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Diritto & Diritti - Rivista giuridica elettronica
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ISSN : 1127-8579
UN CASO PARTICOLARE DI RISARCIMENTO DEL
DANNO DA VACANZA ROVINATA: il caso BUCCI
Avv. Matteo di Bari
PREMESSA
Il tema della responsabilità civile e della
classificazione dogmatica delle varie forme di
responsabilità che si configurano nella prassi giudiziaria
è ancora piuttosto vivo e vivace.
1
La realtà sociale, del resto, pone un’infinità di ipotesi
suscettibili di risarcimento del danno e
ciò pone interrogativi sia in dottrina che, soprattutto,
in giurisprudenza.
A tal fine si espone un caso in cui la configurazione del
tipo di danno è piuttosto complessa.
IL CASO
L’Ing. Bucci era reduce dalla passeggiata domenicale sul
proprio gommone e, rientrato in
casa per riposare, poggiava momentaneamente la borsa degli
accessori nell’ingresso. A quel
punto, all’improvviso, la borsa prendeva fuoco a causa di
un fumogeno da segnalazione che
si accendeva per autocombustione. L’ing. Bucci, per
fortuna, si accorgeva immediatamente
di quanto stava per accadere e, per salvare la casa ed i
suoi familiari, da un possibile
principio di incendio, prendeva la borsa e la trasportava
fuori di casa. Nel fare questo, però, si
procurava ustioni di 2° grado sulle gambe, senza
considerare i danni alla casa, nel frattempo
imbrattata dai fumi rossi del fumogeno.
DANNO BIOLOGICO
Il produttore, prontamente interessato, riconosceva la
propria responsabilità, affermando che
era il tredicesimo caso che si verificava in Italia e che
erano andate a fuoco persino delle
intere imbarcazioni. Che si trattava di una partita
difettosa di fumogeni che erano stati
gradualmente richiamati dal mercato.
E, perciò, interessava la propria agenzia assicurativa. Il
produttore industriale, infatti, era
titolare di una polizza di assicurazione industriale in
virtù della quale l’assicurazione
liquidava il Bucci, almeno in parte, per il danno
biologico e per i danni materiali patiti
nell’appartamento.
DANNO DA VACANZA ROVINATA
L’assicurazione, invece, riferiva che la polizza non
copriva alcun tipo di “danno indiretto”, e
cioè che non avrebbe risarcito in alcun modo né il danno
morale, né il danno da vacanza
rovinata che pure era stato richiesto al produttore.
Nel referto medico di pronto soccorso e nel successivo
dello specialista, infatti, era stato
vietato all’Ing. Bucci, in ragione delle ferite riportate,
di bagnarsi in acqua marina, salata, per
oltre due mesi. Questo significava rinunziare, per intero,
all’intera stagione balneare. Da
notare che l’Ing. Bucci era associato ad un club nautico
della sua città oltreché proprietario di
un gommone che, per l’intera stagione, sarebbe rimasto in
secco. Ecco, allora, che il Bucci si
rivolgeva al produttore per ottenere anche detto
risarcimento del danno, oltre all’integrazione
di quanto già aveva ricevuto, per la verità non
sufficiente nemmeno a coprire le spese legali.
Il risarcimento richiesto era, sostanzialmente, quello per
la vacanza rovinata.
ESTENSIONE DEL CAMPO DEL DANNO DA VACANZA ROVINATA
La questione è se possa estendersi una figura di danno,
come quella del “danno da vacanza
rovinata”, nata in un settore precipuo, come quello dei
tour operator, delle compagnie aree e
via dicendo,
2 ad un caso particolare come il
presente, ove, in realtà, il minimo comun
denominatore è la vacanza rovinata ma diverso è il
contesto di verificazione (non ci sono né
agenzie turistiche né compagnie aeree di mezzo, ma solo un
produttore industriale). Non si è
rinvenuto un caso di specie analogo al presente. Tuttavia
sembra potersi dare una risposta
affermativa al quesito. Infatti, il principio di
estensione analogica per principi (analogia
iuris) ben consente, nel caso di
specie, l’estensione delle categorie proprie del danno da
vacanza rovinata al caso di specie. Semmai si pone il
diverso problema dei criteri di
liquidazione del danno.
LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO DA VACANZA ROVINATA ESTESO AL
CASO DI
SPECIE
Nel caso di specie, infatti, si è considerata la
retribuzione annua del Bucci, la si è divisa per i
365 giorni dell’anno ed, infine, la si è moltiplicata per
dodici, considerato che un giorno di
ferie rappresenta una frazione (di riposo) rispetto
all’intero anno lavorativo e, pertanto, vale
almeno dodici volte di più del giorno lavorativo. Mentre,
di solito, nel caso della vacanza
rovinata “ordinaria”, si considera il valore commerciale
del giorno di vacanza rovinato.
DANNO DA PRODOTTO
La qualificazione del danno de quo sotto la categoria del
danno da vacanza rovinata, non
impedisce, d’altro canto, a monte, la qualificazione dello
stesso danno, sotto l’altra categoria
generale, del “danno da prodotto”. Con tutto quello che
ciò comporta in termini di normativa
applicabile e di onere probatorio. Sull’argomento,
infatti, è intervenuta l’Unione Europea
facilitando il compito delle vittime di sinistri similari.
Una volta dimostrato il danno e la sua
imputabilità in capo al produttore ( che nel caso di
specie è problema superato, avendo
l’assicurazione già indennizzato, almeno in parte, il
danno), spetta, infatti, al produttore,
dimostrare tutta quella serie di elementi che potrebbero
escluderne la responsabilità.
