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FATTO:
Il 10 marzo 2006, una coppia di coniugi
decide di acquistare un pacchetto turistico, all inclusive, avente
come destinazione Sharm El Sheikh, versando un acconto di € 400,00. Il
soggiorno si sarebbe effettuato dal 30/04/06 al 6/05/06. Successivamente
l’agenzia di viaggio, provvede, in data 23/04/06, nei tempi indicati dal TO,
al versamento dell’intero prezzo, dopo aver sollecitato più volte i clienti
al pagamento del pacchetto da loro acquistato. Il 25/04/06 si verificano
degli attentati terroristici a Dahab, località turistica egiziana, nella
penisola del Sinai. Il 28/04/06, i clienti fanno sapere di non essere più
intenzionati a partire, e chiedono la restituzione dell’acconto. Di fronte
al rifiuto dell’agenzia, che a sua volta chiede il versamento dell’intero
prezzo, gli acquirenti del pacchetto decidono di chiamare in giudizio
l’agenzia di viaggi.
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Preliminarmente, occorre evidenziare che
la disciplina in materia di viaggi è dettata dal dlg. n° 111/95, che
nonostante l’opera di restailing portata dal legislatore con il dlg.
n°206/05, resta comunque lacunoso, e non in grado di far fronte a tutte le
nuove problematiche poste dai tempi.
Tale lacuna normativa è stata, però, in
qualche modo, sopperita dalla prassi, che ha portato le Associazioni dei
consumatori e dei Tour Operator (FIAVET), a concordare circa l’opportunità
di individuare per i viaggiatori, in caso di attentati terroristici,
soluzioni differenti, che vanno dal semplice differimento della partenza,
alla individuazione di una destinazione differente, rispetto a quella
inizialmente prescelta, ipotesi entrambe idonee a tutelare tanto il
consumatore, quanto l’incolpevole agenzia di viaggio.
Ma passiamo all’analisi della fattispecie
considerata.
Il primo punto da affrontare è costituito
dalla posizione che l’agenzia di viaggi riveste nell’operazione.
Nelle condizioni generali di contratto,
poste sul retro del contratto sottoscritto dai consumatori, si dice
testualmente: “...il venditore è responsabile esclusivamente
delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario
e comunque nei limiti previsti dalle leggi o convenzioni sopra citate”.
“Ai sensi della normativa di attuazione
della direttiva CEE in materia di viaggi tutto compreso e della Convenzione
internazionale relativa al contratto di viaggio, l’agenzia, in relazione a
tale negozio, riveste una posizione definibile come intermediario di
viaggi...” (Trib. Roma 30/01/2004 n. 3272)
In generale, a carico dell’intermediario
è posto l’obbligo di diligenza, e di informazione nei
confronti delle altre parti, obblighi ampiamente adempiuti dall’agenzia, con
la consegna al consumatore di una copia del contratto di compravendita del
pacchetto, al momento della sottoscrizione, che contiene tutta le
disposizioni legislative che ne regolano il contenuto.
Successivamente, proprio in virtù della
posizione di intermediaria rivestita, l’agenzia sottopone, per conto
dei consumatori, la proposta da loro sottoscritta, al Tour Operator
che accetta perfezionando il contratto.
Ad ogni buon conto, è necessario
evidenziare che, “ai sensi dell’art.14 del Dlg. n.111/95, la
responsabilità del venditore e dell’organizzatore del pacchetto turistico
non è solidale.” (Tribunale di Napoli 17/05/2005)
“Il Tour Operator è responsabile del
danno subito dagli attori per inadempimento contrattuale ed a titolo di
danno morale ed esistenziale, mentre è esente da ogni responsabilità
l’agenzia che aveva fatto da intermediaria nella transazione”
(Giudice di Pace di Milano, 20/02/2003).
Pertanto, in casi simili a quello
analizzato, l’agenzia di viaggi chiamata in giudizio dovrebbe,
preliminarmente, chiedere di essere autorizzata alla chiamata in causa
del Tour Operator.
