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Sito aggiornato a giovedì, 11 settembre 2008

   
         

VIAGGI E ATTENTATI TERRORISTICI – ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ DELL’AGENZIA DI VIAGGI

a cura del Dott. Piergiuseppe Di Martino

   

FATTO:

Il 10 marzo 2006, una coppia di coniugi decide di acquistare un pacchetto turistico, all inclusive, avente come destinazione Sharm El Sheikh, versando un acconto di € 400,00. Il soggiorno si sarebbe effettuato dal 30/04/06 al 6/05/06. Successivamente l’agenzia di viaggio, provvede, in data 23/04/06, nei tempi indicati dal TO, al versamento dell’intero prezzo, dopo aver sollecitato più volte i clienti al pagamento del pacchetto da loro acquistato. Il 25/04/06 si verificano degli attentati terroristici a Dahab, località turistica egiziana, nella penisola del Sinai. Il 28/04/06, i clienti fanno sapere di non essere più intenzionati a partire, e chiedono la restituzione dell’acconto. Di fronte al rifiuto dell’agenzia, che a sua volta chiede il versamento dell’intero prezzo, gli acquirenti del pacchetto decidono di chiamare in giudizio l’agenzia di viaggi.

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Preliminarmente, occorre evidenziare che la disciplina in materia di viaggi è dettata dal dlg. n° 111/95, che nonostante l’opera di restailing portata dal legislatore con il dlg. n°206/05, resta comunque lacunoso, e non in grado di far fronte a tutte le nuove problematiche poste dai tempi.

Tale lacuna normativa è stata, però, in qualche modo, sopperita dalla prassi, che ha portato le Associazioni dei consumatori e dei Tour Operator (FIAVET), a concordare circa l’opportunità di individuare per i viaggiatori, in caso di attentati terroristici, soluzioni differenti, che vanno dal semplice differimento della partenza, alla individuazione di una destinazione differente, rispetto a quella inizialmente prescelta, ipotesi entrambe idonee a tutelare tanto il consumatore, quanto l’incolpevole agenzia di viaggio.

Ma passiamo all’analisi della fattispecie considerata.

Il primo punto da affrontare è costituito dalla posizione che l’agenzia di viaggi riveste nell’operazione.

Nelle condizioni generali di contratto, poste sul retro del contratto sottoscritto dai consumatori, si dice testualmente: “...il venditore è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti previsti dalle leggi o convenzioni sopra citate”.

“Ai sensi della normativa di attuazione della direttiva CEE in materia di viaggi tutto compreso e della Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio, l’agenzia, in relazione a tale negozio, riveste una posizione definibile come intermediario di viaggi...” (Trib. Roma 30/01/2004 n. 3272)

In generale, a carico dell’intermediario è posto l’obbligo di diligenza, e di informazione nei confronti delle altre parti, obblighi ampiamente adempiuti dall’agenzia, con la consegna al consumatore di una copia del contratto di compravendita del pacchetto, al momento della sottoscrizione, che contiene tutta le disposizioni legislative che ne regolano il contenuto.

Successivamente, proprio in virtù della posizione di intermediaria rivestita, l’agenzia sottopone, per conto dei consumatori, la proposta da loro sottoscritta, al Tour Operator che accetta perfezionando il contratto.

Ad ogni buon conto, è necessario evidenziare che, “ai sensi dell’art.14 del Dlg. n.111/95, la responsabilità del venditore e dell’organizzatore del pacchetto turistico non è solidale.” (Tribunale di Napoli 17/05/2005)

“Il Tour Operator è responsabile del danno subito dagli attori per inadempimento contrattuale ed a titolo di danno morale ed esistenziale, mentre è esente da ogni responsabilità l’agenzia che aveva fatto da intermediaria nella transazione” (Giudice di Pace di Milano, 20/02/2003).

Pertanto, in casi simili a quello analizzato, l’agenzia di viaggi chiamata in giudizio dovrebbe, preliminarmente, chiedere di essere autorizzata alla chiamata in causa del Tour Operator.

Altro aspetto importante è costituito dal comportamento tenuto dagli acquirenti del pacchetto nella fattispecie considerata, che pur avrebbero potuto usufruire di soluzioni alternative, se solo ne avessero fatto tempestiva richiesta.

Se si ritenesse comunque ammissibile e conforme al diritto il comportamento tenuto da parte dei consumatori, si andrebbe, ingiustamente ad aggravare la posizione dell’agenzia di viaggi, costretta a far fronte, da un lato, a consumatori che potrebbero così decidere anche arbitrariamente di non partire più e di non voler quindi pagare alcunché, magari celando dietro una presunta accresciuta preoccupazione per le condizioni di insicurezza anche di zone limitrofe al luogo scelto come meta del viaggio, un semplice ripensamento dovuto, magari, a motivi di carattere personale; dall’altro al T.O. che esige il pagamento entro precise scadenze, anche di alcune settimane antecedenti la data della partenza.

E così l’agenzia non solo dovrebbe far fronte al mancato guadagno, ma anche alla perdita economica, determinata dal pagamento che la stessa deve effettuare, in favore del T.O., per conto degli acquirenti, nei tempi prescritti, per permettere ai propri clienti di non perdere la prenotazione effettuata e l’acconto fino a quel momento versato.

A questo si aggiunge anche la beffa: infatti sebbene le agenzie di viaggi siano garantite da coperture assicurative, tuttavia, generalmente, nelle polizze, è previsto che la compagnia di assicurazioni non copra il rischio connesso al verificarsi di eventi terroristici!

