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Attuazione delle
direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE,
90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 97/42/CE e 1999/38/CE
riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori
durante il lavoro
(1) Pubblicato nella
Gazz. Uff. 12 novembre 1994, n. 265, S.O.
(1/a) Titolo così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66.
Vedi, anche, l'art. 6, D.L. 31 gennaio 1995, n. 26, riportato alla voce
Industrializzazione e sviluppo economico del Mezzogiorno. In attesa
dell'emanazione del D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, riportato al n. A/XL, che
ha corretto ed integrato il presente decreto, i termini da questo previsti e
non ancora decorsi sono stati differiti con D.L. 25 novembre 1995, n. 500,
reiterato con D.L. 19 gennaio 1996, n. 28 e con D.L. 19 marzo 1996, n. 135,
non convertito in legge, fino alla data di entrata in vigore del suddetto
D.Lgs. n. 242 del 1996.
Vedi, inoltre, l'art. 6, comma 10, L. 13 maggio 1999, n. 133, riportata alla
voce Imposte e tasse in genere.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le
seguenti circolari:
- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione
pubblica): Circ. 19 maggio 1997, n. 26;
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 12 marzo 1996, n.
60; Circ. 24 dicembre
1997, n. 263; Circ. 15 luglio 1998, n. 153;
- Istituto centrale di statistica: Circ. 9 settembre 1996, n. 35;
- Ministero dei lavori pubblici: Circ. 9 luglio 1996, n. 4187; Circ. 24
settembre 1996, n. 5241; Circ. 3 dicembre 1996, n. 6995; Circ. 6 dicembre
1996, n. 7105; Circ. 20 febbraio 1997, n. 924; Circ. 21 febbraio 1997, n.
1127;
- Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 29 maggio 1997, n.
MP1/11184;
- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 19 novembre 1996,
n. 154/96; Circ. 20
dicembre 1996, n. 172; Circ. 5 marzo 1997, n. 28/97; Circ. 30 maggio 1997,
n. 73/97; Circ. 5
novembre 1997, n. 141/97; Circ. 9 aprile 1998, n. 51/98; Circ. 8 maggio
1998, n. 67/98; Circ. 13
maggio 1998, n. 65/98; Circ. 1 ottobre 1998, n. 116/98; Circ. 29 ottobre
1998, n. 125; Circ. 2 aprile 1999, n. 28/99; Circ. 29 aprile 1999, n. 34/99;
Circ. 5 gennaio 2000, n. 1/2000;
- Ministero del tesoro: Circ. 30 dicembre 1996, n. 725; Circ. 30 luglio
1997, n. 63;
- Ministero dell'ambiente: Circ. 3 settembre 1998, n. UL/98/16364;
- Ministero dell'interno: Circ. 17 dicembre 1996, n. 3/96; Circ. 5 maggio
1998, n. 9; Circ. 8 luglio 1998, n. 16/MI.SA;
- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 29 dicembre 1997, n. 939; Circ.
24 aprile 1998, n. 197;
Circ. 13 maggio 1998, n. 226; Circ. 14 maggio 1998, n. 227; Circ. 29 aprile
1999, n. 119; Circ. 6 ottobre 1999, n. 231; Circ. 3 dicembre 1999, n. 293;
- Ministero delle finanze: Circ. 15 ottobre 1997, n. 265/P; Circ. 16 marzo
1998, n. 86/D; Circ. 11 maggio 1998, n. 121/E;
- Ministero di grazia e giustizia: Circ. 9 dicembre 1996, Circ. 21 dicembre
1996, Circ. 25 marzo 1997;
- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 12 gennaio 1996, n. 1;
Circ. 25 gennaio 1996, n. 14;
Circ. 7 giugno 1996, n. 70; Circ. 14 agosto 1996, n. 94; Circ. 20 agosto
1996, n. 95; Circ. 27 agosto 1996, n. 96; Circ. 4 ottobre 1996, n. 117;
Circ. 14 novembre 1996, n. 29; Circ. 19 dicembre 1996, n. 162; Circ. 2
gennaio 1997, n. 1; Circ. 9 gennaio 1997, n. 6; Circ. 5 febbraio 1997, n.
35; Circ. 1 agosto 1997, n. 14; Circ. 26 agosto 1997, n. 182; Circ. 6
ottobre 1997, n. 20; Circ. 14 ottobre 1997, n. 21;
Circ. 10 dicembre 1997, n. 23; Circ. 4 febbraio 1999, n. 23; Circ. 21
settembre 1999, n. 15;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione
pubblica e gli affari regionali:
Circ. 16 maggio 1996, n. 30209; Circ. 13 giugno 1996, n. 10;
- Ragioneria generale dello Stato: Circ. 11 gennaio 1996, n. 1; Circ. 11
gennaio 1996, n. 2; Circ. 29 ottobre 1996, n. 69; Circ. 2 luglio 1997, n.
51;
- Ufficio italiano Cambi: Circ. 19 luglio 1996, n. 308; Circ. 6 dicembre
1996, n. 334; Circ. 28 luglio 1997, n. 392; Circ. 12 marzo 1998, n. 449.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76
e 87 della Costituzione;
Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142, ed in particolare l'articolo 43,
recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive del Consiglio
89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE,
90/394/CEE e 90/679/CEE in materia di sicurezza e salute dei lavoratori
durante il lavoro;
Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante proroga del termine della
delega legislativa
contemplata dall'art. 43 della citata legge n. 142 del 1992, nonché delega
al Governo per l'attuazione delle direttive particolari già adottate, ai
sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE, successivamente
alla medesima legge 19 febbraio 1992, n. 142;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 7 luglio 1994;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 16 settembre 1994;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione
europea, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e
giustizia, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno e per la
funzione pubblica e gli affari regionali;
Emana il seguente
decreto legislativo:
TITOLO I
Capo I - Disposizioni generali
1. Campo di
applicazione.
1. Il presente decreto
legislativo prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza
dei
lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati o
pubblici.
2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, dei servizi di protezione
civile, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di
quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con
compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli
istituti di istruzione universitaria, degli istituti di istruzione ed
educazione di ogni ordine e grado, degli archivi, delle biblioteche, dei
musei e delle aree archeologiche dello Stato delle rappresentanze
diplomatiche e consolari e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le
norme del presente decreto sono applicate tenendo conto delle particolari
esigenze connesse al servizio espletato, individuate con decreto del
Ministro competente di concerto
con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e della
funzione pubblica (2).
3. Nei riguardi dei lavoratori di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877
(3), nonché dei lavoratori con rapporto contrattuale privato di portierato,
le norme del presente decreto si applicano nei casi espressamente previsti.
4. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano nelle regioni a
statuto speciale e nelle
province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi
statuti e relative norme di attuazione.
4-bis. Il datore di lavoro che esercita le attività di cui ai commi 1, 2, 3
e 4 e, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, i dirigenti e
i preposti che dirigono o sovraintendono le stesse attività, sono tenuti
all'osservanza delle disposizioni del presente decreto (4).
4-ter. Nell'ambito degli adempimenti previsti dal presente decreto, il
datore di lavoro non può delegare quelli previsti dall'art. 4, commi 1, 2,
4, lettera a), e 11, primo periodo (4).
(2) Comma prima
sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, riportato al n. A/XL e
poi così modificato dall'art. 9, D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, riportato
alla voce Lavoro. All'individuazione delle particolari esigenze di cui al
presente comma si è provveduto con:
- D.M. 29 agosto 1997, n. 338, relativamente alle strutture giudiziarie e
penitenziarie;
- D.M. 14 giugno 1999, n. 450, relativamente al servizio espletato nelle
strutture della Polizia di
Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e degli uffici centrali e
periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, comprese le sedi
delle autorità aventi competenze in materia di ordine e sicurezza pubblica,
di protezione civile e di incolumità pubblica.
(3) Riportata alla voce Lavoro.
(4) Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, riportato al
n. A/XL.
(4) Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, riportato al
n. A/XL.
2. Definizioni.
1. Agli effetti delle
disposizioni di cui al presente decreto si intendono per:
a) lavoratore: persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un
datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, con
rapporto di lavoro subordinato anche speciale. Sono
equiparati i soci lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto,
che prestino la loro attività per conto delle società e degli enti stessi, e
gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica,
universitaria e professionale avviati presso datori di lavoro per agevolare
o per perfezionare le loro scelte professionali. Sono altresì equiparati gli
allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti a
corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori,
macchine,
apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e
biologici. I soggetti di cui al precedente periodo non vengono computati ai
fini della determinazione del numero dei lavoratori dal quale il presente
decreto fa discendere particolari obblighi;
b) datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il
lavoratore o, comunque, il
soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la
responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva, quale
definita ai sensi della lettera i), in quanto titolare dei poteri
decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per datore di
lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione,
ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in
cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale;
c) servizio di prevenzione e protezione dai rischi: insieme delle persone,
sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di
prevenzione e protezione dai rischi professionali nell'azienda, ovvero unità
produttiva;
d) medico competente: medico in possesso di uno dei seguenti titoli:
1) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei
lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene
industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro ed
altre specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del Ministro
della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica;
2) docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva
dei lavoratori e
psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in
fisiologia ed igiene del lavoro;
3) autorizzazione di cui all'art. 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991,
n. 277 (5);
e) responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona designata
dal datore di lavoro in possesso di attitudini e capacità adeguate;
f) rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona, ovvero persone,
eletta o designata per
rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e
della sicurezza durante il
lavoro, di seguito denominato rappresentante per la sicurezza;
g) prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure adottate o previste
in tutte le fasi dell'attività lavorativa per evitare o diminuire i rischi
professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità
dell'ambiente esterno;
h) agente: l'agente chimico, fisico o biologico, presente durante il lavoro
e potenzialmente dannoso per la salute;
i) unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di
beni o servizi, dotata di
autonomia finanziaria e tecnico funzionale (6).
(5) Riportato al n. C/III.
(6) Così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, riportato al
n. A/XL.
3. Misure generali di tutela.
1. Le misure generali
per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori sono:
a) valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;
b) eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al
progresso tecnico e, ove ciò non è possibile, loro riduzione al minimo;
c) riduzione dei rischi alla fonte;
d) programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che integra in
modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive ed
organizzative dell'azienda nonché l'influenza dei fattori
dell'ambiente di lavoro;
e) sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno
pericoloso;
f) rispetto dei princìpi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro,
nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e
produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo;
g) priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di
protezione individuale;
h) limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono
essere, esposti al rischio;
i) utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi di
lavoro;
l) controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;
m) allontanamento del lavoratore dall'esposizione a rischio, per motivi
sanitari inerenti la sua
persona;
n) misure igieniche;
o) misure di protezione collettiva ed individuale;
p) misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta
antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato;
q) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
r) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti,
con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla
indicazione dei fabbricanti;
s) informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori
ovvero dei loro
rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul
luogo di lavoro;
t) istruzioni adeguate ai lavoratori.
2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il
lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i
lavoratori.
4. Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto.
1. Il datore di
lavoro, in relazione alla natura dell'attività dell'azienda ovvero
dell'unità produttiva, valuta, nella scelta delle attrezzature di lavoro e
delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione
dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e per la salute dei
lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a
rischi particolari.
2. All'esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro
elabora un documento contenente:
a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute
durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la
valutazione stessa;
b) l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei
dispositivi di protezione
individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il
miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
3. Il documento è custodito presso l'azienda ovvero l'unità produttiva.
4. Il datore di lavoro:
a) designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno
o esterno all'azienda
secondo le regole di cui all'art. 8;
b) designa gli addetti al servizio di prevenzione e protezione interno o
esterno all'azienda secondo le regole di cui all'art. 8;
c) nomina, nei casi previsti dall'art. 16, il medico competente.
5. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per la sicurezza e la
salute dei lavoratori, e in
particolare:
a) designa preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle
misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei
lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto
soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
b) aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi
e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del
lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica della
prevenzione e della protezione;
c) nell'affidare i compiti ai lavoratori tiene conto delle capacità e delle
condizioni degli stessi in
rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
d) fornisce ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione
individuale, sentito il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
e) prende le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno
ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un
rischio grave e specifico;
f) richiede l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme
vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di
igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei
dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
g) richiede l'osservanza da parte del medico competente degli obblighi
previsti dal presente decreto, informandolo sui processi e sui rischi
connessi all'attività produttiva;
h) adotta le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di
emergenza e dà istruzioni
affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile,
abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
i) informa il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un
pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o
da prendere in materia di protezione;
l) si astiene, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai
lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui
persiste un pericolo grave e immediato;
m) permette ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante per la
sicurezza, l'applicazione
delle misure di sicurezza e di protezione della salute e consente al
rappresentante per la sicurezza di accedere alle informazioni ed alla
documentazione aziendale di cui all'art. 19, comma 1, lettera e);
n) prende appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche
adottate possano causare
rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno;
o) tiene un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni
sul lavoro che
comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno. Nel registro sono
annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale dell'infortunato,
le cause e le circostanze dell'infortunio, nonché la data di abbandono e di
ripresa del lavoro. Il registro è redatto conformemente al modello approvato
con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la
commissione consultiva permanente, di cui all'art. 393 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modifiche,
ed è conservato sul luogo di lavoro, a disposizione dell'organo di
vigilanza. Fino all'emanazione di tale decreto il registro è redatto in
conformità ai modelli già disciplinati dalle leggi vigenti;
p) consulta il rappresentante per la sicurezza nei casi previsti dall'art.
19, comma 1, lettere b), c) e d);
q) adotta le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e
dell'evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave e
immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività,
alle dimensioni dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, e al numero
delle persone presenti.
6. Il datore di lavoro effettua la valutazione di cui al comma 1 ed elabora
il documento di cui al comma 2 in collaborazione con il responsabile del
servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente nei casi in
cui sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria, previa consultazione del
rappresentante per la sicurezza.
7. La valutazione di cui al comma 1 e il documento di cui al comma 2 sono
rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo significative
ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori.
8. Il datore di lavoro custodisce, presso l'azienda ovvero l'unità
produttiva, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore sottoposto a
sorveglianza sanitaria, con salvaguardia del segreto professionale, e ne
consegna copia al lavoratore stesso al momento della risoluzione del
rapporto di lavoro, ovvero quando lo stesso ne fa richiesta.
9. Per le piccole e medie aziende, con uno o più decreti da emanarsi entro
il 31 marzo 1996 da parte dei Ministri del lavoro e della previdenza
sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità,
sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli
infortuni e per l'igiene del lavoro, in relazione alla natura dei rischi e
alle dimensioni dell'azienda, sono definite procedure standardizzate per gli
adempimenti documentali di cui al presente articolo. Tali disposizioni non
si applicano alle attività industriali di cui all'art. 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche,
soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e
6 del decreto stesso, alle centrali termoelettriche, agli impianti e
laboratori nucleari, alle aziende estrattive ed altre attività minerarie,
alle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi,
polveri e munizioni, e alle strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia
private (6/a).
10. Per le medesime aziende di cui al comma 9, primo periodo, con uno o più
decreti dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la commissione
consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del
lavoro, possono essere altresì definiti:
a) i casi relativi a ipotesi di scarsa pericolosità, nei quali è possibile
lo svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e protezione in aziende
ovvero unità produttive che impiegano un numero di addetti superiore a
quello indicato nell'allegato I;
b) i casi in cui è possibile la riduzione a una sola volta all'anno della
visita di cui all'art. 17, lettera h), degli ambienti di lavoro da parte del
medico competente, ferma restando l'obbligatorietà di visite ulteriori,
allorché si modificano le situazioni di rischio (6/b).
11. Fatta eccezione per le aziende indicate nella nota [1] dell'allegato I,
il datore di lavoro delle aziende familiari, nonché delle aziende che
occupano fino a dieci addetti non è soggetto agli obblighi di cui ai commi 2
e 3, ma è tenuto comunque ad autocertificare per iscritto l'avvenuta
effettuazione della valutazione dei rischi e l'adempimento degli obblighi ad
essa collegati. L'autocertificazione deve essere inviata al rappresentante
per la sicurezza. Sono in ogni caso soggette agli obblighi di cui ai commi 2
e 3 le aziende familiari nonché le aziende che occupano fino a dieci
addetti, soggette a particolari fattori di rischio, individuate nell'ambito
di specifici settori produttivi con uno o più decreti del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle risorse agricole
alimentari e forestali e dell'interno, per quanto di rispettiva competenza.
12. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione
necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto, la sicurezza dei
locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a
pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative,
restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o
convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tal caso gli obblighi
previsti dal presente decreto, relativamente ai predetti interventi, si
intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici
interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione
competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico (7).
(6/a) Con D.M. 5
dicembre 1996 (Gazz. Uff. 16 dicembre 1996, n. 294) sono state determinate
le
procedure standardizzate per gli adempimenti documentali di cui al presente
comma 9 dell'art. 4, con l'approvazione del modello per la redazione del
documento di cui al comma 2 dell'art. 4.
(6/b) Per la definizione dei casi di riduzione della frequenza della visita
di cui alla presente lettera, vedi il D.M. 16 gennaio 1997, riportato al n.
A/XLVII.
(7) Così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, riportato al
n. A/XL.
5. Obblighi dei lavoratori.
1. Ciascun lavoratore
deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di
quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono
ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua
formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2. In particolare i lavoratori:
a) osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro,
dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed
individuale;
b) utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili,
le sostanze e i preparati
pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i
dispositivi di sicurezza;
c) utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro
disposizione;
d) segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto
le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonché le
altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza,
adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro
competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o
pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
e) non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di
sicurezza o di segnalazione o di controllo;
f) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di
loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di
altri lavoratori;
g) si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
h) contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti,
all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o
comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori
durante il lavoro.
6. Obblighi dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli
installatori.
1. I progettisti dei
luoghi o posti di lavoro e degli impianti rispettano i princìpi generali di
prevenzione in materia di sicurezza e di salute al momento delle scelte
progettuali e tecniche e scelgono macchine nonché dispositivi di protezione
rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nelle disposizioni
legislative e regolamentari vigenti (8).
2. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione
in uso di macchine, di
attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alle disposizioni
legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza. Chiunque
concede in locazione finanziaria beni assoggettati a forme di certificazione
o di omologazione obbligatoria è tenuto a che gli stessi siano accompagnati
dalle previste certificazioni o dagli altri documenti previsti dalla legge
(9).
3. Gli installatori e montatori di impianti, macchine o altri mezzi tecnici
devono attenersi alle norme di sicurezza e di igiene del lavoro, nonché alle
istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti dei macchinari e degli altri
mezzi tecnici per la parte di loro competenza.
(8) Comma così
modificato dall'art. 4, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, riportato al n. A/XL.
(9) Comma così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242,
riportato al n. A/XL.
(giurisprudenza)
7. Contratto di appalto o contratto d'opera.
1. Il datore di
lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'interno dell'azienda, ovvero
dell'unità
produttiva, ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi:
a) verifica, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio,
industria e artigianato, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese
appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in
appalto o contratto d'opera;
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi
specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle
misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria
attività.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 i datori di lavoro:
a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai
rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono
esposti i lavoratori,
informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle
interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione
dell'opera complessiva.
3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il
coordinamento di cui al comma 2. Tale obbligo non si estende ai rischi
specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli
lavoratori autonomi (10).
(10) Comma così
sostituito dall'art. 5, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, riportato al n. A/XL.
Capo II - Servizio di prevenzione e protezione
8. Servizio di
prevenzione e protezione.
1. Salvo quanto
previsto dall'art. 10, il datore di lavoro organizza all'interno
dell'azienda, ovvero
dell'unità produttiva, il servizio di prevenzione e protezione, o incarica
persone o servizi esterni
all'azienda, secondo le regole di cui al presente articolo.
2. Il datore di lavoro designa all'interno dell'azienda ovvero dell'unità
produttiva, una o più persone da lui dipendenti per l'espletamento dei
compiti di cui all'articolo 9, tra cui il responsabile del servizio in
possesso di attitudini e capacità adeguate, previa consultazione del
rappresentante per la sicurezza.
3. I dipendenti di cui al comma 2 devono essere in numero sufficiente,
possedere le capacità
necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei
compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa
dell'attività svolta nell'espletamento del proprio incarico.4. Salvo quanto
previsto dal comma 2, il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne
all'azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie per
integrare l'azione di prevenzione o protezione (11).
5. L'organizzazione del servizio di prevenzione e protezione all'interno
dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, è comunque obbligatoria nei
seguenti casi:
a) nelle aziende industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 17 maggio
1988, n. 175 (12) e successive modifiche, soggette all'obbligo di
dichiarazione o notifica, ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso;
b) nelle centrali termoelettriche;
c) negli impianti e laboratori nucleari;
d) nelle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi,
polveri e munizioni;
e) nelle aziende industriali con oltre duecento dipendenti;
f) nelle industrie estrattive con oltre cinquanta lavoratori dipendenti;
g) nelle strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private (11).
6. Salvo quanto previsto dal comma 5, se le capacità dei dipendenti
all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva sono insufficienti, il
datore di lavoro può far ricorso a persone o servizi esterni all'azienda,
previa consultazione del rappresentante per la sicurezza (11).
7. Il servizio esterno deve essere adeguato alle caratteristiche
dell'azienda, ovvero unità produttiva, a favore della quale è chiamato a
prestare la propria opera, anche con riferimento al numero degli operatori.
8. Il responsabile del servizio esterno deve possedere attitudini e capacità
adeguate.
9. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con decreto di
concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentita la commissione consultiva permanente, può
individuare specifici requisiti, modalità e procedure, per la certificazione
dei servizi, nonché il numero minimo degli operatori di cui ai commi 3 e 7.
10. Qualora il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni egli non
è per questo liberato dalla propria responsabilità in materia.
11. Il datore di lavoro comunica all'ispettorato del lavoro e alle unità
sanitarie locali territorialmente competenti il nominativo della persona
designata come responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno
ovvero esterno all'azienda. Tale comunicazione è corredata da una
dichiarazione nella quale si attesti con riferimento alle persone designate:
a) i compiti svolti in materia di prevenzione e protezione;
b) il periodo nel quale tali compiti sono stati svolti;
c) il curriculum professionale.
(11) Comma così
sostituito dall'art. 6, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, riportato al n. A/XL.
(12) Riportato al n. F/XIV.
(11) Comma così sostituito dall'art. 6, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242,
riportato al n. A/XL.
(11) Comma così sostituito dall'art. 6, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242,
riportato al n. A/XL.
9. Compiti del servizio di prevenzione e protezione.
1. Il servizio di
prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:
a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e
all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli
ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della
specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive
e i sistemi di cui all'art. 4, comma 2, lettera b) e i sistemi di controllo
di tali misure;
c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di
sicurezza di cui all'art. 11;
f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'art. 21.
2. Il datore di lavoro fornisce ai servizi di prevenzione e protezione
informazioni in merito a:
a) la natura dei rischi;
b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle
misure preventive e protettive;
c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
d) i dati del registro degli infortuni e delle malattie professionali;
e) le prescrizioni degli organi di vigilanza.
3. I componenti del servizio di prevenzione e protezione e i rappresentanti
dei lavoratori per la
sicurezza sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui
vengono a conoscenza
nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto.
4. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di
lavoro.
10. Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di
prevenzione e protezione dai rischi.
1. Il datore di lavoro
può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e
protezione dai rischi nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nei
casi previsti nell'allegato I, dandone preventiva informazione al
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai
commi successivi. Esso può avvalersi della facoltà di cui all'art. 8, comma
4.