Altro aspetto importante è costituito dal
comportamento tenuto dagli acquirenti del pacchetto nella fattispecie
considerata, che pur avrebbero potuto usufruire di soluzioni alternative, se
solo ne avessero fatto tempestiva richiesta.
Se si ritenesse comunque ammissibile e
conforme al diritto il comportamento tenuto da parte dei consumatori, si
andrebbe, ingiustamente ad aggravare la posizione
dell’agenzia di viaggi, costretta a far fronte, da un lato, a
consumatori che potrebbero così decidere anche arbitrariamente di non
partire più e di non voler quindi pagare alcunché, magari celando dietro una
presunta accresciuta preoccupazione per le condizioni di insicurezza anche
di zone limitrofe al luogo scelto come meta del viaggio, un semplice
ripensamento dovuto, magari, a motivi di carattere personale; dall’altro al
T.O. che esige il pagamento entro precise scadenze, anche di alcune
settimane antecedenti la data della partenza.
E così l’agenzia non solo dovrebbe far
fronte al mancato guadagno, ma anche alla perdita economica, determinata dal
pagamento che la stessa deve effettuare, in favore del T.O., per conto degli
acquirenti, nei tempi prescritti, per permettere ai propri clienti di non
perdere la prenotazione effettuata e l’acconto fino a quel momento versato.
A questo si aggiunge anche la beffa:
infatti sebbene le agenzie di viaggi siano garantite da coperture
assicurative, tuttavia, generalmente, nelle polizze, è previsto che la
compagnia di assicurazioni non copra il rischio connesso al verificarsi di
eventi terroristici!
Pertanto, a modesto avviso dello
scrivente, nella fattispecie analizzata, è possibile ravvisare, a carico dei
consumatori, anche gli estremi di una chiara violazione dell’obbligo
di buona fede nell’esecuzione del contratto, previsto dall’art.1375
c.c., che deve applicarsi anche al tipo di contratto considerato nella
fattispecie de quo, e che impone a ciascuna parte di tenere quei
comportamenti che siano idonei a preservare gli interessi dell’altra parte
(C.C. 2503/91);
Altro elemento non trascurabile: la meta
prescelta dai consumatori.
Il quadro generale della sicurezza della
zona prescelta dai clienti come meta del viaggio, Sharm, Eil Sheick,
risultava oltremodo precario, sia prima, che anche immediatamente dopo la
prenotazione effettuata dagli attori.
Di questo i clienti dovevano,
necessariamente, essere consapevoli fin dalla prenotazione. La zona
infatti, è interessata da atti di terrorismo, frequenti, e,
spesso, anche di notevole gravità. Per citare gli ultimi più disastrosi:
7/10/2004, Hotel Hilton di Taba; 7/04/2005,
Il Cairo; 30/04/2005, museo egizio del Cairo; il
23/07/2005, Sharm El Sheikh; inoltre, si verificavano,
quotidianamente, attacchi contro veicoli della Forza Multinazionale di Pace,
come si evince anche dai diversi bollettini della Farnesina, emessi nel
periodo considerato, nonché contro autoveicoli guidati da stranieri. Ed
ancora si registrano numerosi episodi di intolleranza o di aggressione nei
confronti di cittadini o uffici di paesi europei. (Cfr. Bollettino Farnesina
sulla sicurezza in generale).
Dunque, volendoci soffermare anche
soltanto sul periodo immediatamente successivo alla prenotazione del
viaggio, effettuata dai clienti nel mese di marzo 2006, il bollettino della
Farnesina proprio del marzo 2006 dichiara testualmente “vi
è sempre il rischio di atti terroristici nel paese soprattutto di matrice
fondamentalista ed in particolare contro obiettivi occidentali”.
Orbene, in situazioni normali, gli atti
terroristici possono essere qualificati come cause di forza maggiore
trattandosi di avvenimenti non prevedibili, riconducibili a fattori
eccezionali e non evitabili, tali da giustificare il recesso del
consumatore.
