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La figura più rilevante nell’ambito
della garanzia personale è, senza dubbio, la fideiussione, prevista
dagli artt. 1932 c.c. e ss., che oltre a rappresentare la species
più importante, costituisce anche il paradigma normativo di riferimento
per tutte le altre figure minori afferenti al genus della
garanzia personale, laddove siano carenti di una disciplina propria.
Si tratta, per lo più, di figure
atipiche create dalla prassi e dall’interpretazione giurisprudenziale.
Una di queste è certamente il
contratto autonomo di garanzia, la cui principale caratteristica è
costituita dall’autonomia che lo contraddistingue, rispetto
all’obbligazione principale.
Questa è anche la principale
differenza del contratto autonomo di garanzia, rispetto alla
fideiussione, la cui peculiarità prevalente, accanto alla
sussidiarietà, è invece costituita dalla accessorietà
della garanzia, nel senso che ove, per qualche motivo, l’obbligazione
principale fosse invalida, tale patologia finirebbe per investire,
inesorabilmente, anche il contratto (accessorio appunto) di
fideiussione.
A dire il vero, però, in determinate
fattispecie, anche nell’ambito della fideiussione si parla, talvolta, di
autonomia, come nell’ipotesi in cui al contratto di fideiussione venga
apposta la clausola solve et repete.
In virtù di tale clausola, il
fideiussore è tenuto ad effettuare il pagamento senza la possibilità di
sollevare, nei confronti del creditore, le eccezioni inerenti al
rapporto garantito.
Tuttavia, tale limitazione è soltanto
temporanea, poiché le eventuali eccezioni potranno essere fatte valere
successivamente, richiedendo la ripetizione di quanto il creditore abbia
ingiustamente ricevuto.
Pertanto, l’autonomia configurata
dalla clausola solve et repete, eventualmente configurabile nella
fideiussione, è una autonomia meramente processuale,
laddove invece nel caso del contratto autonomo di garanzia sarà
sostanziale.
Ora, è bene però evidenziare che non
è sempre facile distinguere, prima facie, un contratto di
fideiussione da uno autonomo di garanzia.
In tal senso, la Cassazione, con sent.
n. 23900/06, ha chiarito che per distinguere le due fattispecie, non è
sufficiente verificare soltanto l’aspetto formale, facendo semplicemente
attenzione all’eventuale presenza di clausole “a prima richiesta” o
“ogni eccezione rimossa” o altra equivalente.
E’ necessario, altresì, piuttosto
effettuare un’indagine circa la reale volontà delle parti di rendere il
contratto successivo come accessorio o piuttosto come autonomo.
Di talché, ove le parti, abbiano,
esplicitamente, pattuito di escludere la possibilità per il garante di
opporre al creditore le eccezioni che spetterebbero al debitore
principale, vorrà dire l’autonomia negoziale delle parti si sarà
espressa nel senso di configurare un autonomo contratto di garanzia.
Da quanto sopra rappresentato
discende come naturale conseguenza che il garante, in caso di rapporto
autonomo, non potrà far valere nei confronti del creditore alcuna
eccezione inerente il rapporto di valuta, che collega debitore
principale e creditore garantito.
Le uniche eccezioni che il garante
potrebbe legittimamente sollevare sarebbero quelle letterali, cioè, le
eccezioni che ineriscono il contratto di garanzia e la sua validità,
nonché quelle personali che, eventualmente, ineriscono specificamente il
rapporto tra garante e creditore, quali, ad esempio, l’eventuale
compensazione con altro debito.
Tuttavia, tale affermazione non è
vera in senso assoluto: infatti, se da un lato essa costituisce la
regola del contratto autonomo di garanzia, dall’altra ciò non vuol dire
che non subisca eccezioni.
Difatti, l’impossibilità per il
garante di sollevare, contro il beneficiario, le eccezioni derivanti
dall’obbligazione principale, trova due importanti fonti di limitazioni,
entrambe puntualmente individuate dalla giurisprudenza più sensibile.
La prima, rappresentata dall’exceptio
doli, è costituita dalla necessità per il garante di opporsi a
richieste di pagamento del creditore che siano da considerarsi abusive,
in virtù, ad esempio, del già avvenuto pagamento da parte del debitore
principale.
La seconda, più sottile, attiene ad
un diverso profilo: essa, infatti, trova le sue basi nel rapporto di
provvista che lega il debitore principale al garante.
Tale rapporto, in quanto
contrattuale, è regolato dalle disposizioni generali applicabili in
materia di esecuzione del contratto.
Anche in questo caso, perciò, la
prestazione dovrà essere eseguita con diligenza e buona fede.
Di contro, nell’ipotesi in cui il
garante, effettui il pagamento nei confronti del beneficiario,
nonostante fosse a conoscenza dell’esistenza di elementi che vizino il
contratto oggetto di garanzia, o non ne fosse a conoscenza per una sua
negligenza, tale situazione certamente non potrà configurarsi come
un’esecuzione rispettosa dei criteri indicati dall’ordinamento
giuridico.
Pertanto, in tali casi il garante,
sebbene, (inutilmente) rispettoso del contratto di garanzia, dovrà però
considerarsi comunque inadempiente in relazione al rapporto di
provvista. |