|
| |
|
|
|
|
|
|
Scuola, insegnante, abuso di mezzi di
correzione, figli, famiglia, maltrattamenti |
| |
| Cassazione Sez VI Penale 24 aprile – 13
settembre 2007, n. 34674
L'insegnante e' stato riconosciuto autore a
danno dei propri allievi di aver dato pugni, chiuso in armadi,
fatto spogliare, e altri fatti. In appello la sentenza e' stata
ridotta da 8 a 3 mesi. L'imputato ha sostenuto che: "rispondeva
essenzialmente alla necessità di trovare un dialogo con una
classe "impossibile", al fine, comunque, di insegnare qualcosa
agli alunni." La sentenza prende posizione sulla distinzione
dell'abuso di mezzi di correzione dai maltrattamenti, piu' grave
reato. La Cassazione entra anche nel merito della utilità di
detto comportamento: "ricorre il concreto rischio di rilevanti
conseguenze sulla salute psichica del soggetto passivo, essendo,
ormai, opinione comune nella letteratura scientifico-psicologica
che metodi di educazione rigidi ed autoritari, che utilizzino
comportamenti punitivi violenti o costrittivi, come quelli
realizzati dall'imputato, siano non soltanto pericolosi, ma
anche dannosi per la salute psichica, così da essere
responsabili di una serie di disturbi variegati e complessi:
dallo stato d'ansia all'insonnia e alla depressione, fino –
quando il trauma si è verificato nei primi anni di vita - a veri
e propri disturbi caratteriali e comportamentali nell'età
adulta."
(Presidente Ambrosini – Relatore Martella)
Fatto e diritto
1. La Corte di appello di Catania, con la
decisione impugnata, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di
Siracusa del 26.5.2004, appellata dal C. G., ha riqualificato il fatto,
originariamente contestato come delitto previsto dall'art. 572 c.p. («perché
il C., in Siracusa fino al marzo 1999, in qualità di maestro di scuola
elementare presso l'Istituto “K.”, maltrattava i propri alunni, C. e A. C.,
A. F. e G. P. e, in particolare: - percuoteva C. C., A. C., A. F. e G. P.
con calci e schiaffi; - colpiva con un pugno alla testa il minore C. C.
facendogli sbattere il labbro sul banco; - chiudeva C. C. dentro un armadio
dell'Istituto; - si poneva con la sedia sopra C. C. e A. F.; - faceva
spogliare G. P. fino a farlo rimanere nudo in classe»), quale violazione
dell'art. 571 c.p. (abuso di mezzi di correzione o di disciplina),
rideterminando la pena, con le già concesse attenuanti generiche, da mesi
otto a mesi tre di reclusione.
2. Avverso tale decisione, ricorre per
cassazione, a mezzo del difensore, C. G. che denuncia:
- contraddittorietà della motivazione per
avere il giudice a quo espresso un giudizio di sostanziale attendibilità
degli alunni escussi nel corso del dibattimento, alla stregua della
contraddittoria ricostruzione dei fatti dagli stessi operata e la cui
testimonianza, per essere stati detti minori posti al centro di attenzioni
di una pluralità di persone, è risultata influenzata a tal punto da
distorcerne il racconto;
- erronea applicazione della legge penale.
Si eccepisce che la condotta dell'imputato,
pur nel ricorso alle punizioni (certamente particolari come il ricorso al
nastro adesivo, ovvero al chiudere un alunno dentro l'armadio come luogo di
castigo e così via), rispondeva essenzialmente alla necessità di trovare un
dialogo con una classe "impossibile", al fine, comunque, di insegnare
qualcosa agli alunni.
Si rileva, peraltro, come l'abuso del mezzo
di correzione diventa penalmente rilevante ai sensi dell'art. 571 c.p., solo
se dallo stesso deriva una malattia nel corpo o nella mente: il che sarebbe
dovuto essere oggetto da parte dei giudici del merito che, invece, lo hanno
omesso.