2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1,
deve frequentare apposito corso di formazione in materia di sicurezza e
salute sul luogo di lavoro, promosso anche dalle associazioni dei datori di
lavoro e trasmettere all'organo di vigilanza competente per territorio:
a) una dichiarazione attestante la capacità di svolgimento dei compiti di
prevenzione e protezione dai rischi;
b) una dichiarazione attestante gli adempimenti di cui all'art. 4, commi 1,
2, 3 e 11 (13);
c) una relazione sull'andamento degli infortuni e delle malattie
professionali della propria azienda elaborata in base ai dati degli ultimi
tre anni del registro infortuni o, in mancanza dello stesso, di analoga
documentazione prevista dalla legislazione vigente;
d) l'attestazione di frequenza del corso di formazione in materia di
sicurezza e salute sul luogo di lavoro.
(13) Lettera così
sostituita dall'art. 7, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, riportato al n. A/XL.
11. Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi.
1. Nelle aziende,
ovvero unità produttive, che occupano più di 15 dipendenti, il datore di
lavoro,
direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi,
indìce almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano:
a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;
b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
c) il medico competente ove previsto;
d) il rappresentante per la sicurezza.
2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei
partecipanti:
a) il documento, di cui all'art. 4, commi 2 e 3;
b) l'idoneità dei mezzi di protezione individuale;
c) i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della
sicurezza e della protezione della loro salute.
3. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative
variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la
programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla
sicurezza e salute dei lavoratori.
4. Nelle aziende, ovvero unità produttive, che occupano fino a 15
dipendenti, nelle ipotesi di cui al comma 3, il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza può chiedere la convocazione di una apposita
riunione.
5. Il datore di lavoro, anche tramite il servizio di prevenzione e
protezione dai rischi, provvede alla redazione del verbale della riunione
che è tenuto a disposizione dei partecipanti per la sua
consultazione.
Capo III - Prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori, pronto soccorso
12. Disposizioni
generali.
1. Ai fini degli
adempimenti di cui all'art. 4, comma 5, lettera q), il datore di lavoro:
a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in
materia di pronto soccorso,
salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;
b) designa preventivamente i lavoratori incaricati di attuare le misure di
cui all'art. 4, comma 5,
lettera a) (13);
c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti ad un pericolo
grave ed immediato circa le
misure predisposte ed i comportamenti da adottare;
d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché
i lavoratori possano, in caso di pericolo grave ed immediato che non può
essere evitato, cessare la loro attività, ovvero
mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
e) prende i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso
di pericolo grave ed
immediato per la propria sicurezza ovvero per quella di altre persone e
nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa
prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo,
tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.
2. Ai fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera b), il datore di
lavoro tiene conto delle
dimensioni dell'azienda ovvero dei rischi specifici dell'azienda ovvero
dell'unità produttiva.
3. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la
designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e
disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni ovvero dei
rischi specifici dell'azienda ovvero dell'unità produttiva.
4. Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi
dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione
di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.
(13) Lettera così
sostituita dall'art. 7, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, riportato al n. A/XL.
13. Prevenzione incendi.
1. Fermo restando
quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982,
n. 577 (14), i Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale,
in relazione al tipo di attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai
fattori di rischio, adottano uno o più decreti nei quali sono definiti
(14/a):
a) i criteri diretti ad individuare:
1) misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio e a limitarne le
conseguenze qualora esso si verifichi;
2) misure precauzionali di esercizio;
3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature
antincendio;
4) criteri per la gestione delle emergenze;
b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione
antincendio di cui all'art. 12, compresi i requisiti del personale addetto e
la sua formazione.
2. Per il settore minerario il decreto di cui al comma 1 è adottato dai
Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
(14) Riportato alla
voce Servizi antincendi.
(14/a) Vedi, anche, il D.M. 10 marzo 1998, riportato alla voce Servizi
antincendi.
14. Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato.
1. Il lavoratore che,
in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si
allontana dal posto di lavoro ovvero da una zona pericolosa, non può subire
pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.
2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e
nell'impossibilità di contattare il
competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di
tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non
abbia commesso una grave negligenza.
15. Pronto soccorso.
1. Il datore di
lavoro, tenendo conto della natura dell'attività e delle dimensioni
dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, sentito il medico competente ove
previsto, prende i provvedimenti necessari in materia di pronto soccorso e
di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali
persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con
i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.
2. Il datore di lavoro, qualora non vi provveda direttamente, designa uno o
più lavoratori incaricati dell'attuazione dei provvedimenti di cui al comma
1.
3. Le caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso, i
requisiti del personale addetto e la sua formazione sono individuati in
relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati e ai
fattori di rischio, con decreto dei Ministri della sanità, del lavoro e
della previdenza sociale, della funzione pubblica e dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentiti la commissione consultiva permanente e
il Consiglio superiore di sanità.
4. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 3 si applicano le
disposizioni vigenti in materia.
Capo IV - Sorveglianza sanitaria
16. Contenuto della
sorveglianza sanitaria.
1. La sorveglianza
sanitaria è effettuata nei casi previsti dalla normativa vigente.
2. La sorveglianza di cui al comma 1 è effettuata dal medico competente e
comprende:
a) accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di
controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della
valutazione della loro idoneità alla mansione specifica;
b) accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori
ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
3. Gli accertamenti di cui al comma 2 comprendono esami clinici e biologici
e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico
competente (15/cost).
(15/cost) La Corte
costituzionale, con sentenza 13-21 novembre 1997, n. 354 (Gazz. Uff. 26
novembre 1997, n. 48, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la
questione di legittimità
costituzionale dell'art. 16 sollevata in riferimento agli artt. 35 e 38
della Costituzione.
17. Il medico competente.
1. Il medico
competente:
a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e
protezione di cui all'art. 8, sulla base della specifica conoscenza
dell'organizzazione dell'azienda ovvero dell'unità produttiva e delle
situazioni di rischio, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per
la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;
b) effettua gli accertamenti sanitari di cui all'art. 16;
c) esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro, di cui
all'art. 16;
d) istituisce ed aggiorna, sotto la propria responsabilità, per ogni
lavoratore sottoposto a
sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio da custodire
presso il datore di lavoro con salvaguardia del segreto professionale;
e) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti
sanitari cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con
effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti
sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a
tali agenti.
Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza;
f) informa ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti
sanitari di cui alla lettera b) e, a richiesta dello stesso, gli rilascia
copia della documentazione sanitaria;
g) comunica, in occasione delle riunioni di cui all'art. 11, ai
rappresentanti per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi degli
accertamenti clinici e strumentali effettuati e fornisce indicazioni sul
significato di detti risultati;
h) congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione
dai rischi, visita gli
ambienti di lavoro almeno due volte all'anno e partecipa alla programmazione
del controllo
dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con
tempestività ai fini delle valutazioni e dei pareri di competenza;
i) fatti salvi i controlli sanitari di cui alla lettera b), effettua le
visite mediche richieste dal lavoratore qualora tale richiesta sia correlata
ai rischi professionali;
l) collabora con il datore di lavoro alla predisposizione del servizio di
pronto soccorso di cui all'art. 15;
m) collabora all'attività di formazione e informazione di cui al capo VI.
2. Il medico competente può avvalersi, per motivate ragioni, della
collaborazione di medici specialisti
scelti dal datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.
3. Qualora il medico competente, a seguito degli accertamenti di cui
all'art. 16, comma 2 esprima un giudizio sull'inidoneità parziale o
temporanea o totale del lavoratore, ne informa per iscritto il datore di
lavoro e il lavoratore (15).
4. Avverso il giudizio di cui al comma 3 è ammesso ricorso, entro trenta
giorni dalla data di
comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza
territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori
accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.
5. Il medico competente svolge la propria opera in qualità di:
a) dipendente da una struttura esterna pubblica o privata convenzionata con
l'imprenditore per lo
svolgimento dei compiti di cui al presente capo;
b) libero professionista;
c) dipendente del datore di lavoro.
6. Qualora il medico competente sia dipendente del datore di lavoro, questi
gli fornisce i mezzi e gli assicura le condizioni necessarie per lo
svolgimento dei suoi compiti.
7. Il dipendente di una struttura pubblica non può svolgere l'attività di
medico competente qualora esplichi attività di vigilanza (15).
(15) Comma così
modificato dall'art. 8, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, riportato al n. A/XL.
(15) Comma così modificato dall'art. 8, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242,
riportato al n. A/XL.
Capo V - Consultazione e partecipazione dei lavoratori
(giurisprudenza)
18. Rappresentante per la sicurezza.
1. In tutte le
aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante per la
sicurezza.
2. Nella aziende, o unità produttive, che occupano sino a 15 dipendenti il
rappresentante per la
sicurezza è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno. Nelle
aziende che occupano fino a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza
può essere individuato per più aziende nell'ambito territoriale ovvero del
comparto produttivo. Esso può essere designato o eletto dai lavoratori
nell'ambito delle rappresentanze sindacali, così come definite dalla
contrattazione collettiva di riferimento.
3. Nelle aziende, ovvero unità produttive, con più di 15 dipendenti il
rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori
nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali
rappresentanze, è eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno.
4. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante
per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per
l'espletamento delle funzioni, sono stabiliti in sede di contrattazione
collettiva.
5. In caso di mancato accordo nella contrattazione collettiva di cui al
comma 4, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le
parti, stabilisce con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi dalla
comunicazione del mancato accordo, gli standards relativi alle materie di
cui al comma 4. Per le amministrazioni pubbliche provvede il Ministro per la
funzione pubblica sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale.
6. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 1 è il
seguente:
a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200
dipendenti;
b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1000
dipendenti;
c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende ovvero unità produttive.
7. Le modalità e i contenuti specifici della formazione del rappresentante
per la sicurezza sono
stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale di categoria con il
rispetto dei contenuti minimi previsti dal decreto di cui all'art. 22, comma
7.
19. Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza.
1. Il rappresentante
per la sicurezza:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione
dei rischi, alla
individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione
nell'azienda ovvero unità produttiva;
c) è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione,
all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione
dei lavoratori;
d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui
all'art. 22, comma 5;
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la
valutazione dei rischi e le
misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i
preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli
ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata, comunque non inferiore a quella prevista
dall'art. 22;
h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di
prevenzione idonee a
tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle
autorità competenti;
l) partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 11;
m) fa proposte in merito all'attività di prevenzione;
n) avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso
della sua attività;
o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure
di prevenzione e
protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per
attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il
lavoro.
2. Il rappresentante per la sicurezza deve disporre del tempo necessario
allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei
mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà
riconosciutegli.
3. Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono
stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.
4. Il rappresentante per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a
causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si
applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze
sindacali.
di cui all'art. 4, commi 2 e 3, nonché al registro degli infortuni sul
lavoro di cui all'art. 4, comma 5, lettera o).
20. Organismi paritetici.
1. A livello
territoriale sono costituiti organismi paritetici tra le organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, con funzioni di
orientamento e di promozione di iniziative formative nei confronti dei
lavoratori. Tali organismi sono inoltre prima istanza di riferimento in
merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza,
informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti.
2. Sono fatti salvi, ai fini del comma 1, gli organismi bilaterali o
partecipativi previsti da accordi
interconfederali, di categoria, nazionali, territoriali o aziendali.
3. Agli effetti dell'art. 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
(16), gli organismi di cui al comma 1 sono parificati alla rappresentanza
indicata nel medesimo articolo.
(16) Riportato alla
voce Impiegati civili dello Stato.
Capo VI - Informazione e formazione dei lavoratori
21. Informazione dei
lavoratori.
1. Il datore di lavoro
provvede affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione su:
a) i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa
in generale;
b) le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;
c) i rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le
normative di sicurezza e le
disposizioni aziendali in materia;
d) i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi
sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa
vigente e dalle norme di buona tecnica;
e) le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio,
l'evacuazione dei lavoratori;
f) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico
competente;
g) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli
articoli 12 e 15.
2. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettere
a), b), c), anche ai lavoratori di cui all'art. 1, comma 3.
22. Formazione dei lavoratori.
1. Il datore di lavoro
assicura che ciascun lavoratore, ivi compresi i lavoratori di cui all'art.
1, comma 3, riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di
sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di
lavoro ed alle proprie mansioni (17).
2. La formazione deve avvenire in occasione:
a) dell'assunzione;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie,
di nuove sostanze e
preparati pericolosi.
3. La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione
all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi.
4. Il rappresentante per la sicurezza ha diritto ad una formazione
particolare in materia di salute e sicurezza, concernente la normativa in
materia di sicurezza e salute e i rischi specifici esistenti nel proprio
ambito di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle
principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
5. I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta
antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed
immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione
dell'emergenza devono essere adeguatamente formati (17).
6. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti di cui al
comma 4 deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici di cui
all'art. 20, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici
a carico dei lavoratori.
7. I Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sentita
la commissione consultiva permanente, possono stabilire i contenuti minimi
della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei
datori di lavoro di cui all'art. 10, comma 3, tenendo anche conto delle
dimensioni e della tipologia delle imprese (17/a).
(17) Comma così
sostituito dall'art. 9, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, riportato al n. A/XL.
(17) Comma così sostituito dall'art. 9, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242,
riportato al n. A/XL.
(17/a) In attuazione della norma di cui al presente comma, vedi il D.M. 16
gennaio 1997, riportato al
n. A/XLVI.
Capo VII - Disposizioni concernenti la pubblica amministrazione
23. Vigilanza.
1. La vigilanza
sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei
luoghi di lavoro è svolta dall'unità sanitaria locale e, per quanto di
specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché, per
il settore minerario, dal Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, e per le industrie estrattive di seconda categoria e le
acque minerali e termali delle regioni e province autonome di Trento e di
Bolzano.
2. Ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla
legislazione vigente
all'ispettorato del lavoro, per attività lavorative comportanti rischi
particolarmente elevati, da
individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità,
sentita la Commissione consultiva permanente, l'attività di vigilanza
sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza può essere
esercitata anche dall'ispettorato del lavoro che ne informa preventivamente
il servizio di prevenzione e sicurezza dell'unità sanitaria locale
competente per territorio (17/b).
3. Il decreto di cui al comma 2 è emanato entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore del
presente decreto.
4. Restano ferme le competenze in materia di sicurezza e salute dei
lavoratori attribuite dalle
disposizioni vigenti agli uffici di sanità aerea e marittima ed alle
autorità marittime, portuali ed
aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di
navi e di aeromobili ed in ambito portuale ed aeroportuale, ed ai servizi
sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze di polizia;
i predetti servizi sono competenti altresì per le aree riservate o operative
e per quelle che presentano analoghe esigenze da individuarsi, anche per
quel che riguarda le modalità di attuazione, con decreto del Ministro
competente di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale
e della sanità. L'Amministrazione della giustizia può avvalersi dei servizi
istituiti per le Forze armate e di polizia, anche mediante convenzione con i
rispettivi ministeri, nonché dei servizi istituiti con riferimento alle
strutture penitenziarie (18).
(17/b) Il regolamento
di cui al presente comma è stato approvato con D.P.C.M. 14 ottobre 1997, n.
412, riportato al n. A/LII.
(18) Così sostituito dall'art. 10, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, riportato
al n. A/XL.
24. Informazione, consulenza, assistenza.
1. Le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, il Ministero dell'interno tramite
le
strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'Istituto superiore per
la prevenzione e sicurezza sul lavoro, anche mediante i propri dipartimenti
periferici, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per mezzo
degli ispettorati del lavoro, il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, per il settore estrattivo, tramite gli uffici della
direzione generale delle miniere, l'Istituto italiano di medicina sociale,
l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e
gli enti di patronato svolgono attività di informazione, consulenza e
assistenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in
particolare nei confronti delle imprese artigiane e delle piccole e medie
imprese delle rispettive associazioni dei datori di lavoro (19).
2. L'attività di consulenza non può essere prestata dai soggetti che
svolgono attività di controllo e di vigilanza.
(19) Comma così
sostituito dall'art. 11, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, riportato al n. A/XL.
25. Coordinamento.
1. Con atto di
indirizzo e coordinamento, da emanarsi, su proposta dei Ministri del lavoro
e della previdenza sociale e della sanità, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, entro un anno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono individuati criteri al fine di assicurare unità ed
omogeneità di comportamenti in tutto il territorio nazionale
nell'applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei
lavoratori e di radioprotezione (20).
(20) Così modificato
dall'art. 12, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, riportato al n. A/XL.
26. Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e
l'igiene del lavoro.
1. (21).
2. (22).
3. L'art. 395 del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 (23), è soppresso.
(21) Sostituisce
l'art. 393, D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, riportato al n. A/II.
(22) Sostituisce l'art. 394, D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, riportato al n.
A/II.
(23) Riportato al n. A/II.
27. Comitati regionali di coordinamento.
1. Con atto di
indirizzo e coordinamento, da emanarsi entro un anno dalla data di entrata
in vigore del
presente decreto, sentita la Conferenza Stato-regioni, su proposta dei
Ministri del lavoro e della
previdenza sociale e della sanità, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sono individuati criteri generali relativi all'individuazione di
organi operanti nella materia della sicurezza e della salute sul luogo di
lavoro al fine di realizzare uniformità di interventi ed il necessario
raccordo con la commissione consultiva permanente (23/a).
2. Alle riunioni della Conferenza Stato-regioni, convocate per i pareri di
cui al comma 1, partecipano i rappresentanti dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNICEM.
(23/a) Vedi, anche,
l'atto di indirizzo e coordinamento approvato con D.P.C.M. 5 dicembre 1997,
riportato al n. A/LIII.
28. Adeguamenti al progresso tecnico.
1. Con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri
della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la
commissione consultiva permanente:
a) è riconosciuta la conformità alle vigenti norme per la sicurezza e la
salute dei lavoratori sul luogo di lavoro di mezzi e sistemi di sicurezza
(24);
b) si dà attuazione alle direttive in materia di sicurezza e salute dei
lavoratori sul luogo di lavoro
della Comunità europea per le parti in cui modificano modalità esecutive e
caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive già recepite
nell'ordinamento nazionale;
c) si provvede all'adeguamento della normativa di natura strettamente
tecnica e degli allegati al
presente decreto in relazione al progresso tecnologico.
(24) Lettera così
sostituita dall'art. 14, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, riportato al n. A/XL.
Il
riconoscimento di conformità di cui alla presente lettera è stato disposto
con D.M. 27 marzo 1998 (Gazz. Uff. 5 maggio 1998, n. 102) per i mezzi ed i
sistemi di sicurezza relativi alla costruzione e all'impiego di ponti su
ruote a torre; con D.M. 27 marzo 1998 (Gazz. Uff. 5 maggio 1998, n. 102) per
i mezzi e sistemi di sicurezza relativi alla costruzione e all'impiego di un
nuovo tipo di scala portatile in legno ad un montante; con D.M. 27 marzo
1998 (Gazz. Uff. 5 maggio 1998, n. 102) per un sistema di sicurezza
anticaduta montato su una scala fissa metallica ad un montante; con D.M. 27
marzo 1998
(Gazz. Uff. 5 maggio 1998, n. 102) per i separatori elettrici ad alta
tensione con interruzione non
evidente della continuità metallica dei conduttori; con D.M. 23 marzo 2000 (Gazz.
Uff. 3 maggio 2000, n. 101) per i mezzi e i sistemi di sicurezza relativi
alla costruzione ed all'impiego di scale portatili.
Capo VIII - Statistiche degli infortuni e delle malattie professionali
29. Statistiche degli
infortuni e delle malattie professionali.
1. L'INAIL e l'ISPESL
si forniscono reciprocamente i dati relativi agli infortuni ed alle malattie
professionali anche con strumenti telematici.
2. L'ISPESL e l'INAIL indicono una conferenza permanente di servizio per
assicurare il necessario coordinamento in relazione a quanto previsto
dall'art. 8, comma 3, del D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517, nonché per
verificare l'adeguatezza dei sistemi di prevenzione ed assicurativi, e per
studiare e proporre soluzioni normative e tecniche atte a ridurre il
fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali.
3. I criteri per la raccolta ed elaborazione delle informazioni relative ai
rischi e ai danni derivanti da infortunio durante l'attività lavorativa sono
individuati nelle norme UNI, riguardanti i parametri per la classificazione
dei casi di infortunio, ed i criteri per il calcolo degli indici di
frequenza e gravità e loro successivi aggiornamenti.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del
Ministro della sanità, sentita la commissione consultiva permanente, possono
essere individuati criteri integrativi di quelli di cui al comma 3 in
relazione a particolari rischi.
5. I criteri per la raccolta e l'elaborazione delle informazioni relative ai
rischi e ai danni derivanti dalle malattie professionali, nonché ad altre
malattie e forme patologiche eziologicamente collegate al
lavoro, sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale e del Ministro
della sanità, sentita la commissione consultiva permanente, sulla base delle
norme di buona tecnica.
TITOLO II
Luoghi di lavoro
30. Definizioni.
1. Ai fini
dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente titolo si intendono
per luoghi di lavoro:
a) i luoghi destinati a contenere posti di lavoro, ubicati all'interno
dell'azienda ovvero dell'unità
produttiva, nonché ogni altro luogo nell'area della medesima azienda ovvero
unità produttiva comunque accessibile per il lavoro.
2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano:
a) ai mezzi di trasporto;
b) ai cantieri temporanei o mobili;
c) alle industrie estrattive;
d) ai pescherecci;
e) ai campi, boschi e altri terreni facenti parte di una impresa agricola o
forestale, ma situati fuori dall'area edificata dell'azienda.
3. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti, le prescrizioni di
sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro sono specificate nell'allegato
II.
4. I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso,
di eventuali lavoratori
portatori di handicap.
5. L'obbligo di cui al comma 4 vige, in particolare, per le porte, le vie di
circolazione, le scale, le
docce, i gabinetti e i posti di lavoro utilizzati od occupati direttamente
da lavoratori portatori di
handicap.
6. La disposizione di cui al comma 4 non si applica ai luoghi di lavoro già
utilizzati prima del 1°
gennaio 1993, ma debbono essere adottate misure idonee a consentire la
mobilità e l'utilizzazione dei
servizi sanitari e di igiene personale.
31. Requisiti di sicurezza e di salute.
1. Ferme restando le
disposizioni legislative e regolamentari vigenti e fatte salve le
disposizioni di cui all'art. 8, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.
502, come modificato dal D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517, i luoghi di lavoro
costruiti o utilizzati anteriormente all'entrata in vigore del presente
decreto devono essere adeguati alle prescrizioni di sicurezza e salute di
cui al presente titolo entro il 1° gennaio 1997.
2. Se gli adeguamenti di cui al comma 1 richiedono un provvedimento
concessorio o autorizzatorio il datore di lavoro deve immediatamente
iniziare il procedimento diretto al rilascio dell'atto ed
ottemperare agli obblighi entro sei mesi dalla data del provvedimento
stesso.
3. Sino a che i luoghi di lavoro non vengano adeguati, il datore di lavoro,
previa consultazione del rappresentante per la sicurezza, adotta misure
alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente.
4. Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adeguamenti di cui
al comma 1, il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante per
la sicurezza, adotta le misure alternative di cui al comma
3. Le misure, nel caso di cui al presente comma, sono autorizzate
dall'organo di vigilanza competente per territorio (25).
(25) Così sostituito
dall'art. 15, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, riportato al n. A/XL.
32. Obblighi del datore di lavoro.
1. Il datore di lavoro
provvede affinché:
a) le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o ad
uscite di emergenza e le
uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l'utilizzazione
in ogni evenienza;
b) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a
regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente
possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la
salute dei lavoratori;
c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a
regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate;
d) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o
all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e
al controllo del loro funzionamento.
