|
Decreto Legislativo 31 luglio 2007, n.113
"Ulteriori
disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 18
aprile 2005, n. 62"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2007 -
Suppl. Ordinario n.173
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della
Costituzione;
Vista la direttiva 2004/17/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le
procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti
che forniscono servizi di trasporto e servizi postali;
Vista la direttiva 2004/18/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le
procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e
di servizi;
Visto il regolamento (CE) 1874/2004
della Commissione, del 28 ottobre 2004, che modifica le direttive 2004/17/CE
e 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di
applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti;
Visto il decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture», emanato in attuazione delle direttive sopra
richiamate;
Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62,
legge comunitaria 2004, recante delega al Governo per l'attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, ed in particolare l'articolo 25, comma 3,
che prevede la possibilità di emanare disposizioni correttive ed integrative
del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, entro due anni dalla
sua data di entrata in vigore;
Visto il decreto legislativo 26
gennaio 2007, n. 6, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 18
aprile 2005, n. 62;
Vista la preliminare deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 gennaio 2007;
Acquisito il parere della Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, reso nella seduta del 15 marzo 2007;
Udito il parere del Consiglio di
Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi
nell'adunanza del 6 giugno 2007;
Acquisiti i pareri delle competenti
Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio
dei Ministri, adottata nella riunione del 27 luglio 2007;
Sulla proposta del Ministro per le
politiche europee e del Ministro delle infrastrutture, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle
finanze, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, dello sviluppo
economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per gli
affari regionali e le autonomie locali;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Disposizioni correttive
1. Al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, sono apportate le seguenti correzioni ed integrazioni:
a) all'articolo 7, comma
4, le parole: «svolge i» sono sostituite dalle seguenti: «si avvale delle
sezioni regionali competenti per territorio, per l'acquisizione delle
informazioni necessarie allo svolgimento dei»;
b)
all'articolo 17, comma 1, dopo le parole: «delle forze armate o dei corpi di
polizia per la difesa della Nazione o per i compiti di istituto» sono
inserite le seguenti: «nonche' dell'amministrazione della giustizia»;
c)
all'articolo 53, comma 2, lettera c), sono aggiunti in fine i
seguenti periodi: «L'offerta relativa al prezzo indica distintamente il
corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva, per la
progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori. Ai fini della
valutazione del progetto, il regolamento disciplina i fattori ponderali da
assegnare ai «pesi» o «punteggi» in modo da valorizzare la qualità, il
pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali e le
caratteristiche ambientali.»;
d)
all'articolo 53, dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis.
Per i contratti di cui al comma 2, lettere b) e c), nel
caso in cui, ai sensi del comma 3, l'appaltatore si avvale di uno o più
soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante
può indicare nel bando di gara le modalità per la corresponsione diretta al
progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di
progettazione, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto
e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista.»;
e)
all'articolo 56, comma 1, le lettere b) e c) sono
soppresse;
f)
all'articolo 57, comma 5, la lettera b) e' sostituita dalla
seguente: «b) per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di
servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario del
contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante, a condizione che tali
servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato
oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o
ristretta; in questa ipotesi la possibilità del ricorso alla procedura
negoziata senza bando e' consentita solo nei tre anni successivi alla
stipulazione del contratto iniziale e deve essere indicata nel bando del
contratto originario; l'importo complessivo stimato dei servizi successivi
e' computato per la determinazione del valore globale del contratto, ai fini
delle soglie di cui all'articolo 28.»;
g)
all'articolo 58, al comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il
ricorso al dialogo competitivo per lavori e' consentito previo parere del
Consiglio superiore dei lavori pubblici, e comunque ad esclusione dei lavori
di cui alla parte II, titolo III, capo IV. Per i lavori di cui alla parte II,
titolo IV, capo II, e' altresì richiesto il parere del Consiglio Superiore
dei beni culturali. I citati pareri sono resi entro 30 giorni dalla
richiesta. Decorso tale termine, l'amministrazione può comunque procedere.»;
h)
l'articolo 59, comma 1, e' sostituito dal seguente: «1. Le stazioni
appaltanti possono concludere accordi quadro. Per i lavori, gli accordi
quadro sono ammessi esclusivamente in relazione ai lavori di manutenzione.