NATURA DI RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE
Questo elide alla fonte, per l’attore, il problema di
sussumere la responsabilità del convenuto
nel caso di specie nell’ambito della responsabilità
contrattuale o di quella extracontrattuale,
in quanto l’onere probatorio risulta già invertito, dalla
legge sul danno da prodotto, a proprio
favore. Ma non c’è dubbio che si sarebbe trattata di una
comune figura di responsabilità
contrattuale, non costituendo un aspetto dell’adempimento
atteso una accensione per
autocombustione del fumogeno acquistato.
DANNO EVENTO E DANNO CONSEGUENZIALE
Premesso che la configurabilità dell’una e dell’altra
figura attiene proprio alle enormi
possibilità concesse dalla dottrina moderna e dalla stessa
giurisprudenza, 3 pare che
la
differenza tra le due figure, del danno da prodotto e del
danno da vacanza rovinata, al caso di
specie, attiene al diverso punto di vista da cui ci si
pone.
Il danno da prodotto è un danno che ha riguardo alla fonte
da cui scaturisce (il prodotto
industriale).
Il danno da vacanza rovinata attiene alle conseguenze del
danno, cioè agli effetti del danno
provocato.
4
Si tratta, dunque, di un caso di convergenza di norme,
quelle dell’uno e dell’altro tipo,
parimenti applicabili al caso di specie.
DANNO ESISTENZIALE
A ben guardare, secondo la dottrina, il danno da vacanza
rovinata ed il danno da prodotto,
come tante altre figure, sarebbero da sussumere sotto
l’unica figura generale del c.d. danno
esistenziale, e cioè il danno che deriva alla vita di
relazione del danneggiato. Così, per
esempio, il fatto che le ustioni di 2° grado provocate dal
fumogeno andato in
autocombustione abbiano impedito al Bucci di trascorre
delle belle vacanze, desiderate per
oltre un anno di lavoro, secondo tale lettura dottrinale,
sarebbe da configurare sotto la
generale e nuova categoria del danno c.d. esistenziale.
5 Ma ciò può essere vero
soltanto nella
misura in cui ne risulti rafforzata e non diminuita la
tutela del danneggiato. E ciò perché, con
altra dottrina, si ritiene che, alla fine, ciò che più
conta è che il “danno ingiusto” ex art. 2043
cod.civ., una volta dimostrato, deve essere risarcito,
perché così vuole il Legislatore, dal
lontano 1942.
DANNO MORALE
In questo panorama, l’unica categoria certa, oltre a
quella dei danni di natura patrimoniale
(danni all’appartamento), è quella del danno morale,
risarcibile ex art. 2059 codice civile.
Questa figura, infatti, scaturisce da reato (le lesioni,
appunto), e, come tale, è risarcibile,
autonomamente rispetto ai danni
patrimoniali ed al danno biologico, nonostante qualche
distratta pronuncia contraria, che non tiene in alcun
conto la pronuncia della Corte
Costituzionale citata.
6
DANNO DA ILLEGITTIMA RESISTENZA PRE - PROCESSUALE
Un’altra figura certa, cui il giudice darà riconoscimento,
è quella del danno derivante dalla
illegittima resistenza “stragiudiziale” dei convenuti. La
compagnia assicuratrice, infatti, non
riscontrava in alcuna maniera le richieste dell’attore,
rifiutando di esibire e far conoscere le
clausole della polizza industriale, con ciò costringendo
l’attore a chiamarla in giudizio. Il
produttore, per parte sua, convenuto principale, simulando
- nella fase stragiudiziale - un
consenso alla chiusura della lite, finalizzato al solo
scopo di evitare la denunzia penale nel
termine. Ecco, allora, che il giudice, oltre ai danni
materiali, al danno biologico, al danno
morale, al danno da vacanza rovinata, terrà conto, e
liquiderà, in via equitativa, anche il
danno da condotta pregiudiziale sleale ovverosia, con la
nuova frontiera del danno
esistenziale, racchiuderà queste due voci in un’unica
voce, quella del c.d. danno esistenziale,
da liquidarsi in via equitativa, avuto riguardo anche alle
condizioni soggettive del
danneggiato, program manager di una grande azienda e
docente a contratto presso
l’università.
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1) Il merito, in dottrina, viene attribuito alla c.d.
scuola triestina che ha introdotto, di recente, nel panorama
dottrinario la nuova figura dogmatica del danno
esistenziale. CENDON, Esistere o non esistere, in Resp.
Civ e Prev., 2000, 6, 1251 – 1333.
2) Si veda, per tutte,
Trib. Cagliari, 9.3.2000, in
www.forocagliari.it .
3) Si consideri la storica sentenza della Corte
Costituzionale 14 luglio 1986, n. 184, in Foro it., 1986, I, c.
2976 che ha riconosciuto il c.d. danno biologico
distintamente dal c.d. danno morale.
4) Circa la differenza tra danno evento e danno
consequenziale si veda, in dottrina LIBERATI,
Danno
esistenziale e Pubblica Amministrazione ,
Torino, 2005, pag. 56.
5) CENDON, Prospettive del danno esistenziale, in
Dir. Fam. Pers., 2000, p. 1251.
6) Trib. Napoli, 24.12.99, in Riv. Giur. Circ. e Trasp.,
2000, pag. 765. |