33. Adeguamenti di norme.
1. (26).
2. (27).
3. (28).
4. (29).
5. (30).
6. (31).
7. (32).
8. (33).
9. (34).
10. (35).
11. (36).
12. (37).
13. (38).
14. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore tre mesi
dopo la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
(26) Sostituisce
l'art. 13, D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, riportato al n. A/II.
(27) Sostituisce l'art. 14, D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, riportato al n.
A/II.
(28) Sostituisce l'art. 8, D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, riportato al n. A/II.
(29) Sostituisce l'intestazione del titolo II, D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303,
riportato al n. C/I.
(30) Modifica il comma 1 dell'art. 6, D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303,
riportato al n. C/I.
(31) Sostituisce l'art. 9, D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, riportato al n.
C/I.
(32) Sostituisce l'art. 11, D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, riportato al n.
C/I.
(33) Sostituisce l'art. 10, D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, riportato al n.
C/I.
(34) Sostituisce l'art. 7, D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, riportato al n.
C/I.
(35) Sostituisce l'art. 14, D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, riportato al n.
C/I.
(36) Sostituisce l'art. 40, D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, riportato al n.
C/I.
(37) Sostituisce gli artt. 37 e 39, D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, riportato
al n. C/I.
(38) Sostituisce l'art. 11, D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, riportato al n.
A/II.
TITOLO III
Uso delle attrezzature di lavoro
34. Definizioni.
1. Agli effetti delle
disposizioni di cui al presente titolo si intendono per:
a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile od
impianto destinato ad essere usato durante il lavoro;
b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa
connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori
servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la
trasformazione, la manutenzione, la pulizia, lo smontaggio;
c) zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una
attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce
un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso.
35. Obblighi del datore di lavoro.
1. Il datore di lavoro
mette a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da
svolgere ovvero adattate a tali scopi ed idonee ai fini della sicurezza e
della salute.
2. Il datore di lavoro attua le misure tecniche ed organizzative adeguate
per ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro
da parte dei lavoratori e per impedire che dette
attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni
per le quali non sono adatte. Inoltre, il datore di lavoro prende le misure
necessarie affinché durante l'uso delle attrezzature di lavoro siano
rispettate le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter (38/a).
3. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro il datore di lavoro
prende in considerazione:
a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse;
c-bis) i sistemi di comando, che devono essere sicuri anche tenuto conto dei
guasti, dei disturbi e delle sollecitazioni prevedibili in relazione all'uso
progettato dell'attrezzatura (38/b).
4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature
di lavoro siano:
a) installate in conformità alle istruzioni del fabbricante;
b) utilizzate correttamente;
c) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la
rispondenza ai requisiti di cui all'art. 36 e siano corredate, ove
necessario, da apposite istruzioni d'uso.
c-bis) disposte in maniera tale da ridurre i rischi per gli utilizzatori e
per le altre persone,
assicurando in particolare sufficiente spazio disponibile tra gli elementi
mobili e gli elementi fissi o mobili circostanti e che tutte le energie e
sostanze utilizzate o prodotte possano essere addotte o
estratte in modo sicuro (38/b).
4-bis. Il datore di lavoro provvede affinché nell'uso di attrezzature di
lavoro mobili, semoventi o non semoventi sia assicurato che:
a) vengano disposte e fatte rispettare regole di circolazione per
attrezzature di lavoro che
manovrano in una zona di lavoro;
b) vengano adottate misure organizzative atte a evitare che i lavoratori a
piedi si trovino nella zona di attività di attrezzature di lavoro semoventi
e comunque misure appropriate per evitare che, qualora la presenza di
lavoratori a piedi sia necessaria per la buona esecuzione dei lavori, essi
subiscano danno da tali attrezzature;
c) il trasporto di lavoratori su attrezzature di lavoro mobili mosse
meccanicamente avvenga
esclusivamente su posti sicuri, predisposti a tale fine, e che, se si devono
effettuare lavori durante lo spostamento, la velocità dell'attrezzatura sia
adeguata;
d) le attrezzature di lavoro mobili, dotate di motore a combustione, siano
utilizzate nelle zone di
lavoro soltanto qualora sia assicurata una quantità sufficiente di aria
senza rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori (38/c).
4-ter. Il datore di lavoro provvede affinché nell'uso di attrezzature di
lavoro destinate a sollevare
carichi sia assicurato che:
a) gli accessori di sollevamento siano scelti in funzione dei carichi da
movimentare, dei punti di
presa, del dispositivo di aggancio, delle condizioni atmosferiche, nonché
tenendo conto del modo e della configurazione dell'imbracatura; le
combinazioni di più accessori di sollevamento siano contrassegnate in modo
chiaro per consentire all'utilizzatore di conoscerne le caratteristiche
qualora esse non siano scomposte dopo l'uso; gli accessori di sollevamento
siano depositati in modo tale da non essere danneggiati o deteriorati;
b) allorché due o più attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di
carichi non guidati sono installate o montate in un luogo di lavoro in modo
che i loro raggi di azione si intersecano, siano prese misure appropriate
per evitare la collisione tra i carichi e gli elementi delle attrezzature di
lavoro stesse;
c) i lavori siano organizzati in modo tale che, quando un lavoratore
aggancia o sgancia
manualmente un carico, tali operazioni possano svolgersi con la massima
sicurezza e, in particolare, in modo che il lavoratore ne conservi il
controllo diretto o indiretto;
d) tutte le operazioni di sollevamento siano correttamente progettate nonché
adeguatamente
controllate ed eseguite al fine di tutelare la sicurezza dei lavoratori; in
particolare, per un carico da sollevare simultaneamente da due o più
attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati,
sia stabilita e applicata una procedura d'uso per garantire il buon
coordinamento degli operatori;
e) qualora attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non
guidati non possano
trattenere i carichi in caso di interruzione parziale o totale
dell'alimentazione di energia, siano prese misure appropriate per evitare di
esporre i lavoratori ai rischi relativi; i carichi sospesi non devono
rimanere senza sorveglianza salvo il caso in cui l'accesso alla zona di
pericolo sia precluso e il carico sia stato agganciato e sistemato con la
massima sicurezza;
f) allorché le condizioni meteorologiche si degradano ad un punto tale da
mettere in pericolo la
sicurezza di funzionamento, esponendo così i lavoratori a rischi,
l'utilizzazione all'aria aperta di
attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati
sia sospesa e siano adottate adeguate misure di protezione per i lavoratori
e, in particolare, misure che impediscano il ribaltamento dell'attrezzatura
di lavoro (38/c).
4-quater. Il datore di lavoro, sulla base della normativa vigente, provvede
affinché le attrezzature di cui all'allegato XIV siano sottoposte a
verifiche di prima installazione o di successiva installazione e a verifiche
periodiche o eccezionali, di seguito denominate "verifiche", al fine di
assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento (38/c).
4-quinquies. I risultati delle verifiche di cui al comma 4-quater sono
tenuti a disposizione dell'autorità di vigilanza competente per un periodo
di cinque anni dall'ultima registrazione o fino alla messa fuori esercizio
dell'attrezzatura, se avviene prima. Un documento attestante l'esecuzione
dell'ultima verifica deve accompagnare le attrezzature di lavoro ovunque
queste sono utilizzate (38/c).
5. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o
responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore
di lavoro si assicura che:
a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro è riservato a lavoratori all'uopo
incaricati;
b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, il lavoratore
interessato è qualificato in maniera specifica per svolgere tali compiti.
(38/a) Periodo
aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359 (Gazz. Uff. 19 ottobre
1999, n.
246), entrato in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione.
(38/b) Lettera aggiunta dall'art. 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359 (Gazz.
Uff. 19 ottobre 1999, n. 246), entrato in vigore sei mesi dopo la sua
pubblicazione.
(38/b) Lettera aggiunta dall'art. 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359 (Gazz.
Uff. 19 ottobre 1999, n. 246), entrato in vigore sei mesi dopo la sua
pubblicazione.
(38/c) Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359 (Gazz. Uff.
19 ottobre 1999, n.
246), entrato in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione.
(38/c) Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359 (Gazz. Uff.
19 ottobre 1999, n.
246), entrato in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione.
(38/c) Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359 (Gazz. Uff.
19 ottobre 1999, n.
246), entrato in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione.
(38/c) Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359 (Gazz. Uff.
19 ottobre 1999, n.
246), entrato in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione.
36. Disposizioni concernenti le attrezzature di lavoro.
1. Le attrezzature di
lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono soddisfare alle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela della
sicurezza e salute dei lavoratori stessi ad esse applicabili.
2. Le modalità e le procedure tecniche delle verifiche seguono il regime
giuridico corrispondente a quello in base al quale l'attrezzatura è stata
costruita e messa in servizio (38/d).
3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i
Ministri dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la commissione
consultiva permanente, stabilisce modalità e procedure per l'effettuazione
delle verifiche di cui al comma 2 (38/e).
4. (39).
5. (40).
6. (41).
7. (42).
8. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore tre mesi dopo la
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
8-bis. Il datore di lavoro adegua ai requisiti di cui all'allegato XV, entro
il 30 giugno 2001, le
attrezzature di lavoro indicate nel predetto allegato, già messe a
disposizione dei lavoratori alla data del 5 dicembre 1998 e non soggette a
norme nazionali di attuazione di direttive comunitarie concernenti
disposizioni di carattere costruttivo, allorché esiste per l'attrezzatura di
lavoro considerata un rischio corrispondente (42/a).
8-ter. Fino a che le attrezzature di lavoro di cui al comma 8-bis non
vengono adeguate il datore di lavoro adotta misure alternative che
garantiscano un livello di sicurezza equivalente (42/a).
8-quater. Le modifiche apportate alle macchine definite all'articolo 1,
comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, a seguito
dell'applicazione delle disposizioni del comma 8-bis, e quelle effettuate
per migliorare le condizioni di sicurezza sempre che non comportino
modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal
costruttore, non configurano immissione sul mercato ai sensi dell'articolo
1, comma 3, secondo periodo, del predetto decreto (42/a).
(38/d) Comma così
sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359 (Gazz. Uff. 19 ottobre
1999, n. 246), entrato in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione.
(38/e) Comma così modificato dall'art. 3, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359 (Gazz.
Uff. 19 ottobre 1999, n. 246), entrato in vigore sei mesi dopo la sua
pubblicazione.
(39) Aggiunge un comma all'art. 52, D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, riportato
al n. A/II.
(40) Aggiunge un comma all'art. 53, D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, riportato
al n. A/II.
(41) Aggiunge un comma all'art. 374, D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547,
riportato al n. A/II.
(42) Aggiunge due commi all'art. 20, D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, riportato
al n. C/I.
(42/a) Comma aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359 (Gazz. Uff.
19 ottobre 1999, n.
246), entrato in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione.
(42/a) Comma aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359 (Gazz. Uff.
19 ottobre 1999, n.
246), entrato in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione.
(42/a) Comma aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359 (Gazz. Uff.
19 ottobre 1999, n.
246), entrato in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione.
37. Informazione.
1. Il datore di lavoro
provvede affinché per ogni attrezzatura di lavoro a disposizione, i
lavoratori incaricati dispongano di ogni informazione e di ogni istruzione
d'uso necessaria in rapporto alla sicurezza e relativa:
a) alle condizioni di impiego delle attrezzature anche sulla base delle
conclusioni eventualmente
tratte dalle esperienze acquisite nella fase di utilizzazione delle
attrezzature di lavoro;
b) alle situazioni anormali prevedibili.
1-bis. Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui
rischi cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro, sulle
attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente circostante,
anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali
attrezzature (42/b).
2. Le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare comprensibili ai
lavoratori interessati.
(42/b) Comma aggiunto
dall'art. 5, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359 (Gazz. Uff. 19 ottobre 1999, n.
246), entrato in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione.
38. Formazione ed addestramento.
1. Il datore di lavoro
si assicura che:
a) i lavoratori incaricati di usare le attrezzature di lavoro ricevono una
formazione adeguata sull'uso delle attrezzature di lavoro;
b) i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono
conoscenze e responsabilità
particolari di cui all'art. 35, comma 5, ricevono un addestramento adeguato
e specifico che li metta in grado di usare tali attrezzature in modo idoneo
e sicuro anche in relazione ai rischi causati ad altre persone.
39. Obblighi dei lavoratori.
1. I lavoratori si
sottopongono ai programmi di formazione o di addestramento eventualmente
organizzati dal datore di lavoro.
2. I lavoratori utilizzano le attrezzature di lavoro messe a loro
disposizione conformemente
all'informazione, alla formazione ed all'addestramento ricevuti.
3. I lavoratori:
a) hanno cura delle attrezzature di lavoro messe a loro disposizione;
b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa;
c) segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto
qualsiasi difetto od
inconveniente da essi rilevato nelle attrezzature di lavoro messe a loro
disposizione.
TITOLO IV
Uso dei dispositivi di protezione individuale
40. Definizioni.
1. Si intende per
dispositivo di protezione individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura destinata
ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro
uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute
durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale
scopo.
2. Non sono dispositivi di protezione individuale:
a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente
destinati a proteggere la
sicurezza e la salute del lavoratore;
b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze
di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine
pubblico;
d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto
stradali;
e) i materiali sportivi;
f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;
g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori
nocivi.
41. Obbligo di uso.
1. I DPI devono essere
impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente
ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione
collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.
42. Requisiti dei DPI.
1. I DPI devono essere
conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475
(43).
2. I DPI di cui al comma 1 devono inoltre:
a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un
rischio maggiore;
b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità.
3. In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI,
questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche
nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei
rischi corrispondenti.
(43) Riportato al n.
A/XXXV.
(giurisprudenza)
43. Obblighi del datore di lavoro.
1. Il datore di lavoro
ai fini della scelta dei DPI:
a) effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere
evitati con altri mezzi;
b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano
adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali
ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;
c) valuta, sulla base delle informazioni a corredo dei DPI fornite dal
fabbricante e delle norme
d'uso di cui all'art. 45 le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato
e le raffronta con quelle
individuate alla lettera b);
d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa
negli elementi di
valutazione (44).
2. Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso di cui all'art.
45, individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per
quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di:
a) entità del rischio;
b) frequenza dell'esposizione al rischio;
c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;
d) prestazioni del DPI.
3. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori i DPI conformi ai requisiti
previsti dall'art. 42 e dal decreto di cui all'art. 45, comma 2.
4. Il datore di lavoro:
a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene,
mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie;
b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti,
salvo casi specifici ed
eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;
c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;
d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano
l'uso di uno stesso
DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non
ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;
e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo
protegge;
f) rende disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva informazioni
adeguate su ogni DPI;
g) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno
specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.
5. In ogni caso l'addestramento è indispensabile:
a) per ogni DPI che, ai sensi del D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475 (45),
appartenga alla terza
categoria;
b) per i dispositivi di protezione dell'udito.
(44) Lettera così
modificata dall'art. 18, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, riportato al n. A/XL.
(45) Riportato al n. A/XXXV.
44. Obblighi dei lavoratori.
1. I lavoratori si
sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal
datore di
lavoro nei casi ritenuti necessari ai sensi dell'art. 43, commi 4, lettera
g), e 5.
2. I lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente
all'informazione e alla
formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato.
3. I lavoratori:
a) hanno cura dei DPI messi a loro disposizione;
b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa.
4. Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in
materia di riconsegna dei DPI.
5. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente
o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI
messi a loro disposizione.
45. Criteri per l'individuazione e l'uso.
1. Il contenuto degli
allegati III, IV e V costituisce elemento di riferimento per l'applicazione
di
quanto previsto all'art. 43, commi 1 e 4.
2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il
Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva permanente,
tenendo conto della
natura, dell'attività e dei fattori specifici di rischio, indica:
a) i criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI;
b) le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le priorità delle
misure di protezione collettiva, si rende necessario l'impiego dei DPI.
46. Norma transitoria.
1. Fino alla data del
31 dicembre 1998 e, nel caso di dispositivi di emergenza destinati
all'autosalvataggio in caso di evacuazione, fino al 31 dicembre 2004,
possono essere impiegati:
a) i DPI commercializzati ai sensi dell'art. 15, comma 1, del D.Lgs. 4
dicembre 1992, n. 475 (45);
b) i DPI già in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto
prodotti conformemente alle normative vigenti nazionali o di altri Paesi
della Comunità europea.
(45) Riportato al n.
A/XXXV.
TITOLO V
Movimentazione manuale dei carichi
47. Campo di
applicazione.
1. Le norme del
presente titolo si applicano alle attività che comportano la movimentazione
manuale dei carichi con i rischi, tra l'altro, di lesioni dorso-lombari per
i lavoratori durante il lavoro.
2. Si intendono per:
a) movimentazione manuale dei carichi: le operazioni di trasporto o di
sostegno di un carico ad
opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre,
spingere, tirare, portare o spostare un carico che, per le loro
caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli,
comportano tra l'altro rischi di lesioni dorso-lombari;
b) lesioni dorso-lombari: lesioni a carico delle strutture osteomiotendinee
e nerveovascolari a livello dorso-lombare.
48. Obblighi dei datori di lavoro.
1. Il datore di lavoro
adotta le misure organizzative necessarie o ricorre ai mezzi appropriati, in
particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una
movimentazione manuale dei
carichi da parte dei lavoratori.
2. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi
ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure organizzative
necessarie, ricorre ai mezzi appropriati o fornisce ai lavoratori stessi i
mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la
movimentazione manuale di detti carichi, in base all'allegato VI.
3. Nel caso in cui la necessità di una movimentazione manuale di un carico
ad opera del lavoratore non può essere evitata, il datore di lavoro
organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione sia quanto più
possibile sicura e sana.
4. Nei casi di cui al comma 3 il datore di lavoro:
a) valuta, se possibile, preliminarmente, le condizioni di sicurezza e di
salute connesse al lavoro in questione e tiene conto in particolare delle
caratteristiche del carico, in base all'allegato VI;
b) adotta le misure atte ad evitare o ridurre tra l'altro i rischi di
lesioni dorso-lombari, tenendo conto in particolare dei fattori individuali
di rischio, delle caratteristiche dell'ambiente di lavoro e delle esigenze
che tale attività comporta, in base all'allegato VI;
c) sottopone alla sorveglianza sanitaria di cui all'art. 16 gli addetti alle
attività di cui al presente
titolo.
49. Informazione e formazione.
1. Il datore di lavoro
fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda:
a) il peso di un carico;
b) il centro di gravità o il lato più pesante nel caso in cui il contenuto
di un imballaggio abbia una collocazione eccentrica;
c) la movimentazione corretta dei carichi e i rischi che i lavoratori
corrono se queste attività non
vengono eseguite in maniera corretta, tenuto conto degli elementi di cui
all'allegato VI.
2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata, in
particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.
TITOLO VI
Uso di attrezzature munite di videoterminali
50. Campo di
applicazione.
1. Le norme del
presente titolo si applicano alle attività lavorative che comportano l'uso
di
attrezzature munite di videoterminali.
2. Le norme del presente titolo non si applicano ai lavoratori addetti (46):
a) ai posti di guida di veicoli o macchine;
b) ai sistemi informatici montati a bordo di un mezzo di trasporto;
c) ai sistemi informatici destinati in modo prioritario all'utilizzazione da
parte del pubblico;
d) ai sistemi denominati "portatili" ove non siano oggetto di utilizzazione
prolungata in un posto di lavoro;
e) alle macchine calcolatrici, ai registratori di cassa e a tutte le
attrezzature munite di un piccolo
dispositivo di visualizzazione dei dati o delle misure, necessario all'uso
diretto di tale attrezzatura;
f) alle macchine di videoscrittura senza schermo separato.
(46) Così corretto con
avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 21 novembre 1994, n. 272 e
successivamente modificato nello stesso senso dall'art. 19, D.Lgs. 19 marzo
1996, n. 242, riportato al
n. A/XL.
51. Definizioni.
1. Ai fini del
presente titolo si intende per:
a) videoterminale: uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo
di procedimento di visualizzazione utilizzato;
b) posto di lavoro: l'insieme che comprende le attrezzature munite di
videoterminale, eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di
immissione dati, ovvero software per l'interfaccia uomo-macchina, gli
accessori opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti l'unità a
dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto per i documenti, la
sedia, il piano di lavoro, nonché l'ambiente di lavoro immediatamente
circostante;
c) lavoratore: il lavoratore che utilizza una attrezzatura munita di
videoterminale in modo
sistematico ed abituale, per almeno quattro ore consecutive giornaliere,
dedotte le interruzioni di cui all'art. 54, per tutta la settimana
lavorativa (47).
(47) Comma così
modificato dall'art. 19, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, riportato al n. A/XL.
52. Obblighi del datore di lavoro.
1. Il datore di
lavoro, all'atto della valutazione del rischio di cui all'art. 4, comma 1,
analizza i posti di lavoro con particolare riguardo:
a) ai rischi per la vista e per gli occhi;
b) ai problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico o mentale;
c) alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.
2. Il datore di lavoro adotta le misure appropriate per ovviare ai rischi
riscontrati in base alle
valutazioni di cui al comma 1, tenendo conto della somma ovvero della
combinazione della incidenza dei rischi riscontrati.
53. Organizzazione del lavoro.
1. Il datore di lavoro
assegna le mansioni e i compiti lavorativi comportanti l'uso dei
videoterminali anche secondo una distribuzione del lavoro che consente di
evitare il più possibile la ripetitività e la monotonia delle operazioni.
54. Svolgimento quotidiano del lavoro.
1. Il lavoratore,
qualora svolga la sua attività per almeno quattro ore consecutive, ha
diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero
cambiamento di attività.
2. Le modalità di tali interruzioni sono stabilite dalla contrattazione
collettiva anche aziendale.
3. In assenza di una disposizione contrattuale riguardante l'interruzione di
cui al comma 1, il
lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni
centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale.
4. Le modalità e la durata delle interruzioni possono essere stabilite
temporaneamente a livello
individuale ove il medico competente ne evidenzi la necessità.
5. È comunque esclusa la cumulabilità delle interruzioni all'inizio ed al
termine dell'orario di lavoro.
6. Nel computo dei tempi di interruzione non sono compresi i tempi di attesa
della risposta da parte del sistema elettronico, che sono considerati, a
tutti gli effetti, tempo di lavoro, ove il lavoratore non possa abbandonare
il posto di lavoro.
7. La pausa è considerata a tutti gli effetti parte integrante dell'orario
di lavoro e, come tale, non è riassorbibile all'interno di accordi che
prevedono la riduzione dell'orario complessivo di lavoro.
55. Sorveglianza sanitaria.
1. I lavoratori prima
di essere addetti alle attività di cui al presente titolo, sono sottoposti
ad una visita medica per evidenziare eventuali malformazioni strutturali e
ad un esame degli occhi e della vista effettuati dal medico competente.
Qualora l'esito della visita medica ne evidenzi la necessità, il lavoratore
è sottoposto ad esami specialistici (47).
2. In base alle risultanze degli accertamenti di cui al comma 1 i lavoratori
vengono classificati in:
a) idonei, con o senza prescrizioni;
b) non idonei.
3. I lavoratori classificati come idonei con prescrizioni ed i lavoratori
che abbiano compiuto il
quarantacinquesimo anno di età sono sottoposti a visita di controllo con
periodicità almeno biennale.
4. Il lavoratore è sottoposto a controllo oftalmologico a sua richiesta,
ogni qualvolta sospetta una sopravvenuta alterazione della funzione visiva,
confermata dal medico competente.
