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Attuazione delle
direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE,
90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 97/42/CE e 1999/38/CE
riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori
durante il lavoro
(1) Pubblicato nella
Gazz. Uff. 12 novembre 1994, n. 265, S.O.
(1/a) Titolo così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66.
Vedi, anche, l'art. 6, D.L. 31 gennaio 1995, n. 26, riportato alla voce
Industrializzazione e sviluppo economico del Mezzogiorno. In attesa
dell'emanazione del D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, riportato al n. A/XL, che
ha corretto ed integrato il presente decreto, i termini da questo previsti e
non ancora decorsi sono stati differiti con D.L. 25 novembre 1995, n. 500,
reiterato con D.L. 19 gennaio 1996, n. 28 e con D.L. 19 marzo 1996, n. 135,
non convertito in legge, fino alla data di entrata in vigore del suddetto
D.Lgs. n. 242 del 1996.
Vedi, inoltre, l'art. 6, comma 10, L. 13 maggio 1999, n. 133, riportata alla
voce Imposte e tasse in genere.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le
seguenti circolari:
- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione
pubblica): Circ. 19 maggio 1997, n. 26;
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 12 marzo 1996, n.
60; Circ. 24 dicembre
1997, n. 263; Circ. 15 luglio 1998, n. 153;
- Istituto centrale di statistica: Circ. 9 settembre 1996, n. 35;
- Ministero dei lavori pubblici: Circ. 9 luglio 1996, n. 4187; Circ. 24
settembre 1996, n. 5241; Circ. 3 dicembre 1996, n. 6995; Circ. 6 dicembre
1996, n. 7105; Circ. 20 febbraio 1997, n. 924; Circ. 21 febbraio 1997, n.
1127;
- Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 29 maggio 1997, n.
MP1/11184;
- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 19 novembre 1996,
n. 154/96; Circ. 20
dicembre 1996, n. 172; Circ. 5 marzo 1997, n. 28/97; Circ. 30 maggio 1997,
n. 73/97; Circ. 5
novembre 1997, n. 141/97; Circ. 9 aprile 1998, n. 51/98; Circ. 8 maggio
1998, n. 67/98; Circ. 13
maggio 1998, n. 65/98; Circ. 1 ottobre 1998, n. 116/98; Circ. 29 ottobre
1998, n. 125; Circ. 2 aprile 1999, n. 28/99; Circ. 29 aprile 1999, n. 34/99;
Circ. 5 gennaio 2000, n. 1/2000;
- Ministero del tesoro: Circ. 30 dicembre 1996, n. 725; Circ. 30 luglio
1997, n. 63;
- Ministero dell'ambiente: Circ. 3 settembre 1998, n. UL/98/16364;
- Ministero dell'interno: Circ. 17 dicembre 1996, n. 3/96; Circ. 5 maggio
1998, n. 9; Circ. 8 luglio 1998, n. 16/MI.SA;
- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 29 dicembre 1997, n. 939; Circ.
24 aprile 1998, n. 197;
Circ. 13 maggio 1998, n. 226; Circ. 14 maggio 1998, n. 227; Circ. 29 aprile
1999, n. 119; Circ. 6 ottobre 1999, n. 231; Circ. 3 dicembre 1999, n. 293;
- Ministero delle finanze: Circ. 15 ottobre 1997, n. 265/P; Circ. 16 marzo
1998, n. 86/D; Circ. 11 maggio 1998, n. 121/E;
- Ministero di grazia e giustizia: Circ. 9 dicembre 1996, Circ. 21 dicembre
1996, Circ. 25 marzo 1997;
- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 12 gennaio 1996, n. 1;
Circ. 25 gennaio 1996, n. 14;
Circ. 7 giugno 1996, n. 70; Circ. 14 agosto 1996, n. 94; Circ. 20 agosto
1996, n. 95; Circ. 27 agosto 1996, n. 96; Circ. 4 ottobre 1996, n. 117;
Circ. 14 novembre 1996, n. 29; Circ. 19 dicembre 1996, n. 162; Circ. 2
gennaio 1997, n. 1; Circ. 9 gennaio 1997, n. 6; Circ. 5 febbraio 1997, n.
35; Circ. 1 agosto 1997, n. 14; Circ. 26 agosto 1997, n. 182; Circ. 6
ottobre 1997, n. 20; Circ. 14 ottobre 1997, n. 21;
Circ. 10 dicembre 1997, n. 23; Circ. 4 febbraio 1999, n. 23; Circ. 21
settembre 1999, n. 15;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione
pubblica e gli affari regionali:
Circ. 16 maggio 1996, n. 30209; Circ. 13 giugno 1996, n. 10;
- Ragioneria generale dello Stato: Circ. 11 gennaio 1996, n. 1; Circ. 11
gennaio 1996, n. 2; Circ. 29 ottobre 1996, n. 69; Circ. 2 luglio 1997, n.
51;
- Ufficio italiano Cambi: Circ. 19 luglio 1996, n. 308; Circ. 6 dicembre
1996, n. 334; Circ. 28 luglio 1997, n. 392; Circ. 12 marzo 1998, n. 449.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76
e 87 della Costituzione;
Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142, ed in particolare l'articolo 43,
recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive del Consiglio
89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE,
90/394/CEE e 90/679/CEE in materia di sicurezza e salute dei lavoratori
durante il lavoro;
Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante proroga del termine della
delega legislativa
contemplata dall'art. 43 della citata legge n. 142 del 1992, nonché delega
al Governo per l'attuazione delle direttive particolari già adottate, ai
sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE, successivamente
alla medesima legge 19 febbraio 1992, n. 142;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 7 luglio 1994;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 16 settembre 1994;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione
europea, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e
giustizia, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno e per la
funzione pubblica e gli affari regionali;
Emana il seguente
decreto legislativo:
TITOLO I
Capo I - Disposizioni generali
1. Campo di
applicazione.
1. Il presente decreto
legislativo prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza
dei
lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati o
pubblici.
2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, dei servizi di protezione
civile, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di
quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con
compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli
istituti di istruzione universitaria, degli istituti di istruzione ed
educazione di ogni ordine e grado, degli archivi, delle biblioteche, dei
musei e delle aree archeologiche dello Stato delle rappresentanze
diplomatiche e consolari e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le
norme del presente decreto sono applicate tenendo conto delle particolari
esigenze connesse al servizio espletato, individuate con decreto del
Ministro competente di concerto
con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e della
funzione pubblica (2).
3. Nei riguardi dei lavoratori di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877
(3), nonché dei lavoratori con rapporto contrattuale privato di portierato,
le norme del presente decreto si applicano nei casi espressamente previsti.
4. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano nelle regioni a
statuto speciale e nelle
province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi
statuti e relative norme di attuazione.
4-bis. Il datore di lavoro che esercita le attività di cui ai commi 1, 2, 3
e 4 e, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, i dirigenti e
i preposti che dirigono o sovraintendono le stesse attività, sono tenuti
all'osservanza delle disposizioni del presente decreto (4).
4-ter. Nell'ambito degli adempimenti previsti dal presente decreto, il
datore di lavoro non può delegare quelli previsti dall'art. 4, commi 1, 2,
4, lettera a), e 11, primo periodo (4).
(2) Comma prima
sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, riportato al n. A/XL e
poi così modificato dall'art. 9, D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, riportato
alla voce Lavoro. All'individuazione delle particolari esigenze di cui al
presente comma si è provveduto con:
- D.M. 29 agosto 1997, n. 338, relativamente alle strutture giudiziarie e
penitenziarie;
- D.M. 14 giugno 1999, n. 450, relativamente al servizio espletato nelle
strutture della Polizia di
Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e degli uffici centrali e
periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, comprese le sedi
delle autorità aventi competenze in materia di ordine e sicurezza pubblica,
di protezione civile e di incolumità pubblica.
(3) Riportata alla voce Lavoro.
(4) Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, riportato al
n. A/XL.
(4) Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, riportato al
n. A/XL.
