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La Quinta
Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. 19138/2008) ha
stabilito che paga l'Irap il professionista che fa parte di uno
studio associato anche sulle attività diverse da quelle svolte in
forma associata e anche se, di fatto, non ha collaboratori. In
particolare, la Corte ha affermato che "l'esistenza di una autonoma
organizzazione, costituente il presupposto per l'assoggettamento ad
imposizione dei soggetti esercenti arti o professioni, indicati
nell'art. 49, comma primo, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917,
esclusi i casi di soggetti inseriti in strutture organizzative
riferibili ad altrui responsabilità ed interesse, non deve essere
intesa in senso soggettivo, ma oggettivo, nel senso di esigere un
apparato esterno alla persona del professionista e distinto da lui,
risultante dall'aggregazione di beni strumentali e/o di lavoro
altrui; che tale organizzazione è riscontrabile ogni qualvolta il
professionista, si avvalga, in modo non occasionale, di lavoro
altrui, o impieghi beni strumentali eccedenti, per quantità o
valore, il minimo comunemente ritenuto indispensabile per
l'esercizio dell’attività, costituendo indice di tale eccedenza, fra
l'altro, l'avvenuta deduzione dei relativi costi ai fini dell'Irfep
o dell'Iva, ed incombendo al contribuente che agisce per il rimborso
dell'imposta, indebitamente versata, l'onere di provare l'assenza
delle predette condizioni".
I Giudici hanno poi precisato che "con riferimento a tale ultimo
profilo del principio sopra enunciato, va precisato che
l'accertamento deve essere compiuto con riferimento ai singoli anni
d'imposta controversi, in ordine ai quali è stato chiesto il
rimborso dell'Irap, atteso che il possesso di tale autonoma
organizzazione, com'è facile immaginare, può variare nel tempo
essendo libero il professionista di svolgere la propria opera
attraverso l'ausilio di essa oppure svolgerla personalmente e senza
l'aiuto di una particolare organizzazione".
Infine la Corte ha rilevato che "ove il professionista sia inserito
in uno studio associato, secondo l'id quod plerumque accidit,
sebbene svolga anche una distinta e separata attività professionale
(diversa da quella svolta in forma associata), egli deve dimostrare
di non fruire dei benefici organizzativi recati proprio dalla sua
adesione alla detta associazione che, proprio in ragione della sua
forma collettiva, normalmente fa conseguire ai suoi aderenti utilità
altre e aggiuntive, che non si esauriscono in quella della separata
attività collettiva, in quanto, solitamente, queste ultime
comportano anche altri vantaggi (come ad es.: le sostituzioni in
attività – materiali e professionali – da parte di colleghi di
studio; l'utilizzazione di una segreteria o di locali di lavoro
comuni; la possibilità di conferenze e colloqui professionali o
altre attività allargate; l'utilizzazione di servizi collettivi e
quant'altro caratterizzi l'attività svolta in associazione
professionale) che comportano vantaggi organizzativi e
incrementativi della ricchezza prodotta". |