3. Il ricorso è da ritenere infondato.
Correttamente, con adeguata ed esaustiva
motivazione, i giudici del merito hanno assunto a base della ricostruzione
dei fatti le dichiarazioni rese dai minori (che - si è evidenziato - non si
tratta di bambini molto piccoli e l'audizione è sempre avvenuta con
l'ausilio di una psicologa, con funzione di sostegno psicologico, e ciò
proprio al fine di evitare che nel racconto dei ragazzi potessero provocarsi
distorsioni).
Si è, quindi, in sintesi richiamato come
dalle dichiarazioni rese dai predetti sia emerso abbastanza chiaramente come
il C., indicato da tutti come il maestro "X.", usava quelle che si dicono
"maniere forti" per mantenere la disciplina nella classe e cercare di
insegnare qualcosa ai suoi alunni: "Ci dava legnate, poi ci dava i soldi per
non farci parlare" (A. C.), "Il maestro Y. ... dava botte tutti i giorni a
tutti i bambini, specialmente a quelli più monelli come A. F. e C. C." (G.
I.), “Il maestro C. mi dava botte e poi mi dava cartine, caramelle e diceva:
non glielo dire alla mamma” (G. P.), “Mi dava calci, mi faceva spogliare,
chiudeva la porta” (C. C.), si comportava "un pochino male", si arrabbiava e
alzava la voce, "dava botte" (L. C.).
Sul piano sostanziale, il ricorrente non ha
davvero motivo di dolersi: il fatto commesso dall'imputato, qualificato -
come si è detto - dal giudice di appello come abuso dei mezzi di correzione,
appare davvero al limite del più grave delitto di maltrattamenti, non
potendosi, comunque, ignorare, con specifico riferimento alle espressioni
linguistiche utilizzate nell'art. 571 c.p., che la nozione giuridica di
abuso dei mezzi di correzione va interpretata in sintonia con l'evoluzione
del concetto di "abuso sul minore", che si concretizza - ex art. 571 c.p.
(nella ricorrenza dell'abitualità e del necessario elemento soggettivo) -
allorché si configuri un comportamento doloso, attivo od omissivo, mantenuto
per un tempo apprezzabile, che umilia, svaluta, denigra e sottopone a
sevizie psicologiche un minore, causandogli pericoli per la salute, anche se
compiute con soggettiva intenzione correttiva o disciplinare.
È, poi, appena il caso di rammentare che per
l'integrazione della fattispecie prevista dall'art. 571 c.p. è sufficiente
il dolo generico, non essendo dalla norma richiesto il dolo specifico, cioè
un fine particolare e ulteriore rispetto alla consapevole volontà di
realizzare il fatto costitutivo di reato, ossia la condotta di abuso.
Costituisce, peraltro, accertamento di fatto,
insindacabile in questa sede, la sussistenza sia di condotte dell'imputato
comportanti violenza e costrizione psichica verso i minori, sia
dell'elemento soggettivo doloso, motivatamente ritenuta dai giudici del
merito, dei quali il Collegio ritiene corretta la valutazione secondo cui
gli atti compiuti dall'imputato hanno realizzato traumi psicologici per le
piccole vittime e, perciò, fatti da cui deriva pericolo di una malattia
nella mente delle parti offese; pericolo che, alla stregua delle più recenti
acquisizioni scientifiche, sussiste ogniqualvolta ricorre il concreto
rischio di rilevanti conseguenze sulla salute psichica del soggetto passivo,
essendo, ormai, opinione comune nella letteratura scientifico-psicologica
che metodi di educazione rigidi ed autoritari, che utilizzino comportamenti
punitivi violenti o costrittivi, come quelli realizzati dall'imputato, siano
non soltanto pericolosi, ma anche dannosi per la salute psichica, così da
essere responsabili di una serie di disturbi variegati e complessi: dallo
stato d'ansia all'insonnia e alla depressione, fino – quando il trauma si è
verificato nei primi anni di vita - a veri e propri disturbi caratteriali e
comportamentali nell'età adulta.
Consegue da quanto sopra, il rigetto del
ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali.
▲ |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|