2. Definizioni.
1. Agli effetti delle
disposizioni di cui al presente decreto si intendono per:
a) lavoratore: persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un
datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, con
rapporto di lavoro subordinato anche speciale. Sono
equiparati i soci lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto,
che prestino la loro attività per conto delle società e degli enti stessi, e
gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica,
universitaria e professionale avviati presso datori di lavoro per agevolare
o per perfezionare le loro scelte professionali. Sono altresì equiparati gli
allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti a
corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori,
macchine,
apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e
biologici. I soggetti di cui al precedente periodo non vengono computati ai
fini della determinazione del numero dei lavoratori dal quale il presente
decreto fa discendere particolari obblighi;
b) datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il
lavoratore o, comunque, il
soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la
responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva, quale
definita ai sensi della lettera i), in quanto titolare dei poteri
decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per datore di
lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione,
ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in
cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale;
c) servizio di prevenzione e protezione dai rischi: insieme delle persone,
sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di
prevenzione e protezione dai rischi professionali nell'azienda, ovvero unità
produttiva;
d) medico competente: medico in possesso di uno dei seguenti titoli:
1) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei
lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene
industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro ed
altre specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del Ministro
della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica;
2) docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva
dei lavoratori e
psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in
fisiologia ed igiene del lavoro;
3) autorizzazione di cui all'art. 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991,
n. 277 (5);
e) responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona designata
dal datore di lavoro in possesso di attitudini e capacità adeguate;
f) rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona, ovvero persone,
eletta o designata per
rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e
della sicurezza durante il
lavoro, di seguito denominato rappresentante per la sicurezza;
g) prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure adottate o previste
in tutte le fasi dell'attività lavorativa per evitare o diminuire i rischi
professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità
dell'ambiente esterno;
h) agente: l'agente chimico, fisico o biologico, presente durante il lavoro
e potenzialmente dannoso per la salute;
i) unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di
beni o servizi, dotata di
autonomia finanziaria e tecnico funzionale (6).
(5) Riportato al n. C/III.
(6) Così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, riportato al
n. A/XL.
3. Misure generali di tutela.
1. Le misure generali
per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori sono:
a) valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;
b) eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al
progresso tecnico e, ove ciò non è possibile, loro riduzione al minimo;
c) riduzione dei rischi alla fonte;
d) programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che integra in
modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive ed
organizzative dell'azienda nonché l'influenza dei fattori
dell'ambiente di lavoro;
e) sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno
pericoloso;
f) rispetto dei princìpi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro,
nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e
produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo;
g) priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di
protezione individuale;
h) limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono
essere, esposti al rischio;
i) utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi di
lavoro;
l) controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;
m) allontanamento del lavoratore dall'esposizione a rischio, per motivi
sanitari inerenti la sua
persona;
n) misure igieniche;
o) misure di protezione collettiva ed individuale;
p) misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta
antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato;
q) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
r) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti,
con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla
indicazione dei fabbricanti;
s) informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori
ovvero dei loro
rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul
luogo di lavoro;
t) istruzioni adeguate ai lavoratori.
2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il
lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i
lavoratori.
4. Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto.
1. Il datore di
lavoro, in relazione alla natura dell'attività dell'azienda ovvero
dell'unità produttiva, valuta, nella scelta delle attrezzature di lavoro e
delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione
dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e per la salute dei
lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a
rischi particolari.
2. All'esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro
elabora un documento contenente:
a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute
durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la
valutazione stessa;
b) l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei
dispositivi di protezione
individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il
miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
3. Il documento è custodito presso l'azienda ovvero l'unità produttiva.
4. Il datore di lavoro:
a) designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno
o esterno all'azienda
secondo le regole di cui all'art. 8;
b) designa gli addetti al servizio di prevenzione e protezione interno o
esterno all'azienda secondo le regole di cui all'art. 8;
c) nomina, nei casi previsti dall'art. 16, il medico competente.
5. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per la sicurezza e la
salute dei lavoratori, e in
particolare:
a) designa preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle
misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei
lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto
soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
b) aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi
e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del
lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica della
prevenzione e della protezione;
c) nell'affidare i compiti ai lavoratori tiene conto delle capacità e delle
condizioni degli stessi in
rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
d) fornisce ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione
individuale, sentito il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
e) prende le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno
ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un
rischio grave e specifico;
f) richiede l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme
vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di
igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei
dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
g) richiede l'osservanza da parte del medico competente degli obblighi
previsti dal presente decreto, informandolo sui processi e sui rischi
connessi all'attività produttiva;
h) adotta le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di
emergenza e dà istruzioni
affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile,
abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
i) informa il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un
pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o
da prendere in materia di protezione;
l) si astiene, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai
lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui
persiste un pericolo grave e immediato;
m) permette ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante per la
sicurezza, l'applicazione
delle misure di sicurezza e di protezione della salute e consente al
rappresentante per la sicurezza di accedere alle informazioni ed alla
documentazione aziendale di cui all'art. 19, comma 1, lettera e);
n) prende appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche
adottate possano causare
rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno;
o) tiene un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni
sul lavoro che
comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno. Nel registro sono
annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale dell'infortunato,
le cause e le circostanze dell'infortunio, nonché la data di abbandono e di
ripresa del lavoro. Il registro è redatto conformemente al modello approvato
con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la
commissione consultiva permanente, di cui all'art. 393 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modifiche,
ed è conservato sul luogo di lavoro, a disposizione dell'organo di
vigilanza. Fino all'emanazione di tale decreto il registro è redatto in
conformità ai modelli già disciplinati dalle leggi vigenti;
p) consulta il rappresentante per la sicurezza nei casi previsti dall'art.
19, comma 1, lettere b), c) e d);
q) adotta le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e
dell'evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave e
immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività,
alle dimensioni dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, e al numero
delle persone presenti.
6. Il datore di lavoro effettua la valutazione di cui al comma 1 ed elabora
il documento di cui al comma 2 in collaborazione con il responsabile del
servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente nei casi in
cui sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria, previa consultazione del
rappresentante per la sicurezza.
7. La valutazione di cui al comma 1 e il documento di cui al comma 2 sono
rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo significative
ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori.
8. Il datore di lavoro custodisce, presso l'azienda ovvero l'unità
produttiva, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore sottoposto a
sorveglianza sanitaria, con salvaguardia del segreto professionale, e ne
consegna copia al lavoratore stesso al momento della risoluzione del
rapporto di lavoro, ovvero quando lo stesso ne fa richiesta.
9. Per le piccole e medie aziende, con uno o più decreti da emanarsi entro
il 31 marzo 1996 da parte dei Ministri del lavoro e della previdenza
sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità,
sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli
infortuni e per l'igiene del lavoro, in relazione alla natura dei rischi e
alle dimensioni dell'azienda, sono definite procedure standardizzate per gli
adempimenti documentali di cui al presente articolo. Tali disposizioni non
si applicano alle attività industriali di cui all'art. 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche,
soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e
6 del decreto stesso, alle centrali termoelettriche, agli impianti e
laboratori nucleari, alle aziende estrattive ed altre attività minerarie,
alle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi,
polveri e munizioni, e alle strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia
private (6/a).
10. Per le medesime aziende di cui al comma 9, primo periodo, con uno o più
decreti dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la commissione
consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del
lavoro, possono essere altresì definiti:
a) i casi relativi a ipotesi di scarsa pericolosità, nei quali è possibile
lo svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e protezione in aziende
ovvero unità produttive che impiegano un numero di addetti superiore a
quello indicato nell'allegato I;
b) i casi in cui è possibile la riduzione a una sola volta all'anno della
visita di cui all'art. 17, lettera h), degli ambienti di lavoro da parte del
medico competente, ferma restando l'obbligatorietà di visite ulteriori,
allorché si modificano le situazioni di rischio (6/b).
11. Fatta eccezione per le aziende indicate nella nota [1] dell'allegato I,
il datore di lavoro delle aziende familiari, nonché delle aziende che
occupano fino a dieci addetti non è soggetto agli obblighi di cui ai commi 2
e 3, ma è tenuto comunque ad autocertificare per iscritto l'avvenuta
effettuazione della valutazione dei rischi e l'adempimento degli obblighi ad
essa collegati. L'autocertificazione deve essere inviata al rappresentante
per la sicurezza. Sono in ogni caso soggette agli obblighi di cui ai commi 2
e 3 le aziende familiari nonché le aziende che occupano fino a dieci
addetti, soggette a particolari fattori di rischio, individuate nell'ambito
di specifici settori produttivi con uno o più decreti del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle risorse agricole
alimentari e forestali e dell'interno, per quanto di rispettiva competenza.
12. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione
necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto, la sicurezza dei
locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a
pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative,
restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o
convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tal caso gli obblighi
previsti dal presente decreto, relativamente ai predetti interventi, si
intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici
interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione
competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico (7).