5. La spesa relativa alla dotazione di dispositivi speciali di correzione in
funzione dell'attività svolta è a carico del datore di lavoro.
(47) Comma così
modificato dall'art. 19, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, riportato al n. A/XL.
56. Informazione e formazione.
1. Il datore di lavoro
fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda:
a) le misure applicabili al posto di lavoro, in base all'analisi dello
stesso di cui all'art. 52;
b) le modalità di svolgimento dell'attività;
c) la protezione degli occhi e della vista.
2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in
particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.
3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro della sanità, stabilisce con decreto una guida d'uso dei
videoterminali.
57. Consultazione e partecipazione.
1. Il datore di lavoro
informa preventivamente i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza
dei cambiamenti tecnologici che comportano mutamenti nell'organizzazione del
lavoro, in riferimento alle attività di cui al presente titolo.
58. Adeguamento alle norme.
1. I posti di lavoro
utilizzati successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto
devono essere conformi alle prescrizioni dell'allegato VII.
2. I posti di lavoro utilizzati anteriormente alla data di entrata in vigore
del presente decreto devono essere adeguati a quanto prescritto al comma 1
entro il 1° gennaio 1997 (48).
(48) Comma così
modificato dall'art. 19, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, riportato al n. A/XL.
59. Caratteristiche tecniche.
1. Con decreto dei
Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e
dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva permanente,
sono disposti, anche in recepimento di direttive comunitarie, gli
adattamenti di carattere tecnico all'allegato VII in funzione del progresso
tecnico, della evoluzione delle normative e specifiche internazionali oppure
delle conoscenze nel settore delle attrezzature dotate di videoterminali.
TITOLO VII
Protezione da agenti cancerogeni mutageni (48/a)
Capo I - Disposizioni
generali
60. Campo di
applicazione.
1. Le norme del
presente titolo si applicano a tutte le attività nelle quali i lavoratori
sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni a causa della
loro attività lavorativa (48/b).
2. Le norme del presente titolo non si applicano alle attività disciplinate
dal decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, capo III (49).
3. Il presente titolo non si applica ai lavoratori esposti soltanto alle
radiazioni previste dal trattato che istituisce la Comunità europea
dell'energia atomica.
(48/a) Rubrica così
sostituita dall'art. 1, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66.
(48/b) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66.
(49) Comma così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66.
61. Definizioni.
1. Agli effetti del
presente decreto si intende per:
a) agente cancerogeno:
1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione quali
categorie cancerogene 1 o 2, stabiliti ai sensi del decreto legislativo 3
febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni;
2) un preparato contenente una o più sostanze di cui al punto 1), quando la
concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti
relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato
nelle categorie cancerogene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai decreti
legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 16 luglio 1998, n. 285;
3) una sostanza, un preparato o un processo di cui all'allegato VIII, nonché
una sostanza od un
preparato emessi durante un processo previsto dall'allegato VIII;
b) agente mutageno:
1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione nelle
categorie mutagene 1 o 2,
stabiliti dal decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive
modificazioni;
2) un preparato contenente una o più sostanze di cui al punto 1), quando la
concentrazione di una
o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di
concentrazione per la classificazione
di un preparato nelle categorie mutagene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti
dal D.Lgs. 3 febbraio 1997, n. 52, e D.Lgs. 16 luglio 1998, n. 285;
c) valore limite: se non altrimenti specificato, il limite della
concentrazione media, ponderata in
funzione del tempo, di un agente cancerogeno o mutageno nell'aria,
rilevabile entro la zona di
respirazione di un lavoratore, in relazione ad un periodo di riferimento
determinato stabilito nell'allegato VIII-bis (50).
(50) Articolo prima
modificato dall'art. 20, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242 e poi così sostituito
dall'art. 3, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66.
Capo II - Obblighi del datore di lavoro
62. Sostituzione e
riduzione.
1. Il datore di lavoro
evita o riduce l'utilizzazione di un agente cancerogeno o mutageno sul luogo
di lavoro in particolare sostituendolo, sempre che ciò è tecnicamente
possibile, con una sostanza o un preparato o un procedimento che nelle
condizioni in cui viene utilizzato non è o è meno nocivo alla salute e
eventualmente alla sicurezza dei lavoratori (51).
2. Se non è tecnicamente possibile sostituire l'agente cancerogeno o
mutageno il datore di lavoro
provvede affinché la produzione o l'utilizzazione dell'agente cancerogeno o
mutageno avvenga in un sistema chiuso sempre che ciò è tecnicamente
possibile (52).
3. Se il ricorso ad un sistema chiuso non è tecnicamente possibile il datore
di lavoro provvede
affinché il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al più basso
valore tecnicamente possibile. L'esposizione non deve comunque superare il
valore limite dell'agente stabilito nell'allegato VIII-bis (52/a).
(51) Comma così
modificato dall'art. 1, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66.
(52) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66.
(52/a) Periodo aggiunto dall'art. 4, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66.
63. Valutazione del rischio.
1. Fatto salvo quanto
previsto all'art. 62, il datore di lavoro effettua una valutazione
dell'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni, i risultati della quale
sono riportati nel documento di cui all'art. 4, comma 2 (53).
2. Detta valutazione tiene conto, in particolare, delle caratteristiche
delle lavorazioni, della loro durata e della loro frequenza, dei
quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni prodotti ovvero utilizzati,
della loro concentrazione, della capacità degli stessi di penetrare
nell'organismo per le diverse vie di assorbimento, anche in relazione al
loro stato di aggregazione e, qualora allo stato solido, se in massa
compatta o in scaglie o in forma polverulenta e se o meno contenuti in una
matrice solida che ne riduce o ne impedisce la fuoriuscita. La valutazione
deve tener conto di tutti i possibili modi di esposizione, compreso quello
in cui vi è assorbimento cutaneo (53/a).
3. Il datore di lavoro, in relazione ai risultati della valutazione di cui
al comma 1, adotta le misure preventive e protettive del presente titolo,
adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative.
4. Il documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3, è integrato con i seguenti
dati:
a) le attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o preparati
cancerogeni o mutageni o di processi industriali di cui all'allegato VIII,
con l'indicazione dei motivi per i quali sono impiegati agenti cancerogeni o
mutageni (53/b);
b) i quantitativi di sostanze ovvero preparati cancerogeni o mutageni
prodotti ovvero utilizzati,
ovvero presenti come impurità o sottoprodotti (53/c);
c) il numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti ad agenti
cancerogeni o mutageni (53/d);
d) l'esposizione dei suddetti lavoratori, ove nota e il grado della stessa;
e) le misure preventive e protettive applicate ed il tipo dei dispositivi di
protezione individuale
utilizzati;
f) le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti cancerogeni
o mutageni e le sostanze e i preparati eventualmente utilizzati come
sostituti (53/e).
5. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1
in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini
della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre
anni dall'ultima valutazione effettuata.
6. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso anche ai dati di cui al
comma 4, fermo restando
l'obbligo di cui all'art. 9, comma 3.
(53) Comma così
modificato prima dall'art. 20, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, e poi dall'art.
1,
D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66.
(53/a) Comma così modificato dall'art. 1 e dall'art. 5, D.Lgs. 25 febbraio
2000, n. 66.
(53/b) Lettera così modificata dall'art. 1, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66.
(53/c) Lettera così modificata dall'art. 1, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66.
(53/d) Lettera così modificata dall'art. 1, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66.
(53/e) Lettera così modificata dall'art. 1, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66.
64. Misure tecniche, organizzative, procedurali.
1. Il datore di
lavoro:
a) assicura, applicando metodi e procedure di lavoro adeguati, che nelle
varie operazioni lavorative sono impiegati quantitativi di agenti
cancerogeni o mutageni non superiori alle necessità delle lavorazioni e che
gli agenti cancerogeni o mutageni in attesa di impiego, in forma fisica tale
da causare rischio di introduzione, non sono accumulati sul luogo di lavoro
in quantitativi superiori alle necessità predette (53/f);
b) limita al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti o che possono
essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni, anche isolando le
lavorazioni in aree predeterminate provviste di adeguati segnali di
avvertimento e di sicurezza, compresi i segnali "vietato fumare", ed
accessibili soltanto ai lavoratori che debbono recarvisi per motivi connessi
con la loro mansione o con la loro funzione. In dette aree è fatto divieto
di fumare (53/cost) (53/g);
c) progetta, programma e sorveglia le lavorazioni in modo che non vi è
emissione di agenti
cancerogeni o mutageni nell'aria. Se ciò non è tecnicamente possibile,
l'eliminazione degli agenti cancerogeni o mutageni deve avvenire il più
vicino possibile al punto di emissione mediante aspirazione localizzata, nel
rispetto dell'art. 4, comma 5, lettera n). L'ambiente di lavoro deve
comunque essere dotato di un adeguato sistema di ventilazione generale
(53/h);
d) provvede alla misurazione di agenti cancerogeni o mutageni per verificare
l'efficacia delle
misure di cui alla lettera c) e per individuare precocemente le esposizioni
anomale causate da un
evento non prevedibile o da un incidente, con metodi di campionatura e di
misurazione conformi alle indicazioni dell'allegato VIII del decreto
legislativo 15 agosto 1991, n. 277 (53/i);
e) provvede alla regolare e sistematica pulitura dei locali, delle
attrezzature e degli impianti;
f) elabora procedure per i casi di emergenza che possono comportare
esposizioni elevate;
g) assicura che gli agenti cancerogeni o mutageni sono conservati,
manipolati, trasportati in
condizioni di sicurezza (53/l);
h) assicura che la raccolta e l'immagazzinamento, ai fini dello smaltimento
degli scarti e dei residui delle lavorazioni contenenti agenti cancerogeni o
mutageni, avvengano in condizioni di sicurezza, in particolare utilizzando
contenitori ermetici etichettati in modo chiaro, netto, visibile (53/m);
i) dispone, su conforme parere del medico competente, misure protettive
particolari per quelle
categorie di lavoratori per i quali l'esposizione a taluni agenti
cancerogeni o mutageni presenta rischi particolarmente elevati (53/n).
(53/f) Lettera così
modificata dall'art. 1, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66.
(53/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 11-20 dicembre 1996, n. 399
(Gazz. Uff. 28
dicembre 1996, n. 52, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la
questione di legittimità
costituzionale degli artt. 64, lettera b), e 65, secondo comma, sollevata in
riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione.
(53/g) Lettera così modificata dall'art. 1, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66.
(53/h) Lettera così modificata dall'art. 1, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66.
(53/i) Lettera così modificata dall'art. 1, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66.
(53/l) Lettera così modificata dall'art. 1, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66.
(53/m) Lettera così modificata dall'art. 1, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66.
(53/n) Lettera così modificata dall'art. 1, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66.
65. Misure igieniche.
1. Il datore di
lavoro:
a) assicura che i lavoratori dispongano di servizi igienici appropriati ed
adeguati;
b) dispone che i lavoratori abbiano in dotazione idonei indumenti protettivi
da riporre in posti
separati dagli abiti civili;
c) provvede affinché i dispositivi di protezione individuale siano custoditi
in luoghi determinati,
controllati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far
riparare o sostituire quelli difettosi, prima di ogni nuova utilizzazione.
2. È vietato assumere cibi e bevande o fumare nelle zone di lavoro di cui
all'art. 64, lettera b)
(53/cost).
(53/cost) La Corte
costituzionale, con sentenza 11-20 dicembre 1996, n. 399 (Gazz. Uff. 28
dicembre 1996, n. 52, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la
questione di legittimità
costituzionale degli artt. 64, lettera b), e 65, secondo comma, sollevata in
riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione.
66. Informazione e formazione.
1. Il datore di lavoro
fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili,
informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda:
a) gli agenti cancerogeni o mutageni presenti nei cicli lavorativi, la loro
dislocazione, i rischi per la salute connessi al loro impiego, ivi compresi
i rischi supplementari dovuti al fumare (53/o);
b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;
c) le misure igieniche da osservare;
d) la necessità di indossare e impiegare indumenti di lavoro e protettivi e
dispositivi individuali di protezione ed il loro corretto impiego;
e) il modo di prevenire il verificarsi di incidenti e le misure da adottare
per ridurre al minimo le
conseguenze.
2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in
particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.
3. L'informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite prima
che i lavoratori siano
adibiti alle attività in questione e vengono ripetute, con frequenza almeno
quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni
cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi.
4. Il datore di lavoro provvede inoltre affinché gli impianti, i
contenitori, gli imballaggi contenenti agenti cancerogeni o mutageni siano
etichettati in maniera chiaramente leggibile e comprensibile. I contrassegni
utilizzati e le altre indicazioni devono essere conformi al disposto della
legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modifiche ed integrazioni (54).
(53/o) Lettera così
modificata dall'art. 1, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66.
(54) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66.
67. Esposizione non prevedibile.
1. Se si verificano
eventi non prevedibili o incidenti che possono comportare un'esposizione
anomala dei lavoratori, il datore di lavoro adotta quanto prima misure
appropriate per identificare e rimuovere la causa dell'evento e ne informa i
lavoratori e il rappresentante per la sicurezza.
2. I lavoratori devono abbandonare immediatamente l'area interessata, cui
possono accedere soltanto gli addetti agli interventi di riparazione ed ad
altre operazioni necessarie, indossando idonei indumenti protettivi e
dispositivi di protezione delle vie respiratorie, messi a loro disposizione
dal datore di lavoro. In ogni caso l'uso dei dispositivi di protezione non
può essere permanente e la sua durata, per ogni lavoratore, è limitata al
minimo strettamente necessario.
3. Il datore di lavoro comunica al più presto all'organo di vigilanza il
verificarsi degli eventi di cui al comma 1 e riferisce sulle misure adottate
per ridurre al minimo le conseguenze.
68. Operazioni lavorative particolari.
1. Nel caso di
determinate operazioni lavorative, come quella di manutenzione, per le
quali,
nonostante l'adozione di tutte le misure di prevenzione tecnicamente
applicabili, è prevedibile
un'esposizione rilevante dei lavoratori addetti, il datore di lavoro previa
consultazione del
rappresentante per la sicurezza:
a) dispone che soltanto tali lavoratori hanno accesso alle suddette aree
anche provvedendo, ove
tecnicamente possibile, all'isolamento delle stesse ed alla loro
identificazione mediante appositi
contrassegni;
b) fornisce ai lavoratori speciali indumenti e dispositivi di protezione
individuale che devono essere indossati dai lavoratori adibiti alle suddette
operazioni.
2. La presenza nelle aree di cui al comma 1 dei lavoratori addetti è in ogni
caso ridotta al minimo compatibilmente con le necessità delle lavorazioni.
Capo III - Sorveglianza sanitaria
69. Accertamenti
sanitari e norme preventive e protettive specifiche.
1. I lavoratori per i
quali la valutazione di cui all'art. 63 ha evidenziato un rischio per la
salute sono sottoposti a sorveglianza sanitaria.
2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta
misure preventive e
protettive per singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami
clinici e biologici effettuati.3. Le misure di cui al comma 2 possono
comprendere l'allontanamento del lavoratore secondo le procedure dell'art. 8
del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.
4. Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti
in modo analogo ad uno stesso agente, l'esistenza di una anomalia imputabile
a tale esposizione, il medico competente ne informa il datore di lavoro.
5. A seguito dell'informazione di cui al comma 4 il datore di lavoro
effettua:
a) una nuova valutazione del rischio in conformità all'art. 63;
b) ove sia tecnicamente possibile, una misurazione della concentrazione
dell'agente in aria per
verificare l'efficacia delle misure adottate (55).
6. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla
sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti, con particolare riguardo
all'opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la
cessazione dell'attività lavorativa.
(55) Comma così
sostituito dall'art. 20, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, riportato al n. A/XL.
70. Registro di esposizione e cartelle sanitarie.
1. I lavoratori di cui
all'articolo 69 sono iscritti in un registro nel quale è riportata, per
ciascuno di essi, l'attività svolta, l'agente cangerogeno o mutageno
utilizzato e, ove noto, il valore dell'esposizione a tale agente. Detto
registro è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la
tenuta per il tramite del medico competente. Il responsabile del servizio di
prevenzione ed i rappresentanti per la sicurezza hanno accesso a detto
registro.
2. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all'articolo 69,
provvede ad istituire e
aggiornare una cartella sanitaria e di rischio, custodita presso l'azienda o
l'unità produttiva sotto la responsabilità del datore di lavoro.
3. Il datore di lavoro comunica ai lavoratori interessati, su richiesta, le
relative annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e,
tramite il medico competente, i dati della cartella sanitaria e di rischio.
4. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro invia
all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro - ISPESL
la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore
interessato unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro e
ne consegna copia al
lavoratore stesso.
5. In caso di cessazione di attività dell'azienda, il datore di lavoro
consegna il registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio
all'ISPESL.
6. Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e le
cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal datore di lavoro almeno
fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall'ISPESL fino a quarant'anni
dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti cancerogeni o
mutageni.
7. I registri di esposizione, le annotazioni individuali e le cartelle
sanitarie e di rischio sono custoditi e trasmessi con salvaguardia del
segreto professionale e del trattamento dei dati personali.
8. Il datore di lavoro, in caso di esposizione del lavoratore ad agenti
cancerogeni, oltre a quanto
previsto ai commi da 1 a 7:
a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'ISPESL ed all'organo di
vigilanza competente per territorio, e comunica loro ogni tre anni, e
comunque ogni qualvolta i medesimi ne facciano richiesta, le variazioni
intervenute;
b) consegna, a richiesta, all'Istituto superiore di sanità copia del
registro di cui al comma 1;
c) in caso di cessazione di attività dell'azienda, consegna copia del
registro di cui al comma 1
all'organo di vigilanza competente per territorio;
d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno in precedenza esercitato
attività con esposizione ad agenti cancerogeni, il datore di lavoro chiede
all'ISPESL copia delle annotazioni individuali contenute nel registro di cui
al comma 1, nonché copia della cartella sanitaria e di rischio, qualora il
lavoratore non ne sia in possesso ai sensi del comma 4.
9. I modelli e le modalità di tenuta del registro e delle cartelle sanitarie
e di rischio sono determinati con decreto del Ministro della sanità, di
concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del lavoro e della
previdenza sociale, sentita la commissione consultiva permanente.
10. L'ISPESL trasmette annualmente al Ministero della sanità dati di sintesi
relativi al contenuto dei registri di cui al comma 1 ed a richiesta li rende
disponibili alle regioni (56).
(56) Articolo così
sostituito prima dall'art. 20, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, e poi dall'art.
6, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66.
71. Registrazione dei tumori.
1. I medici, le
strutture sanitarie pubbliche e private, nonché gli istituti previdenziali
assicurativi
pubblici o privati, che refertano casi di neoplasie da loro ritenute causate
da esposizione lavorativa ad agenti cancerogeni, trasmettono all'ISPESL
copia della relativa documentazione clinica ovvero anatomopatologica e
quella inerente l'anamnesi lavorativa.
2. L'ISPESL realizza, nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio,
sistemi di monitoraggio dei rischi cancerogeni di origine professionale
utilizzando i flussi informativi di cui al comma 1, le informazioni raccolte
dai sistemi di registrazione delle patologie attivi sul territorio
regionale, nonché i dati di carattere occupazionale, anche a livello
nominativo, rilevati nell'àmbito delle rispettive attività istituzionali
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS, dall'Istituto
nazionale di statistica - ISTAT, dall'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro - INAIL e da altre istituzioni pubbliche. L'ISPESL
rende disponibile al Ministero della sanità ed alle regioni i risultati del
monitoraggio con periodicità annuale (57).
3. Con decreto dei Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza
sociale, sentita la commissione consultiva permanente, sono determinate le
caratteristiche dei sistemi informativi che, in funzione del tipo di
neoplasia accertata, ne stabiliscono la raccolta, l'acquisizione,
l'elaborazione e l'archiviazione, nonché le modalità di registrazione di cui
al comma 2, e le modalità di trasmissione di cui al comma 1.
4. Il Ministero della sanità fornisce, su richiesta, alla Commissione CE,
informazioni sulle utilizzazioni dei dati del registro di cui al comma 1.
(57) Comma così
sostituito dall'art. 7, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66.
72. Adeguamenti normativi.
1. La Commissione
consultiva tossicologica nazionale individua periodicamente le sostanze
cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione che, pur non essendo
classificate ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52,
rispondono ai criteri di classificazione ivi stabiliti e fornisce consulenza
ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, su
richiesta, in tema di classificazione di agenti chimici pericolosi.
2. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della
sanità, sentita la commissione consultiva permanente e la Commissione
consultiva tossicologica nazionale:
a) sono aggiornati gli allegati VIII e VIII-bis in funzione del progresso
tecnico, dell'evoluzione di normative e specifiche comunitarie o
internazionali e delle conoscenze nel settore degli agenti cancerogeni o
mutageni;
b) è pubblicato l'elenco delle sostanze in funzione dell'individuazione
effettuata ai sensi del comma 1 (58).
(58) Articolo così
sostituito dall'art. 8, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66.
TITOLO VIII
Protezione da agenti biologici
Capo I
73. Campo di
applicazione.
1. Le norme del
presente titolo si applicano a tutte le attività lavorative nelle quali vi è
rischio di
esposizione ad agenti biologici.
2. Restano ferme le disposizioni particolari di recepimento delle norme
comunitarie sull'impiego
confinato di microrganismi geneticamente modificati e sull'emissione
deliberata nell'ambiente di
organismi geneticamente modificati. Il comma 1 dell'art. 7 del decreto
legislativo 3 marzo 1993, n. 91, è soppresso (59).
(59) Comma così
sostituito dall'art. 21, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, riportato al n. A/XL.
74. Definizioni.
1. Ai sensi del
presente titolo si intende per:
a) agente biologico: qualsiasi microorganismo anche se geneticamente
modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare
infezioni, allergie o intossicazioni;
b) microorganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in
grado di riprodursi o
trasferire materiale genetico;
c) coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule
derivate da organismi pluricellulari.
75. Classificazione degli agenti biologici.
1. Gli agenti
biologici sono ripartiti nei seguenti quattro gruppi a seconda del rischio
di infezione:
a) agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità
di causare malattie in
soggetti umani;
b) agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in
soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile
che si propaga nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure
profilattiche o terapeutiche;
c) agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi
in soggetti umani e
costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può
propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure
profilattiche o terapeutiche;
d) agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare
malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i
lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella
comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o
terapeutiche.
2. Nel caso in cui l'agente biologico oggetto di classificazione non può
essere attribuito in modo
inequivocabile ad uno fra i due gruppi sopraindicati, esso va classificato
nel gruppo di rischio più elevato tra le due possibilità.
3. L'allegato XI riporta l'elenco degli agenti biologici classificati nei
gruppi 2, 3, 4.
76. Comunicazione.
1. Il datore di lavoro
che intende esercitare attività che comportano uso di agenti biologici dei
gruppi 2 o 3, comunica all'organo di vigilanza territorialmente competente
le seguenti informazioni, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori:
a) il nome e l'indirizzo dell'azienda e il suo titolare;
b) il documento di cui all'art. 78, comma 5.
2. Il datore di lavoro che è stato autorizzato all'esercizio di attività che
comporta l'utilizzazione di un agente biologico del gruppo 4 è tenuto alla
comunicazione di cui al comma 1.
3. Il datore di lavoro invia una nuova comunicazione ogni qualvolta si
verificano nelle lavorazioni mutamenti che comportano una variazione
significativa del rischio per la salute sul posto di lavoro, o, comunque,
ogni qualvolta si intende utilizzare un nuovo agente classificato dal datore
di lavoro in via provvisoria.
4. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso alle informazioni di cui al
comma 1.
5. Ove le attività di cui al comma 1 comportano la presenza di
microorganismi geneticamente
modificati appartenenti al gruppo II, come definito all'art. 4 del decreto
legislativo 3 marzo 1993, n. 91 (60), il documento di cui al comma 1,
lettera b), è sostituito da copia della documentazione prevista per i
singoli casi di specie dal predetto decreto.
6. I laboratori che forniscono un servizio diagnostico sono tenuti alla
comunicazione di cui al comma 1 anche per quanto riguarda gli agenti
biologici del gruppo 4.
(60) Riportato alla
voce Sanità pubblica.
77. Autorizzazione.
1. Il datore di lavoro
che intende utilizzare, nell'esercizio della propria attività, un agente
biologico del gruppo 4 deve munirsi di autorizzazione del Ministero della
sanità.
2. La richiesta di autorizzazione è corredata da:
a) le informazioni di cui all'art. 76, comma 1;
b) l'elenco degli agenti che si intende utilizzare.
3. L'autorizzazione è rilasciata dal Ministero della sanità sentito il
parere dell'Istituto superiore di sanità. Essa ha la durata di 5 anni ed è
rinnovabile. L'accertamento del venir meno di una delle condizioni previste
per l'autorizzazione ne comporta la revoca.
4. Il datore di lavoro in possesso dell'autorizzazione di cui al comma 1
informa il Ministero della sanità di ogni nuovo agente biologico del gruppo
4 utilizzato, nonché di ogni avvenuta cessazione di impiego di un agente
biologico del gruppo 4.
5. I laboratori che forniscono un servizio diagnostico sono esentati dagli
adempimenti di cui al comma 4.
6. Il Ministero della sanità comunica all'organo di vigilanza competente per
territorio le autorizzazioni concesse e le variazioni sopravvenute
nell'utilizzazione di agenti biologici del gruppo 4. Il Ministero della
sanità istituisce ed aggiorna un elenco di tutti gli agenti biologici del
gruppo 4 dei quali è stata comunicata l'utilizzazione sulla base delle
previsioni di cui ai commi 1 e 4.
Capo II - Obblighi del datore di lavoro
78. Valutazione del
rischio.
1. Il datore di
lavoro, nella valutazione del rischio di cui all'art. 4, comma 1, tiene
conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche
dell'agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare:
a) della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono
presentare un pericolo per la salute umana quale risultante dall'allegato XI
o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base
delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all'art. 75, commi
1 e 2;
b) dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte;
c) dei potenziali effetti allergici e tossici;
d) della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore,
che è da porre in
correlazione diretta all'attività lavorativa svolta;
e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità sanitaria
competente che possono influire sul rischio;
f) del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati.
2. Il datore di lavoro applica i princìpi di buona prassi microbiologica, ed
adotta, in relazione ai rischi accertati, le misure protettive e preventive
di cui al presente titolo, adattandole alle particolarità delle situazioni
lavorative (61).
3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1
in occasione di modifiche dell'attività lavorativa significative ai fini
della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre
anni dall'ultima valutazione effettuata.
4. Nelle attività, quali quelle riportate a titolo esemplificativo
nell'allegato IX, che, pur non
comportando la deliberata intenzione di operare con agenti biologici,
possono implicare il rischio di esposizioni dei lavoratori agli stessi, il
datore di lavoro può prescindere dall'applicazione delle disposizioni di cui
agli articoli 80, 81, commi 1 e 2, 82, comma 3, e 86, qualora i risultati
della valutazione dimostrano che l'attuazione di tali misure non è
necessaria.
5. Il documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3, è integrato dai seguenti
dati:
a) le fasi del procedimento lavorativo che comportano il rischio di
esposizione ad agenti biologici;
b) il numero dei lavoratori addetti alle fasi di cui alla lettera a);
c) le generalità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione
dai rischi;
d) i metodi e le procedure lavorative adottati, nonché le misure preventive
e protettive applicate;
e) il programma di emergenza per la protezione dei lavoratori contro i
rischi di esposizione ad un agente biologico del gruppo 3 o del gruppo 4,
nel caso di un difetto nel contenimento fisico.
6. Il rappresentante per la sicurezza è consultato prima dell'effettuazione
della valutazione di cui al comma 1 ed ha accesso anche ai dati di cui al
comma 5.
(61) Comma così
sostituito dall'art. 21, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, riportato al n. A/XL.
79. Misure tecniche, organizzative, procedurali.
1. In tutte le
attività per le quali la valutazione di cui all'art. 78 evidenzia rischi per
la salute dei
lavoratori il datore di lavoro attua misure tecniche, organizzative e
procedurali, per evitare ogni
esposizione degli stessi ad agenti biologici.
2. In particolare, il datore di lavoro:
a) evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, se il tipo di attività
lavorativa lo consente;
b) limita al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, al
rischio di agenti biologici;
c) progetta adeguatamente i processi lavorativi;
d) adotta misure collettive di protezione ovvero misure di protezione
individuali qualora non sia
possibile evitare altrimenti l'esposizione;
e) adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione
accidentale di un
agente biologico fuori dal luogo di lavoro;
f) usa il segnale di rischio biologico, rappresentato nell'allegato X, e
altri segnali di avvertimento appropriati;
g) elabora idonee procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di
origine umana ed
animale;
h) definisce procedure di emergenza per affrontare incidenti;
i) verifica la presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro al di fuori
del contenimento fisico
primario, se necessario o tecnicamente realizzabile;
l) predispone i mezzi necessari per la raccolta, l'immagazzinamento e lo
smaltimento dei rifiuti in condizioni di sicurezza, mediante l'impiego di
contenitori adeguati ed identificabili eventualmente dopo idoneo trattamento
dei rifiuti stessi;
m) concorda procedure per la manipolazione ed il trasporto in condizioni di
sicurezza di agenti
biologici all'interno del luogo di lavoro.
80. Misure igieniche.
1. In tutte le
attività nelle quali la valutazione di cui all'art. 78 evidenzia rischi per
la salute dei
lavoratori, il datore di lavoro assicura che:
a) i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti di docce
con acqua calda e fredda, nonché, se del caso, di lavaggi oculari e
antisettici per la pelle;
b) i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi od altri indumenti
idonei, da riporre in posti separati dagli abiti civili;
c) i dispositivi di protezione individuale siano controllati, disinfettati e
puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o
sostituire quelli difettosi prima dell'utilizzazione successiva;
d) gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da
agenti biologici vengano tolti quando il lavoratore lascia la zona di
lavoro, conservati separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, puliti
e, se necessario, distrutti.
2. È vietato assumere cibi o bevande e fumare nelle aree di lavoro in cui
c'è rischio di esposizione.
81. Misure specifiche per le strutture sanitarie e veterinarie.
1. Il datore di
lavoro, nelle strutture sanitarie e veterinarie, in sede di valutazione dei
rischi, presta particolare attenzione alla possibile presenza di agenti
biologici nell'organismo dei pazienti o degli animali e nei relativi
campioni e residui e al rischio che tale presenza comporta in relazione al
tipo di attività svolta.
2. In relazione ai risultati della valutazione, il datore di lavoro
definisce e provvede a che siano
applicate procedure che consentono di manipolare, decontaminare ed eliminare
senza rischi per
l'operatore e per la comunità, i materiali ed i rifiuti contaminati.
3. Nei servizi di isolamento che ospitano pazienti od animali che sono, o
potrebbero essere,
contaminati da agenti biologici del gruppo 3 o del gruppo 4, le misure di
contenimento da attuare per ridurre al minimo il rischio di infezione sono
indicate nell'allegato XII.
82. Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari.
1. Fatto salvo quanto
specificatamente previsto all'allegato XI, punto 6, nei laboratori
comportanti l'uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 o 4 a fini di ricerca,
didattici o diagnostici, e nei locali destinati ad animali da laboratorio
deliberatamente contaminati con tali agenti, il datore di lavoro adotta
idonee misure di contenimento in conformità all'allegato XII.
2. Il datore di lavoro assicura che l'uso di agenti biologici sia eseguito:
a) in aree di lavoro corrispondenti almeno al secondo livello di
contenimento, se l'agente appartiene al gruppo 2;
b) in aree di lavoro corrispondenti almeno al terzo livello di contenimento,
se l'agente appartiene al gruppo 3;
c) in aree di lavoro corrispondenti almeno al quarto livello di
contenimento, se l'agente appartiene al gruppo 4.
3. Nei laboratori comportanti l'uso di materiali con possibile
contaminazione da agenti biologici
patogeni per l'uomo e nei locali destinati ad animali da esperimento,
possibili portatori di tali agenti, il datore di lavoro adotta misure
corrispondenti almeno a quelle del secondo livello di contenimento.
4. Nei luoghi di cui ai commi 1 e 3 in cui si fa uso di agenti biologici non
ancora classificati, ma il cui uso può far sorgere un rischio grave per la
salute dei lavoratori, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti
almeno a quelle del terzo livello di contenimento.
5. Per i luoghi di lavoro di cui ai commi 3 e 4, il Ministero della sanità,
sentito l'Istituto superiore di sanità, può individuare misure di
contenimento più elevate.
83. Misure specifiche per i processi industriali.
1. Fatto salvo quanto
specificatamente previsto all'allegato XI, punto 6, nei processi industriali
comportanti l'uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4, il datore di
lavoro adotta misure
opportunamente scelte tra quelle elencate nell'allegato XIII, tenendo anche
conto dei criteri di cui
all'art. 82, comma 2.
2. Nel caso di agenti biologici non ancora classificati, il cui uso può far
sorgere un rischio grave per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro
adotta misure corrispondenti almeno a quelle del terzo livello di
contenimento.
84. Misure di emergenza.
1. Se si verificano
incidenti che possono provocare la dispersione nell'ambiente di un agente
biologico appartenente ai gruppi 2, 3 o 4, i lavoratori devono abbandonare
immediatamente la zona interessata, cui possono accedere soltanto quelli
addetti ai necessari interventi, con l'obbligo di usare gli idonei mezzi di
protezione.
2. Il datore di lavoro informa al più presto l'organo di vigilanza
territorialmente competente, nonché i lavoratori ed il rappresentante per la
sicurezza, dell'evento, delle cause che lo hanno determinato e delle misure
che intende adottare, o che ha già adottato, per porre rimedio alla
situazione creatasi.
3. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente
o al preposto, qualsiasi infortunio o incidente relativo all'uso di agenti
biologici.
85. Informazioni e formazione.
1. Nelle attività per
le quali la valutazione di cui all'art. 78 evidenzia rischi per la salute
dei lavoratori, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle
conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per
quanto riguarda:
a) i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici utilizzati;
b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;
c) le misure igieniche da osservare;
d) la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi di
protezione individuale ed il loro corretto impiego;
e) le procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici del
gruppo 4;
f) il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare
per ridurne al minimo le
conseguenze.
2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in
particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.
3. L'informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite prima
che i lavoratori siano
adibiti alle attività in questione, e ripetute, con frequenza almeno
quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni
cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi.
4. Nel luogo di lavoro sono apposti in posizione ben visibile cartelli su
cui sono riportate le procedure
da seguire in caso di infortunio od incidente.
Capo III - Sorveglianza sanitaria
86. Prevenzione e
controllo.
1. I lavoratori
addetti alle attività per le quali la valutazione dei rischi ha evidenziato
un rischio per la salute sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria.
2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta
misure protettive particolari per quei lavoratori per i quali, anche per
motivi sanitari individuali, si richiedono misure speciali di protezione,
fra le quali:
a) la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non
sono già immuni all'agente biologico presente nella lavorazione, da
somministrare a cura del medico competente;
b) l'allontanamento temporaneo del lavoratore secondo le procedure dell'art.
8 del decreto
legislativo 15 agosto 1991, n. 277 (62).
2-bis. Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori
esposti in modo analogo ad uno stesso agente, l'esistenza di anomalia
imputabile a tale esposizione, il medico competente ne informa il datore di
lavoro (63).
2-ter. A seguito dell'informazione di cui al comma 3 il datore di lavoro
effettua una nuova valutazione del rischio in conformità all'art. 78 (63).
2-quater. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni
sul controllo sanitario cui sono sottoposti e sulla necessità di sottoporsi
ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta
rischio di esposizione a particolari agenti biologici individuati
nell'allegato XI, nonché sui vantaggi ed inconvenienti della vaccinazione e
della non vaccinazione (63/a).
(62) Riportato al n.
C/III.
(63) Comma aggiunto dall'art. 21, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, riportato al
n. A/XL.
(63) Comma aggiunto dall'art. 21, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, riportato al
n. A/XL.
(63/a) Comma aggiunto dall'art. 21, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, riportato
al n. A/XL.
87. Registri degli esposti e degli eventi accidentali.
1. I lavoratori
addetti ad attività comportanti uso di agenti del gruppo 3 ovvero 4 sono
iscritti in un registro in cui sono riportati, per ciascuno di essi,
l'attività svolta, l'agente utilizzato e gli eventuali casi di esposizione
individuale.
2. Il datore di lavoro istituisce ed aggiorna il registro di cui al comma 1
e ne cura la tenuta tramite il medico competente. Il responsabile del
servizio di prevenzione e protezione e il rappresentante per la sicurezza
hanno accesso a detto registro.
3. Il datore di lavoro:
a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'Istituto superiore di
sanità, all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro e
all'organo di vigilanza competente per territorio, comunicando ad essi, ogni
tre anni e comunque ogni qualvolta questi ne fanno richiesta, le variazioni
intervenute (64);
b) comunica all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro
e all'organo di vigilanza competente per territorio la cessazione del
rapporto di lavoro dei lavoratori di cui al comma 1 fornendo al contempo
l'aggiornamento dei dati che li riguardano e consegna al medesimo Istituto
le relative cartelle sanitarie e di rischio (64);
c) in caso di cessazione di attività dell'azienda, consegna all'Istituto
superiore di sanità e all'organo di vigilanza competente per territorio,
copia del registro di cui al comma 1 e all'Istituto superiore per la
prevenzione e sicurezza sul lavoro copia del medesimo registro nonché le
cartelle sanitarie e di rischio (64);
d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno esercitato attività che
comportano rischio di
esposizione allo stesso agente richiede all'ISPESL copia delle annotazioni
individuali contenute nel registro di cui al comma 1, nonché copia della
cartella sanitaria e di rischio (65);
e) tramite il medico competente comunica ai lavoratori interessati le
relative annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e
nella cartella sanitaria e di rischio ed al rappresentante per
la sicurezza i dati collettivi anonimi contenuti nel registro di cui al
comma 1 (65).
4. Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e le
cartelle sanitarie e di rischio di cui all'art. 86, comma 5, sono conservate
dal datore di lavoro fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall'ISPESL
fino a dieci anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti
biologici. Nel caso di agenti per i quali è noto che possono provocare
infezioni consistenti o latenti o che danno luogo a malattie con
recrudescenza periodica per lungo tempo o che possono avere gravi sequele a
lungo termine tale periodo è di quaranta anni.
5. La documentazione di cui ai precedenti commi è custodita e trasmessa con
salvaguardia del
segreto professionale.
6. I modelli e le modalità di tenuta del registro di cui al comma 1 e delle
cartelle sanitarie e di rischio sono determinati con decreto del Ministro
della sanità e del lavoro e della previdenza sociale sentita la commissione
consultiva permanente (66).
7. L'ISPESL trasmette annualmente al Ministero della sanità dati di sintesi
relativi alle risultanze del registro di cui al comma 1.
(64) Lettera così
sostituita dall'art. 21, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, riportato al n. A/XL.
(64) Lettera così sostituita dall'art. 21, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242,
riportato al n. A/XL.
(64) Lettera così sostituita dall'art. 21, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242,
riportato al n. A/XL.
(65) Lettera così modificata dall'art. 21, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242,
riportato al n. A/XL.
(65) Lettera così modificata dall'art. 21, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242,
riportato al n. A/XL.
(66) Comma così sostituito dall'art. 21, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242,
riportato al n. A/XL.
88. Registro dei casi di malattia e di decesso.
1. Presso l'ISPESL è
tenuto un registro dei casi di malattia ovvero di decesso dovuti
all'esposizione ad agenti biologici.
2. I medici, nonché le strutture sanitarie, pubbliche o private, che
refertano i casi di malattia, ovvero di decesso di cui al comma 1,
trasmettono all'ISPESL copia della relativa documentazione clinica.
3. Con decreto dei Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza
sociale, sentita la commissione consultiva, sono determinati il modello e le
modalità di tenuta del registro di cui al comma 1, nonché le modalità di
trasmissione della documentazione di cui al comma 2.
4. Il Ministero della sanità fornisce alla commissione CE, su richiesta,
informazioni sull'utilizzazione dei dati del registro di cui al comma 1.
TITOLO IX
Sanzioni
89. Contravvenzioni
commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti.
1. Il datore di lavoro
è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni
a otto milioni per la violazione degli articoli 4, commi 2, 4, lettera a),
6, 7 e 11, primo periodo; 63, commi 1, 4 e 5; 69, comma 5, lettera a); 78,
commi 3 e 5; 86, comma 2-ter.
2. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a
lire otto milioni per la
violazione degli articoli 4, comma 5, lettere b), d), e), h), l), n) e q);
7, comma 2; 12, commi 1, lettere d) ed e) e 4; 15, comma 1; 22, commi da 1 a
5; 30, commi 3, 4, 5 e 6; 31, commi 3 e 4; 32; 35, commi 1, 2, 4, 4-bis,
4-ter, 4-quater e 5; 36, comma 8-ter, 38; 41; 43, commi 3, 4, lettere a),
b), d) e g) e 5; 48; 49, comma 2; 52, comma 2; 54; 55, commi 1, 3 e 4; 56,
comma 2; 58; 62; 63, comma 3; 64; 65, comma 1; 66, comma 2; 67, commi 1 e 2;
68; 69, commi 1, 2 e 5, lettera b); 77, comma 1; 78, comma
2; 79; 80, comma 1; 81, commi 2 e 3; 82; 83; 85, comma 2; 86, commi 1 e 2
(66/a);
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a
lire cinque milioni per la violazione degli articoli 4, commi 4, lettere b)
e c), 5, lettere c), f), g), i), m) e p); 7, commi 1 e 3; 9, comma 2; 10;
12, comma 1, lettere a), b) e c); 21; 37; 43, comma 4, lettere c), e) ed f);
49, comma 1; 56, comma 1; 57; 66, commi 1 e 4; 67, comma 3; 70, comma 1; 76,
commi 1, 2 e 3; 77, comma 4; 84, comma 2; 85, commi 1 e 4; 87, commi 1 e 2.
3. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni per la
violazione degli articoli 4, commi 5, lettera o), e 8; 8, comma 11; 11; 70,
commi 3, 4, 5, 6 e 8; 87, commi 3 e 4 (67).
(66/a) Lettera così
modificata dall'art. 6, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359 (Gazz. Uff. 19 ottobre
1999, n. 246), entrato in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione.
(67) Articolo così sostituito dall'art. 22, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. Il
terzo comma è stato poi così modificato dall'art. 11, D.Lgs. 25 febbraio
2000, n. 66.
90. Contravvenzioni commesse dai preposti.
1. I preposti sono
puniti:
a) con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a
lire due milioni per la
violazione degli articoli 4, comma 5, lettere b), d), e), h), l), n) e q);
7, comma 2; 12, commi 1, lettere d) ed e), e 4; 15, comma 1; 30, commi 3, 4,
5 e 6; 31, commi 3 e 4; 32; 35, commi 1, 2, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater e 5;
36, comma 8-ter, 38, 41; 43, commi 3, 4, lettere a), b) e d); 48; 52, comma
2; 54; 55, commi 1, 3 e 4; 58; 62; 63, comma 3; 64; 65, comma 1; 67, commi 1
e 2; 68; 69, commi 1 e 2; 78, comma 2; 79; 80, comma 1; 81, commi 2 e 3; 82;
83; 86, commi 1 e 2 (66/a);
b) con l'arresto sino a un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire
un milione per la
violazione degli articoli 4, comma 5, lettere c), f), g), i) e m); 7, commi
1, lettera b), e 3; 9, comma 2; 12, comma 1, lettere a) e c); 21; 37; 43,
comma 4, lettere c), e) ed f); 49, comma 1; 56, comma 1; 57; 66, commi 1 e
4; 85, commi 1 e 4 (68).
(66/a) Lettera così
modificata dall'art. 6, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359 (Gazz. Uff. 19 ottobre
1999, n. 246), entrato in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione.
(68) Così sostituito dall'art. 23, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, riportato
al n. A/XL.
91. Contravvenzioni commesse dai progettisti, dai fabbricanti e dagli
installatori (69).
1. La violazione
dell'art. 6, comma 2, è punita con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda
da lire quindici milioni a lire sessanta milioni.
2. La violazione dell'art. 6, commi 1 e 3, è punita con l'arresto fino ad un
mese o con l'ammenda da lire seicentomila a lire due milioni.
(69) Rubrica così
sostituita dall'art. 24, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, riportato al n. A/XL.
92. Contravvenzioni commesse dal medico competente.
1. Il medico
competente è punito:
a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire
sei milioni per la violazione degli articoli 17, comma 1, lettere b), d), h)
e l); 69, comma 4; 86, comma 2-bis (70);
b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire cinquecentomila a
lire tre milioni per la
violazione degli articoli 17, comma 1, lettere e), f), g) ed i), nonché del
comma 3 e 70, comma 2 (70/a).
(70) Lettera così
modificata dall'art. 24, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, riportato al n. A/XL.
(70/a) Lettera così modificata prima dall'art. 24, D.Lgs. 19 marzo 1996, n.
242 e poi dall'art. 11,
D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66.
93. Contravvenzioni commesse dai lavoratori.
1. I lavoratori sono
puniti:
a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire quattrocentomila a
lire un milione e
duecentomila per la violazione degli articoli 5, comma 2; 12, comma 3, primo
periodo; 39; 44; 84, comma 3 (70);
b) con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila
a lire seicentomila per la violazione degli articoli 67, comma 2; 84, comma
1 (71).
(70) Lettera così
modificata dall'art. 24, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, riportato al n. A/XL.
(71) Articolo così modificato dall'art. 27, D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758,
riportato alla voce
Lavoro.
94. Violazioni amministrative.
1. Chiunque viola le
disposizioni di cui agli articoli 65, comma 2, e 80, comma 2, è punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a lire trecentomila.
TITOLO X
Disposizioni transitorie e finali
95. Norma transitoria.
1. In sede di prima
applicazione del presente decreto e comunque non oltre il 31 dicembre 1996
il datore di lavoro che intende svolgere direttamente i compiti di
prevenzione e protezione dai rischi è esonerato dalla frequenza del corso di
formazione di cui al comma 2 dell'art. 10, ferma restando l'osservanza degli
adempimenti previsti dal predetto art. 10, comma 2, lettere a), b) e c).
96. Decorrenza degli obblighi di cui all'art. 4.
1. È fatto obbligo di
adottare le misure di cui all'art. 4 nel termine di dodici mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto.
96-bis. Attuazione degli obblighi.
1. Il datore di lavoro
che intraprende un'attività lavorativa di cui all'art. 1 è tenuto a
elaborare il
documento di cui all'art. 4, comma 2, del presente decreto entro tre mesi
dall'effettivo inizio dell'attività (72).
(72) Aggiunto
dall'art. 25, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, riportato al n. A/XL.