Gli accordi quadro non sono ammessi per la progettazione e per gli altri
servizi di natura intellettuale.»;
i)
all'articolo 83, comma 1, la lettera e) e' sostituita dalla
seguente: «e) le caratteristiche ambientali e il contenimento dei
consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto;»;
l)
all'articolo 84, comma 8:
1) al primo periodo le parole: «delle stazioni appaltanti»
sono sostituite dalle seguenti: «della stazione appaltante»;
2) al secondo periodo, dopo la parola: «scelti» sono
inserite le seguenti: «tra funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di
cui all'art. 3, comma 25, ovvero»;
m)
all'articolo 110, dopo la parola: «proporzionalita», sono inserite le
parole: «con la procedura di cui all'articolo 57, comma 6; l'invito e'
rivolto ad almeno cinque soggetti» ed e' infine aggiunto il seguente
periodo: «Nel regolamento di cui all'articolo 5 sono dettate le disposizioni
volte ad assicurare l'adeguata partecipazione di giovani professionisti.»;
n)
all'articolo 122, comma 1, e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Le
stazioni appaltanti possono ricorrere ai contratti di cui all'articolo 53,
comma 2, lettere b) e c), qualora riguardino lavori di
speciale complessità o in caso di progetti integrali, come definiti
rispettivamente dal regolamento di cui all'articolo 5, ovvero riguardino
lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici.»;
o)
all'articolo 124, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Le stazioni
appaltanti pubblicano l'avviso sui risultati della procedura di affidamento
sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7.»;
p)
all'articolo 135, comma 1:
1) le parole: «il responsabile del procedimento valuta»
sono sostituite dalle seguenti: «il responsabile del procedimento propone
alla stazione appaltante»;
2) la parola: «l'opportunita» e' soppressa;
q)
all'articolo 143, alla fine del comma 7 sono aggiunte le seguenti parole: «,
anche prevedendo un corrispettivo per tale valore residuo»;
r)
all'articolo 153 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1 il secondo periodo e' sostituito dal
seguente: «Le proposte sono presentate entro 180 giorni dalla pubblicazione
dell'avviso indicativo di cui al comma 3.»;
2) al comma 3 le parole: «Entro venti giorni» sono
sostituite dalle seguenti: «Entro novanta giorni»;
3) al comma 3, l'ultimo periodo e' soppresso;
s)
all'articolo 154, comma 1, gli ultimi due periodi sono soppressi;
t)
all'articolo 253:
1) al comma 1, le parole: «commi 1-bis e 1-ter»
sono sostituite dalle seguenti: «commi 1-bis, 1-ter, 1-quater
e 1-quinquies»;
2) al comma 1-bis e' soppressa la lettera c);
3) al comma 1-ter, le parole: «degli articoli 3,
comma 7, 53, commi 2 e 3, e 56» sono sostituite dalle seguenti:
«dell'articolo 56»;
4) dopo il comma 1-ter, sono inseriti i seguenti:
«1-quater. Per i contratti relativi a lavori, servizi e
forniture nei settori ordinari e speciali, le disposizioni dell'articolo 58
si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi siano pubblicati
successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui
all'articolo 5.
1-quinquies. Per gli appalti di lavori pubblici di
qualsiasi importo, nei settori ordinari, le disposizioni degli articoli 3,
comma 7, e 53, commi 2 e 3, si applicano alle procedure i cui bandi siano
pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento di
cui all'articolo 5.».
Art. 2.
Disposizioni di coordinamento
1. Al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, sono apportate le seguenti correzioni ed integrazioni:
a)
all'articolo 3, comma 7, dopo la parola: «preliminare» sono inserite le
seguenti: «o definitivo»;
b)
all'articolo 5:
1) al comma 5, lettera g), dopo la parola:
«codice» sono aggiunte le seguenti: «, anche prevedendo misure incentivanti
stabilite dalla legislazione vigente volte ad attenuare i costi della
qualificazione per le piccole e medie imprese»;
2) al comma 9, le parole: «di cui al comma 7» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 8»;
c)
all'articolo 6, comma 2, la parola: «cinque» e' sostituita dalla seguente:
«sette»;
d)
all'articolo 7, comma 8, lettera a), dopo la parola:
«aggiudicazione» e' inserita la seguente: «definitiva»;
e)
all'articolo 11, comma 9:
1) dopo le parole: «Nel caso di lavori, se e' intervenuta
la consegna dei lavori in via d'urgenza», sono inserite le seguenti «e nel
caso di servizi e forniture, se si e' dato avvio all'esecuzione del
contratto in via d'urgenza»;
2) e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Nel caso di
servizi e forniture, se si e' dato avvio all'esecuzione del contratto in via
d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per
le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione.»;
f)
all'articolo 32, comma 1, alla lettera g):
1) le parole: «gara bandita ed effettuata dal promotore»
sono sostituite dalle seguenti:«gara bandita ed effettuata
dall'amministrazione che rilascia il permesso di costruire»;
2) dopo le parole: «della progettazione presentata» sono
inserite le seguenti: «dal promotore»;
3) e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Il promotore