(6/a) Con D.M. 5
dicembre 1996 (Gazz. Uff. 16 dicembre 1996, n. 294) sono state determinate
le
procedure standardizzate per gli adempimenti documentali di cui al presente
comma 9 dell'art. 4, con l'approvazione del modello per la redazione del
documento di cui al comma 2 dell'art. 4.
(6/b) Per la definizione dei casi di riduzione della frequenza della visita
di cui alla presente lettera, vedi il D.M. 16 gennaio 1997, riportato al n.
A/XLVII.
(7) Così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, riportato al
n. A/XL.
5. Obblighi dei lavoratori.
1. Ciascun lavoratore
deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di
quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono
ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua
formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2. In particolare i lavoratori:
a) osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro,
dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed
individuale;
b) utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili,
le sostanze e i preparati
pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i
dispositivi di sicurezza;
c) utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro
disposizione;
d) segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto
le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonché le
altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza,
adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro
competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o
pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
e) non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di
sicurezza o di segnalazione o di controllo;
f) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di
loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di
altri lavoratori;
g) si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
h) contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti,
all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o
comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori
durante il lavoro.
6. Obblighi dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli
installatori.
1. I progettisti dei
luoghi o posti di lavoro e degli impianti rispettano i princìpi generali di
prevenzione in materia di sicurezza e di salute al momento delle scelte
progettuali e tecniche e scelgono macchine nonché dispositivi di protezione
rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nelle disposizioni
legislative e regolamentari vigenti (8).
2. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione
in uso di macchine, di
attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alle disposizioni
legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza. Chiunque
concede in locazione finanziaria beni assoggettati a forme di certificazione
o di omologazione obbligatoria è tenuto a che gli stessi siano accompagnati
dalle previste certificazioni o dagli altri documenti previsti dalla legge
(9).
3. Gli installatori e montatori di impianti, macchine o altri mezzi tecnici
devono attenersi alle norme di sicurezza e di igiene del lavoro, nonché alle
istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti dei macchinari e degli altri
mezzi tecnici per la parte di loro competenza.
(8) Comma così
modificato dall'art. 4, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, riportato al n. A/XL.
(9) Comma così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242,
riportato al n. A/XL.
(giurisprudenza)
7. Contratto di appalto o contratto d'opera.
1. Il datore di
lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'interno dell'azienda, ovvero
dell'unità
produttiva, ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi:
a) verifica, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio,
industria e artigianato, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese
appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in
appalto o contratto d'opera;
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi
specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle
misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria
attività.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 i datori di lavoro:
a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai
rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono
esposti i lavoratori,
informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle
interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione
dell'opera complessiva.
3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il
coordinamento di cui al comma 2. Tale obbligo non si estende ai rischi
specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli
lavoratori autonomi (10).
(10) Comma così
sostituito dall'art. 5, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, riportato al n. A/XL.
Capo II - Servizio di prevenzione e protezione
8. Servizio di
prevenzione e protezione.
1. Salvo quanto
previsto dall'art. 10, il datore di lavoro organizza all'interno
dell'azienda, ovvero
dell'unità produttiva, il servizio di prevenzione e protezione, o incarica
persone o servizi esterni
all'azienda, secondo le regole di cui al presente articolo.
2. Il datore di lavoro designa all'interno dell'azienda ovvero dell'unità
produttiva, una o più persone da lui dipendenti per l'espletamento dei
compiti di cui all'articolo 9, tra cui il responsabile del servizio in
possesso di attitudini e capacità adeguate, previa consultazione del
rappresentante per la sicurezza.
3. I dipendenti di cui al comma 2 devono essere in numero sufficiente,
possedere le capacità
necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei
compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa
dell'attività svolta nell'espletamento del proprio incarico.4. Salvo quanto
previsto dal comma 2, il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne
all'azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie per
integrare l'azione di prevenzione o protezione (11).
5. L'organizzazione del servizio di prevenzione e protezione all'interno
dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, è comunque obbligatoria nei
seguenti casi:
a) nelle aziende industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 17 maggio
1988, n. 175 (12) e successive modifiche, soggette all'obbligo di
dichiarazione o notifica, ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso;
b) nelle centrali termoelettriche;
c) negli impianti e laboratori nucleari;
d) nelle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi,
polveri e munizioni;
e) nelle aziende industriali con oltre duecento dipendenti;
f) nelle industrie estrattive con oltre cinquanta lavoratori dipendenti;
g) nelle strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private (11).
6. Salvo quanto previsto dal comma 5, se le capacità dei dipendenti
all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva sono insufficienti, il
datore di lavoro può far ricorso a persone o servizi esterni all'azienda,
previa consultazione del rappresentante per la sicurezza (11).
7. Il servizio esterno deve essere adeguato alle caratteristiche
dell'azienda, ovvero unità produttiva, a favore della quale è chiamato a
prestare la propria opera, anche con riferimento al numero degli operatori.
8. Il responsabile del servizio esterno deve possedere attitudini e capacità
adeguate.
9. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con decreto di
concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentita la commissione consultiva permanente, può
individuare specifici requisiti, modalità e procedure, per la certificazione
dei servizi, nonché il numero minimo degli operatori di cui ai commi 3 e 7.
10. Qualora il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni egli non
è per questo liberato dalla propria responsabilità in materia.
11. Il datore di lavoro comunica all'ispettorato del lavoro e alle unità
sanitarie locali territorialmente competenti il nominativo della persona
designata come responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno
ovvero esterno all'azienda. Tale comunicazione è corredata da una
dichiarazione nella quale si attesti con riferimento alle persone designate:
a) i compiti svolti in materia di prevenzione e protezione;
b) il periodo nel quale tali compiti sono stati svolti;
c) il curriculum professionale.
(11) Comma così
sostituito dall'art. 6, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, riportato al n. A/XL.
(12) Riportato al n. F/XIV.
(11) Comma così sostituito dall'art. 6, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242,
riportato al n. A/XL.
(11) Comma così sostituito dall'art. 6, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242,
riportato al n. A/XL.
9. Compiti del servizio di prevenzione e protezione.
1. Il servizio di
prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:
a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e
all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli
ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della
specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive
e i sistemi di cui all'art. 4, comma 2, lettera b) e i sistemi di controllo
di tali misure;
c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di
sicurezza di cui all'art. 11;
f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'art. 21.
2. Il datore di lavoro fornisce ai servizi di prevenzione e protezione
informazioni in merito a:
a) la natura dei rischi;
b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle
misure preventive e protettive;
c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
d) i dati del registro degli infortuni e delle malattie professionali;
e) le prescrizioni degli organi di vigilanza.
3. I componenti del servizio di prevenzione e protezione e i rappresentanti
dei lavoratori per la
sicurezza sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui
vengono a conoscenza
nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto.
4. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di
lavoro.
10. Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di
prevenzione e protezione dai rischi.
1. Il datore di lavoro
può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e
protezione dai rischi nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nei
casi previsti nell'allegato I, dandone preventiva informazione al
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai
commi successivi. Esso può avvalersi della facoltà di cui all'art. 8, comma
4.
2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1,
deve frequentare apposito corso di formazione in materia di sicurezza e
salute sul luogo di lavoro, promosso anche dalle associazioni dei datori di
lavoro e trasmettere all'organo di vigilanza competente per territorio:
a) una dichiarazione attestante la capacità di svolgimento dei compiti di
prevenzione e protezione dai rischi;
b) una dichiarazione attestante gli adempimenti di cui all'art. 4, commi 1,
2, 3 e 11 (13);
c) una relazione sull'andamento degli infortuni e delle malattie
professionali della propria azienda elaborata in base ai dati degli ultimi
tre anni del registro infortuni o, in mancanza dello stesso, di analoga
documentazione prevista dalla legislazione vigente;
d) l'attestazione di frequenza del corso di formazione in materia di
sicurezza e salute sul luogo di lavoro.
(13) Lettera così
sostituita dall'art. 7, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, riportato al n. A/XL.
11. Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi.
1. Nelle aziende,
ovvero unità produttive, che occupano più di 15 dipendenti, il datore di
lavoro,
direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi,
indìce almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano:
a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;
b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
c) il medico competente ove previsto;
d) il rappresentante per la sicurezza.
2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei
partecipanti:
a) il documento, di cui all'art. 4, commi 2 e 3;
b) l'idoneità dei mezzi di protezione individuale;
c) i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della
sicurezza e della protezione della loro salute.
3. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative
variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la
programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla
sicurezza e salute dei lavoratori.
4. Nelle aziende, ovvero unità produttive, che occupano fino a 15
dipendenti, nelle ipotesi di cui al comma 3, il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza può chiedere la convocazione di una apposita
riunione.
5. Il datore di lavoro, anche tramite il servizio di prevenzione e
protezione dai rischi, provvede alla redazione del verbale della riunione
che è tenuto a disposizione dei partecipanti per la sua
consultazione.
Capo III - Prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori, pronto soccorso
12. Disposizioni
generali.
1. Ai fini degli
adempimenti di cui all'art. 4, comma 5, lettera q), il datore di lavoro:
a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in
materia di pronto soccorso,
salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;
b) designa preventivamente i lavoratori incaricati di attuare le misure di
cui all'art. 4, comma 5,
lettera a) (13);
c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti ad un pericolo
grave ed immediato circa le
misure predisposte ed i comportamenti da adottare;
d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché
i lavoratori possano, in caso di pericolo grave ed immediato che non può
essere evitato, cessare la loro attività, ovvero
mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
e) prende i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso
di pericolo grave ed
immediato per la propria sicurezza ovvero per quella di altre persone e
nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa
prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo,
tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.
2. Ai fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera b), il datore di
lavoro tiene conto delle
dimensioni dell'azienda ovvero dei rischi specifici dell'azienda ovvero
dell'unità produttiva.
3. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la
designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e
disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni ovvero dei
rischi specifici dell'azienda ovvero dell'unità produttiva.
4. Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi
dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione
di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.
(13) Lettera così
sostituita dall'art. 7, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, riportato al n. A/XL.
13. Prevenzione incendi.
1. Fermo restando
quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982,
n. 577 (14), i Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale,
in relazione al tipo di attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai
fattori di rischio, adottano uno o più decreti nei quali sono definiti
(14/a):
a) i criteri diretti ad individuare:
1) misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio e a limitarne le
conseguenze qualora esso si verifichi;
2) misure precauzionali di esercizio;
3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature
antincendio;
4) criteri per la gestione delle emergenze;
b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione
antincendio di cui all'art. 12, compresi i requisiti del personale addetto e
la sua formazione.
2. Per il settore minerario il decreto di cui al comma 1 è adottato dai
Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
(14) Riportato alla
voce Servizi antincendi.
(14/a) Vedi, anche, il D.M. 10 marzo 1998, riportato alla voce Servizi
antincendi.
14. Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato.
1. Il lavoratore che,
in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si
allontana dal posto di lavoro ovvero da una zona pericolosa, non può subire
pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.
2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e
nell'impossibilità di contattare il
competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di
tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non
abbia commesso una grave negligenza.
15. Pronto soccorso.
1. Il datore di
lavoro, tenendo conto della natura dell'attività e delle dimensioni
dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, sentito il medico competente ove
previsto, prende i provvedimenti necessari in materia di pronto soccorso e
di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali
persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con
i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.
2. Il datore di lavoro, qualora non vi provveda direttamente, designa uno o
più lavoratori incaricati dell'attuazione dei provvedimenti di cui al comma
1.
3. Le caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso, i
requisiti del personale addetto e la sua formazione sono individuati in
relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati e ai
fattori di rischio, con decreto dei Ministri della sanità, del lavoro e
della previdenza sociale, della funzione pubblica e dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentiti la commissione consultiva permanente e
il Consiglio superiore di sanità.
4. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 3 si applicano le
disposizioni vigenti in materia.
Capo IV - Sorveglianza sanitaria
16. Contenuto della
sorveglianza sanitaria.
1. La sorveglianza
sanitaria è effettuata nei casi previsti dalla normativa vigente.
2. La sorveglianza di cui al comma 1 è effettuata dal medico competente e
comprende:
a) accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di
controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della
valutazione della loro idoneità alla mansione specifica;
b) accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori
ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
3. Gli accertamenti di cui al comma 2 comprendono esami clinici e biologici
e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico
competente (15/cost).
(15/cost) La Corte
costituzionale, con sentenza 13-21 novembre 1997, n. 354 (Gazz. Uff. 26
novembre 1997, n. 48, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la
questione di legittimità
costituzionale dell'art. 16 sollevata in riferimento agli artt. 35 e 38
della Costituzione.
17. Il medico competente.
1. Il medico
competente:
a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e
protezione di cui all'art. 8, sulla base della specifica conoscenza
dell'organizzazione dell'azienda ovvero dell'unità produttiva e delle
situazioni di rischio, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per
la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;
b) effettua gli accertamenti sanitari di cui all'art. 16;
c) esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro, di cui
all'art. 16;
d) istituisce ed aggiorna, sotto la propria responsabilità, per ogni
lavoratore sottoposto a
sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio da custodire
presso il datore di lavoro con salvaguardia del segreto professionale;
e) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti
sanitari cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con
effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti
sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a
tali agenti.
Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza;
f) informa ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti
sanitari di cui alla lettera b) e, a richiesta dello stesso, gli rilascia
copia della documentazione sanitaria;
g) comunica, in occasione delle riunioni di cui all'art. 11, ai
rappresentanti per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi degli
accertamenti clinici e strumentali effettuati e fornisce indicazioni sul
significato di detti risultati;
h) congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione
dai rischi, visita gli
ambienti di lavoro almeno due volte all'anno e partecipa alla programmazione
del controllo
dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con
tempestività ai fini delle valutazioni e dei pareri di competenza;
i) fatti salvi i controlli sanitari di cui alla lettera b), effettua le
visite mediche richieste dal lavoratore qualora tale richiesta sia correlata
ai rischi professionali;
l) collabora con il datore di lavoro alla predisposizione del servizio di
pronto soccorso di cui all'art. 15;
m) collabora all'attività di formazione e informazione di cui al capo VI.
2. Il medico competente può avvalersi, per motivate ragioni, della
collaborazione di medici specialisti
scelti dal datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.
3. Qualora il medico competente, a seguito degli accertamenti di cui
all'art. 16, comma 2 esprima un giudizio sull'inidoneità parziale o
temporanea o totale del lavoratore, ne informa per iscritto il datore di
lavoro e il lavoratore (15).
4. Avverso il giudizio di cui al comma 3 è ammesso ricorso, entro trenta
giorni dalla data di
comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza
territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori
accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.
5. Il medico competente svolge la propria opera in qualità di:
a) dipendente da una struttura esterna pubblica o privata convenzionata con
l'imprenditore per lo
svolgimento dei compiti di cui al presente capo;
b) libero professionista;
c) dipendente del datore di lavoro.
6. Qualora il medico competente sia dipendente del datore di lavoro, questi
gli fornisce i mezzi e gli assicura le condizioni necessarie per lo
svolgimento dei suoi compiti.
7. Il dipendente di una struttura pubblica non può svolgere l'attività di
medico competente qualora esplichi attività di vigilanza (15).
(15) Comma così
modificato dall'art. 8, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, riportato al n. A/XL.
(15) Comma così modificato dall'art. 8, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242,
riportato al n. A/XL.
Capo V - Consultazione e partecipazione dei lavoratori
(giurisprudenza)
18. Rappresentante per la sicurezza.
1. In tutte le
aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante per la
sicurezza.
2. Nella aziende, o unità produttive, che occupano sino a 15 dipendenti il
rappresentante per la
sicurezza è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno. Nelle
aziende che occupano fino a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza
può essere individuato per più aziende nell'ambito territoriale ovvero del
comparto produttivo. Esso può essere designato o eletto dai lavoratori
nell'ambito delle rappresentanze sindacali, così come definite dalla
contrattazione collettiva di riferimento.
3. Nelle aziende, ovvero unità produttive, con più di 15 dipendenti il
rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori
nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali
rappresentanze, è eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno.
4. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante
per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per
l'espletamento delle funzioni, sono stabiliti in sede di contrattazione
collettiva.
5. In caso di mancato accordo nella contrattazione collettiva di cui al
comma 4, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le
parti, stabilisce con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi dalla
comunicazione del mancato accordo, gli standards relativi alle materie di
cui al comma 4. Per le amministrazioni pubbliche provvede il Ministro per la
funzione pubblica sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale.
6. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 1 è il
seguente:
a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200
dipendenti;
b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1000
dipendenti;
c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende ovvero unità produttive.
