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Sito aggiornato a giovedì, 11 settembre 2008

   
     

Diritto & Diritti - Rivista giuridica elettronica pubblicata su Internet

http://www.diritto.it ISSN : 1127-8579

UN CASO PARTICOLARE DI RISARCIMENTO DEL DANNO DA VACANZA ROVINATA: il caso BUCCI

Avv. Matteo di Bari

PREMESSA

Il tema della responsabilità civile e della classificazione dogmatica delle varie forme di

responsabilità che si configurano nella prassi giudiziaria è ancora piuttosto vivo e vivace. 1

La realtà sociale, del resto, pone un’infinità di ipotesi suscettibili di risarcimento del danno e

ciò pone interrogativi sia in dottrina che, soprattutto, in giurisprudenza.

A tal fine si espone un caso in cui la configurazione del tipo di danno è piuttosto complessa.

IL CASO

L’Ing. Bucci era reduce dalla passeggiata domenicale sul proprio gommone e, rientrato in

casa per riposare, poggiava momentaneamente la borsa degli accessori nell’ingresso. A quel

punto, all’improvviso, la borsa prendeva fuoco a causa di un fumogeno da segnalazione che

si accendeva per autocombustione. L’ing. Bucci, per fortuna, si accorgeva immediatamente

di quanto stava per accadere e, per salvare la casa ed i suoi familiari, da un possibile

principio di incendio, prendeva la borsa e la trasportava fuori di casa. Nel fare questo, però, si

procurava ustioni di 2° grado sulle gambe, senza considerare i danni alla casa, nel frattempo

imbrattata dai fumi rossi del fumogeno.

DANNO BIOLOGICO

Il produttore, prontamente interessato, riconosceva la propria responsabilità, affermando che

era il tredicesimo caso che si verificava in Italia e che erano andate a fuoco persino delle

intere imbarcazioni. Che si trattava di una partita difettosa di fumogeni che erano stati

gradualmente richiamati dal mercato.

E, perciò, interessava la propria agenzia assicurativa. Il produttore industriale, infatti, era

titolare di una polizza di assicurazione industriale in virtù della quale l’assicurazione

liquidava il Bucci, almeno in parte, per il danno biologico e per i danni materiali patiti

nell’appartamento.

DANNO DA VACANZA ROVINATA

L’assicurazione, invece, riferiva che la polizza non copriva alcun tipo di “danno indiretto”, e

cioè che non avrebbe risarcito in alcun modo né il danno morale, né il danno da vacanza

rovinata che pure era stato richiesto al produttore.

Nel referto medico di pronto soccorso e nel successivo dello specialista, infatti, era stato

vietato all’Ing. Bucci, in ragione delle ferite riportate, di bagnarsi in acqua marina, salata, per

oltre due mesi. Questo significava rinunziare, per intero, all’intera stagione balneare. Da

notare che l’Ing. Bucci era associato ad un club nautico della sua città oltreché proprietario di

un gommone che, per l’intera stagione, sarebbe rimasto in secco. Ecco, allora, che il Bucci si

rivolgeva al produttore per ottenere anche detto risarcimento del danno, oltre all’integrazione

di quanto già aveva ricevuto, per la verità non sufficiente nemmeno a coprire le spese legali.

Il risarcimento richiesto era, sostanzialmente, quello per la vacanza rovinata.

ESTENSIONE DEL CAMPO DEL DANNO DA VACANZA ROVINATA

La questione è se possa estendersi una figura di danno, come quella del “danno da vacanza

rovinata”, nata in un settore precipuo, come quello dei tour operator, delle compagnie aree e

via dicendo, 2 ad un caso particolare come il presente, ove, in realtà, il minimo comun

denominatore è la vacanza rovinata ma diverso è il contesto di verificazione (non ci sono né

agenzie turistiche né compagnie aeree di mezzo, ma solo un produttore industriale). Non si è

rinvenuto un caso di specie analogo al presente. Tuttavia sembra potersi dare una risposta

affermativa al quesito. Infatti, il principio di estensione analogica per principi (analogia

iuris) ben consente, nel caso di specie, l’estensione delle categorie proprie del danno da

vacanza rovinata al caso di specie. Semmai si pone il diverso problema dei criteri di

liquidazione del danno.

LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO DA VACANZA ROVINATA ESTESO AL CASO DI

SPECIE

Nel caso di specie, infatti, si è considerata la retribuzione annua del Bucci, la si è divisa per i

365 giorni dell’anno ed, infine, la si è moltiplicata per dodici, considerato che un giorno di

ferie rappresenta una frazione (di riposo) rispetto all’intero anno lavorativo e, pertanto, vale

almeno dodici volte di più del giorno lavorativo. Mentre, di solito, nel caso della vacanza

rovinata “ordinaria”, si considera il valore commerciale del giorno di vacanza rovinato.

DANNO DA PRODOTTO

La qualificazione del danno de quo sotto la categoria del danno da vacanza rovinata, non

impedisce, d’altro canto, a monte, la qualificazione dello stesso danno, sotto l’altra categoria

generale, del “danno da prodotto”. Con tutto quello che ciò comporta in termini di normativa

applicabile e di onere probatorio. Sull’argomento, infatti, è intervenuta l’Unione Europea

facilitando il compito delle vittime di sinistri similari. Una volta dimostrato il danno e la sua

imputabilità in capo al produttore ( che nel caso di specie è problema superato, avendo

l’assicurazione già indennizzato, almeno in parte, il danno), spetta, infatti, al produttore,

dimostrare tutta quella serie di elementi che potrebbero escluderne la responsabilità.