deve avere i requisiti di qualificazione previsti dall'articolo 40 in
relazione alla tipologia e all'importo delle opere di urbanizzazione»;
g)
all'articolo 34, comma 1, alla lettera b), dopo le parole:
«costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422,» sono inserite le
seguenti: « e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14
dicembre 1947, n. 1577,»;
h)
all'articolo 36:
1) il comma 3 e' soppresso;
2) al comma 7, all'inizio del secondo periodo, sono
inserite le parole: «Per i lavori»;
i)
all'articolo 37:
1) il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. E' fatto
divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla
gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima
in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui
all'articolo 34, comma 1, lettera b), sono tenuti ad indicare, in
sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi
ultimi e' fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla
medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il
consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si
applica l'articolo 353 del codice penale.»;
2) il comma 12 e' sostituito dal seguente: «In caso di
procedure ristrette o negoziate, ovvero di dialogo competitivo, l'operatore
economico invitato individualmente, o il candidato ammesso individualmente
nella procedura di dialogo competitivo, ha la facoltà di presentare offerta
o di trattare per se' o quale mandatario di operatori riuniti.»;
3) al comma 18, dopo le parole: «del medesimo» sono
inserite le seguenti: «ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia»;
4) al comma 19, dopo le parole: «del medesimo» sono
inserite le seguenti: «ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia»;
l)
all'articolo 40:
a) al comma 2 e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Con
il regolamento di cui all'articolo 5 possono essere altresì periodicamente
revisionate le categorie di qualificazione con la possibilità di prevedere
eventuali nuove categorie.»;
b) al comma 4, lettera f), dopo le parole: «da
indicare nel regolamento;» sono inserite le seguenti: «il periodo di durata
della validità delle categorie generali e speciali oggetto della revisione
di cui al comma 2;»;
c) al comma 7, le parole: «UNI CEI ISO 9000 ovvero la
dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati
di tale sistema» sono sostituite dalle seguenti: «UNI EN ISO 9000»;
m)
all'articolo 42, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: «4-bis.
Al fine di assicurare la massima estensione dei principi comunitari e delle
regole di concorrenza negli appalti di servizi o di servizi pubblici locali,
la stazione appaltante considera, in ogni caso, rispettati i requisiti
tecnici prescritti anche ove la disponibilità dei mezzi tecnici necessari ed
idonei all'espletamento del servizio sia assicurata mediante contratti di
locazione finanziaria con soggetti terzi.»;
n)
all'articolo 53, comma 3, e' soppresso l'ultimo periodo;
o)all'articolo
55, comma 6, secondo periodo, le parole: «per l'affidamento di lavori
pubblici» sono soppresse;
p)
all'articolo 62, comma 1, sono soppresse le seguenti parole: «a servizi o
forniture, ovvero»;
q)
all'articolo 74, comma 3, le parole: «Salvo che il bando o la lettera invito
dispongano diversamente,» sono soppresse;
r)
all'articolo 84, comma 3, le parole: «da un dirigente della stazione
appaltante» sono sostituite dalle seguenti: «di norma da un dirigente della
stazione appaltante e, in caso di mancanza in organico, da un funzionario
della stazione appaltante incaricato di funzioni apicali»;
s)
la rubrica del capo IV del titolo I della parte II e' sostituita dalla
seguente: «Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria»;
t)
all'articolo 91:
1) al comma 1:
1.1) le parole: «di cui all'articolo 90» sono
soppresse;
1.2) dopo le parole: «incarichi di progettazione» sono
inserite le seguenti: «, di coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione»;
2) al comma 2, dopo le parole: «Gli incarichi di
progettazione» sono inserite le seguenti: «, di coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori e di
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione»;
3) al comma 6:
3.1) le parole: «progettazione e direzione lavori» sono
sostituite dalle seguenti: «progettazione, coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza
in fase di esecuzione»;
3.2) dopo le parole: «direzione dei lavori» sono
inserite le seguenti: «e coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione»;
4) al comma 8 le parole: «progettazione, direzione lavori,»
sono sostituite dalle seguenti: «progettazione, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione,»;
u)
all'articolo 92, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2 sono soppressi il secondo e terzo periodo;
2) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. I
corrispettivi sono determinati ai sensi del comma 3, fatto salvo quanto
previsto dal comma 12-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo
1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n.