Tuttavia, considerando che gli
attentati del 25/04/06 non avevano coinvolto la località scelta dai coniugi
come meta del viaggio, e considerando l’intero contesto sopra
descritto, è ragionevole ritenere che la costante minaccia di attentati
presente in tutta la zona, incida, conseguentemente, anche sulla naturale
imprevedibilità del verificarsi di eventi terroristici in condizioni
normali, a tal punto che, per certi versi, si potrebbe, addirittura,
realisticamente, circoscrivere l’imprevedibilità degli eventi soltanto,
limitatamente, al “quando accadrà”, e non anche al “se”.
Ultima problematica da affrontare
inerisce la natura dei comunicati emessi dal Ministero degli Affari Esteri,
che assumono la forma ambigua del cd. “sconsiglio”.
Purtroppo, al riguardo è costante
l’atteggiamento della Farnesina, che una volta gettato il sasso, è solita
nascondere la mano..
Sarebbe opportuno un intervento
chiarificatore del Ministero, che da anni attendono sia le associazioni
delle agenzia di viaggio, sia quelle dei Tour Operator, e che vada a colmare
una delle tante lacune normative presenti nella materia.
Ed il sempre più frequente ripetersi di
situazioni del genere rende ancor più “odioso” questo tipo di comunicato per
agenzie di viaggio e T.O., poichè lascia le parti in balia degli eventi,
gravandole anche del carico della responsabilità connessa a scelte
“economicamente” molto difficili e rischiose, poiché tali da poter creare
precedenti pericolosi.
Tuttavia, sebbene la natura giuridica di
un tale comunicato sia da considerarsi quanto meno dubbia, in casi del
genere, i Tour Operator al fine di evitare sul nascere situazioni
spiacevoli, di concerto con le associazioni dei consumatori e delle agenzie
di viaggio (cfr. comunicato FIAVET del 28/04/06), sospendono tutte le
partenze esclusivamente per le località, volta per volta, “sconsigliate”,
dando la possibilità ai consumatori di beneficiare di soluzioni alternative.
Nel caso di specie, la Farnesina
“sconsigliava” soltanto le partenze per la località di Dahab, e non
per Sharm El Sheikh, che non era stata interessata dall’episodio del
24/04/06, bensì era stato teatro dei sanguinosi attentati del 23/07/05,
ossia soltanto alcuni mesi prima che i clienti effettuassero, nel marzo
2006, la prenotazione del viaggio.
Peraltro, il Tour Operator,
organizzatore del pacchetto acquistato dagli attori, faceva
tempestivamente tenere all’agenzia comunicato nel quale chiariva la propria
posizione, evidenziando che sebbene fossero state sospese al momento tutte
le partenze per la località di DAHAB, con conseguenti differimenti delle
partenze concordate con i clienti, o rimborsi totali dell’importo
corrisposto per il pacchetto turistico, non vi era, invece, alcuna
anomalia in ordine a tutte le altre località egiziane, confermando altresì
le partenze.
Orbene, certamente non è possibile
costringere alcuno a partire contro la propria volontà.
Tuttavia, per tutte le ragioni sin qui
esposte, si deve necessariamente parlare di una libera scelta
dei Sigg.ri Milo e Di Giacomo, che hanno preferito non effettuare il
viaggio, dovendosi per questo farsi carico delle inevitabili
conseguenze connesse al pagamento della penale prevista per la mancata
partenza.
In conclusione, è sicuramente auspicabile
un intervento del legislatore, che non si limiti a disciplinare, come spesso
sin qui accaduto, solo gli aspetti più generali, ma che si spinga oltre, per
esempio anche con l’istituzione, suggerita dagli addetti ai lavori, di un
fondo che copra, eventualmente, questo genere di rischi, sul modello di
quello già esistente in materia di circolazione stradale.
Piergiuseppe De Martino - Praticante
avvocato
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