7. Le modalità e i contenuti specifici della formazione del rappresentante
per la sicurezza sono
stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale di categoria con il
rispetto dei contenuti minimi previsti dal decreto di cui all'art. 22, comma
7.
19. Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza.
1. Il rappresentante
per la sicurezza:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione
dei rischi, alla
individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione
nell'azienda ovvero unità produttiva;
c) è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione,
all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione
dei lavoratori;
d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui
all'art. 22, comma 5;
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la
valutazione dei rischi e le
misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i
preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli
ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata, comunque non inferiore a quella prevista
dall'art. 22;
h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di
prevenzione idonee a
tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle
autorità competenti;
l) partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 11;
m) fa proposte in merito all'attività di prevenzione;
n) avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso
della sua attività;
o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure
di prevenzione e
protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per
attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il
lavoro.
2. Il rappresentante per la sicurezza deve disporre del tempo necessario
allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei
mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà
riconosciutegli.
3. Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono
stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.
4. Il rappresentante per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a
causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si
applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze
sindacali.
di cui all'art. 4, commi 2 e 3, nonché al registro degli infortuni sul
lavoro di cui all'art. 4, comma 5, lettera o).
20. Organismi paritetici.
1. A livello
territoriale sono costituiti organismi paritetici tra le organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, con funzioni di
orientamento e di promozione di iniziative formative nei confronti dei
lavoratori. Tali organismi sono inoltre prima istanza di riferimento in
merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza,
informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti.
2. Sono fatti salvi, ai fini del comma 1, gli organismi bilaterali o
partecipativi previsti da accordi
interconfederali, di categoria, nazionali, territoriali o aziendali.
3. Agli effetti dell'art. 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
(16), gli organismi di cui al comma 1 sono parificati alla rappresentanza
indicata nel medesimo articolo.
(16) Riportato alla
voce Impiegati civili dello Stato.
Capo VI - Informazione e formazione dei lavoratori
21. Informazione dei
lavoratori.
1. Il datore di lavoro
provvede affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione su:
a) i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa
in generale;
b) le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;
c) i rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le
normative di sicurezza e le
disposizioni aziendali in materia;
d) i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi
sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa
vigente e dalle norme di buona tecnica;
e) le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio,
l'evacuazione dei lavoratori;
f) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico
competente;
g) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli
articoli 12 e 15.
2. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettere
a), b), c), anche ai lavoratori di cui all'art. 1, comma 3.
22. Formazione dei lavoratori.
1. Il datore di lavoro
assicura che ciascun lavoratore, ivi compresi i lavoratori di cui all'art.
1, comma 3, riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di
sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di
lavoro ed alle proprie mansioni (17).
2. La formazione deve avvenire in occasione:
a) dell'assunzione;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie,
di nuove sostanze e
preparati pericolosi.
3. La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione
all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi.
4. Il rappresentante per la sicurezza ha diritto ad una formazione
particolare in materia di salute e sicurezza, concernente la normativa in
materia di sicurezza e salute e i rischi specifici esistenti nel proprio
ambito di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle
principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
5. I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta
antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed
immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione
dell'emergenza devono essere adeguatamente formati (17).
6. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti di cui al
comma 4 deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici di cui
all'art. 20, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici
a carico dei lavoratori.
7. I Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sentita
la commissione consultiva permanente, possono stabilire i contenuti minimi
della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei
datori di lavoro di cui all'art. 10, comma 3, tenendo anche conto delle
dimensioni e della tipologia delle imprese (17/a).
(17) Comma così
sostituito dall'art. 9, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, riportato al n. A/XL.
(17) Comma così sostituito dall'art. 9, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242,
riportato al n. A/XL.
(17/a) In attuazione della norma di cui al presente comma, vedi il D.M. 16
gennaio 1997, riportato al
n. A/XLVI.
Capo VII - Disposizioni concernenti la pubblica amministrazione
23. Vigilanza.
1. La vigilanza
sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei
luoghi di lavoro è svolta dall'unità sanitaria locale e, per quanto di
specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché, per
il settore minerario, dal Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, e per le industrie estrattive di seconda categoria e le
acque minerali e termali delle regioni e province autonome di Trento e di
Bolzano.
2. Ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla
legislazione vigente
all'ispettorato del lavoro, per attività lavorative comportanti rischi
particolarmente elevati, da
individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità,
sentita la Commissione consultiva permanente, l'attività di vigilanza
sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza può essere
esercitata anche dall'ispettorato del lavoro che ne informa preventivamente
il servizio di prevenzione e sicurezza dell'unità sanitaria locale
competente per territorio (17/b).
3. Il decreto di cui al comma 2 è emanato entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore del
presente decreto.
4. Restano ferme le competenze in materia di sicurezza e salute dei
lavoratori attribuite dalle
disposizioni vigenti agli uffici di sanità aerea e marittima ed alle
autorità marittime, portuali ed
aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di
navi e di aeromobili ed in ambito portuale ed aeroportuale, ed ai servizi
sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze di polizia;
i predetti servizi sono competenti altresì per le aree riservate o operative
e per quelle che presentano analoghe esigenze da individuarsi, anche per
quel che riguarda le modalità di attuazione, con decreto del Ministro
competente di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale
e della sanità. L'Amministrazione della giustizia può avvalersi dei servizi
istituiti per le Forze armate e di polizia, anche mediante convenzione con i
rispettivi ministeri, nonché dei servizi istituiti con riferimento alle
strutture penitenziarie (18).
(17/b) Il regolamento
di cui al presente comma è stato approvato con D.P.C.M. 14 ottobre 1997, n.
412, riportato al n. A/LII.
(18) Così sostituito dall'art. 10, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, riportato
al n. A/XL.
24. Informazione, consulenza, assistenza.
1. Le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, il Ministero dell'interno tramite
le
strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'Istituto superiore per
la prevenzione e sicurezza sul lavoro, anche mediante i propri dipartimenti
periferici, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per mezzo
degli ispettorati del lavoro, il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, per il settore estrattivo, tramite gli uffici della
direzione generale delle miniere, l'Istituto italiano di medicina sociale,
l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e
gli enti di patronato svolgono attività di informazione, consulenza e
assistenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in
particolare nei confronti delle imprese artigiane e delle piccole e medie
imprese delle rispettive associazioni dei datori di lavoro (19).
2. L'attività di consulenza non può essere prestata dai soggetti che
svolgono attività di controllo e di vigilanza.
(19) Comma così
sostituito dall'art. 11, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, riportato al n. A/XL.
25. Coordinamento.
1. Con atto di
indirizzo e coordinamento, da emanarsi, su proposta dei Ministri del lavoro
e della previdenza sociale e della sanità, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, entro un anno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono individuati criteri al fine di assicurare unità ed
omogeneità di comportamenti in tutto il territorio nazionale
nell'applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei
lavoratori e di radioprotezione (20).
(20) Così modificato
dall'art. 12, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, riportato al n. A/XL.
26. Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e
l'igiene del lavoro.
1. (21).
2. (22).
3. L'art. 395 del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 (23), è soppresso.
(21) Sostituisce
l'art. 393, D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, riportato al n. A/II.
(22) Sostituisce l'art. 394, D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, riportato al n.
A/II.
(23) Riportato al n. A/II.
27. Comitati regionali di coordinamento.
1. Con atto di
indirizzo e coordinamento, da emanarsi entro un anno dalla data di entrata
in vigore del
presente decreto, sentita la Conferenza Stato-regioni, su proposta dei
Ministri del lavoro e della
previdenza sociale e della sanità, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sono individuati criteri generali relativi all'individuazione di
organi operanti nella materia della sicurezza e della salute sul luogo di
lavoro al fine di realizzare uniformità di interventi ed il necessario
raccordo con la commissione consultiva permanente (23/a).
2. Alle riunioni della Conferenza Stato-regioni, convocate per i pareri di
cui al comma 1, partecipano i rappresentanti dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNICEM.
(23/a) Vedi, anche,
l'atto di indirizzo e coordinamento approvato con D.P.C.M. 5 dicembre 1997,
riportato al n. A/LIII.
28. Adeguamenti al progresso tecnico.
1. Con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri
della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la
commissione consultiva permanente:
a) è riconosciuta la conformità alle vigenti norme per la sicurezza e la
salute dei lavoratori sul luogo di lavoro di mezzi e sistemi di sicurezza
(24);
b) si dà attuazione alle direttive in materia di sicurezza e salute dei
lavoratori sul luogo di lavoro
della Comunità europea per le parti in cui modificano modalità esecutive e
caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive già recepite
nell'ordinamento nazionale;
c) si provvede all'adeguamento della normativa di natura strettamente
tecnica e degli allegati al
presente decreto in relazione al progresso tecnologico.