155.»;
v)
all'articolo 102, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Le stazioni appaltanti possono applicare le disposizioni di cui
all'articolo 66, comma 15.»;
z)
all'articolo 112, comma 3, sono soppresse le seguenti parole: « Nel caso di
opere di particolare pregio architettonico,»;
aa)
all'articolo 113 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Cauzione
definitiva»;
2) al comma 2, le parole: «La fideiussione bancaria o la
polizza assicurativa di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «La
garanzia fideiussoria di cui al comma 1, prevista con le modalità di cui
all'articolo 75, comma 3,»;
bb)
all'articolo 118 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1 le parole: «sono tenuti a seguire» sono
sostituite dalle seguenti: «sono tenuti ad eseguire»;
2) al comma 3, dopo il primo periodo e' inserito il
seguente: «Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate
del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione
appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.»;
cc)
all'articolo 122, comma 8, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola: «singolo» e' soppressa;
b) dopo le parole: «edilizio assentito» sono inserite le
seguenti: «, comprensivo dell'ipotesi in cui le opere siano funzionalmente
connesse al suddetto intervento edilizio,»;
c) alla fine e' aggiunto in fine il seguente periodo:
«Prima dell'avvio dell'esecuzione delle opere, gli uffici tecnici delle
amministrazioni locali interessate trasmettono alle competenti Procure
regionali della Corte dei conti gli atti adottati e tutta la documentazione
relativamente agli interventi edilizi da realizzare a scomputo degli oneri
di urbanizzazione, ai sensi del presente comma.»;
dd)
all'articolo 133, comma 1, le parole: «dal capitolato generale» sono
sostituite dalle seguenti:«dal regolamento di cui all'articolo 5»;
ee)
all'articolo 141, dopo il comma 10, e' aggiunto, in fine, il seguente: «10-bis.
Resta fermo quanto previsto dalla legge n. 717 del 1949.»;
ff)
all'articolo 142:
1) al comma 1 le parole: «quando il valore delle
concessioni sia pari o superiore alla soglia fissata per i lavori pubblici
dall'articolo 28, comma 1, lettera c), calcolata con i criteri di
cui all'articolo 29» sono soppresse;
2) al comma 4 le parole: «, se il valore degli appalti
affidati a terzi sia pari o superiore alla soglia prevista per i lavori
pubblici dall'articolo 28, calcolata con i criteri di cui all'articolo 29»
sono soppresse;
3) al comma 4, dopo le parole: «le norme della parte II,
titolo I» sono inserite le seguenti: «e titolo II»;
gg)
all'articolo 144, comma 4, dopo le parole: «si applica l'articolo 66» sono
aggiunte le seguenti: «ovvero l'articolo 122»;
hh)
all'articolo 145, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis.
Qualora il valore delle concessioni sia inferiore alla soglia fissata per i
lavori pubblici dall'articolo 28, comma 1, lettera c), calcolata
con i criteri di cui all'articolo 29, si applica l'articolo 122, comma 6.»;
ii)
all'articolo 149, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. I concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici,
quando affidano appalti a terzi, ai sensi dell'articolo 146, applicano le
disposizioni in materia di pubblicità previste dall'articolo 66 ovvero
dall'articolo 122.»;
ll)
all'articolo 150, comma 1, dopo le parole «dell'articolo 66.» sono aggiunte,
in fine, le seguenti: «ovvero dall'articolo 122.»;
mm)
all'articolo 151, comma 1, le parole: «(nelle procedure ristrette e
negoziate)» sono sostituite dalle seguenti: «(nelle procedure ristrette)»;
nn)
la rubrica del capo III della parte II, del titolo III e' sostituita dalla
seguente: «Promotore finanziario, società di progetto e disciplina della
locazione finanziaria per i lavori»;
oo)
all'articolo 155, comma 1, lettera a), le parole: «si applica» sono
sostituite dalle seguenti: «e' applicabile altresi»;
pp)
dopo l'articolo 160, e' inserito il seguente:
Art. 160-bis.
Locazione finanziaria di opere pubbliche o di
pubblica utilità
1. Per la realizzazione, l'acquisizione ed il completamento
di opere pubbliche o di pubblica utilità i committenti tenuti
all'applicazione del presente codice possono avvalersi anche del contratto
di locazione finanziaria.
2. Nei casi di cui al comma 1, il bando, ferme le altre
indicazioni previste dal presente codice, determina i requisiti soggettivi,
funzionali, economici, tecnico-realizzativi ed organizzativi di
partecipazione, le caratteristiche tecniche ed estetiche dell'opera, i
costi, i tempi e le garanzie dell'operazione, nonche' i parametri di
valutazione tecnica ed economico-finanziaria dell'offerta economicamente più
vantaggiosa.
