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Sito aggiornato a giovedì, 11 settembre 2008

   

Il Contratto Autonomo di Garanzia

   

   De Martino Giuseppe

La figura più rilevante nell’ambito della garanzia personale è, senza dubbio, la fideiussione, prevista dagli artt. 1932 c.c. e ss., che oltre a rappresentare la species più importante, costituisce anche il paradigma normativo di riferimento per tutte le altre figure minori afferenti al genus della garanzia personale, laddove siano carenti di una disciplina propria.

Si tratta, per lo più, di figure atipiche create dalla prassi e dall’interpretazione giurisprudenziale.

Una di queste è certamente il contratto autonomo di garanzia, la cui principale caratteristica è costituita dall’autonomia che lo contraddistingue, rispetto all’obbligazione principale.

Questa è anche la principale differenza del contratto autonomo di garanzia, rispetto alla fideiussione, la cui peculiarità prevalente, accanto alla sussidiarietà, è invece costituita dalla accessorietà della garanzia, nel senso che ove, per qualche motivo, l’obbligazione principale fosse invalida, tale patologia finirebbe per investire, inesorabilmente, anche il contratto (accessorio appunto) di fideiussione.

A dire il vero, però, in determinate fattispecie, anche nell’ambito della fideiussione si parla, talvolta, di autonomia, come nell’ipotesi in cui al contratto di fideiussione venga apposta la clausola solve et repete.

In virtù di tale clausola, il fideiussore è tenuto ad effettuare il pagamento senza la possibilità di sollevare, nei confronti del creditore, le eccezioni inerenti al rapporto garantito.

Tuttavia, tale limitazione è soltanto temporanea, poiché le eventuali eccezioni potranno essere fatte valere successivamente, richiedendo la ripetizione di quanto il creditore abbia ingiustamente ricevuto.

Pertanto, l’autonomia configurata dalla clausola solve et repete, eventualmente configurabile nella fideiussione, è una autonomia meramente processuale, laddove invece nel caso del contratto autonomo di garanzia sarà sostanziale.

Ora, è bene però evidenziare che non è sempre facile distinguere, prima facie, un contratto di fideiussione da uno autonomo di garanzia.

In tal senso, la Cassazione, con sent. n. 23900/06, ha chiarito che per distinguere le due fattispecie, non è sufficiente verificare soltanto l’aspetto formale, facendo semplicemente attenzione all’eventuale presenza di clausole “a prima richiesta” o “ogni eccezione rimossa” o altra equivalente.

E’ necessario, altresì, piuttosto effettuare un’indagine circa la reale volontà delle parti di rendere il contratto successivo come accessorio o piuttosto come autonomo.

Di talché, ove le parti, abbiano, esplicitamente, pattuito di escludere la possibilità per il garante di opporre al creditore le eccezioni che spetterebbero al debitore principale, vorrà dire l’autonomia negoziale delle parti si sarà espressa nel senso di configurare un autonomo contratto di garanzia.

Da quanto sopra rappresentato discende come naturale conseguenza che il garante, in caso di rapporto autonomo, non potrà far valere nei confronti del creditore alcuna eccezione inerente il rapporto di valuta, che collega debitore principale e creditore garantito.

Le uniche eccezioni che il garante potrebbe legittimamente sollevare sarebbero quelle letterali, cioè, le eccezioni che ineriscono il contratto di garanzia e la sua validità, nonché quelle personali che, eventualmente, ineriscono specificamente il rapporto tra garante e creditore, quali, ad esempio, l’eventuale compensazione con altro debito.

Tuttavia, tale affermazione non è vera in senso assoluto: infatti, se da un lato essa costituisce la regola del contratto autonomo di garanzia, dall’altra ciò non vuol dire che non subisca eccezioni.

Difatti, l’impossibilità per il garante di sollevare, contro il beneficiario, le eccezioni derivanti dall’obbligazione principale, trova due importanti fonti di limitazioni, entrambe puntualmente individuate dalla giurisprudenza più sensibile.

La prima, rappresentata dall’exceptio doli, è costituita dalla necessità per il garante di opporsi a richieste di pagamento del creditore che siano da considerarsi abusive, in virtù, ad esempio, del già avvenuto pagamento da parte del debitore principale.

La seconda, più sottile, attiene ad un diverso profilo: essa, infatti, trova le sue basi nel rapporto di provvista che lega il debitore principale al garante.

Tale rapporto, in quanto contrattuale, è regolato dalle disposizioni generali applicabili in materia di esecuzione del contratto.

Anche in questo caso, perciò, la prestazione dovrà essere eseguita con diligenza e buona fede.

Di contro, nell’ipotesi in cui il garante, effettui il pagamento nei confronti del beneficiario, nonostante fosse a conoscenza dell’esistenza di elementi che vizino il contratto oggetto di garanzia, o non ne fosse a conoscenza per una sua negligenza, tale situazione certamente non potrà configurarsi come un’esecuzione rispettosa dei criteri indicati dall’ordinamento giuridico.

Pertanto, in tali casi il garante, sebbene, (inutilmente) rispettoso del contratto di garanzia, dovrà però considerarsi comunque inadempiente in relazione al rapporto di provvista.


Autore: De Martino Giuseppe