(24) Lettera così
sostituita dall'art. 14, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, riportato al n. A/XL.
Il
riconoscimento di conformità di cui alla presente lettera è stato disposto
con D.M. 27 marzo 1998 (Gazz. Uff. 5 maggio 1998, n. 102) per i mezzi ed i
sistemi di sicurezza relativi alla costruzione e all'impiego di ponti su
ruote a torre; con D.M. 27 marzo 1998 (Gazz. Uff. 5 maggio 1998, n. 102) per
i mezzi e sistemi di sicurezza relativi alla costruzione e all'impiego di un
nuovo tipo di scala portatile in legno ad un montante; con D.M. 27 marzo
1998 (Gazz. Uff. 5 maggio 1998, n. 102) per un sistema di sicurezza
anticaduta montato su una scala fissa metallica ad un montante; con D.M. 27
marzo 1998
(Gazz. Uff. 5 maggio 1998, n. 102) per i separatori elettrici ad alta
tensione con interruzione non
evidente della continuità metallica dei conduttori; con D.M. 23 marzo 2000 (Gazz.
Uff. 3 maggio 2000, n. 101) per i mezzi e i sistemi di sicurezza relativi
alla costruzione ed all'impiego di scale portatili.
Capo VIII - Statistiche degli infortuni e delle malattie professionali
29. Statistiche degli
infortuni e delle malattie professionali.
1. L'INAIL e l'ISPESL
si forniscono reciprocamente i dati relativi agli infortuni ed alle malattie
professionali anche con strumenti telematici.
2. L'ISPESL e l'INAIL indicono una conferenza permanente di servizio per
assicurare il necessario coordinamento in relazione a quanto previsto
dall'art. 8, comma 3, del D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517, nonché per
verificare l'adeguatezza dei sistemi di prevenzione ed assicurativi, e per
studiare e proporre soluzioni normative e tecniche atte a ridurre il
fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali.
3. I criteri per la raccolta ed elaborazione delle informazioni relative ai
rischi e ai danni derivanti da infortunio durante l'attività lavorativa sono
individuati nelle norme UNI, riguardanti i parametri per la classificazione
dei casi di infortunio, ed i criteri per il calcolo degli indici di
frequenza e gravità e loro successivi aggiornamenti.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del
Ministro della sanità, sentita la commissione consultiva permanente, possono
essere individuati criteri integrativi di quelli di cui al comma 3 in
relazione a particolari rischi.
5. I criteri per la raccolta e l'elaborazione delle informazioni relative ai
rischi e ai danni derivanti dalle malattie professionali, nonché ad altre
malattie e forme patologiche eziologicamente collegate al
lavoro, sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale e del Ministro
della sanità, sentita la commissione consultiva permanente, sulla base delle
norme di buona tecnica.
TITOLO II
Luoghi di lavoro
30. Definizioni.
1. Ai fini
dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente titolo si intendono
per luoghi di lavoro:
a) i luoghi destinati a contenere posti di lavoro, ubicati all'interno
dell'azienda ovvero dell'unità
produttiva, nonché ogni altro luogo nell'area della medesima azienda ovvero
unità produttiva comunque accessibile per il lavoro.
2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano:
a) ai mezzi di trasporto;
b) ai cantieri temporanei o mobili;
c) alle industrie estrattive;
d) ai pescherecci;
e) ai campi, boschi e altri terreni facenti parte di una impresa agricola o
forestale, ma situati fuori dall'area edificata dell'azienda.
3. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti, le prescrizioni di
sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro sono specificate nell'allegato
II.
4. I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso,
di eventuali lavoratori
portatori di handicap.
5. L'obbligo di cui al comma 4 vige, in particolare, per le porte, le vie di
circolazione, le scale, le
docce, i gabinetti e i posti di lavoro utilizzati od occupati direttamente
da lavoratori portatori di
handicap.
6. La disposizione di cui al comma 4 non si applica ai luoghi di lavoro già
utilizzati prima del 1°
gennaio 1993, ma debbono essere adottate misure idonee a consentire la
mobilità e l'utilizzazione dei
servizi sanitari e di igiene personale.
31. Requisiti di sicurezza e di salute.
1. Ferme restando le
disposizioni legislative e regolamentari vigenti e fatte salve le
disposizioni di cui all'art. 8, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.
502, come modificato dal D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517, i luoghi di lavoro
costruiti o utilizzati anteriormente all'entrata in vigore del presente
decreto devono essere adeguati alle prescrizioni di sicurezza e salute di
cui al presente titolo entro il 1° gennaio 1997.
2. Se gli adeguamenti di cui al comma 1 richiedono un provvedimento
concessorio o autorizzatorio il datore di lavoro deve immediatamente
iniziare il procedimento diretto al rilascio dell'atto ed
ottemperare agli obblighi entro sei mesi dalla data del provvedimento
stesso.
3. Sino a che i luoghi di lavoro non vengano adeguati, il datore di lavoro,
previa consultazione del rappresentante per la sicurezza, adotta misure
alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente.
4. Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adeguamenti di cui
al comma 1, il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante per
la sicurezza, adotta le misure alternative di cui al comma
3. Le misure, nel caso di cui al presente comma, sono autorizzate
dall'organo di vigilanza competente per territorio (25).
(25) Così sostituito
dall'art. 15, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, riportato al n. A/XL.
32. Obblighi del datore di lavoro.
1. Il datore di lavoro
provvede affinché:
a) le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o ad
uscite di emergenza e le
uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l'utilizzazione
in ogni evenienza;
b) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a
regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente
possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la
salute dei lavoratori;
c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a
regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate;
d) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o
all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e
al controllo del loro funzionamento.
33. Adeguamenti di norme.
1. (26).
2. (27).
3. (28).
4. (29).
5. (30).
6. (31).
7. (32).
8. (33).
9. (34).
10. (35).
11. (36).
12. (37).
13. (38).
14. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore tre mesi
dopo la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
(26) Sostituisce
l'art. 13, D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, riportato al n. A/II.
(27) Sostituisce l'art. 14, D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, riportato al n.
A/II.
(28) Sostituisce l'art. 8, D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, riportato al n. A/II.
(29) Sostituisce l'intestazione del titolo II, D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303,
riportato al n. C/I.
(30) Modifica il comma 1 dell'art. 6, D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303,
riportato al n. C/I.
(31) Sostituisce l'art. 9, D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, riportato al n.
C/I.
(32) Sostituisce l'art. 11, D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, riportato al n.
C/I.
(33) Sostituisce l'art. 10, D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, riportato al n.
C/I.
(34) Sostituisce l'art. 7, D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, riportato al n.
C/I.
(35) Sostituisce l'art. 14, D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, riportato al n.
C/I.
(36) Sostituisce l'art. 40, D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, riportato al n.
C/I.
(37) Sostituisce gli artt. 37 e 39, D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, riportato
al n. C/I.
(38) Sostituisce l'art. 11, D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, riportato al n.
A/II.
TITOLO III
Uso delle attrezzature di lavoro
34. Definizioni.
1. Agli effetti delle
disposizioni di cui al presente titolo si intendono per:
a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile od
impianto destinato ad essere usato durante il lavoro;
b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa
connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori
servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la
trasformazione, la manutenzione, la pulizia, lo smontaggio;
c) zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una
attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce
un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso.
35. Obblighi del datore di lavoro.
1. Il datore di lavoro
mette a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da
svolgere ovvero adattate a tali scopi ed idonee ai fini della sicurezza e
della salute.
2. Il datore di lavoro attua le misure tecniche ed organizzative adeguate
per ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro
da parte dei lavoratori e per impedire che dette
attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni
per le quali non sono adatte. Inoltre, il datore di lavoro prende le misure
necessarie affinché durante l'uso delle attrezzature di lavoro siano
rispettate le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter (38/a).
3. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro il datore di lavoro
prende in considerazione:
a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse;
c-bis) i sistemi di comando, che devono essere sicuri anche tenuto conto dei
guasti, dei disturbi e delle sollecitazioni prevedibili in relazione all'uso
progettato dell'attrezzatura (38/b).