3. L'offerente di cui al comma 2 può essere anche una
associazione temporanea costituita dal soggetto finanziatore e dal soggetto
realizzatore, responsabili, ciascuno, in relazione alla specifica
obbligazione assunta, ovvero un contraente generale. In caso di fallimento,
inadempimento o sopravvenienza di qualsiasi causa impeditiva all'adempimento
dell'obbligazione da parte di uno dei due soggetti costituenti
l'associazione temporanea di imprese, l'altro può sostituirlo, con l'assenso
del committente, con altro soggetto avente medesimi requisiti e
caratteristiche.
4. L'adempimento degli impegni della stazione appaltante
resta in ogni caso condizionato al positivo controllo della realizzazione ed
alla eventuale gestione funzionale dell'opera secondo le modalità
previste.»;
rr) all'articolo 161 sono
apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Al fine di favorire il contenimento dei tempi
necessari per il reperimento delle risorse relative al finanziamento delle
opere di cui al presente capo e per la loro realizzazione, i soggetti
aggiudicatori predispongono studi di fattibilità delle infrastrutture
strategiche da realizzare, secondo modelli definiti con delibera del CIPE, e
acquisiscono sugli stessi le valutazioni dell'Unità tecnica-Finanza di
progetto, di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, dirette
a verificare, per le infrastrutture che presentano un potenziale ritorno
economico derivante dalla gestione dell'opera stessa, le forme per il
ricorso a capitali privati ed i presupposti per la concreta attuabilità. Per
le infrastrutture strategiche che prevedono il ricorso a capitali privati il
CIPE, ai fini delle proprie deliberazioni, acquisisce, comunque, le
valutazioni della predetta Unità.
1-ter. Nell'ambito del programma di cui al comma 1 sono
da ritenere prioritarie le infrastrutture già avviate, i progetti esecutivi
approvati, nonche' gli interventi per i quali ricorre la possibilità di
finanziamento con capitale privato, sia di rischio che di debito, nella
misura maggiore possibile.»;
2) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: «6-bis.
Per consentire il monitoraggio finanziario delle opere di cui al presente
capo con il ricorso al SIOPE (Sistema informativo delle operazioni degli
enti pubblici), tutti i soggetti responsabili di dette opere, anche diversi
dalle pubbliche amministrazioni come definite secondo i criteri di
contabilità nazionale SEC 95, dovranno procedere per i loro pagamenti in
base alle procedure previste per il SIOPE e dovranno provvedere a far
riportare anche il CUP (Codice unico di progetto) sui mandati informatici
utilizzati per il pagamento dei fornitori.»;
ss)
all'articolo 163 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, dopo la lettera f) e' aggiunta la
seguente: «f-bis) cura le istruttorie per l'avanzamento
procedurale e fisico dei progetti, formula le proposte ed assicura il
supporto necessario per l'attività del CIPE, avvalendosi anche della
eventuale collaborazione richiesta all'Unità tecnica finanza di progetto,
ovvero offerta dalle regioni o province autonome interessate con oneri a
loro carico.»;
2) al comma 4, la lettera c) e' sostituita dalla
seguente: «c) richiedere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
la collaborazione dell'Unità tecnica-Finanza di progetto (UTFP). Con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri sono riorganizzati i compiti, le
attribuzioni, la composizione e le modalità di funzionamento dell'Unità
tecnica finanza di progetto (UTFP) anche in deroga all'articolo 7 della
citata legge n. 144 del 1999. Dalla data di entrata in vigore del
provvedimento di riordino e secondo le modalità nello stesso indicate si
procede alla nomina, nel numero massimo di 15, dei nuovi componenti in
sostituzione dei componenti in essere, i quali decadono alla stessa data.»;
tt)
all'articolo 164, comma 7, e' aggiunto in fine il seguente periodo:
«All'importo dei corrispettivi, da porre a base di gara, si applica quanto
previsto dal comma 12-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo
1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n.
155.»;
uu)
all'articolo 175:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il Ministero
pubblica sul sito informatico di cui al decreto del Ministro dei lavori
pubblici in data 6 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 100 del 2 maggio 2001, nonche' nelle Gazzette Ufficiali italiana e
comunitaria, la lista delle infrastrutture, inserite nel programma di cui al
comma 1 dell'articolo 164, per le quali i soggetti aggiudicatori ritengono
di sollecitare la presentazione di proposte da parte di promotori ai sensi
dell'articolo 153. Nella lista e' precisato, per ciascuna infrastruttura, il
termine entro cui i soggetti aggiudicatori provvedono alla pubblicazione di
un avviso indicativo, nonche' l'ufficio del soggetto aggiudicatore,
competente a ricevere le proposte, presso il quale gli interessati possono
ottenere le informazioni ritenute utili. L'avviso indicativo deve contenere
i criteri, nell'ambito di quelli indicati dall'articolo 154, in base ai
quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse proposte.