NATURA DI RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE

Questo elide alla fonte, per l’attore, il problema di sussumere la responsabilità del convenuto

nel caso di specie nell’ambito della responsabilità contrattuale o di quella extracontrattuale,

in quanto l’onere probatorio risulta già invertito, dalla legge sul danno da prodotto, a proprio

favore. Ma non c’è dubbio che si sarebbe trattata di una comune figura di responsabilità

contrattuale, non costituendo un aspetto dell’adempimento atteso una accensione per

autocombustione del fumogeno acquistato.

DANNO EVENTO E DANNO CONSEGUENZIALE

Premesso che la configurabilità dell’una e dell’altra figura attiene proprio alle enormi

possibilità concesse dalla dottrina moderna e dalla stessa giurisprudenza, 3 pare che la

differenza tra le due figure, del danno da prodotto e del danno da vacanza rovinata, al caso di

specie, attiene al diverso punto di vista da cui ci si pone.

Il danno da prodotto è un danno che ha riguardo alla fonte da cui scaturisce (il prodotto

industriale).

Il danno da vacanza rovinata attiene alle conseguenze del danno, cioè agli effetti del danno

provocato. 4

Si tratta, dunque, di un caso di convergenza di norme, quelle dell’uno e dell’altro tipo,

parimenti applicabili al caso di specie.

DANNO ESISTENZIALE

A ben guardare, secondo la dottrina, il danno da vacanza rovinata ed il danno da prodotto,

come tante altre figure, sarebbero da sussumere sotto l’unica figura generale del c.d. danno

esistenziale, e cioè il danno che deriva alla vita di relazione del danneggiato. Così, per

esempio, il fatto che le ustioni di 2° grado provocate dal fumogeno andato in

autocombustione abbiano impedito al Bucci di trascorre delle belle vacanze, desiderate per

oltre un anno di lavoro, secondo tale lettura dottrinale, sarebbe da configurare sotto la

generale e nuova categoria del danno c.d. esistenziale. 5 Ma ciò può essere vero soltanto nella

misura in cui ne risulti rafforzata e non diminuita la tutela del danneggiato. E ciò perché, con

altra dottrina, si ritiene che, alla fine, ciò che più conta è che il “danno ingiusto” ex art. 2043

cod.civ., una volta dimostrato, deve essere risarcito, perché così vuole il Legislatore, dal

lontano 1942.

DANNO MORALE

In questo panorama, l’unica categoria certa, oltre a quella dei danni di natura patrimoniale

(danni all’appartamento), è quella del danno morale, risarcibile ex art. 2059 codice civile.

Questa figura, infatti, scaturisce da reato (le lesioni, appunto), e, come tale, è risarcibile,

autonomamente rispetto ai danni patrimoniali ed al danno biologico, nonostante qualche

distratta pronuncia contraria, che non tiene in alcun conto la pronuncia della Corte

Costituzionale citata. 6

DANNO DA ILLEGITTIMA RESISTENZA PRE - PROCESSUALE

Un’altra figura certa, cui il giudice darà riconoscimento, è quella del danno derivante dalla

illegittima resistenza “stragiudiziale” dei convenuti. La compagnia assicuratrice, infatti, non

riscontrava in alcuna maniera le richieste dell’attore, rifiutando di esibire e far conoscere le

clausole della polizza industriale, con ciò costringendo l’attore a chiamarla in giudizio. Il

produttore, per parte sua, convenuto principale, simulando - nella fase stragiudiziale - un

consenso alla chiusura della lite, finalizzato al solo scopo di evitare la denunzia penale nel

termine. Ecco, allora, che il giudice, oltre ai danni materiali, al danno biologico, al danno

morale, al danno da vacanza rovinata, terrà conto, e liquiderà, in via equitativa, anche il

danno da condotta pregiudiziale sleale ovverosia, con la nuova frontiera del danno

esistenziale, racchiuderà queste due voci in un’unica voce, quella del c.d. danno esistenziale,

da liquidarsi in via equitativa, avuto riguardo anche alle condizioni soggettive del

danneggiato, program manager di una grande azienda e docente a contratto presso

l’università.

***

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1) Il merito, in dottrina, viene attribuito alla c.d. scuola triestina che ha introdotto, di recente, nel panorama

dottrinario la nuova figura dogmatica del danno esistenziale. CENDON, Esistere o non esistere, in Resp.

Civ e Prev., 2000, 6, 1251 – 1333.

2) Si veda, per tutte, Trib. Cagliari, 9.3.2000, in www.forocagliari.it .

3) Si consideri la storica sentenza della Corte Costituzionale 14 luglio 1986, n. 184, in Foro it., 1986, I, c.

2976 che ha riconosciuto il c.d. danno biologico distintamente dal c.d. danno morale.

4) Circa la differenza tra danno evento e danno consequenziale si veda, in dottrina LIBERATI, Danno

esistenziale e Pubblica Amministrazione, Torino, 2005, pag. 56.

5) CENDON, Prospettive del danno esistenziale, in Dir. Fam. Pers., 2000, p. 1251.

6) Trib. Napoli, 24.12.99, in Riv. Giur. Circ. e Trasp., 2000, pag. 765.