4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature
di lavoro siano:
a) installate in conformità alle istruzioni del fabbricante;
b) utilizzate correttamente;
c) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la
rispondenza ai requisiti di cui all'art. 36 e siano corredate, ove
necessario, da apposite istruzioni d'uso.
c-bis) disposte in maniera tale da ridurre i rischi per gli utilizzatori e
per le altre persone,
assicurando in particolare sufficiente spazio disponibile tra gli elementi
mobili e gli elementi fissi o mobili circostanti e che tutte le energie e
sostanze utilizzate o prodotte possano essere addotte o
estratte in modo sicuro (38/b).
4-bis. Il datore di lavoro provvede affinché nell'uso di attrezzature di
lavoro mobili, semoventi o non semoventi sia assicurato che:
a) vengano disposte e fatte rispettare regole di circolazione per
attrezzature di lavoro che
manovrano in una zona di lavoro;
b) vengano adottate misure organizzative atte a evitare che i lavoratori a
piedi si trovino nella zona di attività di attrezzature di lavoro semoventi
e comunque misure appropriate per evitare che, qualora la presenza di
lavoratori a piedi sia necessaria per la buona esecuzione dei lavori, essi
subiscano danno da tali attrezzature;
c) il trasporto di lavoratori su attrezzature di lavoro mobili mosse
meccanicamente avvenga
esclusivamente su posti sicuri, predisposti a tale fine, e che, se si devono
effettuare lavori durante lo spostamento, la velocità dell'attrezzatura sia
adeguata;
d) le attrezzature di lavoro mobili, dotate di motore a combustione, siano
utilizzate nelle zone di
lavoro soltanto qualora sia assicurata una quantità sufficiente di aria
senza rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori (38/c).
4-ter. Il datore di lavoro provvede affinché nell'uso di attrezzature di
lavoro destinate a sollevare
carichi sia assicurato che:
a) gli accessori di sollevamento siano scelti in funzione dei carichi da
movimentare, dei punti di
presa, del dispositivo di aggancio, delle condizioni atmosferiche, nonché
tenendo conto del modo e della configurazione dell'imbracatura; le
combinazioni di più accessori di sollevamento siano contrassegnate in modo
chiaro per consentire all'utilizzatore di conoscerne le caratteristiche
qualora esse non siano scomposte dopo l'uso; gli accessori di sollevamento
siano depositati in modo tale da non essere danneggiati o deteriorati;
b) allorché due o più attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di
carichi non guidati sono installate o montate in un luogo di lavoro in modo
che i loro raggi di azione si intersecano, siano prese misure appropriate
per evitare la collisione tra i carichi e gli elementi delle attrezzature di
lavoro stesse;
c) i lavori siano organizzati in modo tale che, quando un lavoratore
aggancia o sgancia
manualmente un carico, tali operazioni possano svolgersi con la massima
sicurezza e, in particolare, in modo che il lavoratore ne conservi il
controllo diretto o indiretto;
d) tutte le operazioni di sollevamento siano correttamente progettate nonché
adeguatamente
controllate ed eseguite al fine di tutelare la sicurezza dei lavoratori; in
particolare, per un carico da sollevare simultaneamente da due o più
attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati,
sia stabilita e applicata una procedura d'uso per garantire il buon
coordinamento degli operatori;
e) qualora attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non
guidati non possano
trattenere i carichi in caso di interruzione parziale o totale
dell'alimentazione di energia, siano prese misure appropriate per evitare di
esporre i lavoratori ai rischi relativi; i carichi sospesi non devono
rimanere senza sorveglianza salvo il caso in cui l'accesso alla zona di
pericolo sia precluso e il carico sia stato agganciato e sistemato con la
massima sicurezza;
f) allorché le condizioni meteorologiche si degradano ad un punto tale da
mettere in pericolo la
sicurezza di funzionamento, esponendo così i lavoratori a rischi,
l'utilizzazione all'aria aperta di
attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati
sia sospesa e siano adottate adeguate misure di protezione per i lavoratori
e, in particolare, misure che impediscano il ribaltamento dell'attrezzatura
di lavoro (38/c).
4-quater. Il datore di lavoro, sulla base della normativa vigente, provvede
affinché le attrezzature di cui all'allegato XIV siano sottoposte a
verifiche di prima installazione o di successiva installazione e a verifiche
periodiche o eccezionali, di seguito denominate "verifiche", al fine di
assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento (38/c).
4-quinquies. I risultati delle verifiche di cui al comma 4-quater sono
tenuti a disposizione dell'autorità di vigilanza competente per un periodo
di cinque anni dall'ultima registrazione o fino alla messa fuori esercizio
dell'attrezzatura, se avviene prima. Un documento attestante l'esecuzione
dell'ultima verifica deve accompagnare le attrezzature di lavoro ovunque
queste sono utilizzate (38/c).
5. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o
responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore
di lavoro si assicura che:
a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro è riservato a lavoratori all'uopo
incaricati;
b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, il lavoratore
interessato è qualificato in maniera specifica per svolgere tali compiti.
(38/a) Periodo
aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359 (Gazz. Uff. 19 ottobre
1999, n.
246), entrato in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione.
(38/b) Lettera aggiunta dall'art. 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359 (Gazz.
Uff. 19 ottobre 1999, n. 246), entrato in vigore sei mesi dopo la sua
pubblicazione.
(38/b) Lettera aggiunta dall'art. 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359 (Gazz.
Uff. 19 ottobre 1999, n. 246), entrato in vigore sei mesi dopo la sua
pubblicazione.
(38/c) Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359 (Gazz. Uff.
19 ottobre 1999, n.
246), entrato in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione.
(38/c) Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359 (Gazz. Uff.
19 ottobre 1999, n.
246), entrato in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione.
(38/c) Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359 (Gazz. Uff.
19 ottobre 1999, n.
246), entrato in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione.
(38/c) Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359 (Gazz. Uff.
19 ottobre 1999, n.
246), entrato in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione.
36. Disposizioni concernenti le attrezzature di lavoro.
1. Le attrezzature di
lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono soddisfare alle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela della
sicurezza e salute dei lavoratori stessi ad esse applicabili.
2. Le modalità e le procedure tecniche delle verifiche seguono il regime
giuridico corrispondente a quello in base al quale l'attrezzatura è stata
costruita e messa in servizio (38/d).
3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i
Ministri dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la commissione
consultiva permanente, stabilisce modalità e procedure per l'effettuazione
delle verifiche di cui al comma 2 (38/e).
4. (39).
5. (40).
6. (41).
7. (42).
8. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore tre mesi dopo la
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
8-bis. Il datore di lavoro adegua ai requisiti di cui all'allegato XV, entro
il 30 giugno 2001, le
attrezzature di lavoro indicate nel predetto allegato, già messe a
disposizione dei lavoratori alla data del 5 dicembre 1998 e non soggette a
norme nazionali di attuazione di direttive comunitarie concernenti
disposizioni di carattere costruttivo, allorché esiste per l'attrezzatura di
lavoro considerata un rischio corrispondente (42/a).
8-ter. Fino a che le attrezzature di lavoro di cui al comma 8-bis non
vengono adeguate il datore di lavoro adotta misure alternative che
garantiscano un livello di sicurezza equivalente (42/a).
8-quater. Le modifiche apportate alle macchine definite all'articolo 1,
comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, a seguito
dell'applicazione delle disposizioni del comma 8-bis, e quelle effettuate
per migliorare le condizioni di sicurezza sempre che non comportino
modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal
costruttore, non configurano immissione sul mercato ai sensi dell'articolo
1, comma 3, secondo periodo, del predetto decreto (42/a).
(38/d) Comma così
sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359 (Gazz. Uff. 19 ottobre
1999, n. 246), entrato in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione.
(38/e) Comma così modificato dall'art. 3, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359 (Gazz.
Uff. 19 ottobre 1999, n. 246), entrato in vigore sei mesi dopo la sua
pubblicazione.
(39) Aggiunge un comma all'art. 52, D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, riportato
al n. A/II.
(40) Aggiunge un comma all'art. 53, D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, riportato
al n. A/II.
(41) Aggiunge un comma all'art. 374, D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547,
riportato al n. A/II.
(42) Aggiunge due commi all'art. 20, D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, riportato
al n. C/I.
(42/a) Comma aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359 (Gazz. Uff.
19 ottobre 1999, n.
246), entrato in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione.
(42/a) Comma aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359 (Gazz. Uff.
19 ottobre 1999, n.
246), entrato in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione.
(42/a) Comma aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359 (Gazz. Uff.
19 ottobre 1999, n.
