|
1. Il caso
Non sembra vero nemmeno a chi scrive di
dover riportare un caso come quello che si va a descrivere. Un curatore
fallimentare, incaricato di una procedura fallimentare da un giudice
delegato di un Tribunale del Sud Italia, all’asta fallimentare in cui
andavano all’asta beni facenti parte, in modo incontrovertibile, di un
condominio, ammetteva candidamente agli espropriandi: “Si è trattato di
un mero errore di battitura”.
2. Inquadramento normativo
Il caso si svolge nell’ambito sostanziale
del diritto di proprietà ed, in particolare, del diritto ereditario nonché
nell’ambito processuale tipico fallimentare. La procedura fallimentare, si
sa, soffre oggi di tante contraddizioni. Il curatore fallimentare spesso
deve combattere battaglie improponibili per recuperare i beni del fallito a
vantaggio dei creditori. Per fare ciò usufruisce di poteri non di poco conto
previsti dalla legge. Il problema è che se tali poteri e prerogative vengono
esercitati in dispregio ad ogni garanzia, con la più totale superficialità
ed ignominia, ecco che la procedura fallimentare diventa una bella frittata.
3. Le infiltrazioni di acqua piovana
Uno dei primi compiti del curatore è
quello di preservare la massa fallimentare. E cioè fare in modo che dal
patrimonio del fallito non vi siano uscite incontrollate di danaro. Ebbene,
fare ciò, però, senza controllo, è un po’ esagerato. Per intenderci, se non
vengono pagate le bollette, la cosa si fa un po’ grave. La stessa cosa è
accaduta con il nostro curatore. Da uno dei locali in amministrazione, si
sono prodotte delle infiltrazioni di acqua piovana che sono andate ad
imbrattare i soffitti dell’appartamento in basso rispetto a quello
amministrato dal fallimento. In questo caso l’obbligo gravante in capo al
fallimento era palese e manifesto: intervenire con lavori di ripristino
immediati al fine di evitare il ripetersi dell’accaduto ed eliminare il
problema alla radice. Invece, il nostro curatore, si degnava di intervenire
solo dopo sollecito scritto di un avvocato, al quale riferiva testualmente
che “ogni suo sopralluogo fuori sede costava alla procedura ben 500 Euro”.
Risultato: dopo aver effettuato il sopralluogo e stretto la mano – davanti a
testimoni - alla povera inquilina, che si vedeva la casa imbrattata da mesi,
promettendole un pronto intervento, inviava una raccomandata in cui poneva
la responsabilità delle infiltrazioni a carico dell’impresa che aveva
effettuato i lavori di restauro del condominio. Mentre era palese a tutti
che si trattava soltanto di sostituire una porta del paino attico che, data
l’età, non aveva più tenuta rispetto all’acqua piovana.
4. Il concorso in usurpazione di beni
immobili
Dal caso precedente già risultava una
responsabilità penale omissiva del curatore inquadrabile nella fattispecie
del danneggiamento. Ma gli inquilini del paino danneggiato, brave persone,
non ritenevano di presentare alcuna denunzia penale. Più grave però un altro
episodio, sempre a carico del nostro infido curatore. Egli riceveva una
comunicazione scritta da un legale con cui lo si informava che il proprio
inquilino, affittuario dei locali di un albergo in un centro vacanziero del
gargano, tramite tali beni locali del fallimento, si era appropriato pure,
indebitamente, di una stanza di una vicina, che egli aveva avuto in uso dal
padre di lei; ma che, alla morte del padre, si era rifiutato di restituire
alla figlia, erede, “perché gli serviva”. Il curatore, per tutta
risposta, per quanto consapevole, questa volta, della sua veste di pubblico
ufficiale, investito della curatela dei beni immobili del fallito, lasciava
che il proprio inquilino, tramite il possesso dei beni immobili del
fallimento, perpetrasse una palese e manifesta condotta di reato:
l’usurpazione di un bene immobile. Rispondendo testualmente all’avvocato che
lo avvisava e glielo comunicava, che egli “nulla sapeva e nulla voleva
sapere della vicenda perché non lo riguardava”.
