità del danno, che

è stato ridimensionato. La censura appare dunque infondata traducendosi in una inammissibile

critica del convincimento del giudice; del merito, il cui iter logico risulta chiaramente espresso

e fondato su consulenze medico legali che non contengono devianza dalle nozioni della scienza

medica in corpore applicata. (Cfr. Cass. 25 agosto 2005 n. 17324: Cass. 20 agosto 2004 n.

16392: Cass. 22 agosto 2002 n. 12406 per utili riferimenti). La responsabilità professionale

inoltre deve ritenersi di natura contrattuale e non gratuita e per inadempimento, e quindi,

trattandosi di prestazioni routinarie, di non particolare difficoltà, la colpa professionale del

dentista, nella fattispecie in esame, si configura per negligenza, imperizia ed omissione di

cautele e di cure delle protesi rimovibili, ed è per grave violazione della diligenza del buon

professionista, medico dentista, anche in ordine alla precisa conoscenza delle condizioni di

salute del paziente, che dovevano essere evidenziate in apposita cartella clinica (cfr. art. 1223

c.c., comma 2, e art. 2236 c.c. in rapporto di integrazione per complementarietà: cfr. Cass. 15

gennaio 2001 n. 499; Cass. 24 novembre 2003 n. 17781). Al rigetto del ricorso segue la

condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in

dispositivo.

Inizio documento

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente B.S.V. in favore della resistente S.B.R., delle spese

del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 3100,00 di cui Euro 3000,00 per onorari, oltre

accessori e spese generali come per legge. Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2008.

Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2008