97. Obblighi d'informazione.
1. Il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale trasmette alla commissione:
a) il testo delle disposizioni di diritto interno adottate nel settore della
sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro;
b) ogni cinque anni, una relazione sull'attuazione pratica delle
disposizioni dei titoli I, II, III e IV;
c) ogni quattro anni, una relazione sull'attuazione pratica delle
disposizioni dei titoli V e VI.
2. Le relazioni di cui al comma 1 sono trasmesse anche alle commissioni
parlamentari.
98. Norma finale.
1. Restano in vigore,
in quanto non specificatamente modificate dal presente decreto, le
disposizioni vigenti in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del
lavoro.
Allegato I
Casi in cui è
consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti
di prevenzione e protezione dai rischi (art. 10) (73)
1. Aziende artigiane e
industriali [1] fino a 30 addetti
2. Aziende agricole e zootecniche. . . fino a 10 addetti [2]
3. Aziende della pesca . . . . . . . . fino a 20 addetti
4. Altre aziende . . . . . . . . . . . fino a 200 addetti
----------
[1] Escluse le aziende industriali di cui all'art. 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175,
e successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o
notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, le
centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari,
le aziende estrattive ed altre attività minerarie, le aziende
per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi,
polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia
pubbliche sia private.
[2] Addetti assunti a tempo indeterminato.
(73) L'art. 26, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, riportato al n. A/XL, ha
modificato, come risulta dal testo qui riportato, i rinvii alle note e le
note stesse.
Allegato II
Prescrizioni di
sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro
1. Rilevazione e lotta
antincendio.
A seconda delle
dimensioni e dell'uso degli edifici, delle attrezzature presenti, delle
caratteristiche fisiche e chimiche delle sostanze presenti, nonché del
numero massimo di persone che possono essere presenti, i luoghi di lavoro
devono essere dotati di dispositivi adeguati per combattere l'incendio, e se
del caso, di rilevatori di incendio e di sistemi di allarme.
I dispositivi non automatici di lotta antincendio devono essere facilmente
accessibili e utilizzabili.
Essi devono essere oggetto di una segnaletica conforme alla normativa
vigente.
Questa segnaletica deve essere apposta nei luoghi appropriati ed essere
durevole.
2. Locali adibiti al
pronto soccorso.
Qualora l'importanza
dei locali, il tipo di attività in essi svolta e la frequenza degli
infortuni lo
richiedano, occorre prevedere uno o più locali adibiti al pronto soccorso.
I locali adibiti al pronto soccorso devono essere dotati di apparecchi e di
materiale di pronto soccorso indispensabili ed essere facilmente accessibili
con barelle.
Essi devono essere oggetto di una segnaletica conforme alla normativa
vigente.
Il materiale di pronto soccorso deve inoltre essere disponibile in tutti i
luoghi in cui le condizioni di lavoro lo richiedano.
Esso deve essere oggetto di una segnaletica appropriata e deve essere
facilmente accessibile.
Allegato III
Schema indicativo per
l'inventario dei rischi ai fini dell'impiego di attrezzature di protezione
individuale
(omissis)
Allegato IV
Elenco indicativo e
non esauriente delle attrezzature di protezione individuale
Dispositivi di protezione della testa.
- Caschi di protezione per l'industria (caschi per miniere, cantieri di
lavori pubblici, industrie varie);
- Copricapo leggero per proteggere il cuoio capelluto (berretti, cuffie,
retine con o senza visiera);
- Copricapo di protezione (cuffie, berretti, cappelli di tela cerata, ecc.,
in tessuto, in tessuto rivestito,
ecc.).
Dispositivi di
protezione dell'udito.
- Palline e tappi per le orecchie;
- Caschi (comprendenti l'apparato auricolare);
- Cuscinetti adattabili ai caschi di protezione per l'industria;
- Cuffie con attacco per ricezione a bassa frequenza;
- Dispositivi di protezione contro il rumore con apparecchiature di
intercomunicazione.
Dispositivi di
protezione degli occhi e del viso.
- Occhiali a stanghette;
- Occhiali a maschera;
- Occhiali di protezione contro i raggi x, i raggi laser, le radiazioni
ultraviolette, infrarosse, visibili;
- Schermi facciali;
- Maschere e caschi per la saldatura ad arco (maschere a mano, a cuffia o
adattabili a caschi
protettivi).
Dispositivi di
protezione delle vie respiratorie.
- Apparecchi antipolvere, antigas e contro le polveri radioattive;
- Apparecchi isolanti a presa d'aria;
- Apparecchi respiratori con maschera per saldatura amovibile;
- Apparecchi ed attrezzature per sommozzatori;
- Scafandri per sommozzatori.
Dispositivi di
protezione delle mani e delle braccia.
- Guanti:
contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.);
contro le aggressioni chimiche;
per elettricisti e antitermici;
- Guanti a sacco;
- Ditali;
- Manicotti;
- Fasce di protezione dei polsi;
- Guanti a mezze dita;
- Manopole.
Dispositivi di
protezione dei piedi e delle gambe.
- Scarpe basse, scarponi, tronchetti, stivali di sicurezza;
- Scarpe a slacciamento o sganciamento rapido;
- Scarpe con protezione supplementare della punta del piede (74);
- Scarpe e soprascarpe con suola anticalore (74);
- Scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro il calore (74);
- Scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro il freddo (74);
- Scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro le vibrazioni (74);
- Scarpe, stivali e soprastivali di protezione antistatici (74);
- Scarpe, stivali e soprastivali di protezione isolanti (74);
- Stivali di protezione contro le catene delle trance meccaniche (74);
- Zoccoli (74);
- Ginocchiere (74);
- Dispositivi di protezione amovibili del collo del piede (74);
- Ghette (74);
- Suole amovibili (anticalore, antiperforazione o antitraspirazione) (74);
- Ramponi amovibili per ghiaccio, neve, terreno sdrucciolevole (74).
Dispositivi di
protezione della pelle (74).
- Creme
protettive/pomate (74).
Dispositivi di
protezione del tronco e dell'addome (74).
- Giubbotti, giacche e
grembiuli di protezione contro le aggressioni meccaniche (perforazioni,
tagli,
spruzzi di metallo fuso, ecc.) (74);
- Giubbotti, giacche e grembiuli di protezione contro le aggressioni
chimiche (74);
- Giubbotti termici (74);
- Giubbotti di salvataggio (74);
- Grembiuli di protezione contro i raggi x (74);
- Cintura di sicurezza del tronco (74).
Dispositivi
dell'intero corpo (74).
- Attrezzature di
protezione contro le cadute (74);
- Attrezzature cosiddette anticaduta (attrezzature complete comprendenti
tutti gli accessori necessari al funzionamento) (74);
- Attrezzature con freno "ad assorbimento di energia cinetica" (attrezzature
complete comprendenti tutti gli accessori necessari al funzionamento) (75);
- Dispositivo di sostegno del corpo (imbracatura di sicurezza) (75).
Indumenti di
protezione (75).
- Indumenti di lavoro
cosiddetti "di sicurezza" (due pezzi e tute) (75);
- Indumenti di protezione contro le aggressioni meccaniche (perforazioni,
tagli, ecc.) (75);
- Indumenti di protezione contro le aggressioni chimiche (75);
- Indumenti di protezione contro gli spruzzi di metallo fuso e di raggi
infrarossi (75);
- Indumenti di protezione contro il calore (75);
- Indumenti di protezione contro il freddo (75);
- Indumenti di protezione contro la contaminazione radioattiva (75);
- Indumenti antipolvere (75);
- Indumenti antigas (75);
- Indumenti ed accessori (bracciali e guanti, ecc.) fluorescenza di
segnalazione, catarifrangenti (75);
- Coperture di protezione (75).
(74) Paragrafi
aggiunti dall'art. 27, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, riportato al n. A/XL.
(74) Paragrafi aggiunti dall'art. 27, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242,
riportato al n. A/XL.
(74) Paragrafi aggiunti dall'art. 27, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242,
riportato al n. A/XL.
(74) Paragrafi aggiunti dall'art. 27, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242,
riportato al n. A/XL.
(74) Paragrafi aggiunti dall'art. 27, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242,
riportato al n. A/XL.
(74) Paragrafi aggiunti dall'art. 27, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242,
riportato al n. A/XL.
(74) Paragrafi aggiunti dall'art. 27, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242,
riportato al n. A/XL.
(74) Paragrafi aggiunti dall'art. 27, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242,
riportato al n. A/XL.
(74) Paragrafi aggiunti dall'art. 27, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242,
riportato al n. A/XL.
(74) Paragrafi aggiunti dall'art. 27, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242,
riportato al n. A/XL.
(74) Paragrafi aggiunti dall'art. 27, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242,
riportato al n. A/XL.
(74) Paragrafi aggiunti dall'art. 27, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242,
riportato al n. A/XL.
(74) Paragrafi aggiunti dall'art. 27, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242,
riportato al n. A/XL.
(74) Paragrafi aggiunti dall'art. 27, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242,
riportato al n. A/XL.
(74) Paragrafi aggiunti dall'art. 27, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242,
riportato al n. A/XL.
(74) Paragrafi aggiunti dall'art. 27, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242,
riportato al n. A/XL.
(74) Paragrafi aggiunti dall'art. 27, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242,
riportato al n. A/XL.
(74) Paragrafi aggiunti dall'art. 27, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242,
riportato al n. A/XL.
(74) Paragrafi aggiunti dall'art. 27, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242,
riportato al n. A/XL.
(74) Paragrafi aggiunti dall'art. 27, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242,
riportato al n. A/XL.
(74) Paragrafi aggiunti dall'art. 27, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242,
riportato al n. A/XL.
(74) Paragrafi aggiunti dall'art. 27, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242,
riportato al n. A/XL.
(74) Paragrafi aggiunti dall'art. 27, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242,
riportato al n. A/XL.
(74) Paragrafi aggiunti dall'art. 27, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242,
riportato al n. A/XL.
(74) Paragrafi aggiunti dall'art. 27, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242,
riportato al n. A/XL.
(74) Paragrafi aggiunti dall'art. 27, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242,
riportato al n. A/XL.
(75) Paragrafi aggiunti dall'art. 27, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242,
riportato al n. A/XL.
(75) Paragrafi aggiunti dall'art. 27, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242,
riportato al n. A/XL.
(75) Paragrafi aggiunti dall'art. 27, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242,
riportato al n. A/XL.
(75) Paragrafi aggiunti dall'art. 27, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242,
riportato al n. A/XL.
(75) Paragrafi aggiunti dall'art. 27, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242,
riportato al n. A/XL.
(75) Paragrafi aggiunti dall'art. 27, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242,
riportato al n. A/XL.
(75) Paragrafi aggiunti dall'art. 27, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242,
riportato al n. A/XL.
(75) Paragrafi aggiunti dall'art. 27, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242,
riportato al n. A/XL.
(75) Paragrafi aggiunti dall'art. 27, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242,
riportato al n. A/XL.
(75) Paragrafi aggiunti dall'art. 27, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242,
riportato al n. A/XL.
(75) Paragrafi aggiunti dall'art. 27, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242,
riportato al n. A/XL.
(75) Paragrafi aggiunti dall'art. 27, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242,
riportato al n. A/XL.
(75) Paragrafi aggiunti dall'art. 27, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242,
riportato al n. A/XL.
(75) Paragrafi aggiunti dall'art. 27, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242,
riportato al n. A/XL.
Allegato V
Elenco indicativo e
non esauriente delle attività e dei settori di attività per i quali può
rendersi
necessario mettere a disposizione attrezzature di protezione individuale
1. PROTEZIONE DEL CAPO
(PROTEZIONE DEL CRANIO)
Elmetti di protezione (76).
- Lavori edili,
soprattutto lavori sopra, sotto o in prossimità di impalcature e di posti di
lavoro
sopraelevati, montaggio e smontaggio di armature, lavori di installazione e
di posa di ponteggi e
operazioni di demolizione;
- Lavori su ponti d'acciaio, su opere edili in strutture d'acciaio di grande
altezza, piloni, torri,
costruzioni idrauliche in acciaio, altiforni, acciaierie e laminatoi, grandi
serbatoi, grandi condotte, caldaie e centrali elettriche;
- Lavori in fossati, trincee, pozzi e gallerie di miniera;
- Lavori in terra e in roccia;
- Lavori in miniere sotterranee, miniere a cielo aperto e lavori di
spostamento di ammassi di sterile;
- Uso di estrattori di bulloni;
- Brillatura mine;
- Lavori in ascensori e montacarichi, apparecchi di sollevamento, gru e
nastri trasportatori;
- Lavori nei pressi di altiforni, in impianti di riduzione diretta, in
acciaierie, in laminatoi, in stabilimenti metallurgici, in impianti di
fucinatura a maglio e a stampo, nonché in fonderie;
- Lavori in forni industriali, contenitori, apparecchi, silos, tramogge e
condotte;
- Costruzioni navali;
- Smistamento ferroviario;
- Macelli.
2. PROTEZIONE DEL
PIEDE.
Scarpe di sicurezza
con suola imperforabile.
- Lavori di rustico, di genio civile e lavori stradali;
- Lavori su impalcature;
- Demolizioni di rustici;
- Lavori in calcestruzzo ed in elementi prefrabbricati con montaggio e
smontaggio di armature;
- Lavori in cantieri edili e in aree di deposito;
- Lavori su tetti.
Scarpe di sicurezza
senza suola imperforabile.
- Lavori su ponti d'acciaio, opere edili in strutture di grande altezza,
piloni, torri, ascensori e montacarichi, costruzioni idrauliche in acciaio,
altiforni, acciaierie, laminatoi, grandi contenitori, grandi condotte, gru,
caldaie, e impianti elettrici;
- Costruzioni di forni, installazione di impianti di riscaldamento e di
aerazione, nonché montaggio di costruzioni metalliche;
- Lavori di trasformazione e di manutenzione;
- Lavori in altiforni, impianti di riduzione diretta, acciaierie e
laminatoi, stabilimenti metallurgici, impianti di fucinatura a maglio e a
stampo, impianti di pressatura a caldo e di trafilatura;
- Lavori in cave di pietra, miniere a cielo aperto e rimozione di discarica;
- Lavorazione e finitura di pietre;
- Produzione di vetri piani e di vetri cavi, nonché lavorazione e finitura;
- Manipolazione di stampi nell'industria della ceramica;
- Lavori di rivestimenti in prossimità del forno nell'industria della
ceramica;
- Lavori nell'industria della ceramica pesante e nell'industria dei
materiali da costruzione;
- Movimentazione e stoccaggio;
- Manipolazione di blocchi di carni surgelate e di contenitori metallici di
conserve;
- Costruzioni navali;
- Smistamento ferroviario.
Scarpe di sicurezza
con tacco o con suola continua e con intersuola imperforabile.
- Lavori sui tetti.
Scarpe di sicurezza
con intersuola termoisolante.
- Attività su e con masse molto fredde o ardenti.
Scarpe di sicurezza a
slacciamento rapido.
- In caso di rischio di penetrazione di masse incandescenti fuse.
3. PROTEZIONE DEGLI
OCCHI O DEL VOLTO.
Occhiali di
protezione, visiere o maschere di protezione.
- Lavori di saldatura, molatura e tranciatura;
- Lavori di mortasatura e di scalpellatura;
- Lavorazione e finitura di pietre;
- Uso di estrattori di bulloni;
- Impiego di macchine asportatrucioli durante la lavorazione di materiali
che producono trucioli corti;
- Fucinatura a stampo;
- Rimozione e frantumazione di schegge;
- Operazioni di sabbiatura;
- Manipolazione di prodotti acidi e alcalini, disinfettanti e detergenti
corrosivi;
- Impiego di pompe a getto liquido;
- Manipolazione di masse incandescenti fuse o lavori in prossimità delle
stesse;
- Lavori che comportano esposizione al calore radiante;
- Impiego di laser.
4. PROTEZIONE DELLE
VIE RESPIRATORIE.
Autorespiratori.
- Lavori in contenitori, in vani ristretti ed in forni industriali
riscaldati a gas, qualora sussista il rischio di intossicazione da gas o di
carenza di ossigeno.
- Lavoro nella zona di caricamento dell'altoforno;
- Lavori in prossimità dei convertitori e delle condutture di gas di
altoforno;
- Lavori in prossimità della colata in siviera qualora sia prevedibile che
se ne sprigionino fumi di metalli pesanti;
- Lavori di rivestimento di forni e di siviere qualora sia prevedibile la
formazione di polveri;
- Verniciatura a spruzzo senza sufficiente aspirazione;
- Lavori in pozzetti, canali ed altri vani sotterranei nell'ambito della
rete fognaria;
- Attività in impianti frigoriferi che presentino un rischio di fuoriuscita
del refrigerante.
5. PROTEZIONE
DELL'UDITO.
Otoprotettori.
- Lavori nelle vicinanze di presse per metalli;
- Lavori che implicano l'uso di utensili pneumatici;
- Attività del personale a terra negli aeroporti;
- Battitura di pali e costipazione del terreno;
- Lavori nel legname e nei tessili.
6. PROTEZIONE DEL
TRONCO, DELLE BRACCIA E DELLE MANI.
Indumenti protettivi.
- Manipolazione di prodotti acidi e alcalini, disinfettanti e detergenti
corrosivi;
- Lavori che comportano la manipolazione di masse calde o la loro vicinanza
o comunque
un'esposizione al calore;
- Lavorazione di vetri piani;
- Lavori di sabbiatura;
- Lavori in impianti frigoriferi.
Indumenti protettivi
difficilmente infiammabili.
- Lavori di saldatura in ambienti ristretti.
Grembiuli
imperforabili.
- Operazioni di disossamento e di squartamento nei macelli;
- Lavori che comportano l'uso di coltelli, nel caso in cui questi siano
mossi in direzione del corpo.
Grembiuli di cuoio.
- Saldatura;
- Fucinatura;
- Fonditura;
Bracciali.
- Operazioni di disossamento e di squartamento nei macelli.
Guanti.
- Saldatura;
- Manipolazione di oggetti con spigoli vivi, esclusi i casi in cui sussista
il rischio che il guanto rimanga impigliato nelle macchine;
- Manipolazione a cielo aperto di prodotti acidi e alcalini.
Guanti a maglia
metallica.
- Operazione di disossamento e di squartamento nei macelli;
- Attività protratta di taglio con il coltello nei reparti di produzione e
macellazione;
- Sostituzione di coltelli nelle taglierine.
7. INDUMENTI DI
PROTEZIONE CONTRO LE INTEMPERIE.
- Lavori edili
all'aperto con clima piovoso e freddo.
8. INDUMENTI
FOSFORESCENTI (77).
- Lavori in cui è
necessario percepire in tempo la presenza dei lavoratori.
9. Attrezzatura di
protezione anticaduta (imbracature di sicurezza).
- Lavori su
impalcature;
- Montaggio di elementi prefabbricati;
- Lavori su piloni.
10. Attacco di
sicurezza con corda.
- Posti di lavoro in
cabine sopraelevate di gru;
- Posti di lavoro in cabine di manovra sopraelevate di transelevatori;
- Posti di lavoro sopraelevati su torri di trivellazione;
- Lavori in pozzi e in fogne.
11. Protezione
dell'epidermide.
- Manipolazione di
emulsioni;
- Concia di pellami.
(76) Dizione così
modificata dall'art. 28, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, riportato al n. A/XL.
(77) Dizione così modificata dall'art. 28, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242,
riportato al n. A/XL.
Allegato VI
Elementi di
riferimento
1. Caratteristiche del
carico.
La movimentazione
manuale di un carico può costituire un rischio tra l'altro dorso-lombare nei
casi seguenti:
- il carico è troppo pesante (kg 30);
- è ingombrante o difficile da afferrare;
- è in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi;
- è collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato
ad una certa distanza
dal tronco o con una torsione o inclinazione del tronco;
- può, a motivo della struttura esterna e/o della consistenza, comportare
lesioni per il lavoratore, in particolare in caso di urto.
2. Sforzo fisico
richiesto.
Lo sforzo fisico può
presentare un rischio tra l'altro dorso-lombare nei seguenti casi:
- è eccessivo;
- può essere effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco;
- può comportare un movimento brusco del carico;
- è compiuto con il corpo in posizione instabile.
3. Caratteristiche
dell'ambiente di lavoro.
Le caratteristiche
dell'ambiente di lavoro possono aumentare le possibilità di rischio tra
l'altro dorso-lombare nei seguenti casi:
- lo spazio libero, in particolare verticale, è insufficiente per lo
svolgimento dell'attività richiesta;
- il pavimento è ineguale, quindi presenta rischi di inciampo o di
scivolamento per le scarpe calzate dal lavoratore;
- il posto o l'ambiente di lavoro non consentono al lavoratore la
movimentazione manuale di carichi a un'altezza di sicurezza o in buona
posizione;
- il pavimento o il piano di lavoro presenta dislivelli che implicano la
manipolazione del carico a
livelli diversi;
- il pavimento o il punto di appoggio sono instabili;
- la temperatura, l'umidità o la circolazione dell'aria sono inadeguate.
4. Esigenze connesse
all'attività.
L'attività può
comportare un rischio tra l'altro dorso-lombare se comporta una o più delle
seguenti esigenze:
- sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna vertebrale, troppo
frequenti o troppo
prolungati;
- periodo di riposo fisiologico o di recupero insufficiente;
- distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento o di trasporto;
- un ritmo imposto da un processo che non può essere modulato dal
lavoratore.
FATTORI INDIVIDUALI DI
RISCHIO.
Il lavoratore può
correre un rischio nei seguenti casi:
- inidoneità fisica a svolgere il compito in questione;
- indumenti, calzature o altri effetti personali inadeguati portati dal
lavoratore;
- insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze o della formazione.
Allegato VII
Prescrizioni minime
Osservazione preliminare.
Gli obblighi previsti dal presente allegato si applicano al fine di
realizzare gli obiettivi del titolo VI e qualora gli elementi esistano sul
posto di lavoro e non contrastino con le esigenze o caratteristiche
intrinseche della mansione.
1. ATTREZZATURE.
a) Osservazione
generale.
L'utilizzazione in sé
dell'attrezzatura non deve essere fonte di rischio per i lavoratori.
b) Schermo.
I caratteri sullo
schermo devono avere una buona definizione e una forma chiara, una grandezza
sufficiente e vi deve essere uno spazio adeguato tra i caratteri e le linee.
L'immagine sullo schermo deve essere stabile; esente da sfarfallamento o da
altre forme d'instabilità.
La brillanza e/o il contrasto tra i caratteri e lo sfondo dello schermo
devono essere facilmente
regolabili da parte dell'utilizzatore del videoterminale e facilmente
adattabili alle condizioni ambientali.
Lo schermo deve essere orientabile ed inclinabile liberamente e facilmente
per adeguarsi alle
esigenze dell'utilizzatore.
È possibile utilizzare un sostegno separato per lo schermo o un piano
regolabile.
Lo schermo non deve avere riflessi e riverberi che possano causare molestia
all'utilizzatore.
c) Tastiera.
La tastiera dev'essere
inclinabile e dissociata dallo schermo per consentire al lavoratore di
assumere una posizione confortevole e tale da non provocare l'affaticamento
delle braccia o delle mani.
Lo spazio davanti alla tastiera dev'essere sufficiente onde consentire un
appoggio per le mani e le braccia dell'utilizzatore.
La tastiera deve avere una superficie opaca onde evitare i riflessi.
La disposizione della tastiera e le caratteristiche dei tasti devono tendere
ad agevolare l'uso della
tastiera stessa.
I simboli dei tasti devono presentare sufficiente contrasto ed essere
leggibili dalla normale posizione di lavoro.
d) Piano di lavoro.
Il piano di lavoro
deve avere una superficie poco riflettente, essere di dimensioni sufficienti
e
permettere una disposizione flessibile dello schermo, della tastiera, dei
documenti e del materiale accessorio.