Pertanto, a modesto avviso dello scrivente, nella fattispecie analizzata, è possibile ravvisare, a carico dei consumatori, anche gli estremi di una chiara violazione dell’obbligo di buona fede nell’esecuzione del contratto, previsto dall’art.1375 c.c., che deve applicarsi anche al tipo di contratto considerato nella fattispecie de quo, e che impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che siano idonei a preservare gli interessi dell’altra parte (C.C. 2503/91);

Altro elemento non trascurabile: la meta prescelta dai consumatori.

Il quadro generale della sicurezza della zona prescelta dai clienti come meta del viaggio, Sharm, Eil Sheick, risultava oltremodo precario, sia prima, che anche immediatamente dopo la prenotazione effettuata dagli attori.

Di questo i clienti dovevano, necessariamente, essere consapevoli fin dalla prenotazione. La zona infatti, è interessata da atti di terrorismo, frequenti, e, spesso, anche di notevole gravità. Per citare gli ultimi più disastrosi: 7/10/2004, Hotel Hilton di Taba; 7/04/2005, Il Cairo; 30/04/2005, museo egizio del Cairo; il 23/07/2005, Sharm El Sheikh; inoltre, si verificavano, quotidianamente, attacchi contro veicoli della Forza Multinazionale di Pace, come si evince anche dai diversi bollettini della Farnesina, emessi nel periodo considerato, nonché contro autoveicoli guidati da stranieri. Ed ancora si registrano numerosi episodi di intolleranza o di aggressione nei confronti di cittadini o uffici di paesi europei. (Cfr. Bollettino Farnesina sulla sicurezza in generale).

Dunque, volendoci soffermare anche soltanto sul periodo immediatamente successivo alla prenotazione del viaggio, effettuata dai clienti nel mese di marzo 2006, il bollettino della Farnesina proprio del marzo 2006 dichiara testualmente vi è sempre il rischio di atti terroristici nel paese soprattutto di matrice fondamentalista ed in particolare contro obiettivi occidentali”.

Orbene, in situazioni normali, gli atti terroristici possono essere qualificati come cause di forza maggiore trattandosi di avvenimenti non prevedibili, riconducibili a fattori eccezionali e non evitabili, tali da giustificare il recesso del consumatore.

Tuttavia, considerando che gli attentati del 25/04/06 non avevano coinvolto la località scelta dai coniugi come meta del viaggio, e considerando l’intero contesto sopra descritto, è ragionevole ritenere che la costante minaccia di attentati presente in tutta la zona, incida, conseguentemente, anche sulla naturale imprevedibilità del verificarsi di eventi terroristici in condizioni normali, a tal punto che, per certi versi, si potrebbe, addirittura, realisticamente, circoscrivere l’imprevedibilità degli eventi soltanto, limitatamente, al “quando accadrà”, e non anche al “se”.

Ultima problematica da affrontare inerisce la natura dei comunicati emessi dal Ministero degli Affari Esteri, che assumono la forma ambigua del cd. “sconsiglio”.

Purtroppo, al riguardo è costante l’atteggiamento della Farnesina, che una volta gettato il sasso, è solita nascondere la mano..

Sarebbe opportuno un intervento chiarificatore del Ministero, che da anni attendono sia le associazioni delle agenzia di viaggio, sia quelle dei Tour Operator, e che vada a colmare una delle tante lacune normative presenti nella materia.

Ed il sempre più frequente ripetersi di situazioni del genere rende ancor più “odioso” questo tipo di comunicato per agenzie di viaggio e T.O., poichè lascia le parti in balia degli eventi, gravandole anche del carico della responsabilità connessa a scelte “economicamente” molto difficili e rischiose, poiché tali da poter creare precedenti pericolosi.

Tuttavia, sebbene la natura giuridica di un tale comunicato sia da considerarsi quanto meno dubbia, in casi del genere, i Tour Operator al fine di evitare sul nascere situazioni spiacevoli, di concerto con le associazioni dei consumatori e delle agenzie di viaggio (cfr. comunicato FIAVET del 28/04/06), sospendono tutte le partenze esclusivamente per le località, volta per volta, “sconsigliate”, dando la possibilità ai consumatori di beneficiare di soluzioni alternative.

Nel caso di specie, la Farnesina “sconsigliava” soltanto le partenze per la località di Dahab, e non per Sharm El Sheikh, che non era stata interessata dall’episodio del 24/04/06, bensì era stato teatro dei sanguinosi attentati del 23/07/05, ossia soltanto alcuni mesi prima che i clienti effettuassero, nel marzo 2006, la prenotazione del viaggio.

Peraltro, il Tour Operator, organizzatore del pacchetto acquistato dagli attori, faceva tempestivamente tenere all’agenzia comunicato nel quale chiariva la propria posizione, evidenziando che sebbene fossero state sospese al momento tutte le partenze per la località di DAHAB, con conseguenti differimenti delle partenze concordate con i clienti, o rimborsi totali dell’importo corrisposto per il pacchetto turistico, non vi era, invece, alcuna anomalia in ordine a tutte le altre località egiziane, confermando altresì le partenze.

Orbene, certamente non è possibile costringere alcuno a partire contro la propria volontà.

Tuttavia, per tutte le ragioni sin qui esposte, si deve necessariamente parlare di una libera scelta dei Sigg.ri Milo e Di Giacomo, che hanno preferito non effettuare il viaggio, dovendosi per questo farsi carico delle inevitabili conseguenze connesse al pagamento della penale prevista per la mancata partenza.

In conclusione, è sicuramente auspicabile un intervento del legislatore, che non si limiti a disciplinare, come spesso sin qui accaduto, solo gli aspetti più generali, ma che si spinga oltre, per esempio anche con l’istituzione, suggerita dagli addetti ai lavori, di un fondo che copra, eventualmente, questo genere di rischi, sul modello di quello già esistente in materia di circolazione stradale.

Piergiuseppe De Martino - Praticante avvocato