5. I beni del condominio
Grazie “all’incuria del curatore”,
bisogna dare atto, però, i danneggiati si attivavano in tutte le maniere,
scoprendo, grazie a tali misfatti, che la consistenza del bene principale
del fallimento era assai diversa da quella accertata dal curatore
fallimentare. Scoprivano – infatti – a seguito di accertamenti presso le
Conservatorie Immobiliari, che gli atti con cui il fallito era venuto a suo
tempo in possesso di tutti quei beni erano per lo più nulli per
indeterminatezza dell’oggetto. Si pensi che il rogito notarile con cui si
sarebbe trasferito un albergo ed una autorimessa parla soltanto di una
“grotta” non altrimenti determinata. Pur essendo evidente e palese la
nullità dell’atto, il curatore si voltava dall’altra parte. Troppo
importante quel bene immobile per potervi rinunziare. Troppo dura per il
curatore rinunziare ad un bene del valore di oltre un milione di euro, per
giunta per propria colpa. Perché, se non avesse indispettito gli inquilini
con l’acqua piovana, tutto ciò non sarebbe accaduto. Scoprivano, tra la
l’altro, gli inquilini, che una veranda retrostante l’albergo e destinata
dall’albergatore a magazzino a cielo aperto per il proprio albergo, non era,
in realtà, mai stata di proprietà del fallito, il quale se la era
semplicemente accatastata (bontà degli uffici pubblici!) all’insaputa del
legittimo proprietario, il padre del fallito. Scoperto l’accaduto i fratelli
del fallito, eredi dello stesso padre, segnalavano il tutto al curatore che,
anche questa volta, girava la testa dall’altra parte. Per cui erano
costretti ad agire in giudizio, naturalmente davanti al giudice ordinario,
trattandosi di una causa di rivendicazione della proprietà di beni immobili
(art. 24 L. Fall.). Ma su questo precipuo argomento, rimandiamo ad un
prossimo lavoro, che già promettiamo al Direttore di questa Rivista, atteso
che la questione non è di dominio generale, specie – ahimé! - di qualche
cassazionista.
Comunque stiano le cose, certo è che il
curatore, vistosi arrivare a casa tutti questi atti di citazione, tra cui
quello per responsabilità professionale, pensava bene di ripartire alla
carica. Dava un impulso mai registrato prima alla procedura fallimentare
(due aste fallimentari in tre mesi); ma, soprattutto, forse, e sottolineamo
forse, per fare un dispetto ai suoi “seccatori”, faceva
ricadere nel fallimento anche i beni dell’intero condominio. E cioè il
porticato esterno del condominio, il vano scale ed ascensore ed altre parti
comuni. Fortuna sua l’Amministratore dello stabile, per motivi fiscali,
aveva appena incaricato una sostituta nell’amministrazione, che, pur
investita formalmente della questione, non si degnava nemmeno di rispondere
per iscritto. Così le sacra e triste verità di cosa possa fare un curatore
fallimentare, indisturbato.
6. La tettoia in zinco. L’abuso edilizio
Ma non finisce certo qui. Facciamo un
passo indietro. Il nostro malevole albergatore, certo di perdere l’albergo
con la vendita all’asta, si intestardiva. E, dopo aver sottratto la stanza
alla vicina, commettendo il reato di usurpazione di bene immobile, pensava
bene di commettere un altro reato. Ebbene, incurante di tutte le leggi in
materia di urbanistica e, soprattutto, di trovarsi al centro del paese,
erigeva una tettoia in zinco, con la quale andava a coprire una superficie
di circa trecento metri quadri, destinata a pozzo luce tra i due palazzi.
Intervenivano i Carabinieri che prendevano nota del caso. Egli si
giustificava adducendo che la tettoia c’era già, da circa trent’anni.
All’uopo veniva spedita al legale dello sfortunato albergatore una sentenza
della cassazione penale, commentata dal noto giudice e giurista Mario
Barbuti, nel suo famoso manuale di urbanistica, in cui si affermava
esplicitamente che, anche il ripristino di una tettoia preesistente deve
essere autorizzato dall’ente preposto, in quanto altera comunque la
fisionomia dei locali. Ma, comunque, e soprattutto, l’abuso edilizio
proveniva dal mutamento di destinazione d’uso: da pozzo luce, destinato a
dare aria e luce alle finestre del piano terra dei due edifici dirimpettai a
magazzino chiuso dell’albergo. Una cosa mai vista. Purtroppo presso
l’ufficio tecnico del comune lavora il fratello dell’albergatore e forse ciò
gli costituisce passpartout per qualunque forma di abuso edilizio. In
ogni caso si attende il lavoro e l’intervento, che sarà tragico e drammatico
per l’albergatore, della Magistratura.
Ma la cosa incredibile e che ciò si è
sviluppato tutto sotto l’occhio vigile ed attento della curatela del
fallimento, la quale rivendica a sé la proprietà della veranda in questione,
nella causa sopra citata. Ironia della sorte, un bene immobile và e viene,
dentro e fuori dal fallimento, a seconda che ci sia da lavorare oppure da
guadagnare. Incredibile !
7. Conclusioni
Non è dato sapere come andrà a finire
questa triste storia. Bisogna in ogni caso fare i conti con i creditori che,
pur impassibili, osservano da lontano l’evolversi delle questioni. E,
soprattutto, bisogna fare i conti con i tempi processuali che, pur a
discapito della povera inquilina che si vede il soggiorno in panne, peggio
dell’Afghanistan, è costretta ad aspettare che il curatore esplichi, in sede
di giudizio tutte le sue difese. |
|
|