Il supporto per i documenti deve essere stabile e regolabile e deve essere
collocato in modo tale da ridurre al massimo i movimenti fastidiosi della
testa e degli occhi.
È necessario uno spazio sufficiente che permetta ai lavoratori una posizione
comoda.
e) Sedile di lavoro.
Il sedile di lavoro
dev'essere stabile, permettere all'utilizzatore una certa libertà di
movimento ed una posizione comoda.
I sedili debbono avere altezza regolabile.
Il loro schienale deve essere regolabile in altezza e in inclinazione.
Un poggiapiedi sarà messo a disposizione di coloro che lo desiderino.
2. AMBIENTE (78).
a) Spazio.
Il posto di lavoro
deve essere ben dimensionato e allestito in modo che vi sia spazio
sufficiente per permettere cambiamenti di posizione e di movimenti
operativi.
b) Illuminazione.
L'illuminazione
generale ovvero l'illuminazione specifica (lampade di lavoro) devono
garantire
un'illuminazione sufficiente ed un contrasto appropriato tra lo schermo e
l'ambiente, tenuto conto delle caratteristiche del lavoro e delle esigenze
visive dell'utilizzatore.
Fastidiosi abbagliamenti e riflessi sullo schermo o su altre attrezzature
devono essere evitati strutturando l'arredamento del locale e del posto di
lavoro in funzione dell'ubicazione delle fonti di luce artificiale e delle
loro caratteristiche tecniche.
c) Riflessi e
abbagliamenti.
I posti di lavoro
devono essere sistemati in modo che le fonti luminose quali le finestre e le
altre
aperture, le pareti trasparenti o traslucide, nonché le attrezzature e le
pareti di colore chiaro non
producano riflessi sullo schermo.
Le finestre devono essere munite di un opportuno dispositivo di copertura
regolabile per attenuare la luce diurna che illumina il posto di lavoro.
d) Rumore.
Il rumore emesso dalle
attrezzature appartenenti al/ai posto/i di lavoro deve essere preso in
considerazione al momento della sistemazione del posto di lavoro, in
particolare al fine di non
perturbare l'attenzione e la comunicazione verbale.
e) Calore.
Le attrezzature
appartenenti al/ai posto/i di lavoro non devono produrre un eccesso di
calore che
possa essere fonte di disturbo per i lavoratori.
f) Radiazioni.
Tutte le radiazioni,
eccezion fatta per la parte visibile dello spettro elettromagnetico, devono
essere ridotte a livelli trascurabili dal punto di vista della tutela della
sicurezza e della salute dei lavoratori.
g) Umidità.
Si deve fare in modo
di ottenere e mantenere un'umidità soddisfacente.
3. INTERFACCIA
ELABORATORE/UOMO (79).
All'atto
dell'elaborazione, della scelta, dell'acquisto del software, o allorché
questo viene modificato,
come anche nel definire le mansioni che implicano l'utilizzazione di unità
videoterminali, il datore di
lavoro terrà conto dei seguenti fattori:
a) il software deve essere adeguato alla mansione da svolgere;
b) il software deve essere di facile uso e, se del caso, adattabile a
livello di conoscenza e di
esperienza dell'utilizzatore; nessun dispositivo o controllo quantitativo o
qualitativo può essere utilizzato all'insaputa dei lavoratori;
c) i sistemi debbono fornire ai lavoratori delle indicazioni sul loro
svolgimento;
d) i sistemi devono fornire l'informazione di un formato e ad un ritmo
adeguato agli operatori;
e) i princìpi dell'ergonomia devono essere applicati in particolare
all'elaborazione dell'informazione da parte dell'uomo.
(78) Paragrafo così
inserito dall'art. 29, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, riportato al n. A/XL.
(79) Paragrafo così inserito dall'art. 29, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242,
riportato al n. A/XL.
Allegato VIII (80)
[(Art. 61, comma 1, lettera a), numero 3), e art. 72, comma 2, lettera a)]
Elenco di sostanze,
preparati e processi
1. Produzione di
auramina col metodo Michler.
2. I lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti
nella fuliggine, nel catrame o nella pece di carbone.
3. Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il
raffinamento del nichel a
temperature elevate.
4. Processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico.
5. Il lavoro comportante l'esposizione a polvere di legno duro [1].
[1] Un elenco di tipi
di legno duro figura nel volume 62 delle monografie sulla valutazione dei
rischi cancerogeni per la salute umana "Wood Dust and Formaldehyde"
pubblicato dal Centro internazionale di ricerca sul cancro, Lione 1995.
(80) Articolo così
sostituito dall'art. 9, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66.
Allegato VIII-bis (81)
[(art. 61, comma 2; art. 62, comma 3 e art. 72, comma 2, lettera a)]
Valori limite di
esposizione professionale
Nome agenteEINECS
[1]CAS [2]Valore limite di esposizione
professionale Osservazioni Misure transitorieMg/m3 [3]ppm
[4]Benzene200-753-771-43-23,25 [5]1 [5]Pelle [6]Sino al 31
dicembre 2001 il
valore limite è di
3 ppm (=9,
75mg/m3)Cloruro di vinile
monomero200-83175-01-47,77 [5]3 [5]--Polveri di legno--5,00 [5] [7]---
[1] EINECS: Inventario
europeo delle sostanze chimiche esistenti (European Inventory of Existing
Chemical Susbstances).
[2] CAS: Numero Chemical Abstract Service.
[3] mg/m3 = milligrammi per metro cubo d'aria a 20° e 101,3 Kpa
(corrispondenti a 760 mm di
mercurio).
[4] ppm = parti per milione nell'aria (in volume: ml/m3).
[5] Valori misurati o calcolati in relazione ad un periodo di riferimento di
otto ore.
[6] Sostanziale contributo al carico corporeo totale attraverso la possibile
esposizione cutanea.
[7] Frazione inalabile; se le polveri di legno duro sono mescolate con altre
polveri di legno, il valore limite si applica a tutte le polveri di legno
presenti nella miscela in questione.
(81) Allegato aggiunto
dall'art. 10, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66.
Allegato IX
Elenco esemplificativo
di attività lavorative che possono comportare la presenza di agenti
biologici
1. Attività in
industrie alimentari.
2. Attività nell'agricoltura.
3. Attività nelle quali vi è contatto con animali e/o con prodotti di
origine animale.
4. Attività nei servizi sanitari, comprese le unità di isolamento e post
mortem.
5. Attività nei laboratori clinici, veterinari e diagnostici, esclusi i
laboratori di diagnosi microbiologica.
6. Attività in impianti di smaltimento rifiuti e di raccolta di rifiuti
speciali potenzialmente infetti.
7. Attività negli impianti per la depurazione delle acque di scarico.
Allegato X
Segnale di rischio
biologico
(omissis)
Allegato XI (82)
Elenco degli agenti
biologici classificati
1. Sono inclusi nella
classificazione unicamente gli agenti di cui è noto che possono provocare
malattie infettive in soggetti umani.
I rischi tossico ovvero allergenico eventualmente presenti sono indicati a
fianco di ciascun agente in apposita colonna.
Non sono stati presi in considerazione gli agenti patogeni di animali e
piante di cui è noto che non hanno effetto sull'uomo.
In sede di compilazione di questo primo elenco di agenti biologici
classificati non si è tenuto conto dei microrganismi geneticamente
modificati.
2. La classificazione degli agenti biologici si basa sull'effetto esercitato
dagli stessi su lavoratori sani.
Essa non tiene conto dei particolari effetti sui lavoratori la cui
sensibilità potrebbe essere modificata da altre cause quali malattia
preesistente, uso di medicinali, immunità compromessa, stato di gravidanza o
allattamento, fattori dei quali è tenuto conto nella sorveglianza sanitaria
di cui all'art. 95.
3. Gli agenti biologici che non sono stati inclusi nei gruppi 2, 3, 4
dell'elenco non sono implicitamente inseriti nel gruppo 1.
Per gli agenti di cui è nota per numerose specie la patogenicità per l'uomo,
l'elenco comprende le specie più frequentemente implicate nelle malattie,
mentre un riferimento di carattere più generale indica che altre specie
appartenenti allo stesso genere possono avere effetti sulla salute
dell'uomo.
Quando un intero genere è menzionato nell'elenco degli agenti biologici, è
implicito che i ceppi e le specie definiti non patogeni sono esclusi dalla
classificazione.
4. Quando un ceppo è attenuato o ha perso geni notoriamente virulenti, il
contenimento richiesto dalla classificazione del ceppo parentale non è
necessariamente applicativo a meno che la valutazione del rischio da esso
rappresentato sul luogo di lavoro non lo richieda.
5. Tutti i virus che sono già stati isolati nell'uomo e che ancora non
figurano nel presente allegato devono essere considerati come appartenenti
almeno al gruppo due, a meno che sia provato che non possono provocare
malattie nell'uomo.
6. Taluni agenti classificati nel gruppo tre ed indicati con doppio
asterisco (**) nell'elenco allegato possono comportare un rischio di
infezione limitato perché normalmente non sono veicolati dall'aria. Nel caso
di particolari attività comportanti l'utilizzazione dei suddetti agenti, in
relazione al tipo di operazione effettuata e dei quantitativi impiegati può
risultare sufficiente, per attuare le misure di cui ai punti 2 e 13
dell'allegato XII ed ai punti 2,3, 5 dell'allegato XIII, assicurare i
livelli di contenimento ivi previsti per gli agenti del gruppo 2.
7. Le misure di contenimento che derivano dalla classificazione dei
parassiti si applicano unicamente agli stadi del ciclo dei parassiti che
possono essere infettivi per l'uomo.
8. L'elenco contiene indicazioni che individuano gli agenti biologici che
possono provocare reazioni allergiche o tossiche, quelli per i quali è
disponibile un vaccino efficace e quelli per i quali è opportuno conservare
per almeno dieci anni l'elenco dei lavoratori che hanno operato in attività
con rischio di esposizione a tali agenti.
Tali indicazioni sono:
A: possibili effetti allergici;
D: l'elenco dei lavoratori che hanno operato con detti agenti deve essere
conservato per almeno
dieci anni dalla cessazione dell'ultima attività comportante rischio di
esposizione;
T: produzione di tossine;
V: vaccino efficace disponibile.
(82) Allegato così
sostituito dall'art. 1, D.M. 12 novembre 1999 (Gazz. Uff. 27 gennaio 2000,
n. 21).
Batteri e organismi simili
N.B. - Per gli agenti
che figurano nel presente elenco la menzione "spp" si riferisce alle altre
specie riconosciute patogene per l'uomo
Agente biologico
Classificazione Rilievi Actinobacillus actinomycetemcomitans2Actinomadura
madurae2Actinomadura pelletieri2Actinomyces gereneseriae2Actinomyces
israelli2Actinomyces pyogenes2Actinomyces spp2Arcanobacterium haemolyticum (Corynebacterium
haemolyticum)2Bacillus anthracis3Bacteroldes fragilis2Bartonella
bacilliformis2Bartonella (Rochalimea) spp2Bartonella quintana (Rochalimea
quintana)2Bordetella bronchiseptica2Bordetella parapertussis2Bordetella
pertussis2VBorrelia burgdorferi2Borrelia duttonii2Borrelia
recurrentis2Borelia spp2Brucella abortus3Brucella canis3Brucella
melitensis3Brucella suis3Burkholderia mallei (pseudomonas mallei)3Burkhlderia
pseudomallei (pseudomonas pseudomallei)3Campylobacter fetus2Campylobacter
jejuni2Campylobacter spp2Cardiobacterium hominis2Chlamydia
pneumoniae2Chlamydia trachomatis2Chlamydia psittaci (ceppi aviari)3Chlamydia
psittaci (ceppi non aviari)2Clostridium botulinum2TClostridium
perfringens2Clostridium tetani2T, VClostridium spp2Corynebacterium
diphtheriae2T, VCorynebacterium minutissimum2Corynebacterium
pseudotuberculosis2Corynebacterium spp2Coxiella bumetii3Edwardsiella
tarda2Ehrlichia sennetsu (Rickettsia sennetsu)2Ehrlichia spp2Eikenella
corrodens2Enterobacter aerogenes/cloacae2Enterobacter spp2Enterococcus
spp2Erysipelothrix rhusiopathiae2Escherichia coli (ad eccezione dei ceppi
non patogeni)2Escherichia coli, ceppi verocitotossigenici (es. O157:H7
oppure O103)3 (**)TFlavobacterium meningosepticum2Fluoribacter bozemanii (Legionella)2Francisella
tularensis (Tipo A)3Francisella tularensis (Tipo B)2Fusobacterium
necrophorum2Gardnerella vaginalis2Haemophilus ducreyl2Haemophilus
influenzae2VHaemophilus spp2Helicobacter pylori2Klebsiella
oxytoca2Klebsiella pnumoniae2Klebsiella spp2Legionella
pneumophila2Legionella spp2Leptospira interrogans (tutti i serotipi)2Listeria
manocytogenes2Listeria ivanovil2Morganella morganii2Mycobacterium
africanum3VMycobacterium avium/Intracellulare2Mycobacterium bovis (ad
eccezione del ceppo BCG)3VMycobacterium chelonae2Mycobacterium
fortuitum2Mycobacterium kansasii2Mycobacterium leprae3Mycobacterium
malmoense2Mycobacterium marinum2Mycobacterium microti3 (**)Mycobacterium
paratuberculosis2Mycobacterium scrofulaceum2Mycobacterium
simiae2Mycobacterium szulgai2Mycobacterium tuberculosis3VMycobacterium
ulcerans3 (**)Mycobacterium xenopi2Mycoplasma caviae2Mycoplasma
hominis2Mycoplasma pneumoniae2Neisseria gonorrhoeae2Neisseria
meningitidis2VNocardia asteroides2Nocardia brasiliensis2Nocardia
farcinica2Nocardia nova2Nocardia otitidiscaviarum2Pasteurella
multocida2Pasteurella app2Peptostreptococcus anaerobius2Plesiomonas
shigelloides2Porphyromonas spp2Prevotella spp2Proteus mirabilis2Proteus
penneri2Proteus vulgaris2Providencia alcalifaciens2Providencia
rettgeri2Providencia spp2Pseudomonas aeruginosa2Rhodococcus equi2Rickettsia
akari3 (**)Rickettsia canada3 (**)Rickettsia conorii3
Rickettsia montana3 (**)Rickettsia typhi (Rickettsia mooseri)3Rickettsia
prowazekii3Rickettsia rickettsii3Rickettsia tsutsugamushi3Rickettsia
spp2Salmonella arizonae2Salmonella enteritidis2Salmonella
typhimurium2Salmonella paratyphi A, B, C2VSalmonella typhi3 (**)VSalmonella
(altre varietà serologiche)2Serpulina spp2Shigella boydii2Shigella
dysenteriae (Tipo 1)(3**)TShigella dysenteriae, diverso dal Tipo 12Shigella
fiexneri2Shigella sonnei2Staphylococcus aureus2Streptobacillus
moniliformis2Streptococcus pneumoniae2Streptococcus pyogenes2Streptococcus
spp2Streptococcus suis2Treponema carateum2Treponema pallidum2Treponema
pertenue2Treponema spp2Vibrio cholerae (incluso El Tor)2Vibrio
parahaemolyticus2Vibrio spp2Yersinia enterocolitica2Yersinia
pestis3VYersinia pseudotuberculois2Yersinia spp2
(**) vedi introduzione
punto 6
Virus (*)
Agente
biologicoClassificazioneRilieviAdenoviridae2Arenaviridae:LCM-Lassa Virus
complex (Arenavirus del Vecchio Mondo):Virus Lassa4Virus della
coriomeningite linfocitaria (ceppi neurotropi)3Virus della coriomeningite
linfocitaria (altri ceppi)2Virus Mopeia2Altri LCM-Lassa Virus complex2Virus
complex Tacaribe (Arenavirus del Nuovo Mondo):Virus Guanarito4Virus
Junin4Virus Sabia4Virus Machupo4Virus Flexal3Altri Virus del Complesso
Tacaribe2Astroviridae2Bunyaviridae:Bhanja2Virus Bunyamwera2Gemiston2Virus
Oropouche3Virus dell'encefalite Californiana2Hantavirus:Hantaan (febbre
emorragica coreana)3Belgrado (noto anche come Dobrava)3Seoul-Virus3Sin
Nombre (ex Muerto Canyon)3Puumala-Virus2Prospect Hill-Virus2Altri
Hantavirus2Nairovirus:Virus della febbre emorragica di Crimea/Congo4Virus
Hazara2Phlebovirus:Febbre della Valle del Rift3VFebbre da Flebotomi2Virus
Toscana2Altri bunyavirus noti come patogeni2Caliciviridae:Virus dell'epatite
E3 (**)Norwalk-Virus2Altri Caliciviridae2Coronaviridae2Filoviridae:Virus
Ebola4Virus di marburg4Flaviviridae:Encefalite d'Australia (Encefalite della
Valle Murray)3Virus dell'encefalite da zecca dell'Europa Centrale3
(**)VAbsettarov3Hanzalova3Hypr3Kumlinge3Virus della dengue tipi 1-43Virus
dell'epatite C3 (**)DVirus dell'epatite G3 (**)DEncefalite B
giapponese3VForesta di Kyasanur3VLouping ill3 (**)Omsk
(a)3VPowassan3Rocio3Encefalite verno-estiva russa (a)3VEncefalite di St.
Louis3Virus Wesselsbron3 (**)Virus della Valle del Nilo3Febbre gialla3VAltri
flavivirus noti per essere patogeni2Hepadnaviridae:Virus dell'epatite B3
(**)V, DVirus dell'epatite D (Delta) (b)3 (**)V, DHerpesviridae:Cytomegalovirus2Virus
d'Epstein-Barr2Herpesvirus simiae (B virus)3Herpes simplex virus tipi 1 e
22Herpesvirus varicella-zoster2Virus Herpes dell'uomo tipo 72Virus Herpes
dell'uomo tipo 82DVirus linfotropo B dell'uomo
(HBLV-HHV6)2Orthomyxoviridae:Virus influenzale tipi A, B e C2V (c)Orthomyxoviridae
trasmesse dalle zecche: Virus Dhori e Thogoto2Papovaviridae:Virus BK e JC2D
(d)Papillomavirus dell'uomo2D (d)Paramyxoviridae:Virus del morbillo2VVirus
della parotite2VVirus della malattia di Newcastle2Virus parainfluenzali tipi
1-42Virus respiratorio sinciziale2Parvoviridae:Parvovirus dell'uomo (B
19)2Picornaviridae:Virus della congiuntivite emorragica (AHC)2Virus
Coxackie2Virus Echo2Virus dell'epatite A (enterovirus dell'uomo tipo
72)2VVirus della poliomielite2VRhinovirus2Poxviridae:Buffalopox virus
(e)2Cowpox virus2Elephantpox Virus (f)2Virus del nodulo dei
mungitori2Molluscum contagiosum virus2Monkeypox virus3VOrf virus2Rabbitpox
virus (g)2Vaccinia virus2Variola (mayor & minor) virus4VWhitepox virus (variola
virus)4VYatapox virus (Tana & Yaba)2Reoviridae:Coltivirus2Rotavirus
umano2Orbivirus2Reovirus2RetroviridaeVirus della sindrome di
immunodeficienza umana (AIDS)3 (**)DVirus di leucemie umane a cellule T
(HTLV) tipi 1 e 23 (**)D
SIV (h)3 (**)Rhabdoviridae:Virus della rabbia3 (**)VVirus della stomatite
vescicolosa2Togaviridae:Alfavirus:Encefalomielite equina dell'America
dell'est3VVirus Bebaru2Virus Chikungunya3 (**)Virus Everglades3 (**)Virus
Mayaro3Virus Mucambo3 (**)Virus Ndumu3Virus O'nyong-nyong2Virus del fiume
Ross2Virus della foresta di Semliki2Virus Sindbis2Virus Tonate3 (**)Encefalomielite
equina del Venezuela3VEncefalomielite equina dell'America dell'Ovest3VAltri
alfavirus noti2Rubivirus (rubella)2VToroviridae:2Virus non
classificati:Virus dell'epatite non ancora identificati3 (**)DMorbillivirus
equino4Agenti non classici associati con le encefaliti spongiformi
trasmissibili (TSE) (i):Morbo di Creutzfeldt-Jakob3 (**)D (d)Variante del
morbo di Creutzfeldt-Jacob3 (**)D (d)Encefalite spongiforme bovina (BSE) ed
altre TSE degli animali a
queste associate3 (**)D (d)Sindrome di Gerstmann-Stràussler-Scheinker3 (**)D
(d)Kuru3 (**)D (d)Note:(*) Vedi introduzione, punto 5.(**) Vedi
introduzione, punto 6.a) Tick-borne encefalitis.b) Il virus dell'epatite D
esercita il suo potere patogeno nel lavoratore soltanto in caso di infezione
simultanea o secondaria rispetto a quella provocata dal virus dell'epatite
B. La vaccinazione contro il virus dell'epatite B protegge pertanto i
lavoratori non affetti dal virus dell'epatite B contro il virus dell'epatite
D (Delta).c) Soltanto per i tipi A e B.d) Raccomandato per i lavori che
comportano un contatto diretto con questi agenti.e) Alla rubrica possono
essere identificati due virus, un genere "buffalopox" e una variante del
virus "vaccinia".f) Variante dei "Cowpox".g) Variante di "Vaccinia".h) Non
esiste attualmente alcuna prova di infezione dell'uomo provocata da altri
retrovirus di origine scimmiesca. A titolo di precauzione si raccomanda un
contenimento di livello 3 per i lavori che comportano un'esposizione di tale
retrovirus.i) Non esiste attualmente alcuna prova di infezione dell'uomo
provocata dagli agenti responsabili di altre TSE negli animali. Tuttavia a
titolo precauzionale, si consiglia di applicare nei laboratori il livello di
contenimento 3 (**), ad eccezione dei lavori relativi ad un agente
identificato di "scrapie" per cui un livello di contenimento 2 è
sufficiente.
Parassiti
Agente
biologicoClassificazioneRilieviAcanthamoeba castellaneii2Ancylostoma
duodenale2Angiostrongylus cantonensis2Angiostrongylus costaricensis2Ascaris
lumbricoides2AAscaris suum2ABabesia divergens2Babesia microti2Balantidium
coli2Brugia malayi2Brugia pahangi2Capillaria philippinensis2Capillaria
spp2Clonorchis sinensis2Clonorchis viverrini2Cryptosporidium
parvum2Cryptosporidium spp2Cyclospora cayetanensis2Dipetalonema
streptocerca2Diphyllobothrium latum2Dracunculus medinensis2Echinococcus
granulosus3 (**)Echinococcus multilocularis3 (**)Echinococcus vogeli3 (**)Entamoeba
histolytica2Fasciola gigantica2Fasciola hepatica2Fasciolopsis buski2Giardia
lamblia (Giardia intestinalis)2Hymenolepis diminuta2Hymenolepis
nana2Leishmania braziliensis3 (**)Leishmania donovani3 (**)Leishmania
aethiopica2Leishmania mexicana2Leishmania peruviana2Leishmania
tropica2Leishmania major2Leishmania spp2Loa Loa2Mansonella
ozzardi2Mansonella perstans2Naegleria fowieri3Necator americanus2Onchocerca
volvulus2Opisthorchis felineus2Opisthorchis spp2Paragonimus
westermani2Plasmodium falciparum3 (**)Plasmodium spp (uomo &
scimmia)2Sarcocystis suihominis2Schistosoma haematobium2Schistosoma
intercalatum2Schistosoma japonicum2Schistosoma mansoni2Schistosoma
mekongi2Strongyloides stercolaris2Strongyloides spp2Taenia saginata2Taenia
solium3 (**)Toxocara canis2Toxoplasma gondii2Trichinella spiralis2Trichuris
trichiura2Trypanosoma brucei brucei2Trypanosoma brucei gambiense2Trypanosoma
brucei rhodesiense3 (**)Trypanosoma cruzi3Wuchereria bancrofti2
(**) vedi
introduzione, punto 6.