Nell'avviso indicativo, pubblicato con le modalità di cui all'articolo 66,
il soggetto aggiudicatore individua il termine ultimo, comunque non
inferiore a quattro mesi, entro il quale i promotori possono presentare le
proposte. Il soggetto aggiudicatore non prende in esame le proposte
pervenute oltre la scadenza del termine di cui al precedente periodo.»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. E' facoltà
dei soggetti di cui all'articolo 153, comma 2 presentare al Ministero delle
infrastrutture proposte di intervento e studi di fattibilità relativi alla
realizzazione di infrastrutture, inserite nel programma di cui al comma 1
dell'articolo 164, non presenti nella lista di cui al comma 1. Tale
presentazione non determina, in capo al Ministero, alcun obbligo di esame e
valutazione. Il Ministero può inserire, nell'ambito di una successiva lista
di cui al comma 1, le proposte di intervento e gli studi ritenuti di
pubblico interesse; l'inserimento non determina alcun diritto del proponente
al compenso per le prestazioni compiute o alla realizzazione degli
interventi proposti.»;
3) al comma 3 le parole: «la proposta» sono sostituite
dalle seguenti: «le proposte, presentate a seguito dell'avviso indicativo di
cui al comma 1,»;
vv)
all'articolo 176, comma 12, le parole: «articolo 2410» sono sostituite dalle
seguenti: «articolo 2412»;
zz)
all'articolo 177, comma 2, dopo la parola: «definitivo» sono aggiunte le
seguenti: «; e' applicabile altresì l'articolo 53, comma 2, lettera c)»;
aaa)
all'articolo 185, comma 5, primo periodo, la parola: «sensibilmente» e la
parola «sensibile:» sono soppresse;
bbb)
all'articolo 186, comma 1, dopo le parole: «previsti dalla legge 25 giugno
1909, n. 422», sono inserite le seguenti: «e dal decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577,»;
ccc)
all'articolo 204, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis.
L'affidamento con procedura negoziata e' altresì ammesso per i lavori di cui
al comma 1, relativi a lotti successivi di progetti generali approvati,
consistenti nella ripetizione di opere similari affidate all'impresa
titolare del primo appalto, a condizione che tali lavori siano conformi al
progetto generale, che il lotto precedente sia stato aggiudicato con
procedure aperte o ristrette e che negli atti di gara del primo appalto sia
stato esplicitamente previsto l'eventuale ricorso a tale procedura e sia
stato considerato anche l'importo successivo al fine dell'applicazione della
normativa comunitaria; il ricorso a tale procedura e' limitato al triennio
successivo alla stipulazione del contratto iniziale.»;
ddd)
all'articolo 206, comma 1,:
1) le parole: «Ai contratti pubblici di cui al presente
capo si applicano, oltre alle norme della presente parte e a quelle di cui
alle parti I, IV, e V, i seguenti articoli della parte II, titolo I:» sono
sostituite dalle seguenti: «Ai contratti pubblici di cui al presente capo si
applicano, oltre alle norme della presente parte, le norme di cui alle parti
I, IV e V. Della parte II, titolo I, riguardante i contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari, si applicano
esclusivamente i seguenti articoli:»;
2) e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Nessun altra
norma della parte II, titolo I, si applica alla progettazione e alla
realizzazione delle opere appartenenti ai settori speciali.»;
eee)
all'articolo 241:
1) al comma 6, le parole: «In aggiunta ai casi di
astensione previsti dal codice di procedura civile,» sono sostituite dalle
seguenti: «In aggiunta ai casi di ricusazione degli arbitri previsti
dall'articolo 815 del codice di procedura civile,»;
2) al comma 12, dopo il primo periodo e' inserito il
seguente:
«L'articolo 24 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si
interpreta come non applicabile a quanto disciplinato ai sensi del presente
comma.»;
fff)
all'articolo 243, comma 4, le parole: «per i motivi previsti dall'articolo
51 del codice di procedura civile» sono sostituite dalle seguenti: «per i
motivi previsti dall'articolo 815 del codice di procedura civile»;
ggg)
all'articolo 253:
1) al comma 3, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: «, nei
limiti di compatibilità con il presente codice»;
2) al comma 12, dopo le parole: «mezzo esclusivo di comunicazione»
sono aggiunte le seguenti: «, salvo nel caso di ricorso all'asta elettronica
e di procedura di gara interamente gestita con sistemi telematici»;
hhh)
all'articolo 256, comma 1, trentesimo capoverso, le parole:
«88, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «88, commi 1, 2 e 3»;
iii)
all'allegato XXI, articolo 28, comma 4, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) al primo periodo, le parole: «Ministero delle attività
produttive» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dello sviluppo
economico»;
2) al primo periodo, dopo le parole: «riconosciuti a
livello europeo» sono inserite le seguenti: «, emanato con decreto del
Ministro delle infrastrutture»;
lll)
all'allegato XXI, articolo 31, comma 4, dopo le parole: «norma europea UNI
CEI EN ISO\IEC 17020» sono inserite le seguenti: «come organismi di
ispezione di Tipo A, nonche', per verifiche di progetti relativi a lavori di
importo inferiore a 20 milioni di euro, i soggetti»;
mmm)
all'articolo 38 dell'allegato XXI, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Nelle more della procedura di cui all'articolo 96 del codice, il
soggetto aggiudicatore può trasmettere al Ministero delle infrastrutture,
nonche' agli altri soggetti indicati all'articolo 165, comma 4, il progetto
preliminare dell'opera, che può essere sottoposto alla approvazione del CIPE
a condizione che l'esito delle indagini archeologiche in corso di
svolgimento, da formalizzare nella relazione di cui all'articolo 96, comma
2, consenta la localizzazione dell'opera medesima o comporti prescrizioni
che permettano di individuarne un'idonea localizzazione.».