246), entrato in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione.
37. Informazione.
1. Il datore di lavoro
provvede affinché per ogni attrezzatura di lavoro a disposizione, i
lavoratori incaricati dispongano di ogni informazione e di ogni istruzione
d'uso necessaria in rapporto alla sicurezza e relativa:
a) alle condizioni di impiego delle attrezzature anche sulla base delle
conclusioni eventualmente
tratte dalle esperienze acquisite nella fase di utilizzazione delle
attrezzature di lavoro;
b) alle situazioni anormali prevedibili.
1-bis. Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui
rischi cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro, sulle
attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente circostante,
anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali
attrezzature (42/b).
2. Le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare comprensibili ai
lavoratori interessati.
(42/b) Comma aggiunto
dall'art. 5, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359 (Gazz. Uff. 19 ottobre 1999, n.
246), entrato in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione.
38. Formazione ed addestramento.
1. Il datore di lavoro
si assicura che:
a) i lavoratori incaricati di usare le attrezzature di lavoro ricevono una
formazione adeguata sull'uso delle attrezzature di lavoro;
b) i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono
conoscenze e responsabilità
particolari di cui all'art. 35, comma 5, ricevono un addestramento adeguato
e specifico che li metta in grado di usare tali attrezzature in modo idoneo
e sicuro anche in relazione ai rischi causati ad altre persone.
39. Obblighi dei lavoratori.
1. I lavoratori si
sottopongono ai programmi di formazione o di addestramento eventualmente
organizzati dal datore di lavoro.
2. I lavoratori utilizzano le attrezzature di lavoro messe a loro
disposizione conformemente
all'informazione, alla formazione ed all'addestramento ricevuti.
3. I lavoratori:
a) hanno cura delle attrezzature di lavoro messe a loro disposizione;
b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa;
c) segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto
qualsiasi difetto od
inconveniente da essi rilevato nelle attrezzature di lavoro messe a loro
disposizione.
TITOLO IV
Uso dei dispositivi di protezione individuale
40. Definizioni.
1. Si intende per
dispositivo di protezione individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura destinata
ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro
uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute
durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale
scopo.
2. Non sono dispositivi di protezione individuale:
a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente
destinati a proteggere la
sicurezza e la salute del lavoratore;
b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze
di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine
pubblico;
d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto
stradali;
e) i materiali sportivi;
f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;
g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori
nocivi.
41. Obbligo di uso.
1. I DPI devono essere
impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente
ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione
collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.
42. Requisiti dei DPI.
1. I DPI devono essere
conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475
(43).
2. I DPI di cui al comma 1 devono inoltre:
a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un
rischio maggiore;
b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità.
3. In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI,
questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche
nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei
rischi corrispondenti.
(43) Riportato al n.
A/XXXV.
(giurisprudenza)
43. Obblighi del datore di lavoro.
1. Il datore di lavoro
ai fini della scelta dei DPI:
a) effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere
evitati con altri mezzi;
b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano
adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali
ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;
c) valuta, sulla base delle informazioni a corredo dei DPI fornite dal
fabbricante e delle norme
d'uso di cui all'art. 45 le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato
e le raffronta con quelle
individuate alla lettera b);
d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa
negli elementi di
valutazione (44).
2. Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso di cui all'art.
45, individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per
quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di:
a) entità del rischio;
b) frequenza dell'esposizione al rischio;
c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;
d) prestazioni del DPI.
3. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori i DPI conformi ai requisiti
previsti dall'art. 42 e dal decreto di cui all'art. 45, comma 2.
4. Il datore di lavoro:
a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene,
mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie;
b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti,
salvo casi specifici ed
eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;
c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;
d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano
l'uso di uno stesso
DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non
ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;
e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo
protegge;
f) rende disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva informazioni
adeguate su ogni DPI;
g) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno
specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.
5. In ogni caso l'addestramento è indispensabile:
a) per ogni DPI che, ai sensi del D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475 (45),
appartenga alla terza
categoria;
b) per i dispositivi di protezione dell'udito.
(44) Lettera così
modificata dall'art. 18, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, riportato al n. A/XL.
(45) Riportato al n. A/XXXV.
44. Obblighi dei lavoratori.
1. I lavoratori si
sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal
datore di
lavoro nei casi ritenuti necessari ai sensi dell'art. 43, commi 4, lettera
g), e 5.
2. I lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente
all'informazione e alla
formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato.
3. I lavoratori:
a) hanno cura dei DPI messi a loro disposizione;
b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa.
4. Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in
materia di riconsegna dei DPI.
5. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente
o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI
messi a loro disposizione.
45. Criteri per l'individuazione e l'uso.
1. Il contenuto degli
allegati III, IV e V costituisce elemento di riferimento per l'applicazione
di
quanto previsto all'art. 43, commi 1 e 4.
2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il
Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva permanente,
tenendo conto della
natura, dell'attività e dei fattori specifici di rischio, indica:
a) i criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI;
b) le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le priorità delle
misure di protezione collettiva, si rende necessario l'impiego dei DPI.
46. Norma transitoria.
1. Fino alla data del
31 dicembre 1998 e, nel caso di dispositivi di emergenza destinati
all'autosalvataggio in caso di evacuazione, fino al 31 dicembre 2004,
possono essere impiegati:
a) i DPI commercializzati ai sensi dell'art. 15, comma 1, del D.Lgs. 4
dicembre 1992, n. 475 (45);
b) i DPI già in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto
prodotti conformemente alle normative vigenti nazionali o di altri Paesi
della Comunità europea.
(45) Riportato al n.
A/XXXV.
TITOLO V
Movimentazione manuale dei carichi
47. Campo di
applicazione.
1. Le norme del
presente titolo si applicano alle attività che comportano la movimentazione
manuale dei carichi con i rischi, tra l'altro, di lesioni dorso-lombari per
i lavoratori durante il lavoro.
2. Si intendono per:
a) movimentazione manuale dei carichi: le operazioni di trasporto o di
sostegno di un carico ad
opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre,
spingere, tirare, portare o spostare un carico che, per le loro
caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli,
comportano tra l'altro rischi di lesioni dorso-lombari;
b) lesioni dorso-lombari: lesioni a carico delle strutture osteomiotendinee
e nerveovascolari a livello dorso-lombare.
48. Obblighi dei datori di lavoro.
1. Il datore di lavoro
adotta le misure organizzative necessarie o ricorre ai mezzi appropriati, in
particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una
movimentazione manuale dei
carichi da parte dei lavoratori.
2. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi
ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure organizzative
necessarie, ricorre ai mezzi appropriati o fornisce ai lavoratori stessi i
mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la
movimentazione manuale di detti carichi, in base all'allegato VI.
3. Nel caso in cui la necessità di una movimentazione manuale di un carico
ad opera del lavoratore non può essere evitata, il datore di lavoro
organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione sia quanto più
possibile sicura e sana.
4. Nei casi di cui al comma 3 il datore di lavoro:
a) valuta, se possibile, preliminarmente, le condizioni di sicurezza e di
salute connesse al lavoro in questione e tiene conto in particolare delle
caratteristiche del carico, in base all'allegato VI;
b) adotta le misure atte ad evitare o ridurre tra l'altro i rischi di
lesioni dorso-lombari, tenendo conto in particolare dei fattori individuali
di rischio, delle caratteristiche dell'ambiente di lavoro e delle esigenze
che tale attività comporta, in base all'allegato VI;
c) sottopone alla sorveglianza sanitaria di cui all'art. 16 gli addetti alle
attività di cui al presente
titolo.
49. Informazione e formazione.
1. Il datore di lavoro
fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda:
a) il peso di un carico;
b) il centro di gravità o il lato più pesante nel caso in cui il contenuto
di un imballaggio abbia una collocazione eccentrica;
c) la movimentazione corretta dei carichi e i rischi che i lavoratori
corrono se queste attività non
vengono eseguite in maniera corretta, tenuto conto degli elementi di cui
all'allegato VI.
2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata, in
particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.
TITOLO VI
Uso di attrezzature munite di videoterminali
50. Campo di
applicazione.
1. Le norme del
presente titolo si applicano alle attività lavorative che comportano l'uso
di
attrezzature munite di videoterminali.
2. Le norme del presente titolo non si applicano ai lavoratori addetti (46):
a) ai posti di guida di veicoli o macchine;
b) ai sistemi informatici montati a bordo di un mezzo di trasporto;
c) ai sis |