Funghi
Agente
biologicoClassificazioneRilieviAspergillus fumigatus2ABlastomyces
dermatitidis (Ajellomyces dermatitidis)3Candida albicans2ACandida
tropicalis2Cladophialophora bantiana (es. Xylohypha bantiana, Cladosporium
bantianum o trichoides)3Coccidioldes immitis3ACryptococcus neoformans var.
neoformans (Filobasidiella neoformans
var. neoformans)2ACryptococcus neoformans var. gattii (Filobasidiella
bacillispora)2AEmmonsia parva var. parva2Emmonsia parva var.
crescens2Epidermophyton floccosum2AFonsecaea compacta2Fonsecaea
pedrosoi2Histoplasma capsulatum var. capsulatum (Ajellomyces capsulatum)3Histoplasma
capsulatum duboisii3Madurella grisea2Madurella mycetomatis2Microsporum
spp2ANeotestudina rosatii2Paracoccidioldes brasiliensis3Penicillium
marneffei2AScedosporium apiospermum, Pseudallescheria boydii2Scedosporium
prolificans (inflantum)2Sporothrix schenckii2Trichophyton rubrum2Trichopyton
spp2
Allegato XII
Specifiche sulle
misure di contenimento e sui livelli di contenimento
Nota preliminare:
Le misure contenute in questo allegato debbono essere applicate in base alla
natura delle attività, la
valutazione del rischio per i lavoratori e la natura dell'agente biologico
di cui trattasi.
+--------------------------------------------------------------+
| | B. |
| A. | Livelli di |
| Misure di contenimento | contenimento |
| |------------------|
| | 2 |
|-------------------------------------------|------------------|
| 1. La zona di lavoro deve essere separata|No |
|da qualsiasi altra attività nello stesso| |
|edificio | |
| 2. L'aria immessa nella zona di lavoro|No |
|e l'aria estratta devono essere filtrate| |
|attraverso un ultrafiltro (HEPA) o un| |
|filtro simile | |
| 3. L'accesso deve essere limitato alle|Raccomandato |
|persone autorizzate | |
| 4. La zona di lavoro deve poter essere|No |
|chiusa a tenuta per consentire la| |
|disinfezione | |
| 5. Specifiche procedure di disinfezione |Si |
| 6. La zona di lavoro deve essere|No |
|mantenuta ad una pressione negativa| |
|rispetto a quella atmosferica | |
| 7. Controllo efficace dei vettori, ad|Raccomandato |
|esempio, roditori ed insetti | |
| 8. Superfici idrorepellenti e di facile|Si, per il banco|
|pulitura | di lavoro |
| 9. Superfici resistenti agli acidi, agli|Raccomandato |
|alcali, ai solventi, ai disinfettanti | |
| 10. Deposito sicuro per agenti biologici |Si |
| 11. Finestra d'ispezione o altro|Raccomandato |
|dispositivo che permetta di vederne gli| |
|occupanti | |
| 12. I laboratori devono contenere|No |
|l'attrezzatura a loro necessaria | |
| 13. I materiali infetti, compresi gli|Ove opportuno |
|animali, devono essere manipolati in cabine| |
|di sicurezza, isolatori o altri adeguati| |
|contenitori | |
| 14. Inceneritori per l'eliminazione delle|Raccomandato |
|carcasse di animali | |
| 15. Mezzi e procedure per il trattamento|Si |
|dei rifiuti | |
| 16. Trattamento delle acque reflue |No |
Segue tabella
+--------------------------------------------------------------+
| | B. |
| A. | Livelli di |
| Misure di contenimento | contenimento |
| |------------------|
| | 3 |
|-------------------------------------------|------------------|
| 1. La zona di lavoro deve essere separata|Raccomandato |
|da qualsiasi altra attività nello stesso| |
|edificio | |
| 2. L'aria immessa nella zona di lavoro|Si, sull'aria|
|e l'aria estratta devono essere filtrate| estratta |
|attraverso un ultrafiltro (HEPA) o un| |
|filtro simile | |
| 3. L'accesso deve essere limitato alle|Si |
|persone autorizzate | |
| 4. La zona di lavoro deve poter essere|Raccomandato |
|chiusa a tenuta per consentire la| |
|disinfezione | |
| 5. Specifiche procedure di disinfezione |Si |
| 6. La zona di lavoro deve essere|Raccomandato |
|mantenuta ad una pressione negativa| |
|rispetto a quella atmosferica | |
| 7. Controllo efficace dei vettori, ad|Si |
|esempio, roditori ed insetti | |
| 8. Superfici idrorepellenti e di facile|Si, per il banco|
|pulitura | di lavoro,|
| | l'arredo e il|
| | pavimento |
| 9. Superfici resistenti agli acidi, agli|Si |
|alcali, ai solventi, ai disinfettanti | |
| 10. Deposito sicuro per agenti biologici |Si |
| 11. Finestra d'ispezione o altro|Raccomandato |
|dispositivo che permetta di vederne gli| |
|occupanti | |
| 12. I laboratori devono contenere|Raccomandato |
|l'attrezzatura a loro necessaria | |
| 13. I materiali infetti, compresi gli|Si, quando|
|animali, devono essere manipolati in cabine| l'infezione è|
|di sicurezza, isolatori o altri adeguati| veicolata dalla|
|contenitori | aria |
| 14. Inceneritori per l'eliminazione delle|Si (disponibile) |
|carcasse di animali | |
| 15. Mezzi e procedure per il trattamento|Si |
|dei rifiuti | |
| 16. Trattamento delle acque reflue |Facoltativo |
Segue tabella
+--------------------------------------------------------------+
| | B. |
| A. | Livelli di |
| Misure di contenimento | contenimento |
| |------------------|
| | 4 |
|-------------------------------------------|------------------|
| 1. La zona di lavoro deve essere separata|Si |
|da qualsiasi altra attività nello stesso| |
|edificio | |
| 2. L'aria immessa nella zona di lavoro|Si, sull'aria|
|e l'aria estratta devono essere filtrate| immessa e su|
|attraverso un ultrafiltro (HEPA) o un| quella estratta |
|filtro simile | |
| 3. L'accesso deve essere limitato alle|Si, attraverso|
|persone autorizzate | una camera di|
| | compensazione |
| 4. La zona di lavoro deve poter essere|Si |
|chiusa a tenuta per consentire la| |
|disinfezione | |
| 5. Specifiche procedure di disinfezione |Si |
| 6. La zona di lavoro deve essere|Si |
|mantenuta ad una pressione negativa| |
|rispetto a quella atmosferica | |
| 7. Controllo efficace dei vettori, ad|Si |
|esempio, roditori ed insetti | |
| 8. Superfici idrorepellenti e di facile|Si, per il banco|
|pulitura | di lavoro,|
| | l'arredo, i muri,|
| | il pavimento e il|
| | soffitto |
| 9. Superfici resistenti agli acidi, agli|Si |
|alcali, ai solventi, ai disinfettanti | |
| 10. Deposito sicuro per agenti biologici |Si, deposito|
| | sicuro |
| 11. Finestra d'ispezione o altro|Si |
|dispositivo che permetta di vederne gli| |
|occupanti | |
| 12. I laboratori devono contenere|Si |
|l'attrezzatura a loro necessaria | |
| 13. I materiali infetti, compresi gli|Si |
|animali, devono essere manipolati in cabine| |
|di sicurezza, isolatori o altri adeguati| |
|contenitori | |
| 14. Inceneritori per l'eliminazione delle|Si, sul posto |
|carcasse di animali | |
| 15. Mezzi e procedure per il trattamento|Si, con|
|dei rifiuti | sterilizzazione |
| 16. Trattamento delle acque reflue |Si |
Allegato XIII
Specifiche per
processi industriali
Agenti biologici del gruppo 1
Per le attività con agenti biologici del gruppo 1, compresi i vaccini
spenti, si osserveranno i princìpi di una buona sicurezza ed igiene
professionali.
Agenti biologici dei
gruppi 2, 3 e 4
Può risultare
opportuno selezionare ed abbinare specifiche di contenimento da diverse
categorie tra quelle sottoindicate, in base ad una valutazione di rischio
connessa con un particolare processo o parte di esso.
+--------------------------------------------------------------+
| | Livelli di |
| | contenimento |
| Misure di contenimento |------------------|
| | 2 |
|-------------------------------------------|------------------|
| 1. Gli organismi vivi devono essere|Si |
|manipolati in un sistema che separi| |
|fisicamente il processo dall'ambiente | |
| 2. I gas di scarico del sistema chiuso|ridurre al minimo|
|devono essere trattati in modo da: | le emissioni |
| 3. Il prelievo di campioni, l'aggiunta|ridurre al minimo|
|di materiali in un sistema chiuso e il| le emissioni |
|trasferimento di organismi vivi in un altro| |
|sistema chiuso devono essere effettuati in| |
|modo da: | |
| 4. La coltura deve essere rimossa dal|inattivati con|
|sistema chiuso solo dopo che gli organismi| mezzi collaudati |
|vivi sono stati: | |
| 5. I dispositivi di chiusura devono essere|ridurre al minimo|
|previsti in modo da: | le emissioni |
| 6. I sistemi chiusi devono essere|Facoltativo |
|collocati in una zona controllata | |
| a) Vanno previste segnalazioni di|Facoltativo |
| pericolo biologico | |
| b) È ammesso solo il personale addetto |Facoltativo |
| c) Il personale deve indossare tute di|Si, tute da lavoro|
| protezione | |
| d) Occorre prevedere una zona di|Si |
| decontaminazione e le docce per il| |
| personale | |
| e) Il personale deve fare una doccia|No |
| prima di uscire dalla zona| |
| controllata | |
| f) Gli effluenti dei lavandini e delle|No |
| docce devono essere raccolti e| |
| inattivati prima dell'emissione | |
| g) La zona controllata deve essere|Facoltativo |
| adeguatamente ventilata per ridurre| |
| al minimo la contaminazione| |
| atmosferica | |
| h) La pressione ambiente nella zona|No |
| controllata deve essere mantenuta al| |
| di sotto di quella atmosferica | |
| i) L'aria in entrata e in uscita dalla|No |
| zona controllata deve essere filtrata| |
| con ultrafiltri (HEPA) | |
| j) La zona controllata deve essere|No |
| concepita in modo da impedire| |
| qualsiasi fuoriuscita dal sistema| |
| chiuso | |
| k) La zona controllata deve poter essere|No |
| sigillata in modo da rendere| |
| possibile le fumigazioni | |
| l) Trattamento degli effluenti prima|Inattivati con|
| dello smaltimento finale | mezzi collaudati |
Segue tabella
+--------------------------------------------------------------+
| | Livelli di |
| | contenimento |
| Misure di contenimento |------------------|
| | 3 |
|-------------------------------------------|------------------|
| 1. Gli organismi vivi devono essere|Si |
|manipolati in un sistema che separi| |
|fisicamente il processo dall'ambiente | |
| 2. I gas di scarico del sistema chiuso|evitare le|
|devono essere trattati in modo da: | emissioni |
| 3. Il prelievo di campioni, l'aggiunta|evitare le|
|di materiali in un sistema chiuso e il| emissioni |
|trasferimento di organismi vivi in un altro| |
|sistema chiuso devono essere effettuati in| |
|modo da: | |
| 4. La coltura deve essere rimossa dal|inattivati con|
|sistema chiuso solo dopo che gli organismi| mezzi chimici o|
|vivi sono stati: | fisici collaudati|
| 5. I dispositivi di chiusura devono essere|evitare le|
|previsti in modo da: | emissioni |
| 6. I sistemi chiusi devono essere|Facoltativo |
|collocati in una zona controllata | |
| a) Vanno previste segnalazioni di|Si |
| pericolo biologico | |
| b) È ammesso solo il personale addetto |Si |
| c) Il personale deve indossare tute di|Si |
| protezione | |
| d) Occorre prevedere una zona di|Si |
| decontaminazione e le docce per il| |
| personale | |
| e) Il personale deve fare una doccia|Facoltativo |
| prima di uscire dalla zona| |
| controllata | |
| f) Gli effluenti dei lavandini e delle|Facoltativo |
| docce devono essere raccolti e| |
| inattivati prima dell'emissione | |
| g) La zona controllata deve essere|Facoltativo |
| adeguatamente ventilata per ridurre| |
| al minimo la contaminazione| |
| atmosferica | |
| h) La pressione ambiente nella zona|Facoltativo |
| controllata deve essere mantenuta al| |
| di sotto di quella atmosferica | |
| i) L'aria in entrata e in uscita dalla|Facoltativo |
| zona controllata deve essere filtrata| |
| con ultrafiltri (HEPA) | |
| j) La zona controllata deve essere|Facoltativo |
| concepita in modo da impedire| |
| qualsiasi fuoriuscita dal sistema| |
| chiuso | |
| k) La zona controllata deve poter essere|Facoltativo |
| sigillata in modo da rendere| |
| possibile le fumigazioni | |
| l) Trattamento degli effluenti prima|Inattivati con|
| dello smaltimento finale | mezzi chimici o|
| | fisici collaudati|
Segue tabella
+--------------------------------------------------------------+
| | Livelli di |
| | contenimento |
| Misure di contenimento |------------------|
| | 4 |
|-------------------------------------------|------------------|
| 1. Gli organismi vivi devono essere|Si |
|manipolati in un sistema che separi| |
|fisicamente il processo dall'ambiente | |
| 2. I gas di scarico
del sistema chiuso|evitare le|
|devono essere trattati in modo da: | emissioni |
| 3. Il prelievo di campioni, l'aggiunta|evitare le|
|di materiali in un sistema chiuso e il| emissioni |
|trasferimento di organismi vivi in un altro| |
|sistema chiuso devono essere effettuati in| |
|modo da: | |
| 4. La coltura deve essere rimossa dal|inattivati con|
|sistema chiuso solo dopo che gli organismi| mezzi chimici o|
|vivi sono stati: | fisici collaudati|
| 5. I dispositivi di chiusura devono essere|evitare le|
|previsti in modo da: | emissioni |
| 6. I sistemi chiusi devono essere|Si e costruita|
|collocati in una zona controllata | all'uopo |
| a) Vanno previste segnalazioni di|Si |
| pericolo biologico | |
| b) È ammesso solo il personale addetto |Sì, attraverso|
| | camere di|
| | condizionamento |
| c) Il personale deve indossare tute di|Ricambio completo |
| protezione | |
| d) Occorre prevedere una zona di|Si |
| decontaminazione e le docce per il| |
| personale | |
| e) Il personale deve fare una doccia|Si |
| prima di uscire dalla zona| |
| controllata | |
| f) Gli effluenti dei lavandini e delle|Si |
| docce devono essere raccolti e| |
| inattivati prima dell'emissione | |
| g) La zona controllata deve essere|Si |
| adeguatamente ventilata per ridurre| |
| al minimo la contaminazione| |
| atmosferica | |
| h) La pressione ambiente nella zona|Si |
| controllata deve essere mantenuta al| |
| di sotto di quella atmosferica | |
| i) L'aria in entrata e in uscita dalla|Si |
| zona controllata deve essere filtrata| |
| con ultrafiltri (HEPA) | |
| j) La zona controllata deve essere|Si |
| concepita in modo da impedire| |
| qualsiasi fuoriuscita dal sistema| |
| chiuso | |
| k) La zona controllata deve poter essere|Si |
| sigillata in modo da rendere| |
| possibile le fumigazioni | |
| l) Trattamento degli effluenti prima|Inattivati con|
| dello smaltimento finale | mezzi chimici o|
| | fisici collaudati|
Allegato XIV (83)
Elenco delle
attrezzature da sottoporre a verifica:
1) scale aeree ad
inclinazione variabile;
2) ponti mobili sviluppabili su carro;
3) ponti sospesi muniti di argano;
4) idroestrattori centrifughi con diametro esterno del paniere > 50 cm;
5) funi e catene di impianti ed apparecchi di sollevamento;
6) funi e catene di impianti ed apparecchi di trazione;
7) gru e apparecchi di sollevamento di portata > 200 kg;
8) organi di trazione, di attacco e dispositivi di sicurezza dei piani
inclinati;
9) macchine e attrezzature per la lavorazione di esplosivi;
10) elementi di ponteggio;
11) ponteggi metallici fissi;
12) argani dei ponti sospesi;
13) funi dei ponti sospesi;
14) armature degli scavi;
15) freni dei locomotori;
16) micce;
17) materiali recuperati da costruzioni sceniche;
18) opere sceniche;
19) riflettori e batterie di accumulatori mobili;
20) teleferiche private;
21) elevatori trasferibili;
22) ponteggi sospesi motorizzati;
23) funi dei ponteggi sospesi motorizzati;
24) ascensori e montacarichi in servizio privato;
25) apparecchi a pressione semplici;
26) apparecchi a pressione di gas;
27) generatori e recipienti di vapore d'acqua;
28) generatori e recipienti di liquidi surriscaldati;
29) forni per oli minerali;
30) generatori di calore per impianti di riscaldamento ad acqua calda;
31) recipienti per trasporto di gas compressi, liquefatti e disciolti.
(83) Allegato aggiunto
dall'art. 7, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359 (Gazz. Uff. 19 ottobre 1999, n.
246),
entrato in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione.
Allegato XV (84)
Prescrizioni
supplementari applicabili alle attrezzature di lavoro specifiche
0. Osservazione
preliminare.
Le disposizioni del presente allegato si applicano allorché esiste, per
l'attrezzatura di lavoro
considerata, un rischio corrispondente.
Ai fini del loro adempimento ed in quanto riferite ad attrezzature in
esercizio, esse non richiedono necessariamente l'adozione delle stesse
misure corrispondenti ai requisiti essenziali applicabili alle attrezzature
di lavoro nuove.
1. Prescrizioni applicabili alle attrezzature di lavoro mobili, semoventi o
non semoventi.
1.1. Qualora il bloccaggio intempestivo degli elementi di trasmissione
d'energia accoppiabili tra
un'attrezzatura di lavoro mobile e suoi accessori e traini possa provocare
rischi specifici, l'attrezzatura di lavoro deve essere attrezzata o
sistemata in modo tale da impedire il bloccaggio degli elementi di
trasmissione d'energia.
Nel caso in cui tale bloccaggio non possa essere impedito, dovrà essere
presa ogni precauzione
possibile per evitare conseguenze pregiudizievoli per i lavoratori.
1.2. Se gli organi di trasmissione di energia accoppiabili tra attrezzature
di lavoro mobili rischiano di sporcarsi e di rovinarsi strisciando al suolo,
si devono prevedere possibilità di fissaggio.
1.3. Le attrezzature di lavoro mobili con lavoratore o lavoratori a bordo
devono limitare, nelle
condizioni di utilizzazione reali, i rischi derivanti da un ribaltamento
dell'attrezzatura di lavoro:
a) mediante una struttura di protezione che impedisca all'attrezzatura di
ribaltarsi di più di un quarto di giro,
b) ovvero mediante una struttura che garantisca uno spazio sufficiente
attorno al lavoratore o ai
lavoratori trasportati a bordo qualora il movimento possa continuare oltre
un quarto di giro,
c) ovvero da qualsiasi altro dispositivo di portata equivalente.
Queste strutture di protezione possono essere integrate all'attrezzatura di
lavoro.
Queste strutture di protezione non sono obbligatorie se l'attrezzatura di
lavoro è stabilizzata durante tutto il periodo d'uso, oppure se
l'attrezzatura di lavoro è concepita in modo da escludere qualsiasi
ribaltamento della stessa.
Se sussiste il pericolo che il lavoratore trasportato a bordo, in caso di
ribaltamento, rimanga
schiacciato tra parti dell'attrezzatura di lavoro e il suolo, deve essere
installato un sistema di ritenzione del lavoratore o dei lavoratori
trasportati.
1.4. I carrelli elevatori su cui prendono posto uno o più lavoratori devono
essere sistemati o attrezzati in modo da limitarne i rischi di ribaltamento,
ad esempio:
a) installando una cabina per il conducente;
b) mediante una struttura atta ad impedire il ribaltamento del carrello
elevatore;
c) mediante una struttura concepita in modo tale da lasciare, in caso di
ribaltamento del carrello
elevatore, uno spazio sufficiente tra il suolo e talune parti del carrello
stesso per il lavoratore o i
lavoratori a bordo;
d) mediante una struttura che trattenga il lavoratore o i lavoratori sul
sedile del posto di guida per evitare che, in caso di ribaltamento del
carrello elevatore, essi possano essere intrappolati da parti del carrello
stesso.
1.5. Le attrezzature di lavoro mobili semoventi il cui spostamento può
comportare rischi per le
persone devono soddisfare le seguenti condizioni:
a) esse devono essere dotate dei mezzi necessari per evitare la messa in
moto non autorizzata;
b) esse devono essere dotate dei mezzi appropriati che consentano di ridurre
al minimo le
conseguenze di un'eventuale collisione in caso di movimento simultaneo di
più attrezzature di lavoro circolanti su rotaia;
c) esse devono essere dotate, qualora considerazioni di sicurezza
l'impongano, di un dispositivo di emergenza con comandi facilmente
accessibili o automatici che ne consenta la frenatura e l'arresto in caso di
guasto del dispositivo di frenatura principale;
d) quando il campo di visione diretto del conducente è insufficiente per
garantire la sicurezza, esse devono essere dotate di dispositivi ausiliari
per migliorare la visibilità;
e) le attrezzature di lavoro per le quali è previsto un uso notturno o in
luoghi bui devono incorporare un dispositivo di illuminazione adeguato al
lavoro da svolgere e garantire sufficiente sicurezza ai lavoratori;
f) le attrezzature di lavoro che comportano, di per sé o a causa dei loro
carichi o traini, un rischio di incendio suscettibile di mettere in pericolo
i lavoratori, devono essere dotate di appropriati dispositivi
antincendio a meno che tali dispositivi non si trovino già ad una distanza
sufficientemente ravvicinata sul luogo in cui esse sono usate;
g) le attrezzature di lavoro comandate con sistemi immateriali devono
arrestarsi automaticamente se escono dal campo di controllo;
h) le attrezzature di lavoro telecomandate che, usate in condizioni normali
possono comportare
rischi di urto o di intrappolamento dei lavoratori devono essere dotate di
dispositivi di protezione contro tali rischi, a meno che non siano
installati altri dispositivi per controllare il rischio di urto.
2. Prescrizioni applicabili alle attrezzature di lavoro adibite al
sollevamento di carichi.
2.1. Gli accessori di sollevamento devono essere contrassegnati in modo da
poterne identificare le caratteristiche essenziali ai fini di
un'utilizzazione sicura.
Se l'attrezzatura di lavoro non è destinata al sollevamento di persone, una
segnalazione in tal senso dovrà esservi apposta in modo visibile onde non
ingenerare alcuna possibilità di confusione.
2.2. Le macchine per il sollevamento o lo spostamento di persone devono
essere di natura tale:
a) da escludere qualsiasi rischio di schiacciamento, di intrappolamento
oppure di urto
dell'utilizzatore, in particolare i rischi dovuti a collisione accidentale;
b) da garantire che i lavoratori bloccati in caso di incidente
nell'abitacolo non siano esposti ad alcun pericolo e possano essere
liberati.
(84) Allegato aggiunto
dall'art. 7, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359 (Gazz. Uff. 19 ottobre 1999, n.
246),
entrato in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione.
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