Art. 3.
Tutela del lavoro e vigilanza in materia di
contratti pubblici
1. Al fine di assicurare più
penetranti forme di controllo e vigilanza in materia di contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture, nonche' di tutelare più efficacemente le
condizioni di lavoro e i diritti dei lavoratori nell'esecuzione dei predetti
contratti, al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le
seguenti correzioni ed integrazioni:
a) all'articolo 5, comma 5, lettera g), dopo le
parole: «requisiti soggettivi» sono inserite le seguenti: «compresa la
regolarità contributiva attestata dal documento unico, di cui all'articolo
2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266,»;
b) all'articolo 5, comma 5, apportare le seguenti
modificazioni:
1) la lettera r) e' sostituita dalla seguente: «r)
intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza
retributiva e contributiva dell'appaltatore;»;
2) dopo la lettera s) e' aggiunta la seguente: «s-bis)
tutela dei diritti dei lavoratori, secondo quanto già previsto ai sensi del
regolamento recante capitolato generale di appalto dei lavori pubblici,
approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n.
145.»;
c)
all'articolo 7, comma 3, le parole: «dei Ministeri interessati» sono
sostituite dalle seguenti: «del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale e degli altri Ministeri interessati»;
d)
all'articolo 7, dopo il comma 5, e' inserito il seguente: «5-bis.
Nella determinazione dei costi standardizzati, di cui al comma 4, lettere
b) e c), si tiene conto del costo del lavoro determinato
dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, secondo quanto previsto
dall'articolo 87, comma 2, lettera g).»;
e)
all'articolo 38, comma 1:
1) alla lettera m) dopo le parole: «divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione» sono aggiunte le seguenti:
«compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis,
comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248»;
2) dopo la lettera m) e' aggiunta la seguente: «m-bis)
nei cui confronti sia stata applicata la sospensione o la revoca
dell'attestazione SOA da parte dell'Autorità per aver prodotto falsa
documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario
informatico.»;
f)
all'articolo 40 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 3, dopo il terzo periodo sono inseriti i
seguenti: «Le SOA nell'esercizio dell'attività di attestazione per gli
esecutori di lavori pubblici svolgono funzioni di natura pubblicistica,
anche agli effetti dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. In
caso di false attestazioni dalle stesse rilasciate si applicano gli articoli
476 e 479 del codice penale. Prima del rilascio delle attestazioni, le SOA
verificano tutti i requisiti dell'impresa richiedente.»;
2) al comma 4, lettera g), dopo le parole:
«commesse dalle SOA nel rilascio delle attestazioni» sono inserite le
seguenti: «nonche' in caso di inerzia delle stesse a seguito di richiesta di
informazioni ed atti attinenti all'esercizio della funzione di vigilanza da
parte dell'Autorità,»;
g)
all'articolo 40, dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti: «9-bis.
Le SOA sono responsabili della conservazione della documentazione e degli
atti utilizzati per il rilascio delle attestazioni anche dopo la cessazione
dell'attività di attestazione. Le SOA sono altresì tenute a rendere
disponibile la documentazione e gli atti ai soggetti indicati nel
regolamento, anche in caso di sospensione o revoca dell'autorizzazione
all'esercizio dell'attività di attestazione; in caso di inadempimento, si
applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 6,
comma 11. In ogni caso le SOA restano tenute alla conservazione della
documentazione e degli atti di cui al primo periodo per dieci anni o nel
diverso termine indicato con il regolamento di cui all'articolo 5.
9-ter. Le SOA hanno l'obbligo di revocare l'attestazione di
qualificazione qualora accertino che la stessa sia stata rilasciata in
carenza dei requisiti prescritti dal regolamento, ovvero che sia venuto meno
il possesso dei predetti requisiti; in caso di inadempienza l'Autorità
procede a revocare alla SOA l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di
attestazione.»;
h)
all'articolo 118 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 4 sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «L'affidatario
corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in
subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione
appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza
in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla
verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario
e' solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da
parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa
vigente.»;
2) al comma 6, il terzo periodo e' sostituito dal seguente:
«Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato
finale dei lavori, l'affidatario e, suo tramite, i subappaltatori
trasmettono all'amministrazione o ente committente il documento unico di
regolarità contributiva, nonche' copia dei versamenti agli organismi
paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti.»;
3) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis.
Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare nel
settore dell'edilizia, le Casse Edili, sulla base di accordi stipulati a
livello regionale con INPS e INAIL, rilasciano il documento unico di
regolarità contributiva comprensivo della verifica della congruità della
incidenza della mano d'opera relativa al cantiere interessato dai lavori, ai
sensi dell'articolo 1, commi 1173 e 1174 della legge 27 dicembre 2006, n.
296.»;
i)
all'articolo 135:
1) nella rubrica, dopo le parole: «Risoluzione del
contratto per reati accertati» sono aggiunte le seguenti: «e per revoca
dell'attestazione di qualificazione»;
2) al comma 1, dopo le parole «1956, n. 1423,» sono
inserite le seguenti: «ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio
1965, n. 575,»;
3) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis.
Qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la revoca
dell'attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione
o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico, la stazione
appaltante procede alla risoluzione del contratto.»;
l)
all'articolo 176, comma 3, lettera e), sono aggiunti in fine i
seguenti periodi: «I contenuti di tali accordi sono definiti dal CIPE sulla
base delle linee guida indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta
sorveglianza delle grandi opere, istituito ai sensi dell'articolo 180 del
codice e del decreto dell'interno in data 14 marzo 2003, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2004, in ogni caso prevedendo
l'adozione di protocolli di legalità che comportino clausole specifiche di
impegno, da parte dell'impresa aggiudicataria, a denunciare eventuali
tentativi di estorsione, con la possibilità di valutare il comportamento
dell'aggiudicatario ai fini della successiva ammissione a procedure
ristrette della medesima stazione appaltante in caso di mancata osservanza
di tali prescrizioni. Le prescrizioni del CIPE a cui si uniformano gli
accordi di sicurezza sono vincolanti per i soggetti aggiudicatori e per
l'impresa aggiudicataria, che e' tenuta a trasferire i relativi obblighi a
carico delle imprese interessate a qualunque titolo alla realizzazione dei
lavori. Le misure di monitoraggio per la prevenzione e repressione di
tentativi di infiltrazione mafiosa comprendono il controllo dei flussi
finanziari connessi alla realizzazione dell'opera, inclusi quelli
concernenti risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori ai
sensi dell'articolo 175 e quelli derivanti dalla attuazione di ogni altra
modalità di finanza di progetto. Il CIPE definisce, altresì, lo schema di
articolazione del monitoraggio finanziario, indicando i soggetti sottoposti
a tale forma di controllo, le modalità attraverso le quali esercitare il
monitoraggio, nonche' le soglie di valore delle transazioni finanziarie
oggetto del monitoraggio stesso, potendo anche indicare, a tal fine, limiti
inferiori a quello previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 luglio 1991, n. 197. Gli oneri connessi al monitoraggio finanziario
sono ricompresi nell'aliquota forfettaria di cui al comma 20.»;
m)
all'articolo 247, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis.
Per gli interventi e gli insediamenti strategici di cui all'articolo 253,
comma 27, lettera f), le misure di monitoraggio per la prevenzione
e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa sono definite dal CIPE
con le stesse modalità e gli stessi effetti previsti dall'articolo 176,
comma 3, lettera e). Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui all'articolo 176, comma 20.».
Art. 4.
Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione del presente
decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
Art. 5.
Abrogazioni ed entrata in vigore
1. Le disposizioni di cui al presente
decreto legislativo entrano in vigore a decorrere dal giorno successivo a
quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
2. Alla data di entrata in vigore del
presente decreto cessa comunque di avere applicazione l'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 26 gennaio 2007, n. 6.
3. Sono abrogati i commi 907, 908,
912, 913 e 914 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
|
|
|